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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1652/24
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 7/10/24, promossa con atto di citazione da
(c.f. , rappresentato e difeso in Parte_1 P.IVA_1 giudizio dall'avv. Antonio Pasquino, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(c.f. ), rappresentate difesa in giudizio dall'avvocato CP_1 P.IVA_2
Riccardo Sgrò, dall'avv. Matteo Mengoni e dall'avv. Andrea Bortolotto, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a precetto del 30 maggio 2022; appellato
1
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1357 emessa il 10/7/24 dal Tribunale di Vicenza (Giudice dott. Melania Schirru).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'adìta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in totale riforma della impugnata Sentenza n. 1357/2024, pubblicata il 12/07/2024, Repert. n.
1780/2024 del 12/07/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 2981/2022 dal Tribunale di Vicenza, Sezione I Civile, Giudice Dott.ssa Melania Schirru, e notificata il
04/09/2024, reietta ogni contraria istanza, domanda eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze, in totale accoglimento del presente appello, nel merito:
- rigettare l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. ex adverso proposta perché infondata sia in punto di fatto che di diritto in ragione di tutto quanto esposto ed eccepito in atti, e, per l'effetto, dichiarare valido ed efficace, nonché confermarsi l'atto di precetto pedissequo a titolo esecutivo opposto;
- rigettare integralmente le domande di perché infondate sia in fatto CP_1 che in diritto per le ragioni tutte quali esposte in atti;
- accertare e dichiarare, per le causali tutte di cui in atti, l'inesistenza, in capo ad del diritto di ripetizione delle somme da quest'ultima già CP_1 corrisposte in favore di Parte_1
In ogni caso:
- condannare in persona del proprio legale rappresentate pro CP_1 tempore, all'integrale rifusione delle spese e dei compensi oltre che del giudizio
2 di primo grado anche del presente giudizio, ivi compreso C.P.A., rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.
In via istruttoria: - si insiste, occorrendo, ferma ed impregiudicata la rilevanza confessoria della documentazione dimessa, per l'ammissione delle istanze formulate in via istruttoria ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. e ribadita con memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., e dunque, di voler ordinare l'esibizione in giudizio dei seguenti documenti: A) ricorso c.d. prenotativo ex art. 161, comma sesto L. Fall., del 1/10/2014 completo di documenti allegati, e successiva Proposta ex artt. 161 commi 2 e 3 L. Fall. nonché 182 bis L. Fall., del 23/02/2015 completa di documenti allegati, nonché memorie integrative 30/04/2015 e 16/07/2015 di parziale modifica della
Proposta depositata;
B) ricorso c.d. prenotativo ex art. 161, comma sesto L. Fall., del 21/04/2016 completo di documenti allegati, e successiva Proposta ex artt.
161 commi 2 e 3 L. Fall. nonché 182 bis L. Fall., del 04/07/2016 completa di documenti allegati;
C) decreti del Tribunale di Milano, sezione fallimentare,
24/11/2014 e 03/08/2015, con relativi ricorsi, aventi ad oggetto l'autorizzazione richiesta ed ottenuta da allo svolgimento di attività di recupero CP_1 crediti, e comunque ogni eventuale istanza e provvedimento autorizzatori inerenti e conseguenti al giudizio R.G. n. 3916/2014 Trib. Vicenza;
D) eventuali provvedimenti autorizzatori resi nell'ambito del concordato preventivo di CP_1
21.04.2016 inerenti il pagamento in via di prededuzione dei crediti
[...] funzionali ed occasionati nell'ambito del concordato preventivo di CP_1
01.10.2014.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni avversa difesa e istanza, previa ogni declaratoria sia di rito e che di merito, così giudicare:
In via principale:
3 - rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1357/2024 del Tribunale di Vicenza emessa in data 10 luglio, pubblicata in data
12 luglio 2024, in quanto infondato, per tutte le ragioni esposte nel presente atto.
Nel merito, in via di mero subordine:
- nel denegato e non creduto caso di accoglimento delle domande proposte da rideterminare comunque l'ammontare dell'asserito credito Parte_1 di avente natura prededotta in base alle attività processuali Parte_1 poste in essere successivamente al 21 aprile 2016 tenuto conto di quanto già corrisposto da CP_1
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 30/5/22, conveniva in giudizio, CP_1 avanti il Tribunale di Vicenza, proponendo opposizione ex RO art. 615 cpc al precetto notificatole dalla convenuta con il quale le veniva intimato il pagamento del complessivo importo di € 14.471,76 a titolo di recupero delle spese processuali come liquidate a suo favore nella sentenza n.
2041/20 del medesimo Tribunale, ormai passata in giudicato. A fondamento dell'opposizione, sosteneva di non essere tenuta al pagamento CP_1 dell'importo intimatole in quanto anteriore alla procedura concordataria a cui era stata ammessa e, pertanto, soggetto alla falcidia prevista per i crediti chirografari.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, infondata RO in fatto ed in diritto.
Con sentenza n. 1357 del 10/7/24, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione e condannava a RO
4 restituire la somma di € 14.471,76, nel frattempo ricevuta dalla debitrice, nonché al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre RO
, costituitasi, resisteva al gravame. CP_1
All'udienza del giorno 8/7/25, udienza tenuta in modalità scritta, le parti chiedevano la rimessione della causa in decisione richiamando le conclusioni sopra trascritte e le difese svolte nelle memorie conclusionali e repliche già depositate nei termini preventivamente assegnati.
La Corte tratteneva la causa in decisione e pronunciava la seguente sentenza.
***
Quali antefatti, occorre premettere che:
- in data 21/04/2016 il Tribunale di Milano aveva dichiarato inammissibile una prima domanda di concordato depositata da in data 01/10/2014; CP_1
- in data 03/11/2016 il Tribunale di Milano aveva ammesso alla CP_1 procedura di concordato preventivo, sulla base di una seconda domanda presentata il 3/11/2016;
- in data 15/05/2017 il Tribunale di Milano aveva omologato il concordato preventivo, la cui proposta prevedeva, tra l'altro, una percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari pari al 12,665%;
- in data 24/11/2020 era stata pubblicata la sentenza n. 2041/2020, con cui il
Tribunale di Vicenza, a definizione del giudizio R.G. n. 3916/2014 promosso da
, allora in bonis, nei confronti di aveva rigettato le CP_1 Parte_1 domande attoree, condannando la soccombente a rifondere a Parte_1 le spese di lite “liquidate in euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.” (v. all. D - fascicolo di primo grado di parte appellante), sentenza passata in giudicato;
5 - aveva corrisposto a il 12,665% dell'ammontare CP_1 Parte_1 liquidato nella predetta sentenza, sul presupposto che si trattava di credito soggetto alla falcidia concordataria.
- aveva notificato in data 20/5/22 ad il precetto Parte_1 CP_1 per il pagamento della complessiva somma di € 14.471,76 sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 2041/20 e aveva proposto la CP_1 presente opposizione.
Ciò premesso, con la sentenza impugnata, il primo giudice ha accolto l'opposizione sul presupposto che la somma di cui alla sentenza n. 2041/20 costituiva un credito concorsuale, soggetto alla falcidia concordataria, per cui doveva essere condannata a restituire l'eccedenza ricevuta RO rispetto alla somma dovuta, pari a € 2.059,62, oltre alla rifusione delle spese processuali. ha proposto appello, lamentando l'erroneità della sentenza RO impugnata in relazione ai seguenti aspetti:
1. la errata qualificazione di credito concorsuale;
2. la conseguente condanna alla restituzione della somma ricevuta;
3. la regolamentazione delle spese di lite. ha chiesto il rigetto dell'appello e, in via subordinata, la CP_1 rideterminazione dell'ammontare dell'asserito credito di Controparte_3 avente natura prededotta.
***
Con il primo motivo, sostiene l'erroneità della sentenza Parte_1 nella parte in cui si afferma: “dalle risultanze istruttorie emerge in modo chiaro che il credito invocato da sebbene liquidato Parte_1 successivamente all'avvio della procedura di concordato costituisce credito concorsuale poiché il fatto genetico della pretesa è costituito dall'instaurazione
6 del giudizio e dalla formulazione, in tale sede, di domanda di condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, eventi che, sono certamente anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle
Imprese” (cfr. pag. 7 sentenza). Secondo l'appellante, invece, l'affermazione è in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il diritto della parte vittoriosa alla rifusione delle spese processuali sorge solo con la sentenza che ha pronunciato la relativa condanna a carico della parte soccombente;
prima di tale sentenza il diritto non esiste, neppure come aspettativa, né la sentenza di condanna alle spese può ritenersi ricognitiva o accertativa di un diritto antecedente ad essa di per sé esistente o causalmente collegato. Pertanto, secondo , il suo credito verso è sorto in data 24/11/2020 – Parte_1 CP_1 data di pubblicazione della sentenza n. 2041/2020 del Tribunale di Vicenza – e, quindi, dopo non solo l'ammissione di al concordato preventivo del CP_1
3/11/2016 ma anche dopo l'omologa dello stesso, avvenuta il 15/5/2017.
L'appello è fondato.
Il diritto della parte vittoriosa, all'esito d'una lite giudiziaria, ad ottenere la rifusione delle spese sostenute per partecipare al giudizio, sorge soltanto con la sentenza che pronunci la relativa condanna a carico della parte soccombente.
Prima di tale condanna, il diritto non esiste e, del resto, il giudizio potrebbe concludersi anche con la compensazione delle spese di lite (cfr. Cass. 9609/23;
5787/2014; 24821/2008; 4694/1980).
Pertanto, è la pronuncia sul regolamento delle spese che segna la nascita del relativo credito, senza poterla far retroagire al momento della domanda.
Considerato che, nel caso di specie, come già evidenziato, la sentenza contenente la regolamentazione delle spese processuali è stata pubblicata il 24/11/20, il relativo credito di contrariamente a quanto affermato dal Parte_1 primo giudice, non può certo essere qualificato di natura concorsuale, essendo
7 sorto ben dopo la data di omologa del concordato preventivo di , del CP_1
15/5/2017.
E dovendosi escludere l'anteriorità del credito, la soddisfazione di questo si colloca al di fuori del perimetro di applicazione delle norme richiamate in sentenza, vale a dire:
- non si applica l'art. 168 lf, secondo cui: “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”, atteso che tale divieto riguarda solo i crediti sorti prima dell'apertura del concorso;
- non si applica l'art. 111 lf, secondo comma, secondo cui: “Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge;
tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1)”, non essendoci alcuna correlazione o pertinenza del credito in questione con la procedura concorsuale;
- non si applica l'art. 184, secondo cui: “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161”, in quanto, come detto, il credito di è sorto dopo l'omologazione del Parte_1 concordato.
Tanto basta per accogliere l'appello e per rigettare l'opposizione ex art. 615 cpc proposta da sull'accertato presupposto della validità ed efficacia del CP_1 precetto avente ad oggetto l'intero ammontare del credito per la rifusione delle
8 spese processuali (infatti, tale credito è dovuto per l'intero e non nella percentuale di soddisfazione prevista nell'ambito della procedura concordataria omologata il 15/5/2017 riguardante i creditori concorsuali).
L'accoglimento dell'appello comporta una nuova regolamentazione delle spese di lite di primo e secondo grado, regolamentazione che, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico di vanno liquidate in base ai CP_1 parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (€.
14.471,76) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1357 emessa il 10/7/24 dal Tribunale di Vicenza, rigetta l'opposizione ex art. 615 cpc proposta da ed accerta la validità ed efficacia del CP_1 precetto notificatole da in data 20/5/22; Parte_1
2. condanna alla rifusione a favore di delle CP_1 Parte_1 spese processuali così liquidate:
- per il primo grado, in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre al
15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
- per il secondo grado, in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre al
15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Venezia, 17/7/25
Il Presidente
Caterina Passarelli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1652/24
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 7/10/24, promossa con atto di citazione da
(c.f. , rappresentato e difeso in Parte_1 P.IVA_1 giudizio dall'avv. Antonio Pasquino, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(c.f. ), rappresentate difesa in giudizio dall'avvocato CP_1 P.IVA_2
Riccardo Sgrò, dall'avv. Matteo Mengoni e dall'avv. Andrea Bortolotto, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a precetto del 30 maggio 2022; appellato
1
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1357 emessa il 10/7/24 dal Tribunale di Vicenza (Giudice dott. Melania Schirru).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'adìta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in totale riforma della impugnata Sentenza n. 1357/2024, pubblicata il 12/07/2024, Repert. n.
1780/2024 del 12/07/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 2981/2022 dal Tribunale di Vicenza, Sezione I Civile, Giudice Dott.ssa Melania Schirru, e notificata il
04/09/2024, reietta ogni contraria istanza, domanda eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze, in totale accoglimento del presente appello, nel merito:
- rigettare l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. ex adverso proposta perché infondata sia in punto di fatto che di diritto in ragione di tutto quanto esposto ed eccepito in atti, e, per l'effetto, dichiarare valido ed efficace, nonché confermarsi l'atto di precetto pedissequo a titolo esecutivo opposto;
- rigettare integralmente le domande di perché infondate sia in fatto CP_1 che in diritto per le ragioni tutte quali esposte in atti;
- accertare e dichiarare, per le causali tutte di cui in atti, l'inesistenza, in capo ad del diritto di ripetizione delle somme da quest'ultima già CP_1 corrisposte in favore di Parte_1
In ogni caso:
- condannare in persona del proprio legale rappresentate pro CP_1 tempore, all'integrale rifusione delle spese e dei compensi oltre che del giudizio
2 di primo grado anche del presente giudizio, ivi compreso C.P.A., rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.
In via istruttoria: - si insiste, occorrendo, ferma ed impregiudicata la rilevanza confessoria della documentazione dimessa, per l'ammissione delle istanze formulate in via istruttoria ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. e ribadita con memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., e dunque, di voler ordinare l'esibizione in giudizio dei seguenti documenti: A) ricorso c.d. prenotativo ex art. 161, comma sesto L. Fall., del 1/10/2014 completo di documenti allegati, e successiva Proposta ex artt. 161 commi 2 e 3 L. Fall. nonché 182 bis L. Fall., del 23/02/2015 completa di documenti allegati, nonché memorie integrative 30/04/2015 e 16/07/2015 di parziale modifica della
Proposta depositata;
B) ricorso c.d. prenotativo ex art. 161, comma sesto L. Fall., del 21/04/2016 completo di documenti allegati, e successiva Proposta ex artt.
161 commi 2 e 3 L. Fall. nonché 182 bis L. Fall., del 04/07/2016 completa di documenti allegati;
C) decreti del Tribunale di Milano, sezione fallimentare,
24/11/2014 e 03/08/2015, con relativi ricorsi, aventi ad oggetto l'autorizzazione richiesta ed ottenuta da allo svolgimento di attività di recupero CP_1 crediti, e comunque ogni eventuale istanza e provvedimento autorizzatori inerenti e conseguenti al giudizio R.G. n. 3916/2014 Trib. Vicenza;
D) eventuali provvedimenti autorizzatori resi nell'ambito del concordato preventivo di CP_1
21.04.2016 inerenti il pagamento in via di prededuzione dei crediti
[...] funzionali ed occasionati nell'ambito del concordato preventivo di CP_1
01.10.2014.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni avversa difesa e istanza, previa ogni declaratoria sia di rito e che di merito, così giudicare:
In via principale:
3 - rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1357/2024 del Tribunale di Vicenza emessa in data 10 luglio, pubblicata in data
12 luglio 2024, in quanto infondato, per tutte le ragioni esposte nel presente atto.
Nel merito, in via di mero subordine:
- nel denegato e non creduto caso di accoglimento delle domande proposte da rideterminare comunque l'ammontare dell'asserito credito Parte_1 di avente natura prededotta in base alle attività processuali Parte_1 poste in essere successivamente al 21 aprile 2016 tenuto conto di quanto già corrisposto da CP_1
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 30/5/22, conveniva in giudizio, CP_1 avanti il Tribunale di Vicenza, proponendo opposizione ex RO art. 615 cpc al precetto notificatole dalla convenuta con il quale le veniva intimato il pagamento del complessivo importo di € 14.471,76 a titolo di recupero delle spese processuali come liquidate a suo favore nella sentenza n.
2041/20 del medesimo Tribunale, ormai passata in giudicato. A fondamento dell'opposizione, sosteneva di non essere tenuta al pagamento CP_1 dell'importo intimatole in quanto anteriore alla procedura concordataria a cui era stata ammessa e, pertanto, soggetto alla falcidia prevista per i crediti chirografari.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, infondata RO in fatto ed in diritto.
Con sentenza n. 1357 del 10/7/24, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione e condannava a RO
4 restituire la somma di € 14.471,76, nel frattempo ricevuta dalla debitrice, nonché al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre RO
, costituitasi, resisteva al gravame. CP_1
All'udienza del giorno 8/7/25, udienza tenuta in modalità scritta, le parti chiedevano la rimessione della causa in decisione richiamando le conclusioni sopra trascritte e le difese svolte nelle memorie conclusionali e repliche già depositate nei termini preventivamente assegnati.
La Corte tratteneva la causa in decisione e pronunciava la seguente sentenza.
***
Quali antefatti, occorre premettere che:
- in data 21/04/2016 il Tribunale di Milano aveva dichiarato inammissibile una prima domanda di concordato depositata da in data 01/10/2014; CP_1
- in data 03/11/2016 il Tribunale di Milano aveva ammesso alla CP_1 procedura di concordato preventivo, sulla base di una seconda domanda presentata il 3/11/2016;
- in data 15/05/2017 il Tribunale di Milano aveva omologato il concordato preventivo, la cui proposta prevedeva, tra l'altro, una percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari pari al 12,665%;
- in data 24/11/2020 era stata pubblicata la sentenza n. 2041/2020, con cui il
Tribunale di Vicenza, a definizione del giudizio R.G. n. 3916/2014 promosso da
, allora in bonis, nei confronti di aveva rigettato le CP_1 Parte_1 domande attoree, condannando la soccombente a rifondere a Parte_1 le spese di lite “liquidate in euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.” (v. all. D - fascicolo di primo grado di parte appellante), sentenza passata in giudicato;
5 - aveva corrisposto a il 12,665% dell'ammontare CP_1 Parte_1 liquidato nella predetta sentenza, sul presupposto che si trattava di credito soggetto alla falcidia concordataria.
- aveva notificato in data 20/5/22 ad il precetto Parte_1 CP_1 per il pagamento della complessiva somma di € 14.471,76 sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 2041/20 e aveva proposto la CP_1 presente opposizione.
Ciò premesso, con la sentenza impugnata, il primo giudice ha accolto l'opposizione sul presupposto che la somma di cui alla sentenza n. 2041/20 costituiva un credito concorsuale, soggetto alla falcidia concordataria, per cui doveva essere condannata a restituire l'eccedenza ricevuta RO rispetto alla somma dovuta, pari a € 2.059,62, oltre alla rifusione delle spese processuali. ha proposto appello, lamentando l'erroneità della sentenza RO impugnata in relazione ai seguenti aspetti:
1. la errata qualificazione di credito concorsuale;
2. la conseguente condanna alla restituzione della somma ricevuta;
3. la regolamentazione delle spese di lite. ha chiesto il rigetto dell'appello e, in via subordinata, la CP_1 rideterminazione dell'ammontare dell'asserito credito di Controparte_3 avente natura prededotta.
***
Con il primo motivo, sostiene l'erroneità della sentenza Parte_1 nella parte in cui si afferma: “dalle risultanze istruttorie emerge in modo chiaro che il credito invocato da sebbene liquidato Parte_1 successivamente all'avvio della procedura di concordato costituisce credito concorsuale poiché il fatto genetico della pretesa è costituito dall'instaurazione
6 del giudizio e dalla formulazione, in tale sede, di domanda di condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, eventi che, sono certamente anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle
Imprese” (cfr. pag. 7 sentenza). Secondo l'appellante, invece, l'affermazione è in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il diritto della parte vittoriosa alla rifusione delle spese processuali sorge solo con la sentenza che ha pronunciato la relativa condanna a carico della parte soccombente;
prima di tale sentenza il diritto non esiste, neppure come aspettativa, né la sentenza di condanna alle spese può ritenersi ricognitiva o accertativa di un diritto antecedente ad essa di per sé esistente o causalmente collegato. Pertanto, secondo , il suo credito verso è sorto in data 24/11/2020 – Parte_1 CP_1 data di pubblicazione della sentenza n. 2041/2020 del Tribunale di Vicenza – e, quindi, dopo non solo l'ammissione di al concordato preventivo del CP_1
3/11/2016 ma anche dopo l'omologa dello stesso, avvenuta il 15/5/2017.
L'appello è fondato.
Il diritto della parte vittoriosa, all'esito d'una lite giudiziaria, ad ottenere la rifusione delle spese sostenute per partecipare al giudizio, sorge soltanto con la sentenza che pronunci la relativa condanna a carico della parte soccombente.
Prima di tale condanna, il diritto non esiste e, del resto, il giudizio potrebbe concludersi anche con la compensazione delle spese di lite (cfr. Cass. 9609/23;
5787/2014; 24821/2008; 4694/1980).
Pertanto, è la pronuncia sul regolamento delle spese che segna la nascita del relativo credito, senza poterla far retroagire al momento della domanda.
Considerato che, nel caso di specie, come già evidenziato, la sentenza contenente la regolamentazione delle spese processuali è stata pubblicata il 24/11/20, il relativo credito di contrariamente a quanto affermato dal Parte_1 primo giudice, non può certo essere qualificato di natura concorsuale, essendo
7 sorto ben dopo la data di omologa del concordato preventivo di , del CP_1
15/5/2017.
E dovendosi escludere l'anteriorità del credito, la soddisfazione di questo si colloca al di fuori del perimetro di applicazione delle norme richiamate in sentenza, vale a dire:
- non si applica l'art. 168 lf, secondo cui: “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”, atteso che tale divieto riguarda solo i crediti sorti prima dell'apertura del concorso;
- non si applica l'art. 111 lf, secondo comma, secondo cui: “Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge;
tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1)”, non essendoci alcuna correlazione o pertinenza del credito in questione con la procedura concorsuale;
- non si applica l'art. 184, secondo cui: “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161”, in quanto, come detto, il credito di è sorto dopo l'omologazione del Parte_1 concordato.
Tanto basta per accogliere l'appello e per rigettare l'opposizione ex art. 615 cpc proposta da sull'accertato presupposto della validità ed efficacia del CP_1 precetto avente ad oggetto l'intero ammontare del credito per la rifusione delle
8 spese processuali (infatti, tale credito è dovuto per l'intero e non nella percentuale di soddisfazione prevista nell'ambito della procedura concordataria omologata il 15/5/2017 riguardante i creditori concorsuali).
L'accoglimento dell'appello comporta una nuova regolamentazione delle spese di lite di primo e secondo grado, regolamentazione che, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico di vanno liquidate in base ai CP_1 parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (€.
14.471,76) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1357 emessa il 10/7/24 dal Tribunale di Vicenza, rigetta l'opposizione ex art. 615 cpc proposta da ed accerta la validità ed efficacia del CP_1 precetto notificatole da in data 20/5/22; Parte_1
2. condanna alla rifusione a favore di delle CP_1 Parte_1 spese processuali così liquidate:
- per il primo grado, in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre al
15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
- per il secondo grado, in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre al
15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Venezia, 17/7/25
Il Presidente
Caterina Passarelli
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