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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/07/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Francesco Filocamo Presidente Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N°128 del Ruolo generale dell'anno 2025, assunta in decisione il 9.7.2025 e promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Danielle Mastrangelo Parte_1 con studio in Pescara al viale Giovanni Bovio n. 385, in forza di procura allegata all' atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
- appellante - contro e CP_1 Controparte_2
- appellate contumaci- OGGETTO: appello contro sentenza n. 03/2025 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 7.1.2025, a definizione del processo 1860/2021 RG, in materia di luci e vedute. CONCLUSIONI: nessuna. Si omette lo svolgimento del processo per quanto di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, pur tempestivamente costituitasi nel presente giudizio, non è comparsa alla prima udienza del 28.5.2025, né alla successiva udienza del 9.7.2025, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c. Trattandosi di udienze sostituite dal deposito di note scritte, in concreto essa non le ha depositate. Constatato che dell'ordinanza di rinvio è stata data rituale comunicazione al difensore dell'appellante dalla cancelleria, l'appello deve, quindi, essere dichiarato improcedibile, a norma della disposizione appena ricordata. Non vi è luogo a provvedere al regolamento delle spese processuali, stante la mancata costituzione delle appellate, delle quali si dichiara la contumacia. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. l, comma 17, legge 228/2012 ed applicabile ai procedimenti di impugnazione iniziati dal 31/1/2013, deve, infine, darsi atto (in assenza di ogni discrezionalità al riguardo: Cass., S.U., 24245/2015 e 15279/2017; Cass. 5955/2014) della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo: dichiara improcedibile l'appello; nulla sulle spese del grado;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 228/2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio del 10.7.2025. Il Consigliere estensore Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco Filocamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Francesco Filocamo Presidente Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N°128 del Ruolo generale dell'anno 2025, assunta in decisione il 9.7.2025 e promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Danielle Mastrangelo Parte_1 con studio in Pescara al viale Giovanni Bovio n. 385, in forza di procura allegata all' atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
- appellante - contro e CP_1 Controparte_2
- appellate contumaci- OGGETTO: appello contro sentenza n. 03/2025 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 7.1.2025, a definizione del processo 1860/2021 RG, in materia di luci e vedute. CONCLUSIONI: nessuna. Si omette lo svolgimento del processo per quanto di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, pur tempestivamente costituitasi nel presente giudizio, non è comparsa alla prima udienza del 28.5.2025, né alla successiva udienza del 9.7.2025, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c. Trattandosi di udienze sostituite dal deposito di note scritte, in concreto essa non le ha depositate. Constatato che dell'ordinanza di rinvio è stata data rituale comunicazione al difensore dell'appellante dalla cancelleria, l'appello deve, quindi, essere dichiarato improcedibile, a norma della disposizione appena ricordata. Non vi è luogo a provvedere al regolamento delle spese processuali, stante la mancata costituzione delle appellate, delle quali si dichiara la contumacia. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. l, comma 17, legge 228/2012 ed applicabile ai procedimenti di impugnazione iniziati dal 31/1/2013, deve, infine, darsi atto (in assenza di ogni discrezionalità al riguardo: Cass., S.U., 24245/2015 e 15279/2017; Cass. 5955/2014) della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo: dichiara improcedibile l'appello; nulla sulle spese del grado;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 228/2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio del 10.7.2025. Il Consigliere estensore Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco Filocamo