Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5544 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.3.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
18 Marzo 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 19/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5544/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Assegno sociale e assegno di mantenimento;
T R A
( ) rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Natale Francesco Evoli
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t, contumace;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2024, la ricorrente in epigrafe ha contestato il diniego,
CP_ espresso dall' con provvedimento del 9.5.2023, rispetto alla domanda, formulata in data 5.5.2023 per il conseguimento dell'assegno sociale, avente la seguente motivazione:“Non sussiste lo stato di bisogno economico;
l'assegno sociale ha natura meramente sussidiaria e spetta solo in mancanza di altre possibili fonti di reddito quali l' eventuale assegno di mantenimento. Il cittadino quindi che si trova in stato di bisogno, prima di rivolgersi alla solidarietà generale, è tenuto a richiedere il sostegno del coniuge in caso di separazione”; ha evidenziato di aver ripresentato, successivamente al rigetto del riorso amministrativo all'ente, una nuova in data 9.11.23, anch'essa rigettata con provvedimento del 5.12.23 (all. 7), con la medesima motivazione.
Rimarcando che l'assegno sociale spetta sulla base del solo requisito dello stato di bisogno e dopo aver puntualizzato che dal 31.1.204 percepisce il reddito di inclusione, non incompatibile – secondo la propria prospettazione – con l'assegno sociale, ha concluso chiedendo il riconoscimento del diritto all'assegno sociale con decorrenza dalla prima domanda. CP_
Ritualmente evocato in giudizio, l' non si è costituito sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
1. Il thema decidendum attiene alla sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti ex lege previsti ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale.
Va premesso che la materia oggetto della domanda, ossia l'assegno sociale, è disciplinata dall'art. 3 comma 6 della legge 335 del 1995, che stabilisce: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre
a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Per completezza va segnalato che dal 1° gennaio 2019 il requisito anagrafico è stato elevato a 67 anni per effetto e in attuazione della norma che prevede l'aggiornamento all'aspettativa di vita;
così come il tetto reddituale per il 2023 è stato fissato in 6.542,51 euro per una persona singola e 13.085,02 euro annui per la persona coniugata.
Ne discende che per disposizione normativa l'erogazione dell'assegno sociale dipende esclusivamente da un requisito reddituale e da un requisito anagrafico. Non colgono quindi nel segno
CP_ le argomentazioni con cui l' ha rigettato le domande di assegno sociale proposte dal ricorrente evocando un obbligo del ricorrente di chiedere l'assegno di mantenimento dall'ex coniuge.
Sul punto, la Corte di Cassazione a più riprese ha statuito che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.
Pertanto, non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività (possibile riconoscere l'assegno sociale all'uomo che, in sede di separazione consensuale dalla moglie, aveva presentato una dichiarazione di indipendenza economica corroborata anche dalla rinuncia all'assegno di mantenimento (ex plurimus, Cassazione civile sez. lav., 01/12/2023, n.33513)”.
Ebbene dagli atti versati nel fascicolo da parte ricorrente risulta che al momento della prima domanda la ricorrente avesse già compiuto i richiesti 67 anni e possedesse (per il 2023 e anche per il
2024) il requisito reddituale (all.13 e 15).
Conclusivamente, il ricorso è fondato e deve riconoscersi il diritto all'assegno sociale nell'importo stabilito dalla legge, tenuto conto degli ulteriori redditi percepiti dal ricorrente, tra cui il Reddito di inclusione, secondo i criteri dettati dall'art. 3 comma 6 della legge 335 del 1995, comma 3.
Al quantum da erogarsi va aggiunta la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria in omaggio alle previsioni di cui all'art. 16, comma, 6, l. 412/91, (letto in combinato disposto con la norma di interpretazione autentica di cui al comma 6, art. 45, l. 448/98) che dispone testualmente che
“Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda , laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda.
(…)
L'importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti
a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.”
Pertanto la sopra menzionata maggior somma va corrisposta a far data dalla scadenza del termine di 30 giorni calcolato dal 5.5.2023.
3. In omaggio al principio della soccombenza nella regolazione delle spese, l'epilogo del giudizio importa la condanna della resistente al pagamento delle spese processuali per spese documentate e per compensi al Difensore, che andranno liquidate in dispositivo ex art. 4 comma 1 Dm 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in ragione del valore della causa (fino a euro 26.00,00, in ragione della misura dell'assegno su base annua, moltiplicato per due anni) e dei valori minimi (stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio. Le spese di lite così liquidate vanno distratte a favore dell'avvocato Natale Francesco Evoli, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegno sociale nella misura prevista dalla legge a far data dal 5.5.2023, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza del termine di 30 giorni decorrente dal 5.5.2023.
CP_ Condanna l' di Reggio Calabria al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 2.697,00, oltre accessori come per legge e spese documentate, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 19/03/2025.
Il Giudice
Dott. Francesco De Leo