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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1542 del ruolo generale dell'anno 2022
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. DE PASQUALE Parte_1 C.F._1
GIOVANNI ( ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in C.F._2
VIA SILLA 30 MODICA;
APPELLANTE
contro
( ), mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( ) e ( , nonché cessionaria di P.IVA_2 CP_3 P.IVA_3 Controparte_4
, con il patrocinio dell'Avv. VEDOVINI NICOLA ( ) con domicilio
[...] C.F._3
eletto presso lo Studio del difensore in VIALE ITALIA N. 9/D BRESCIA;
APPELLATA
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 452 del 24.02.2022 del Tribunale di Bologna
oggetto: Leasing
CONCLUSIONI
Parte appellante: in via principale e nel merito, annullare e riformare la sentenza n. 452/2022 emessa dal Tribunale di Bologna il 24/02/2022 e depositata in data 25/02/2022, non notificata e, per l'effetto, in accoglimento alla proposta opposizione, accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, o comunque porre nel nulla con qualunque altra statuizione utile e revocare il decreto ingiuntivo n.
2927/2019 emesso dal Tribunale di Bologna per inesistenza della notificazione effettuata dalla
. e per l'effetto dichiarare che nulla deve l'odierno opponente all'opposto Controparte_5 per tutti i motivi meglio rappresentati in parte narrativa;
- in via subordinata, ritenere e dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 2927/2019 emesso dal Tribunale di Bologna per intervenuta prescrizione del diritto di credito e per l'effetto dichiarare che nulla deve l'odierno opponente all'opposto per tutti i motivi meglio rappresentati in parte narrativa;
in via ulteriormente gradata, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 2927/2019 emesso dal Tribunale di Bologna per eccezione di inadempimento per i motivi meglio spiegati in parte narrativa e, per l'effetto dichiarare che nulla deve l'odierno opponente all'opposto per tutti i motivi meglio rappresentati in parte narrativa. Quanto alla tempestività dell'opposizione a Decreto Ingiuntivo rileva che negli atti allegati al procedimento di primo grado vi è la prova del dies a quo, ovvero la prova documentale del giorno in cui l'opponente, odierno appellante, ha avuto formale conoscenza del Decreto Ingiuntivo: infatti
a pag 22 dell'allegato n. 8 della comparsa di costituzione di parte opposta di I grado ( riportato in allegato atto di appello al punto 5.8 dell'atto di appello dello scrivente denominato ricorso per Decreto Ingiuntivo notificato ) vi è l'avviso di ricevimento avente codice AR962064354MA riportante nel timbro la data del 6 marzo 2020 con la sottoscrizione ” a destra sotto la voce Parte_1
“signature”, ovvero firma. Detta sottoscrizione è allegata alla lettera del Consolato Generale d'Italia di Casablanca, laddove il Funzionario in data 10 Marzo 2020 attesta Controparte_6 nell'accompagnatoria l'avvenuta notificazione di qualche giorno prima ( 6/03/2023): “ si allega l'avviso postale di raccomandata A/R, firmata dal nominato in oggetto come ricevuta e copia del Decreto Ingiuntivo n. 2927/2019” Nel merito, chiede che sia espunta dal fascicolo di controparte l'allegata ispezione ipotecaria del 3/03/2022, siccome prodotto da parte avversa solo in appello, nonostante le preclusioni processuali. Si contesta quanto sostenuto da parte appellata in ordine all'indirizzo di Modica viale Medaglie D'oro che non è riconducibile al che da oltre quindici Pt_1 anni si è trasferito all'estero e vive in Marocco, regolarmente iscritto all'AIRE
Parte appellata: rigettare integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 452/2022, emessa dal Tribunale di Bologna in data 24.2.2022 e, per l'effetto, respingere tutte le domande svolte dal signor , poiché inammissibili e infondate, in fatto e in diritto;
in via subordinata: nella Parte_1 denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie;
confermare il decreto ingiuntivo n. 2.927/2019 e, in ogni caso, condannare il signor al pagamento in favore Parte_1 di nella sua qualità sopra specificata, degli importi libellati nel Controparte_1 decreto in-giuntivo opposto ovvero condannarlo al pagamento di € 28.018,52=, per sorte capitale, oltre agli interessi al tasso di mora contrattualmente pattuito a far data dal 13.3.2019 sino al saldo effettivo e le spese del monitorio;
ovvero, in via ulteriormente subordinata, condannare il signor
al pagamento in favore di nella sua qualità sopra Parte_1 Controparte_1 specificata, per i titoli già dedotti in monitorio e, comunque, per i titoli accertati nel presente giudizio,
2 della somma che risulterà dovuta e di giustizia, maggiorata degli interessi al tasso di mora contrattualmente pattuito a far data dal 13.3.2019 sino al saldo effettivo, oltre alle spese del monitorio, anche facendo, se del caso, ricorso al prudente apprezzamento del Giudice adito. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 452 pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del 24.02.2022, il
Tribunale di Bologna respingeva l'opposizione tardiva proposta da avverso il d.i. n. Parte_1
2927/2019 emesso nei suoi confronti su istanza di (poi incorporata da Controparte_5
) per il pagamento della somma di € 28.018,52 quale residuo importo dovuto in forza Controparte_4
del contratto di leasing stipulato il 01.02.2005 per l'utilizzo di un apparecchio medicale.
Il primo giudice rilevava, infatti, l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 cpc, stante l'assenza di prova della tempestività della stessa rispetto alla data di effettiva conoscenza del d.i. opposto;
spese secondo soccombenza.
Proponeva appello che evidenziava come il Tribunale avesse erroneamente Parte_1
considerato non fornita la prova di effettiva conoscenza del d.i., prova che, al contrario, continuava l'appellante, era stata documentalmente fornita mediante l'attestazione dell'Ufficio Consolare italiano in Marocco (Paese di sua abituale residenza) da cui emergeva che la notizia dell'esistenza del d.i., per quanto irregolare, vista l'assenza della relativa relata, era però giunta presso il luogo di residenza dell'ingiunto solo il 6.03.2020 e da detta data, calcolati i termini di sospensione disposti a seguito dell'emergenza COVID-19, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, i 40 giorni utili per l'opposizione sarebbero scaduti il 18 giugno 2020.
Pertanto, la notifica dell'opposizione tardiva risulta tempestivamente eseguita in data 15 giugno 2020.
L'appellante chiedeva quindi la riforma della sentenza sul punto ed insisteva sui motivi di opposizione già proposti in primo grado, ovvero 1) inesistenza della notifica del d.i.; 2) nullità del d.i. per inadempimento della prestazione da parte del concedente, 3) intervenuta prescrizione del credito azionato in monitorio.
Concludeva come in epigrafe
3 Si costituiva quale mandataria di e di Controparte_7 Controparte_2
oltre che cessionaria di , (attuale titolare del credito) e contestava CP_3 Controparte_4 il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 25.06.2024
_____________ ____ _______________
Il primo motivo di gravame è fondato.
Infatti, è in atti la prova documentale della tempestività della notifica dell'opposizione tardiva, in quanto dal doc. n. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta, alla pag. 22 si intravede la data del timbro postale in corrispondenza del riquadro relativo all'attestazione di consegna della raccomandata inviata dal Consolato d'Italia in Marocco ed eseguita presso l'indirizzo di residenza del il 6.03.2020. Pt_1
Pertanto, la notifica dell'opposizione ex art. 650 cpc avvenuta il 15.06.2020 è tempestiva, attesa la sospensione dei termini disposta a seguito dell'emergenza Covid dal 9 marzo all'11 maggio 2020.
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce l'inesistenza della notifica del d.i. avvenuta per le vie consolari mediante invio di una raccomandata, sfornita della relata di notifica.
Ebbene, per quanto la notifica sia effettivamente priva della relata, atteso che dal documento n. 3 allegato all'atto di citazione in opposizione a d.i., alla pag. 8) si rinviene una mera nota del Consolato
d'Italia in Marocco del seguente tenore “Si trasmette in allegato l'atto Giudiziario 'Ricorso per
Ingiunzione', qui inviato per notifica dall – Corte d'Appello di Bologna. Si sarà grati se vorrà Pt_2 far avere la conferma dell'avvenuta ricezione anche all'indirizzo mail sopra riportato. Distinti saluti.”, tuttavia deve considerarsi che la notifica è avvenuta a mezzo del servizio postale;
è stata inviata dall'autorità consolare e non sono sorti dubbi sull'identità del soggetto a cui era indirizzata e che l'ha ricevuta. Alla luce di siffatte circostanze e considerato che nella particolare ipotesi di notifica a mezzo del servizio postale, poiché l'avviso di ricevimento è parte integrante della relata di notifica, esso costituisce comunque, ex art. 4 comma 3 della Legge n. 890/1982, idoneo documento a provare l'avvenuta consegna del plico, così come l'identità e la qualità della persona a cui è stata eseguita la consegna e la data in cui ciò è avvenuto.
Pertanto, come peraltro chiarito anche dalla SC “l'omessa riproduzione della relata di notifica nella copia consegnata al destinatario, in assenza di contestazioni circa la ricezione dell'atto, costituisce mera irregolarità, che non pregiudica la validità dell'atto processuale. (Cass. n. 11134/2017).
Dunque, il secondo mezzo di gravame va respinto.
4 Il terzo motivo riguarda il merito della pretesa azionata in monitorio e sul punto il eccepisce ex Pt_1 art. 1460 c.c. l'inadempimento della concedente, atteso che il bene oggetto del leasing era affetto da vizi occulti che avevano determinato un corto circuito cui era seguito un intervento, non risolutivo di un tecnico del fornitore (Medical Space srl).
Il motivo, per quanto infondato, genericamente dedotto e non provato, è comunque preliminarmente inammissibile per il principio del ne bis in idem, trattandosi della medesima questione già portata all'esame del Tribunale di Massa e da questa autorità respinta nella sentenza n. 85/2019 (doc. 12 conv.) emessa fra le parti ed ormai divenuta definitiva.
Stessa sorte va riservata al quarto motivo con cui l'appellante deduce l'intervenuta prescrizione del credito azionato in monitorio per decorso del termine ordinario che, sostiene, decorrerebbe dalla data della stipula del contratto e non dalla data di scadenza delle singole rate non pagate e risalenti agli anni 2007/2010.
Anche in questo caso la domanda è infondata, non foss'altro perché la domanda di pagamento era già stata avanzata, per le rate già scadute all'epoca della costituzione nel giudizio incardinato dal Pt_1
presso il Tribunale di Modica e in seguito rimesso dinanzi al giudice territorialmente competente, ovvero il Tribunale di Massa (R.G. n. 590/2010) e in detto giudizio la morosità veniva pacificamente riconosciuta dall'attore, così come precisato nella citata sentenza n. 85/2019.
Pertanto, nessuna prescrizione può essere maturata per tutta la durata del giudizio conclusosi con la già citata sentenza.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m. tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa, con esclusione del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione non svoltasi, oltre rimborso spese forfettario del 15% ex art. 2 D.M. cit.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 452/2022 del Tribunale Parte_1
di Bologna;
5 condanna a rifondere a (mandataria Parte_1 Controparte_1
di e di , nonché cessionaria di Controparte_2 CP_3 Controparte_4
), le spese di lite del presente grado, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 11 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1542 del ruolo generale dell'anno 2022
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. DE PASQUALE Parte_1 C.F._1
GIOVANNI ( ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in C.F._2
VIA SILLA 30 MODICA;
APPELLANTE
contro
( ), mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( ) e ( , nonché cessionaria di P.IVA_2 CP_3 P.IVA_3 Controparte_4
, con il patrocinio dell'Avv. VEDOVINI NICOLA ( ) con domicilio
[...] C.F._3
eletto presso lo Studio del difensore in VIALE ITALIA N. 9/D BRESCIA;
APPELLATA
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 452 del 24.02.2022 del Tribunale di Bologna
oggetto: Leasing
CONCLUSIONI
Parte appellante: in via principale e nel merito, annullare e riformare la sentenza n. 452/2022 emessa dal Tribunale di Bologna il 24/02/2022 e depositata in data 25/02/2022, non notificata e, per l'effetto, in accoglimento alla proposta opposizione, accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, o comunque porre nel nulla con qualunque altra statuizione utile e revocare il decreto ingiuntivo n.
2927/2019 emesso dal Tribunale di Bologna per inesistenza della notificazione effettuata dalla
. e per l'effetto dichiarare che nulla deve l'odierno opponente all'opposto Controparte_5 per tutti i motivi meglio rappresentati in parte narrativa;
- in via subordinata, ritenere e dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 2927/2019 emesso dal Tribunale di Bologna per intervenuta prescrizione del diritto di credito e per l'effetto dichiarare che nulla deve l'odierno opponente all'opposto per tutti i motivi meglio rappresentati in parte narrativa;
in via ulteriormente gradata, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 2927/2019 emesso dal Tribunale di Bologna per eccezione di inadempimento per i motivi meglio spiegati in parte narrativa e, per l'effetto dichiarare che nulla deve l'odierno opponente all'opposto per tutti i motivi meglio rappresentati in parte narrativa. Quanto alla tempestività dell'opposizione a Decreto Ingiuntivo rileva che negli atti allegati al procedimento di primo grado vi è la prova del dies a quo, ovvero la prova documentale del giorno in cui l'opponente, odierno appellante, ha avuto formale conoscenza del Decreto Ingiuntivo: infatti
a pag 22 dell'allegato n. 8 della comparsa di costituzione di parte opposta di I grado ( riportato in allegato atto di appello al punto 5.8 dell'atto di appello dello scrivente denominato ricorso per Decreto Ingiuntivo notificato ) vi è l'avviso di ricevimento avente codice AR962064354MA riportante nel timbro la data del 6 marzo 2020 con la sottoscrizione ” a destra sotto la voce Parte_1
“signature”, ovvero firma. Detta sottoscrizione è allegata alla lettera del Consolato Generale d'Italia di Casablanca, laddove il Funzionario in data 10 Marzo 2020 attesta Controparte_6 nell'accompagnatoria l'avvenuta notificazione di qualche giorno prima ( 6/03/2023): “ si allega l'avviso postale di raccomandata A/R, firmata dal nominato in oggetto come ricevuta e copia del Decreto Ingiuntivo n. 2927/2019” Nel merito, chiede che sia espunta dal fascicolo di controparte l'allegata ispezione ipotecaria del 3/03/2022, siccome prodotto da parte avversa solo in appello, nonostante le preclusioni processuali. Si contesta quanto sostenuto da parte appellata in ordine all'indirizzo di Modica viale Medaglie D'oro che non è riconducibile al che da oltre quindici Pt_1 anni si è trasferito all'estero e vive in Marocco, regolarmente iscritto all'AIRE
Parte appellata: rigettare integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 452/2022, emessa dal Tribunale di Bologna in data 24.2.2022 e, per l'effetto, respingere tutte le domande svolte dal signor , poiché inammissibili e infondate, in fatto e in diritto;
in via subordinata: nella Parte_1 denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie;
confermare il decreto ingiuntivo n. 2.927/2019 e, in ogni caso, condannare il signor al pagamento in favore Parte_1 di nella sua qualità sopra specificata, degli importi libellati nel Controparte_1 decreto in-giuntivo opposto ovvero condannarlo al pagamento di € 28.018,52=, per sorte capitale, oltre agli interessi al tasso di mora contrattualmente pattuito a far data dal 13.3.2019 sino al saldo effettivo e le spese del monitorio;
ovvero, in via ulteriormente subordinata, condannare il signor
al pagamento in favore di nella sua qualità sopra Parte_1 Controparte_1 specificata, per i titoli già dedotti in monitorio e, comunque, per i titoli accertati nel presente giudizio,
2 della somma che risulterà dovuta e di giustizia, maggiorata degli interessi al tasso di mora contrattualmente pattuito a far data dal 13.3.2019 sino al saldo effettivo, oltre alle spese del monitorio, anche facendo, se del caso, ricorso al prudente apprezzamento del Giudice adito. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 452 pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del 24.02.2022, il
Tribunale di Bologna respingeva l'opposizione tardiva proposta da avverso il d.i. n. Parte_1
2927/2019 emesso nei suoi confronti su istanza di (poi incorporata da Controparte_5
) per il pagamento della somma di € 28.018,52 quale residuo importo dovuto in forza Controparte_4
del contratto di leasing stipulato il 01.02.2005 per l'utilizzo di un apparecchio medicale.
Il primo giudice rilevava, infatti, l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 cpc, stante l'assenza di prova della tempestività della stessa rispetto alla data di effettiva conoscenza del d.i. opposto;
spese secondo soccombenza.
Proponeva appello che evidenziava come il Tribunale avesse erroneamente Parte_1
considerato non fornita la prova di effettiva conoscenza del d.i., prova che, al contrario, continuava l'appellante, era stata documentalmente fornita mediante l'attestazione dell'Ufficio Consolare italiano in Marocco (Paese di sua abituale residenza) da cui emergeva che la notizia dell'esistenza del d.i., per quanto irregolare, vista l'assenza della relativa relata, era però giunta presso il luogo di residenza dell'ingiunto solo il 6.03.2020 e da detta data, calcolati i termini di sospensione disposti a seguito dell'emergenza COVID-19, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, i 40 giorni utili per l'opposizione sarebbero scaduti il 18 giugno 2020.
Pertanto, la notifica dell'opposizione tardiva risulta tempestivamente eseguita in data 15 giugno 2020.
L'appellante chiedeva quindi la riforma della sentenza sul punto ed insisteva sui motivi di opposizione già proposti in primo grado, ovvero 1) inesistenza della notifica del d.i.; 2) nullità del d.i. per inadempimento della prestazione da parte del concedente, 3) intervenuta prescrizione del credito azionato in monitorio.
Concludeva come in epigrafe
3 Si costituiva quale mandataria di e di Controparte_7 Controparte_2
oltre che cessionaria di , (attuale titolare del credito) e contestava CP_3 Controparte_4 il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 25.06.2024
_____________ ____ _______________
Il primo motivo di gravame è fondato.
Infatti, è in atti la prova documentale della tempestività della notifica dell'opposizione tardiva, in quanto dal doc. n. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta, alla pag. 22 si intravede la data del timbro postale in corrispondenza del riquadro relativo all'attestazione di consegna della raccomandata inviata dal Consolato d'Italia in Marocco ed eseguita presso l'indirizzo di residenza del il 6.03.2020. Pt_1
Pertanto, la notifica dell'opposizione ex art. 650 cpc avvenuta il 15.06.2020 è tempestiva, attesa la sospensione dei termini disposta a seguito dell'emergenza Covid dal 9 marzo all'11 maggio 2020.
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce l'inesistenza della notifica del d.i. avvenuta per le vie consolari mediante invio di una raccomandata, sfornita della relata di notifica.
Ebbene, per quanto la notifica sia effettivamente priva della relata, atteso che dal documento n. 3 allegato all'atto di citazione in opposizione a d.i., alla pag. 8) si rinviene una mera nota del Consolato
d'Italia in Marocco del seguente tenore “Si trasmette in allegato l'atto Giudiziario 'Ricorso per
Ingiunzione', qui inviato per notifica dall – Corte d'Appello di Bologna. Si sarà grati se vorrà Pt_2 far avere la conferma dell'avvenuta ricezione anche all'indirizzo mail sopra riportato. Distinti saluti.”, tuttavia deve considerarsi che la notifica è avvenuta a mezzo del servizio postale;
è stata inviata dall'autorità consolare e non sono sorti dubbi sull'identità del soggetto a cui era indirizzata e che l'ha ricevuta. Alla luce di siffatte circostanze e considerato che nella particolare ipotesi di notifica a mezzo del servizio postale, poiché l'avviso di ricevimento è parte integrante della relata di notifica, esso costituisce comunque, ex art. 4 comma 3 della Legge n. 890/1982, idoneo documento a provare l'avvenuta consegna del plico, così come l'identità e la qualità della persona a cui è stata eseguita la consegna e la data in cui ciò è avvenuto.
Pertanto, come peraltro chiarito anche dalla SC “l'omessa riproduzione della relata di notifica nella copia consegnata al destinatario, in assenza di contestazioni circa la ricezione dell'atto, costituisce mera irregolarità, che non pregiudica la validità dell'atto processuale. (Cass. n. 11134/2017).
Dunque, il secondo mezzo di gravame va respinto.
4 Il terzo motivo riguarda il merito della pretesa azionata in monitorio e sul punto il eccepisce ex Pt_1 art. 1460 c.c. l'inadempimento della concedente, atteso che il bene oggetto del leasing era affetto da vizi occulti che avevano determinato un corto circuito cui era seguito un intervento, non risolutivo di un tecnico del fornitore (Medical Space srl).
Il motivo, per quanto infondato, genericamente dedotto e non provato, è comunque preliminarmente inammissibile per il principio del ne bis in idem, trattandosi della medesima questione già portata all'esame del Tribunale di Massa e da questa autorità respinta nella sentenza n. 85/2019 (doc. 12 conv.) emessa fra le parti ed ormai divenuta definitiva.
Stessa sorte va riservata al quarto motivo con cui l'appellante deduce l'intervenuta prescrizione del credito azionato in monitorio per decorso del termine ordinario che, sostiene, decorrerebbe dalla data della stipula del contratto e non dalla data di scadenza delle singole rate non pagate e risalenti agli anni 2007/2010.
Anche in questo caso la domanda è infondata, non foss'altro perché la domanda di pagamento era già stata avanzata, per le rate già scadute all'epoca della costituzione nel giudizio incardinato dal Pt_1
presso il Tribunale di Modica e in seguito rimesso dinanzi al giudice territorialmente competente, ovvero il Tribunale di Massa (R.G. n. 590/2010) e in detto giudizio la morosità veniva pacificamente riconosciuta dall'attore, così come precisato nella citata sentenza n. 85/2019.
Pertanto, nessuna prescrizione può essere maturata per tutta la durata del giudizio conclusosi con la già citata sentenza.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m. tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa, con esclusione del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione non svoltasi, oltre rimborso spese forfettario del 15% ex art. 2 D.M. cit.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 452/2022 del Tribunale Parte_1
di Bologna;
5 condanna a rifondere a (mandataria Parte_1 Controparte_1
di e di , nonché cessionaria di Controparte_2 CP_3 Controparte_4
), le spese di lite del presente grado, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 11 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
6