Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3678 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott.ssa Maria Teresa Laurito – giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta ai numeri 3078 del ruolo generale dell'anno
2022 tra
(P. IVA ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avvocato Sabrina Verdat
- appellante e appellata incidentale
e
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1 P.IVA_2
Silvia Grana
- appellata e appellante incidentale
e
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_3
Enrico de Crescenzo appellata avverso sentenza Tribunale di Tivoli n. 587 dell'anno 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello la chiede l'accoglimento Parte_1
delle seguenti conclusioni “respingere in ogni sua parte la proposta opposizione
… confermando il decreto ingiuntivo n. 494/2017 in ogni sua parte … condannare alla restituzione in favore della del canone Controparte_2 Parte_1
versato dalla medesima e pari a euro 16.653,00 oltre interessi maturati… accertare e dichiarare … l'inadempimento della nella consegna di CP_1
un bene difforme da quanto descritto nell'ordine d'acquisto e di conseguenza condannare alla restituzione in favore della Controparte_2 Parte_1
del canone versato dalla medesima e pari ad euro 16.653,00 oltre interessi maturati… in ulteriore subordine, accertata e dichiarata la sussistenza dei vizi redibitori, denunciati nelle forme e nei termini di legge, in capo alla piattaforma aerea Palazzani modello TST 39 oggetto di locazione finanziaria;
accertata e dichiarata la responsabilità della venditrice ex. art. 1490 c.c.; accertato e documentato altresì che l'attrice … legittimamente ometteva di sottoscrivere il verbale di constatazione e presa consegna del bene… accertata infine
l'importanza dell'inadempimento del fornitore del bene ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., confermare e/o dichiarare la intimata risoluzione contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c. e di conseguenza condannare la al ritiro della piattaforma semovente Palazzani della CP_1 Parte_1
del canone versato dalla medesima e pari ad euro 16.653,00.” Cont Con comparsa di costituzione e risposta si costituisce la N.G. chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale. Chiedeva di
“riformare la sentenza impugnata in punto di regolazione delle spese di lite, con la condanna della al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 nella misura di Euro 552,40 (di cui Euro 518,00 per C.U., Euro Controparte_1
27,00 per bollo, Euro 2,58 per bollo iscrizione notifica a mezzo posta ed Euro
7,40 per notifica) per esborsi nel giudizio n. 2345/2017, Euro 406,48 per esborsi
(di cui Euro 369,50 per C.U., Euro 27,00 per bollo, Euro 2,58 per bollo iscrizione notifica a mezzo posta, Euro 7,40 per notifica) per esborsi nel giudizio n.
2810/2017 R.G. e di complessive Euro 39.582,00 – ovvero nella misura ritenuta di giustizia - per compenso nei tre giudizi riuniti, oltre a spese generali, IVA e
CPA”
Si costituiva altresì la , chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello con conferma della sentenza di primo grado, “… rigettare la richiesta
CTU in quanto del tutto esplorativa e del tutto ultronea ed inammissibile alla luce delle chiare risultanze della CTU del primo grado. in subordine: - nella non creduta ipotesi di accoglimento del proposto appello, dichiarare CP_2
tenuta alla restituzione del canone anticipato in favore della soc. Parte_1
limitando in ogni caso la debenza degli interessi legali dalla data della emissione della sentenza.”.
Il Tribunale, con la sentenza oggetto del presente gravame, così ha deciso:
“revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 494/2017 del Tribunale di Tivoli, con le relative spese;
rigetta la domanda di risoluzione contrattuale e l'eccezione di inadempimento svolta dalla dichiara il diritto di Parte_1 CP_2
di trattenere il canone anticipato versato dalla e dichiara
[...] Parte_1
quest'ultima tenuta al regolare rimborso dei canoni di leasing in conseguenza della messa in decorrenza del contratto;
rigetta le ulteriori domande svolte;
compensa le spese di lite a eccezione delle spese di C.T.U. che vengono definitivamente poste a carico della Parte_1
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13 febbraio 2025 con termini ordinari per il deposito degli atti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
I rapporti intercorrenti tra le società e hanno ad oggetto Pt_1 CP_1
due contratti di compravendita.
In un primo contratto la si obbliga a vendere alla una CP_1 Pt_1
piattaforma aerea “Palazzani TST 39” per il prezzo di euro 135.000,00 più IVA da corrispondere in virtù di contratto di locazione finanziaria dalla CP_2
.
[...]
Per quanto riguarda questo primo contratto, il Tribunale, ritenendo che “…
l'operazione posta in essere dalle parti è rappresentativa di un collegamento negoziale tra i vari contratti conclusi” ha così deciso che “dal contratto di leasing oggetto del presente giudizio, emerge che è prevista unicamente la facoltà all'utilizzatore, senza pregiudizio degli impegni assunti verso la concedente né del diritto di proprietà di questa sul bene, di avanzare direttamente riserve ed eccezioni nei confronti del fornitore (cfr. art. 4 delle condizioni generali). Non risulta, pertanto, che il contratto di leasing attribuisca all'utilizzatore la legittimazione a domandare la risoluzione del contratto. Ne discende la inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale (parziale) avanzata dalla Invero, quest'ultima non può ritenersi titolare del rapporto Parte_1
intercorso tra la fornitrice ) e la società di leasing ( CP_1 CP_2
) come tale legittimata a domandare la risoluzione di tale contratto.”
[...]
L'altro contratto di compravendita ha ad oggetto quattro piattaforme aeree usate per l'importo di euro 69.540,00, delle quali l'acquirente è la e CP_1
l'alienante la Pt_1
La chiedeva e otteneva, per il pagamento delle piattaforme, un Pt_1
decreto ingiuntivo per la somma di 69.540,00, poi opposto dalla . CP_1
Tale opposizione veniva accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Con due motivi di appello la lamenta l'erroneità della Parte_1
sentenza laddove, in primo luogo, ha omesso l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio e, in secondo luogo, per falsa applicazione delle norme di legge. L'appellante chiede la riforma della sentenza sulla base del fatto che il
Giudice di prime cure ha errato nel ritenere collegati i due contratti di acquisto.
Tale rilievo è fondato.
Ad avviso di questa Corte, tra i rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti non emerge alcun tipo di collegamento e le vicende contrattuali vanno esaminate separatamente.
In primo luogo, per il contratto di compravendita della piattaforma aerea
Palazzani modello TST 39 le parti convenivano che il pagamento dovesse avvenire tramite contratto di leasing stipulato tra la e la . Pt_1 CP_2
In base alla ricostruzione operata dall'appellante, una volta consegnata la piattaforma in data 27 aprile 2016 e versato il prezzo di euro 16.653,00 a titolo di prima rata del leasing concordato, la stessa lamentava (in particolare “il giorno successivo cfr pec doc. n. 5” cfr pag. 3 atto di appello) l'esistenza di vizi relativi alla verniciatura del macchinario che presentava numerosi e diffusi punti di ruggine.
A dire dell'appellante tali vizi rendevano il bene inutilizzabile, per questo motivo manifestava la volontà di risolvere il contratto attesa la peculiarità del mezzo.
Contestualmente richiedeva la restituzione all' della Controparte_2
somma di euro 16.653,00 pari all'importo versato a titolo di primo canone della locazione finanziaria intercorsa che, secondo l'appellante, non veniva formalizzata per omessa sottoscrizione del verbale di consegna.
Alla luce della disciplina del contratto di compravendita di cui all'articolo
1490 c.c., era onere della provare che la piattaforma fosse immune da CP_1
vizi, in quanto l'acquirente li aveva denunciati tempestivamente. Pt_1
Inoltre, dall'impianto probatorio risultante dal giudizio di prime cure, la presenza dei vizi era stata confermata dall'alienante CP_1
Tuttavia, dalla documentazione allegata e dalla CTU effettuata nel primo grado di giudizio non risulta che i vizi lamentati siano talmente gravi da giustificare la mancata sottoscrizione del verbale e la mancata esecuzione della prestazione da parte della Parte_1
Infatti, come risulta dalla CTU, il bene era idoneo all'uso “le prove di messa in marcia e movimentazione effettuate consentono di affermare che la piattaforma aerea in questione risulta sostanzialmente idonea all'uso per la quale è stata costruita pur necessitando di improcrastinabili attività manutentive causa il lungo fermo-macchina in assenza di manutenzione periodica”.
Conseguentemente, non appare giustificabile la mancata sottoscrizione del verbale di consegna del bene da parte della Pt_1
La ricostruzione operata dalla per cui dalla risoluzione del Pt_1
contratto di compravendita dovesse discendere l'invalidità del leasing, viene meno proprio in considerazione del fatto che la domanda di risoluzione del contratto di compravendita non può essere accolta.
Per quanto riguarda il secondo contratto di compravendita avente ad oggetto le quattro piattaforme, escluso il collegamento con gli altri contratti (come invece sostenuto dal Tribunale), il decreto ingiuntivo emesso in favore della va confermato. Parte_1
Infatti, non vi sarebbe nessuna ragione per la quale la dovesse CP_1
ritenersi esonerata dal pagamento del corrispettivo dovuto per l'acquisto delle piattaforme da parte della Pt_1
La società propone appello incidentale censurando la parte della CP_1
sentenza in punto di regolazione delle spese di lite e chiedendo la condanna della al pagamento delle spese in favore dell'odierna appellante Parte_1
incidentale, “nella misura di euro 552,40…per esborsi nel giudizio n. 2810/2017 rg e di complessivi euro 39.582,00 – ovvero nella misura ritenuta di giustizia – per compenso nei tre giudizi riuniti…”.
L'appello incidentale va rigettato. Il Tribunale ha così statuito sul punto “compensa le spese di lite a eccezione delle spese di C.T.U. che vengono definitivamente poste a carico della Parte_1
.
[...]
Il Collegio ritiene tale statuizione sia condivisibile tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande e della reciproca soccombenza.
Anche le spese del presente grado sono da ritenersi compensate alla luce della parziale soccombenza delle parti.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante incidentale, di ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto dalla e sull'appello Parte_1
incidentale proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. CP_1
587 dell'anno 2022, così decide in parziale riforma della stessa:
a) Accoglie parzialmente l'appello principale confermando il decreto ingiuntivo n. 494/2017 del Tribunale di Tivoli;
b) Conferma nel resto;
c) Rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
d) Spese compensate;
e) Condanna l'appellante incidentale al pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Roma, 21/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvia Di Matteo