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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9857 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6991/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XIV SEZIONE CIVILE
Provvedimento ex art. 127-ter c.p.c.
Il Giudice, dott.ssa Laura Martano
rilevato che con provvedimento, regolarmente comunicato alle parti costituite, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza, ai sensi dell'art 127 ter cpc mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” redatti nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
preso atto del deposito di note scritte ai fini di udienza nell'interesse di tutte le parti costituite;
ritenuto di decidere la causa, come già calendarizzato, sulla base delle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., mediante deposito del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di seguito redatti. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Laura Martano, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6991/2024 r.g.a.c.
1 TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
ER AP, , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vibo C.F._1
Valentia alla Via Matteotti n. 74
- APPELLANTE
E
, ; Controparte_1 P.IVA_2
- APPELLATO CONTUMACE
E
, ; Controparte_2 C.F._2
- APPELLATA CONTUMACE
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. Daniele Cutolo, Controparte_3 P.IVA_3
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in alla via D. C.F._3 CP_3
Cimarosa n. 186
- APPELLATA
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Amedeo Controparte_4 P.IVA_4
Guerretti, ed elettivamente domiciliato in S. Antonio Abate alla Piazza Don C.F._4
MO AS presso l'Avvocatura Municipale
- APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come in atti e come da note di trattazione scritta
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, l Parte_1
impugnava la sentenza n. 417/2024 del Giudice di Pace di Procida, emessa in data
[...]
18.07.2023 e depositata il 26.03.2024, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da
[...]
avverso le cartelle esattoriali n.ri 07120160013575121000 e 07120160032695113000, CP_2
condannando le parti convenute, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: a) difetto di giurisdizione in capo al
Giudice adito;
b) incompetenza del Giudice di Pace di Procida;
c) erronea valutazione delle risultanze probatorie;
d) erronea statuizione riguardo le spese processuali.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata, chiedeva di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della CTP competente per territorio;
in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice di Pace di Procida in favore del Giudice di
Pace di Gragnano;
nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione, con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata che chiedeva l'accoglimento dell'appello con vittoria di Controparte_3
spese processuali.
Si costituiva il che chiedeva l'accoglimento dell'appello con vittoria di Controparte_4
spese processuali.
Benché regolarmente citate, sceglievano di restare contumaci le altre parti appellate ed Controparte_2
il Controparte_1
---
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte
In via preliminare e con carattere assorbente, appare fondato il motivo di appello con cui veniva dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice speciale tributario.
3 Il primo comma dell'art. 2 del D.Lgs 546/1992, a seguito della modifica che ha riguardato detta norma
(l. n. 448 del 2001), qualifica il giudice tributario come giudice “generale” della materia tributaria, deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con esclusione delle sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Così viene testualmente previsto: “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dei Giudici tributari si fonda pertanto su due aspetti fondamentali: da un lato, rileva la natura del credito oggetto di cartella esattoriale e di intimazione di pagamento e, dall'altro, assume valore la fase del processo esecutivo in cui viene proposta opposizione da parte del contribuente.
In merito alla prima circostanza, non è in discussione (in quanto non contestato ed emergente dagli atti depositati) la natura di tributo dei crediti portati dalle cartelle esattoriali n.ri 07120160013575121000 e
07120160032695113000, ovvero TARI, ICI e Diritto Annuale Camera di Commercio.
A tale circostanza si aggiunge, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui vanno distinti gli atti propedeutici e prodromici all'esecuzione (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano la cartella di pagamento e l'avviso di mora) da quelli propri dell'esecuzione stessa, che radicano, inevitabilmente, la giurisdizione del giudice ordinario (ad esempio, l'atto di pignoramento e successivi).
Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino
4 al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024,
n.21553).
In definitiva, avendo l'opponente impugnato un atto prodromico all'esecuzione per un credito tributario, la giurisdizione spetta alla Commissione tributaria competente per territorio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014, tenuto conto della decisione in rito nonché del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. R.G. 6991/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata;
- per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alla domanda proposta da per avere giurisdizione il Controparte_2
giudice tributario;
per l'effetto assegna termine perentorio di giorni 90 dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla commissione tributaria territorialmente competente in primo grado;
• riforma la sentenza anche quanto alla statuizione relativa alle spese di lite e per l'effetto condanna al pagamento, spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro Controparte_2
5 457,00 per compensi professionali in favore di ciascuna parte costituita ( Parte_1
, Camere , oltre spese
[...] Controparte_5 Controparte_6
generali, IVA e CPA.
• condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida Controparte_2
in euro 852,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA in favore di ciascuna parte costituita , Parte_1 Controparte_5
Camere di Commercio di , nonché in euro 100,00 per esborsi in favore di CP_3 [...]
; Parte_1
Napoli, 30.10.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
6
Tribunale di Napoli
XIV SEZIONE CIVILE
Provvedimento ex art. 127-ter c.p.c.
Il Giudice, dott.ssa Laura Martano
rilevato che con provvedimento, regolarmente comunicato alle parti costituite, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza, ai sensi dell'art 127 ter cpc mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” redatti nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
preso atto del deposito di note scritte ai fini di udienza nell'interesse di tutte le parti costituite;
ritenuto di decidere la causa, come già calendarizzato, sulla base delle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., mediante deposito del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di seguito redatti. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Laura Martano, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6991/2024 r.g.a.c.
1 TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
ER AP, , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vibo C.F._1
Valentia alla Via Matteotti n. 74
- APPELLANTE
E
, ; Controparte_1 P.IVA_2
- APPELLATO CONTUMACE
E
, ; Controparte_2 C.F._2
- APPELLATA CONTUMACE
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. Daniele Cutolo, Controparte_3 P.IVA_3
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in alla via D. C.F._3 CP_3
Cimarosa n. 186
- APPELLATA
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Amedeo Controparte_4 P.IVA_4
Guerretti, ed elettivamente domiciliato in S. Antonio Abate alla Piazza Don C.F._4
MO AS presso l'Avvocatura Municipale
- APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come in atti e come da note di trattazione scritta
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, l Parte_1
impugnava la sentenza n. 417/2024 del Giudice di Pace di Procida, emessa in data
[...]
18.07.2023 e depositata il 26.03.2024, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da
[...]
avverso le cartelle esattoriali n.ri 07120160013575121000 e 07120160032695113000, CP_2
condannando le parti convenute, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: a) difetto di giurisdizione in capo al
Giudice adito;
b) incompetenza del Giudice di Pace di Procida;
c) erronea valutazione delle risultanze probatorie;
d) erronea statuizione riguardo le spese processuali.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata, chiedeva di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della CTP competente per territorio;
in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice di Pace di Procida in favore del Giudice di
Pace di Gragnano;
nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione, con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata che chiedeva l'accoglimento dell'appello con vittoria di Controparte_3
spese processuali.
Si costituiva il che chiedeva l'accoglimento dell'appello con vittoria di Controparte_4
spese processuali.
Benché regolarmente citate, sceglievano di restare contumaci le altre parti appellate ed Controparte_2
il Controparte_1
---
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte
In via preliminare e con carattere assorbente, appare fondato il motivo di appello con cui veniva dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice speciale tributario.
3 Il primo comma dell'art. 2 del D.Lgs 546/1992, a seguito della modifica che ha riguardato detta norma
(l. n. 448 del 2001), qualifica il giudice tributario come giudice “generale” della materia tributaria, deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con esclusione delle sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Così viene testualmente previsto: “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dei Giudici tributari si fonda pertanto su due aspetti fondamentali: da un lato, rileva la natura del credito oggetto di cartella esattoriale e di intimazione di pagamento e, dall'altro, assume valore la fase del processo esecutivo in cui viene proposta opposizione da parte del contribuente.
In merito alla prima circostanza, non è in discussione (in quanto non contestato ed emergente dagli atti depositati) la natura di tributo dei crediti portati dalle cartelle esattoriali n.ri 07120160013575121000 e
07120160032695113000, ovvero TARI, ICI e Diritto Annuale Camera di Commercio.
A tale circostanza si aggiunge, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui vanno distinti gli atti propedeutici e prodromici all'esecuzione (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano la cartella di pagamento e l'avviso di mora) da quelli propri dell'esecuzione stessa, che radicano, inevitabilmente, la giurisdizione del giudice ordinario (ad esempio, l'atto di pignoramento e successivi).
Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino
4 al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024,
n.21553).
In definitiva, avendo l'opponente impugnato un atto prodromico all'esecuzione per un credito tributario, la giurisdizione spetta alla Commissione tributaria competente per territorio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014, tenuto conto della decisione in rito nonché del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. R.G. 6991/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata;
- per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alla domanda proposta da per avere giurisdizione il Controparte_2
giudice tributario;
per l'effetto assegna termine perentorio di giorni 90 dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla commissione tributaria territorialmente competente in primo grado;
• riforma la sentenza anche quanto alla statuizione relativa alle spese di lite e per l'effetto condanna al pagamento, spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro Controparte_2
5 457,00 per compensi professionali in favore di ciascuna parte costituita ( Parte_1
, Camere , oltre spese
[...] Controparte_5 Controparte_6
generali, IVA e CPA.
• condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida Controparte_2
in euro 852,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA in favore di ciascuna parte costituita , Parte_1 Controparte_5
Camere di Commercio di , nonché in euro 100,00 per esborsi in favore di CP_3 [...]
; Parte_1
Napoli, 30.10.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
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