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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.59, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., inerenti l'udienza cartolatre fissata in trattazione finale al 10 gennaio 2025, e vertente TRA
, nato il giorno 25/05/1953 in POGGIOMARINO ed ivi Parte_1 residente, C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di procura CodiceFiscale_1 trasmessa telematicamente con l'atto introduttivo di lite, dall'avv. Martino GRAGNANIELLO presso il cui studio, sito in PALMA CAMPANIA alla via Per CASTELLO n.25, resta elettivamente domiciliato RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in SALERNO al corso VITTORIO EMANUELE n.126 presso lo studio dell'avv. Maria Teresa CAPRIO che la rappresenta e difende giusta mandato telematicamente trasmesso con la memoria difensiva di costituzione RESISTENTE NONCHE'
– in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_3
CONVENUTA, contumace
OGGETTO: impugnativa di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e di intimazione di pagamento, anche in riferimento a pregressi “atti impositivi”.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi e delle successive memorie difensive, da intendersi qui integralmente riportate.
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MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il 4 gennaio 2024 il sig. si Parte_1 rivolgeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA instando per l'accertamento della illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria e dell'intimazione di pagamento, notificatigli il 28 novembre 2023, e per l'annullamento di due degli atti impositivi originari ad essi sottesi, denunciando la mancata pregressa notifica dei due avvisi di addebito e la prescrizione-decadenza in cui sarebbero incorsi il titolare delle poste azionate e l'agente della riscossione.
Si costituivano ritualmente gli enti convenuti, ad eccezione di Controparte_3 rimasta contumace, che resistevano alla avversa iniziativa contestandone la fondatezza da variegate angolazioni.
Il Giudice, ritenuta la causa istruita in via documentale, mandava la stessa prontamente in decisione dopo avere invitato le parti ad interloquire sulle risultanze dell'estratto di ruolo aggiornato al luglio 2023, nell'esemplare prodotto da CP_4
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., inerenti l'udienza cartolare fissata in trattazione finale al 10.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, già in epigrafe richiamate, la causa veniva assegnata a sentenza.
^ ^ ^
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L'iniziativa giudiziale in scrutinio ha ad oggetto la “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” contrassegnata dal n. 071 76 2022 0000 3561 e l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90187 61956, entrambe notificate il 28 novembre 2023, nella sola parte inerente i due seguenti avvisi di addebito: n. 371 2016 00165 61826 (e. 50.319,01), richiamato dall'intimazione di pagamento;
n. 371 2021 00012 74553 (e. 4.512,22), richiamato dalla comunicazione preventiva. Il ricorrente espressamente allega la mancata notifica dei due pregressi atti impositivi, la cui dimostrazione, peraltro, dovrebbe passare attraverso la
“necessaria” produzione in giudizio ad opera di parte resistente degli “originali”, anche alla luce -pare di capite- del formalizzato disconoscimento delle copie eventualmente a prodursi. In ogni caso denuncia l'intervenuta prescrizione delle poste azionate e, in via del tutto conseguenziale, la decadenza in cui sarebbero incorsi gli enti convenuti. Se non che, seppure incidenter tantum, il sig. pone anche la questione Pt_1 dell'adesione alla definizione agevolata prevista alla Legge n.197/2022, riferita ad entrambi gli avvisi di addebito, nella buona sostanza allegando che i due atti notificatigli il 28 novembre 2023 sono intervenuti in epoca successiva a tale iniziativa e, quindi, in un momento in cui le pretese contributive non potevano essere azionate.
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Nell'analisi delle censure attoree, e delle speculari controdeduzioni di parte resistente, è opportuno muovere da quelle direttamente innescate dalla natura giuridica della pretesa azionata. Evidentemente speculare ai due atti “direttamente” impugnati.
L'arresto della giurisprudenza di legittimità pare, allo stato, univoco. Prendendo le mosse da Cass. Sez. 6^, n.20489/2018, può in sintesi sostenersi che il preavviso di iscrizione ipotecaria rientra fra le cc.dd. misure coercitive, alternative all'esercizio dell'azione esecutiva. Di guisa che l'opposizione a dette misura dà luogo, in senso lato, ad un'azione di accertamento negativo del diritto a procedere all'applicazione della misura coercitiva estesa anche alla pretesa creditoria. Si è, altresì, affermato che avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria il destinatario
-al fine di contestare l'inesistenza del credito o del titolo esecutivo- può attivare vari rimedi. Può, in primo luogo, agire in via ordinaria per l'accertamento negativo della pretesa. Può, in un'alternativa evidentemente anche contestuale, agire attraverso il recupero della opposizione al pregresso atto impositivo in tesi attorea mai notificatogli, o irritualmente notificatogli, allegando di averne appreso l'esistenza solo a seguito della conoscenza legale del preavviso di misura coercitiva, evocando, in questo caso, la sua possibilità di esercitare il diritto di difesa nel merito, e quindi di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa, solo da quel momento. Può, infine, agire con la opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.P.C., laddove intenda denunciare fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo. Dette opzioni restano attratte dal -più- generale principio di diritto a termine del quale tutti i vizi attinenti alla formazione del titolo esecutivo e tutte le questioni di merito concernenti i fatti costitutivi della pretesa che non sia stato possibile far valere mediante i rimedi ordinari per omessa o invalida notifica degli atti presupposti, devono essere dedotti -attraverso l'impugnazione degli atti conseguenziali che per primi hanno portato il destinatario a conoscenza della pretesa- mediante la proposizione, nel termine di decadenza ex lege, della ordinaria opposizione definita, per questo motivo, “recuperatoria”. Tale è la perimetrazione giuridico-ermeneutica della questione desumibile, oltre che dalla pronuncia già citata, dalla sentenza n.19667/2014 (Sez. UN.), dall'ordinanza n.15354/2015 (Sez. UN.), dalla sentenza n.4587/2017 (Sez. Tributaria), dalla sentenza n.22080/2017 (Sez. UN.). Resta, in ogni caso, la premessa di fondo secondo cui, citando Cass. Sez. 6^ Civ. L n.29132/2019, l'iscrizione ipotecaria non è atto dell'espropriazione forzata, piuttosto configurandosi come procedura ad essa alternativa.
3 Premessa portata alle sue conseguenze procedurali definitive dalla pronuncia appena richiamata nei seguenti testuali termini.
<Logico corollario della esclusione della natura di atti dell'esecuzione forzata (del fermo e) della iscrizione ipotecaria è che il giudizio di impugnazione … della iscrizione ipotecaria si qualifica come azione di accertamento negativo e che, dunque, ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina della opposizione esecutiva …>> Nei medesimi termini, per quel che concerne l'opposizione alla iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n.602/1973, si cfr.: Cass. Sez. 3^ n.25745/2015; Cass. Sez. 6^, ordinanza n.24808/2018.
Discorso almeno in parte similare va ripetuto in riferimento all'opposizione alla intimazione di pagamento, per la cui perimetrazione ben può richiamarsi Cass. n.16425/2019. A tenore della quale:
<In generale, il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n.46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, D.L. n.78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n.122 del 2010, D.P.R. n.602 del 1973 e dal D.Lgs. n.112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. 6 aprile 2016, n.6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.L.vo 26 febbraio 1999 n.46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento …; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) …; c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni … dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente connessi al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora …>>
Non sembra, pertanto, revocabile in dubbio l'ammissibilità della presente iniziativa giudiziale nella parte in cui la stessa tende a contrastare una pretesa contributiva “attuale” costituita dalla esternazione dell'agente della riscossione della valenza -appunto attuale- di una determinata posta creditoria. Naturalmente, se l'accertamento “prioritario” dovesse concludersi con la verifica positiva della regolare notifica degli avvisi di addebiti, l'unico scrutinio possibile nel presente contesto rimarrebbe, da un lato, quello inerente la questione prescrizionale riferita al solo periodo successivo alla legale conoscenza, da parte del ricorrente, degli originari atti impositivi e, dall'altro, quello incentrato su eventuali
4 vizi intrinseci ai due atti direttamente impugnati dall'istante. Questo perché una tale positiva verifica travolgerebbe qualsiasi possibilità di uno scrutinio postumo delle vicende anteriori alla notifica dell'atto impositivo, non sottoposte al Giudice della opposizione diretta all'avviso di addebito. Possibile ma non azionata dall'interessato. Conclusione, evidentemente, che attrae a sé, qualsiasi questione “di merito” o comunque “sostanziale”. Ed invero, l'intimazione di pagamento, e a maggior ragione la “comunicazione preventiva”, non fanno rivivere in maniera autonoma la pretesa ma si limitano a perpetuarne l'efficacia impositiva o, se si preferisce, a protrarne gli effetti recuperatori, attualizzando la volontà “creditoria”. Se tale pretesa è rimasta cristallizzata in un atto regolarmente notificato e non impugnato l'intimazione successiva attualizza la volontà recuperatoria ma non i rimedi diretti, azionabili - solo- nei termini previsti. E lo stesso vale per il preavviso di iscrizione ipotecaria. (4)
La prima verifica deve, necessariamente, dirigersi verso la denunciata illegittimità intrinseca dei due atti direttamente impugnati, asseritamente formalizzati in un momento in cui il ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata c.d. rottamazione quater. La questione tuttavia ha perso di attualità atteso che l'iniziativa del sig. Pt_1 non è più valida, con determinazione dell'ente impositore decorrente dal maggio
2024, a cagione del successivo mancato versamento delle rate previste con il piano di ammortamento. La clausola di “tempestività” è prevista espressamente dal modulo di “adesione” in una alle conseguenze della relativa inottemperanza. A ciò aggiungasi che l'interessato nulla ha replicato all'assunto dell CP_2
Allo stato, pertanto, non è censurabile, da questa prospettiva, nessuna delle due iniziative recuperatorie/cautelari di CP_4
(5)
I due avvisi di addebito risultano regolarmente notificati, alla luce della documentazione prodotta dall'ente previdenziale. Quello del 2016 a mezzo “pec”, quello del 2021 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Entrambi, alle date desumibili anche dai due atti “direttamente” impugnati: 18 novembre 2016, 17 novembre 2021. Il supporto cartolare all'uopo valorizzato dall' è processualmente CP_2 apprezzabile in termini di esaustività, i rilievi attorei “preventivi”, evidentemente veicolati in via astratta e non attualizzati con le successive note “sostitutive”, restando neutralizzati da un tracciato giuridico-ermeneutico ormai consolidato.
<Vanno ribaditi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità … per i quali “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli
5 artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente … In relazione a detta modalità di notificazione, non è affatto necessario, come sembra sostenere il ricorrente …, che l'agente della riscossione produca l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata né che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata.
Il principio di diritto che viene in rilievo è, infatti, quello per il quale non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione …
… Va perciò affermato che … “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.>> Così, in termini, parte motiva di Cass., III^ Sez. Civ., 12 febbraio-7 maggio 2015, n.9246, con ulteriori precedenti specifici ivi richiamati.
In una -diversa ma parallela- prospettiva si è ulteriormente precisato che
<per costante giurisprudenza di questa Corte, poi, è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale … Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art.149 cod.proc. civ. e della legge n.890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri N. 17723 del 2006; N. 17598 del 2010, N. 20027 del 2011; N. 270 del 2012; N. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza
6 intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal d.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili".
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. VI, ordinanza n.20506/2017. Nella stessa direttrice interpretativa, si cfr. anche Cass. Sez. Trib. Civ., sentenza n.10245/2017, espressamente richiamata nell'ordinanza appena riportata.
Sempre muovendo dalla medesima ricostruzione ermeneutica della questione, la Corte Regolatrice ha avuto altresì modo di -ribadire e- precisare che
<costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). Da ultimo, questa Corte ha ribadito che “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel
7 rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)” (Cass. n. 10131 del 2020). La sentenza impugnata, ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), si è conformata ai principi di diritto sopra richiamati, cui il
Collegio intende dare continuità.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. VI, ordinanza n.2339/2021. Si cfr. anche, per un sintetico ma efficace parallelismo fra i due meccanismi di notifica, Cass. n.28093/23.
Il sistema ermeneutico in tal modo delineato sembra trovare definitiva conferma nell'intervento delle Sezioni Unite del 2021 (sentenza n.10012/21) che traccia la diversa perimetrazione giuridica per i casi in cui l'iter notificatorio si compia secondo le previsioni della Legge n.890/1982.
Consegue che deve ritenersi cartolarmente dimostrato il regolare esaurimento della procedura di notifica di entrambi gli avvisi di addebito. Di qui, inoltre, l'infondatezza derivata della questione decadenziale. (6)
Quanto al “disconoscimento” a sua volta preventivo, veicolato cioè ancora prima della produzione documentale dell esso risulta valorizzato in maniera CP_2 solo incidentale ed in riferimento ad aspetti notificatori estranei alla fattispecie concreta in scrutinio. In ogni caso, va nuovamente segnalato trattarsi di rilievo del tutto neutro, privo di qualsiasi valenza processuale, secondo le direttrici interpretative della Corte Regolatrice.
Ed invero deve qui rammentarsi che la veicolazione in Giudizio delle copie delle relate di notifica può essere posta in discussione solo laddove si paventi espressamente la non conformità delle stesse ai fatti o agli originali nei termini di cui al combinato disposto degli artt. 2712 e 2719 C.C. Quindi, attraverso un vero e proprio disconoscimento mirato atto a contestare, secondo le dinamiche previste dalla normativa appena richiamata, la pregnanza probatoria della copia. A ciò il ricorrente non si è attenuto, per come verificabile attraverso l'analisi letterale delle sue obiezioni. L'assetto ermeneutico di riferimento è ben sintetizzato da Cass. Civ., Sez. III, n.10326, del 18 febbraio-13 maggio 2014.
Di cui si riportano i seguenti passaggi motivazionali.
8 <Con riferimento al primo motivo, il Collegio ritiene di dover dare seguito al principio per il quale, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti … contestazioni generiche o onnicomprensive (così … di recente, Cass. n.14416/13). Nel caso in esame va esclusa
… l'efficacia della contestazione formulata dall'opponente con la dichiarazione … di
“disconoscere la conformità all'originale con riferimento alle copie delle notifiche delle cartelle prodotte da controparte” … Si tratta di dichiarazione assolutamente generica, a fronte della produzione di ben trentadue cartelle esattoriali, con i relativi estratti di ruolo: essa non era idonea a concretare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali. Né rileva … poiché … è da ritenersi applicabile la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr. … Cass. n.24456/11).
… Peraltro, non va trascurato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, cod. proc. civ., giacchè mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n.2419/06, nonché, tra le altre, Cass. … n.9439/10).
… Pertanto, dimostrata come sopra la regolarità di queste notificazioni … è rimasta preclusa … .>>
Detti principi restano confermati anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente che, sotto forma di ordinanza, e cioè muovendo dalla decisione
“camerale” dovuta ad un accoglimento del gravame già filtrato, ha dato seguito a quello che si staglia come un vero e proprio “arresto” ermeneutico. Cfr. Cass. Sez. 6^, ordinanza n.23902 pubblicata l'11 ottobre 2017 in esito alla camera di consiglio del 20 luglio 2017, di cui si riportano i passaggi di maggiore significazione.
<La decisione impugnata richiama e dichiara di volersi conformare ai principi di diritto enunciati da questa Corte (cui va data continuità, ad avviso del
9 collegio) in ordine ai presupposti ed agli effetti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c.. In base a detti principi: a) «in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, Rv. 610586 - 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013, Rv. 626517 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione «va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale»; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Rv. 639509 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016, Rv. 640278 - 01, quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione); b) «il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c. c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, numero 2), c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c. c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;
ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9439 del 21/04/2010, Rv. 612545 - 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 11269 del 15/06/2004, Rv.
573642 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 2419 del 03/02/2006, Rv. 588190 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24456 del 21/11/2011, Rv. 620331 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16998 del 20/08/2015, Rv. 636377 - 01, la quale espressamente afferma che il giudice «non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c.»).>>
Nella medesima, costante, direttrice interpretativa si cfr. anche Cass. n.30519/2022.
10 (7)
La questione prescrizionale, naturalmente a derivazione quinquennale secondo un approdo giurisprudenziale allo stato insuscettibile di rivisitazione critica, va, quindi, analizzata in esclusivo riferimento al periodo successivo la regolare notifica dei due avvisi di addebito. Se non che, con detta questione direttamente interferiscono quelle dell'adesione alla definizione agevolata “rottamazione quater” e quella dei parziali pagamenti eseguiti dal . Pt_1
Ora, ribadito che entrambi gli atti impositivi originari rientrano nella richiesta ed accordata adesione, formalizzata il 28 giugno 2023, va segnalato un dato di obiettiva pregnanza decisionale, ancorchè polivalente. Come da documentazione prodotta da resta processualmente accertato CP_4 che i pagamenti inerenti le poste contributive riferibili all'avviso di addebito del 2016 sono iniziati ben prima del 28 giugno 2023, e precisamente il 18 settembre 2018, per continuare fino al giorno 1 giugno 2023, quando è stato eseguito l'ultimo versamento prima di quelli rientranti nel piano di recupero predisposto per la
“rottamazione quater”. Pare, allora, al Giudice inevitabile concludere che non è possibile paventare una decorrenza del termine prescrizionale durante i versamenti in itinere del “dovuto” sfociati nell'istanza di adesione.
Nel periodo in cui la posta è in pagamento da parte del debitore non decorre alcun termine prescrizionale, così come nessuna prescrizione decorre nell'arco temporale durante il quale il piano di recupero ha avuto valida attuazione, quindi fino al 4 dicembre 2023.
Consegue che, elidendo detti periodi e muovendo dalla data di notifica dell'atto impositivo del 2016 nessuna prescrizione quinquennale è predicabile, posto che la notifica dell'intimazione di pagamento risale al 28 novembre 2023. Tutto ciò senza nemmeno considerare la questione della sospensione dei termini dovuta all'emergenza sanitaria da “Covid-19”, sospensione che abbraccia il periodo 23 febbraio-30 giugno 2020 ed il periodo 31 dicembre 2020-30 giugno 2021. Pure questi periodi, infatti, ricadono nell'arco temporale di interesse, una volta incrociati fra loro i dati relativi alle notifiche degli atti impositivi originari e ai parziali pagamenti eseguiti.
Ancor più evidente si manifesta l'inconcludenza dell'eccezione di prescrizione sollevata in riferimento all'avviso di addebito del 2021, posto che la notifica della successiva “comunicazione preventiva” risale ad appena due anni dopo. Pure in questo caso, tuttavia, devono segnalarsi due documentati parziali pagamenti intervenuti nei mesi di ottobre e dicembre 2023. (8)
Con il che si giunge al punto nodale della questione.
11 I due atti “direttamente” impugnati riprendono ed attualizzano due avvisi di addebito le cui poste contributive originarie risultano in parte onorate. Essi, quindi, sono illegittimi nella misura in cui rimandano ad atti impositivi ciascuno incentrato su pretesa non più riconducibile a quella originaria a seguito dei pagamenti medio tempore effettuati dal debitore. Ragione per la quale ritiene il G.U.L. che la domanda attorea deve essere accolta nel senso della sua parziale fondatezza per diversa quantificazione delle poste in concreto azionabili. E quindi “tutelabili”/”recuperabili”. Dalle quali devono detrarsi euro 17.948,81 in riferimento all'avviso di addebito del 2016, ed euro 764,78 in riferimento all'avviso di addebito del 2021 (cfr. produzione documentale di CP_4 allegata alle note sostitutive del 23 maggio 2024).
Le spese di lite vanno compensate in toto. Ciò, prioritariamente, alla luce della reciproca soccombenza sostanziale, portata in emersione dalla persistente attualità della esposizione debitoria del e Pt_1 dalla ritenuta infondatezza di quasi tutte le argomentazioni all'uopo valorizzate dall'istante, caratterizzate da posizioni ermeneutiche ormai “archiviate” dalla Corte Regolatrice. Dati, questi, cui è possibile contrapporre l'accertamento della minore posta contributiva oggi azionabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell' di e dell Parte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta Controparte_1 così provvede:
1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto,
2) accerta e dichiara la perdurante validità dei due avvisi di addebito ripresi dall'intimazione di pagamento opposta e dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in esclusivo riferimento agli importi ancora dovuti, detratti i versamenti medio tempore eseguiti in motivazione quantificati;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, 13.01.2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
12
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.59, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., inerenti l'udienza cartolatre fissata in trattazione finale al 10 gennaio 2025, e vertente TRA
, nato il giorno 25/05/1953 in POGGIOMARINO ed ivi Parte_1 residente, C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di procura CodiceFiscale_1 trasmessa telematicamente con l'atto introduttivo di lite, dall'avv. Martino GRAGNANIELLO presso il cui studio, sito in PALMA CAMPANIA alla via Per CASTELLO n.25, resta elettivamente domiciliato RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in SALERNO al corso VITTORIO EMANUELE n.126 presso lo studio dell'avv. Maria Teresa CAPRIO che la rappresenta e difende giusta mandato telematicamente trasmesso con la memoria difensiva di costituzione RESISTENTE NONCHE'
– in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_3
CONVENUTA, contumace
OGGETTO: impugnativa di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e di intimazione di pagamento, anche in riferimento a pregressi “atti impositivi”.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi e delle successive memorie difensive, da intendersi qui integralmente riportate.
1
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il 4 gennaio 2024 il sig. si Parte_1 rivolgeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA instando per l'accertamento della illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria e dell'intimazione di pagamento, notificatigli il 28 novembre 2023, e per l'annullamento di due degli atti impositivi originari ad essi sottesi, denunciando la mancata pregressa notifica dei due avvisi di addebito e la prescrizione-decadenza in cui sarebbero incorsi il titolare delle poste azionate e l'agente della riscossione.
Si costituivano ritualmente gli enti convenuti, ad eccezione di Controparte_3 rimasta contumace, che resistevano alla avversa iniziativa contestandone la fondatezza da variegate angolazioni.
Il Giudice, ritenuta la causa istruita in via documentale, mandava la stessa prontamente in decisione dopo avere invitato le parti ad interloquire sulle risultanze dell'estratto di ruolo aggiornato al luglio 2023, nell'esemplare prodotto da CP_4
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., inerenti l'udienza cartolare fissata in trattazione finale al 10.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, già in epigrafe richiamate, la causa veniva assegnata a sentenza.
^ ^ ^
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L'iniziativa giudiziale in scrutinio ha ad oggetto la “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” contrassegnata dal n. 071 76 2022 0000 3561 e l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90187 61956, entrambe notificate il 28 novembre 2023, nella sola parte inerente i due seguenti avvisi di addebito: n. 371 2016 00165 61826 (e. 50.319,01), richiamato dall'intimazione di pagamento;
n. 371 2021 00012 74553 (e. 4.512,22), richiamato dalla comunicazione preventiva. Il ricorrente espressamente allega la mancata notifica dei due pregressi atti impositivi, la cui dimostrazione, peraltro, dovrebbe passare attraverso la
“necessaria” produzione in giudizio ad opera di parte resistente degli “originali”, anche alla luce -pare di capite- del formalizzato disconoscimento delle copie eventualmente a prodursi. In ogni caso denuncia l'intervenuta prescrizione delle poste azionate e, in via del tutto conseguenziale, la decadenza in cui sarebbero incorsi gli enti convenuti. Se non che, seppure incidenter tantum, il sig. pone anche la questione Pt_1 dell'adesione alla definizione agevolata prevista alla Legge n.197/2022, riferita ad entrambi gli avvisi di addebito, nella buona sostanza allegando che i due atti notificatigli il 28 novembre 2023 sono intervenuti in epoca successiva a tale iniziativa e, quindi, in un momento in cui le pretese contributive non potevano essere azionate.
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Nell'analisi delle censure attoree, e delle speculari controdeduzioni di parte resistente, è opportuno muovere da quelle direttamente innescate dalla natura giuridica della pretesa azionata. Evidentemente speculare ai due atti “direttamente” impugnati.
L'arresto della giurisprudenza di legittimità pare, allo stato, univoco. Prendendo le mosse da Cass. Sez. 6^, n.20489/2018, può in sintesi sostenersi che il preavviso di iscrizione ipotecaria rientra fra le cc.dd. misure coercitive, alternative all'esercizio dell'azione esecutiva. Di guisa che l'opposizione a dette misura dà luogo, in senso lato, ad un'azione di accertamento negativo del diritto a procedere all'applicazione della misura coercitiva estesa anche alla pretesa creditoria. Si è, altresì, affermato che avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria il destinatario
-al fine di contestare l'inesistenza del credito o del titolo esecutivo- può attivare vari rimedi. Può, in primo luogo, agire in via ordinaria per l'accertamento negativo della pretesa. Può, in un'alternativa evidentemente anche contestuale, agire attraverso il recupero della opposizione al pregresso atto impositivo in tesi attorea mai notificatogli, o irritualmente notificatogli, allegando di averne appreso l'esistenza solo a seguito della conoscenza legale del preavviso di misura coercitiva, evocando, in questo caso, la sua possibilità di esercitare il diritto di difesa nel merito, e quindi di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa, solo da quel momento. Può, infine, agire con la opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.P.C., laddove intenda denunciare fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo. Dette opzioni restano attratte dal -più- generale principio di diritto a termine del quale tutti i vizi attinenti alla formazione del titolo esecutivo e tutte le questioni di merito concernenti i fatti costitutivi della pretesa che non sia stato possibile far valere mediante i rimedi ordinari per omessa o invalida notifica degli atti presupposti, devono essere dedotti -attraverso l'impugnazione degli atti conseguenziali che per primi hanno portato il destinatario a conoscenza della pretesa- mediante la proposizione, nel termine di decadenza ex lege, della ordinaria opposizione definita, per questo motivo, “recuperatoria”. Tale è la perimetrazione giuridico-ermeneutica della questione desumibile, oltre che dalla pronuncia già citata, dalla sentenza n.19667/2014 (Sez. UN.), dall'ordinanza n.15354/2015 (Sez. UN.), dalla sentenza n.4587/2017 (Sez. Tributaria), dalla sentenza n.22080/2017 (Sez. UN.). Resta, in ogni caso, la premessa di fondo secondo cui, citando Cass. Sez. 6^ Civ. L n.29132/2019, l'iscrizione ipotecaria non è atto dell'espropriazione forzata, piuttosto configurandosi come procedura ad essa alternativa.
3 Premessa portata alle sue conseguenze procedurali definitive dalla pronuncia appena richiamata nei seguenti testuali termini.
<Logico corollario della esclusione della natura di atti dell'esecuzione forzata (del fermo e) della iscrizione ipotecaria è che il giudizio di impugnazione … della iscrizione ipotecaria si qualifica come azione di accertamento negativo e che, dunque, ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina della opposizione esecutiva …>> Nei medesimi termini, per quel che concerne l'opposizione alla iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n.602/1973, si cfr.: Cass. Sez. 3^ n.25745/2015; Cass. Sez. 6^, ordinanza n.24808/2018.
Discorso almeno in parte similare va ripetuto in riferimento all'opposizione alla intimazione di pagamento, per la cui perimetrazione ben può richiamarsi Cass. n.16425/2019. A tenore della quale:
<In generale, il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n.46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, D.L. n.78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n.122 del 2010, D.P.R. n.602 del 1973 e dal D.Lgs. n.112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. 6 aprile 2016, n.6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.L.vo 26 febbraio 1999 n.46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento …; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) …; c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni … dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente connessi al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora …>>
Non sembra, pertanto, revocabile in dubbio l'ammissibilità della presente iniziativa giudiziale nella parte in cui la stessa tende a contrastare una pretesa contributiva “attuale” costituita dalla esternazione dell'agente della riscossione della valenza -appunto attuale- di una determinata posta creditoria. Naturalmente, se l'accertamento “prioritario” dovesse concludersi con la verifica positiva della regolare notifica degli avvisi di addebiti, l'unico scrutinio possibile nel presente contesto rimarrebbe, da un lato, quello inerente la questione prescrizionale riferita al solo periodo successivo alla legale conoscenza, da parte del ricorrente, degli originari atti impositivi e, dall'altro, quello incentrato su eventuali
4 vizi intrinseci ai due atti direttamente impugnati dall'istante. Questo perché una tale positiva verifica travolgerebbe qualsiasi possibilità di uno scrutinio postumo delle vicende anteriori alla notifica dell'atto impositivo, non sottoposte al Giudice della opposizione diretta all'avviso di addebito. Possibile ma non azionata dall'interessato. Conclusione, evidentemente, che attrae a sé, qualsiasi questione “di merito” o comunque “sostanziale”. Ed invero, l'intimazione di pagamento, e a maggior ragione la “comunicazione preventiva”, non fanno rivivere in maniera autonoma la pretesa ma si limitano a perpetuarne l'efficacia impositiva o, se si preferisce, a protrarne gli effetti recuperatori, attualizzando la volontà “creditoria”. Se tale pretesa è rimasta cristallizzata in un atto regolarmente notificato e non impugnato l'intimazione successiva attualizza la volontà recuperatoria ma non i rimedi diretti, azionabili - solo- nei termini previsti. E lo stesso vale per il preavviso di iscrizione ipotecaria. (4)
La prima verifica deve, necessariamente, dirigersi verso la denunciata illegittimità intrinseca dei due atti direttamente impugnati, asseritamente formalizzati in un momento in cui il ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata c.d. rottamazione quater. La questione tuttavia ha perso di attualità atteso che l'iniziativa del sig. Pt_1 non è più valida, con determinazione dell'ente impositore decorrente dal maggio
2024, a cagione del successivo mancato versamento delle rate previste con il piano di ammortamento. La clausola di “tempestività” è prevista espressamente dal modulo di “adesione” in una alle conseguenze della relativa inottemperanza. A ciò aggiungasi che l'interessato nulla ha replicato all'assunto dell CP_2
Allo stato, pertanto, non è censurabile, da questa prospettiva, nessuna delle due iniziative recuperatorie/cautelari di CP_4
(5)
I due avvisi di addebito risultano regolarmente notificati, alla luce della documentazione prodotta dall'ente previdenziale. Quello del 2016 a mezzo “pec”, quello del 2021 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Entrambi, alle date desumibili anche dai due atti “direttamente” impugnati: 18 novembre 2016, 17 novembre 2021. Il supporto cartolare all'uopo valorizzato dall' è processualmente CP_2 apprezzabile in termini di esaustività, i rilievi attorei “preventivi”, evidentemente veicolati in via astratta e non attualizzati con le successive note “sostitutive”, restando neutralizzati da un tracciato giuridico-ermeneutico ormai consolidato.
<Vanno ribaditi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità … per i quali “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli
5 artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente … In relazione a detta modalità di notificazione, non è affatto necessario, come sembra sostenere il ricorrente …, che l'agente della riscossione produca l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata né che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata.
Il principio di diritto che viene in rilievo è, infatti, quello per il quale non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione …
… Va perciò affermato che … “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.>> Così, in termini, parte motiva di Cass., III^ Sez. Civ., 12 febbraio-7 maggio 2015, n.9246, con ulteriori precedenti specifici ivi richiamati.
In una -diversa ma parallela- prospettiva si è ulteriormente precisato che
<per costante giurisprudenza di questa Corte, poi, è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale … Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art.149 cod.proc. civ. e della legge n.890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri N. 17723 del 2006; N. 17598 del 2010, N. 20027 del 2011; N. 270 del 2012; N. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza
6 intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal d.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili".
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. VI, ordinanza n.20506/2017. Nella stessa direttrice interpretativa, si cfr. anche Cass. Sez. Trib. Civ., sentenza n.10245/2017, espressamente richiamata nell'ordinanza appena riportata.
Sempre muovendo dalla medesima ricostruzione ermeneutica della questione, la Corte Regolatrice ha avuto altresì modo di -ribadire e- precisare che
<costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). Da ultimo, questa Corte ha ribadito che “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel
7 rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)” (Cass. n. 10131 del 2020). La sentenza impugnata, ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), si è conformata ai principi di diritto sopra richiamati, cui il
Collegio intende dare continuità.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. VI, ordinanza n.2339/2021. Si cfr. anche, per un sintetico ma efficace parallelismo fra i due meccanismi di notifica, Cass. n.28093/23.
Il sistema ermeneutico in tal modo delineato sembra trovare definitiva conferma nell'intervento delle Sezioni Unite del 2021 (sentenza n.10012/21) che traccia la diversa perimetrazione giuridica per i casi in cui l'iter notificatorio si compia secondo le previsioni della Legge n.890/1982.
Consegue che deve ritenersi cartolarmente dimostrato il regolare esaurimento della procedura di notifica di entrambi gli avvisi di addebito. Di qui, inoltre, l'infondatezza derivata della questione decadenziale. (6)
Quanto al “disconoscimento” a sua volta preventivo, veicolato cioè ancora prima della produzione documentale dell esso risulta valorizzato in maniera CP_2 solo incidentale ed in riferimento ad aspetti notificatori estranei alla fattispecie concreta in scrutinio. In ogni caso, va nuovamente segnalato trattarsi di rilievo del tutto neutro, privo di qualsiasi valenza processuale, secondo le direttrici interpretative della Corte Regolatrice.
Ed invero deve qui rammentarsi che la veicolazione in Giudizio delle copie delle relate di notifica può essere posta in discussione solo laddove si paventi espressamente la non conformità delle stesse ai fatti o agli originali nei termini di cui al combinato disposto degli artt. 2712 e 2719 C.C. Quindi, attraverso un vero e proprio disconoscimento mirato atto a contestare, secondo le dinamiche previste dalla normativa appena richiamata, la pregnanza probatoria della copia. A ciò il ricorrente non si è attenuto, per come verificabile attraverso l'analisi letterale delle sue obiezioni. L'assetto ermeneutico di riferimento è ben sintetizzato da Cass. Civ., Sez. III, n.10326, del 18 febbraio-13 maggio 2014.
Di cui si riportano i seguenti passaggi motivazionali.
8 <Con riferimento al primo motivo, il Collegio ritiene di dover dare seguito al principio per il quale, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti … contestazioni generiche o onnicomprensive (così … di recente, Cass. n.14416/13). Nel caso in esame va esclusa
… l'efficacia della contestazione formulata dall'opponente con la dichiarazione … di
“disconoscere la conformità all'originale con riferimento alle copie delle notifiche delle cartelle prodotte da controparte” … Si tratta di dichiarazione assolutamente generica, a fronte della produzione di ben trentadue cartelle esattoriali, con i relativi estratti di ruolo: essa non era idonea a concretare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali. Né rileva … poiché … è da ritenersi applicabile la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr. … Cass. n.24456/11).
… Peraltro, non va trascurato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, cod. proc. civ., giacchè mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n.2419/06, nonché, tra le altre, Cass. … n.9439/10).
… Pertanto, dimostrata come sopra la regolarità di queste notificazioni … è rimasta preclusa … .>>
Detti principi restano confermati anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente che, sotto forma di ordinanza, e cioè muovendo dalla decisione
“camerale” dovuta ad un accoglimento del gravame già filtrato, ha dato seguito a quello che si staglia come un vero e proprio “arresto” ermeneutico. Cfr. Cass. Sez. 6^, ordinanza n.23902 pubblicata l'11 ottobre 2017 in esito alla camera di consiglio del 20 luglio 2017, di cui si riportano i passaggi di maggiore significazione.
<La decisione impugnata richiama e dichiara di volersi conformare ai principi di diritto enunciati da questa Corte (cui va data continuità, ad avviso del
9 collegio) in ordine ai presupposti ed agli effetti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c.. In base a detti principi: a) «in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, Rv. 610586 - 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013, Rv. 626517 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione «va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale»; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Rv. 639509 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016, Rv. 640278 - 01, quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione); b) «il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c. c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, numero 2), c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c. c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;
ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9439 del 21/04/2010, Rv. 612545 - 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 11269 del 15/06/2004, Rv.
573642 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 2419 del 03/02/2006, Rv. 588190 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24456 del 21/11/2011, Rv. 620331 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16998 del 20/08/2015, Rv. 636377 - 01, la quale espressamente afferma che il giudice «non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c.»).>>
Nella medesima, costante, direttrice interpretativa si cfr. anche Cass. n.30519/2022.
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La questione prescrizionale, naturalmente a derivazione quinquennale secondo un approdo giurisprudenziale allo stato insuscettibile di rivisitazione critica, va, quindi, analizzata in esclusivo riferimento al periodo successivo la regolare notifica dei due avvisi di addebito. Se non che, con detta questione direttamente interferiscono quelle dell'adesione alla definizione agevolata “rottamazione quater” e quella dei parziali pagamenti eseguiti dal . Pt_1
Ora, ribadito che entrambi gli atti impositivi originari rientrano nella richiesta ed accordata adesione, formalizzata il 28 giugno 2023, va segnalato un dato di obiettiva pregnanza decisionale, ancorchè polivalente. Come da documentazione prodotta da resta processualmente accertato CP_4 che i pagamenti inerenti le poste contributive riferibili all'avviso di addebito del 2016 sono iniziati ben prima del 28 giugno 2023, e precisamente il 18 settembre 2018, per continuare fino al giorno 1 giugno 2023, quando è stato eseguito l'ultimo versamento prima di quelli rientranti nel piano di recupero predisposto per la
“rottamazione quater”. Pare, allora, al Giudice inevitabile concludere che non è possibile paventare una decorrenza del termine prescrizionale durante i versamenti in itinere del “dovuto” sfociati nell'istanza di adesione.
Nel periodo in cui la posta è in pagamento da parte del debitore non decorre alcun termine prescrizionale, così come nessuna prescrizione decorre nell'arco temporale durante il quale il piano di recupero ha avuto valida attuazione, quindi fino al 4 dicembre 2023.
Consegue che, elidendo detti periodi e muovendo dalla data di notifica dell'atto impositivo del 2016 nessuna prescrizione quinquennale è predicabile, posto che la notifica dell'intimazione di pagamento risale al 28 novembre 2023. Tutto ciò senza nemmeno considerare la questione della sospensione dei termini dovuta all'emergenza sanitaria da “Covid-19”, sospensione che abbraccia il periodo 23 febbraio-30 giugno 2020 ed il periodo 31 dicembre 2020-30 giugno 2021. Pure questi periodi, infatti, ricadono nell'arco temporale di interesse, una volta incrociati fra loro i dati relativi alle notifiche degli atti impositivi originari e ai parziali pagamenti eseguiti.
Ancor più evidente si manifesta l'inconcludenza dell'eccezione di prescrizione sollevata in riferimento all'avviso di addebito del 2021, posto che la notifica della successiva “comunicazione preventiva” risale ad appena due anni dopo. Pure in questo caso, tuttavia, devono segnalarsi due documentati parziali pagamenti intervenuti nei mesi di ottobre e dicembre 2023. (8)
Con il che si giunge al punto nodale della questione.
11 I due atti “direttamente” impugnati riprendono ed attualizzano due avvisi di addebito le cui poste contributive originarie risultano in parte onorate. Essi, quindi, sono illegittimi nella misura in cui rimandano ad atti impositivi ciascuno incentrato su pretesa non più riconducibile a quella originaria a seguito dei pagamenti medio tempore effettuati dal debitore. Ragione per la quale ritiene il G.U.L. che la domanda attorea deve essere accolta nel senso della sua parziale fondatezza per diversa quantificazione delle poste in concreto azionabili. E quindi “tutelabili”/”recuperabili”. Dalle quali devono detrarsi euro 17.948,81 in riferimento all'avviso di addebito del 2016, ed euro 764,78 in riferimento all'avviso di addebito del 2021 (cfr. produzione documentale di CP_4 allegata alle note sostitutive del 23 maggio 2024).
Le spese di lite vanno compensate in toto. Ciò, prioritariamente, alla luce della reciproca soccombenza sostanziale, portata in emersione dalla persistente attualità della esposizione debitoria del e Pt_1 dalla ritenuta infondatezza di quasi tutte le argomentazioni all'uopo valorizzate dall'istante, caratterizzate da posizioni ermeneutiche ormai “archiviate” dalla Corte Regolatrice. Dati, questi, cui è possibile contrapporre l'accertamento della minore posta contributiva oggi azionabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell' di e dell Parte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta Controparte_1 così provvede:
1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto,
2) accerta e dichiara la perdurante validità dei due avvisi di addebito ripresi dall'intimazione di pagamento opposta e dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in esclusivo riferimento agli importi ancora dovuti, detratti i versamenti medio tempore eseguiti in motivazione quantificati;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, 13.01.2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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