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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/07/2025, n. 5534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5534 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 16153/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
- Sezione IX Civile -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data
28/04/2022, assunta in decisone in data 13/01/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 11/06/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Brescia Silvia, presso il cui studio – sito in Legnano (MI), via Guerciotti n. 33 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...], assistita e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Arenosto Francesca, presso il cui studio – sito in Milano, via Privata dei Martinitt nr. 3 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
e con l'intervento di
(C.F. ), Curatrice speciale dei minori (nato il CP_2 C.F._3 Persona_1
23/08/2007) e (nato il [...]), che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.; minori ammessi al Persona_2 patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2023/7237 emessa dal Consiglio degli Avvocati di Milano in data
17/02/2022;
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI pagina 1 di 18 Per Parte_1
“1) Nel merito: confermare l'affido in via condivisa dei figli e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza prevalente presso l'abitazione della madre;
2) Sempre nel merito: disporre il prosieguo dell'affido temporaneo all'Ente e del monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali e Specialistici già incaricati o, se ritenuto opportuno, disporre, come già richiesto nel corso della presente causa civile, l'inserimento temporaneo dei minori in una Comunità affinché questi ultimi vengano meglio supportati nella gestione della separazione dei genitori, nel recupero del rapporto col padre, della loro socialità e del loro percorso scolastico;
2) Sempre nel merito: confermare l'ordinanza presidenziale del 26.09.2022 in merito all'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, alla via Del Carso n. 11 alla sig.ra ; Controparte_1
3) Sempre nel merito: revocare il provvedimento presidenziale del 26.09.2022 in punto 'contributo di mantenimento dei figli' e, per l'effetto porre a carico del sig. un assegno perequativo in misura pari o Pt_1 inferiore ad Euro 150,00 per ciascun figlio, oltre al 40% delle spese straordinarie come da Linee Guida della
Corte D'Appello di Milano, mentre il restante 60% delle medesime a carico della resistente e ciò fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in atti, disponendo altresì che la signora sia esclusiva beneficiaria della misura dell'assegno unico erogato da INPS per i CP_1 minori;
4) Sempre nel merito: revocare l'ordinanza presidenziale in punto “diritti di visita padre-figli” e, per l'effetto, disporre quanto segue. Il padre potrà prelevare e tenere con sé entrambi i figli direttamente all'uscita da scuola ogni martedì (ovvero altro giorno della settimana da concordarsi tra i coniugi con un anticipo di 5 gg) della settimana per riaccompagnarli a scuola il giorno successivo e a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera entro le 22 quando li riaccompagnerà presso la casa materna. In merito alle vacanze estive (che i genitori si comunicheranno entro il 30 maggio di ogni anno), il padre potrà tenere con sé e 2 settimane Per_1 Per_2 anche non consecutive nel periodo intercorrente tra la fine della scuola ed il 1° di settembre di ogni anno. Durante la permanenza con un genitore, all'altro dovrà sempre essere garantito un contatto telefonico in videochiamata con i minori. In merito alle vacanze natalizie il padre e la madre terranno i minori ad anni alterni dal 26.12 al 01.01 con un genitore, dal 02.01 al 06.01 con l'altro genitore. In merito alle vacanze pasquali il padre e la madre terranno i minori ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta. Il padre potrà trascorrere il giorno del compleanno di entrambi i figli con loro;
qualora la data cada in un periodo di festività o con altro genitore, il padre potrà restare con i figli il primo giorno utile dopo il rientro.
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta formulata in via principale e qualora l'Ill.mo
Tribunale adito lo ritenga più opportuno nell'interesse dei minori, convalidare le condizioni previste nell'ordinanza presidenziale;
5) accertata la condotta ostruzionistica e pregiudizievole assunta dalla resistente a discapito del rapporto padre/figli, si chiede la condanna ex art. 96 c.p.c. per i motivi già dedotti e specificati nei pregressi scritti difensivi;
6) In via istruttoria: Si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate in sede di memorie ex art. 183, comma VI, n.
2 e 3, c.p.c. ritualmente depositate.
Si reitera altresì in tale sede istanza affinché l'Ill.mo signor G.I. voglia disporre l'acquisizione, ex artt. 210-213 c.p.c., di tutta la documentazione – aggiornata alla data odierna - bancaria e/o postale (ivi compresa quella on line o “virtuale”) ed estratti conto corrente bancari e/o postali intestati e/o cointestati alla Sig.ra ivi CP_1 compresi quelli in delega.
Il tutto con il favore delle spese processuali”.
pagina 2 di 18 Per Controparte_1
“In via preliminare
1. Ammonire, ex art. 473 bis 39 c.p.c., il signor per le condotte poste in essere nei confronti della figura Pt_1 materna e contrarie all'interesse dei figli, quali il mancato pagamento del mantenimento, l'estinzione dei libretti intestati ai figli, senza il consenso materno e l'appropriazione delle somme ivi giacenti, nonché l'ostruzionismo adottato negli interventi in loro favore, con l'avvertimento delle conseguenze civili e penali in caso di reiterazione di tale condotta.
2. Assumere ogni più opportuno provvedimento ex art. 473 bis 39 c.p.c. nei confronti del signor ed in Pt_1 particolare: - individuare, ai sensi 614-bis cpc la somma di denaro dovuta dal signor per ogni violazione Pt_1
o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- disporre il risarcimento dei danni a carico del signor nei confronti della signora e dei figli minori, Pt_1 CP_1 anche quantificando nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
In via principale
3. Affidare i figli minori in via super-esclusiva alla madre con monitoraggio dell'Ente e collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella dimora familiare di Milano, Via San Michele Del Carso n. 11, confermandone
l'assegnazione alla signora CP_1
4. Mantenere tutti gli interventi già in essere, come stabiliti dal giudice designato, ritenuti più opportuni nell'interesse di e Per_2 Persona_1
5. Disciplinare, secondo le modalità e tempistiche più opportune nell'interesse dei figli le frequentazioni padre/figli.
6. Disporre che il signor contribuisca al mantenimento dei figli attraverso il versamento di un importo Pt_1 omnicomprensivo pari ad euro 1.200,00 (600,00 euro per ciascun figlio) da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora importo soggetto a rivalutazione CP_1
ISTAT.
In via subordinata
Nel caso in cui il Tribunale non ritenga di accogliere la domanda di contributo economico di cui al punto 5), disporre che il padre contribuisca al mantenimento indiretto dei figli versando alla madre un contributo pari ad euro 900,00 mensili (euro 450,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Milano: “- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse pagina 3 di 18 scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo email, sms o whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.” 7. Disporre che l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla signora in CP_1 considerazione del collocamento prevalente dei figli presso di lei.
In via istruttoria
8. Ordinare al signor ex art. 210 c.p.c., la produzione ed esibizione di tutta la documentazione bancaria e Pt_1 fiscale a lui riferibile, oltre che le dichiarazioni dei redditi ed agli estratti conto degli ultimi 3 anni.
In ogni caso Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Con riserva di ogni ulteriore istanza in merito e/o istruttoria, con ogni e più ampia riserva di produrre, dedurre, capitolare e indicare testi”.
Per (CURATRICE SPECIALE DEI MINORI) CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando:
1. disporre l'affido dei minori e al Comune di Milano, con limitazione della Persona_1 Persona_2 responsabilità genitoriale in ordine alle scelte fondamentali in materia di salute, istruzione, educazione e residenza abituale per un periodo di due anni (almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso dei medesimi ai genitori);
2. limitare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in merito alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
3. confermare il collocamento dei figli minori e presso la madre, con fissazione Persona_1 Persona_2 della residenza anagrafica degli stessi a Milano, in via San Michele del Carso n.11;
4. disporre che il genitore collocatario prevalente, la madre, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
pagina 4 di 18 c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato
(es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
5. disporre che, in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite i
Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi, assuma senza ritardo le decisioni e compia gli atti di cui sopra al punto
4;
6. disporre che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti, terapeuti e medici curanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale
a. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
7. disporre che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore prevalente collocatario dei minori provveda al compimento dei relativi atti;
8. disporre che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali senza ritardo la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
9. incaricare il Servizio Sociale dell'Ente affidatario di valutare, in collaborazione con i Servizi Specialistici del territorio, la possibilità di ripristinare la relazione tra i figli e il padre, regolamentando le frequentazioni tra i minori e il padre con i tempi e le modalità, anche differenti per ciascun minore, maggiormente rispondenti all'interesse di e;
Per_2 Per_1
pagina 5 di 18 10. incaricare il Servizio Sociale dell'Ente affidatario, di concerto con tutti i Servizi Specialistici del territorio, con sollecitudine di: - assicurare la prosecuzione della presa in carico presso la UONPIA territorialmente competente per entrambi i minori, secondo il bisogno di ciascuno;
- garantire, a supporto dei minori, oltre che quale ausilio e per l'osservazione della relazione madre-figli, la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare allo stato soltanto presso l'abitazione materna, anche attraverso operatori qualificati di UONPIA;
- qualora sussistano le condizioni, avviare con urgenza e garantire uno spazio di ascolto e supporto individuale a cadenza settimanale con un professionista diverso a favore di ciascuno dei minori;
- qualora i genitori siano disponibili, dare concreto avvio presso il Servizio Il Giunco al percorso di supporto alla genitorialità con incontri congiunti, monitorando la continuativa e seria partecipazione da parte dei medesimi;
- svolgere un'attenta e strettissima attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni Cont trimestrali di aggiornamento sull'andamento e l'evoluzione degli interventi avviati, tra cui la presa in carico per i minori e l'educativa domiciliare, oltre che sui rapporti tra i minori e il padre, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per i minori medesimi;
11. disporre la trasmissione del fascicolo del presente procedimento e della sentenza che verrà emessa al Giudice Tutelare per lo svolgimento della vigilanza ex art. 337 c.c., con riferimento anche all'evoluzione della situazione dei minori e del nucleo familiare;
12. confermare l'assegnazione della casa familiare sita a Milano, in via San Michele del Carso n.11 alla madre che continuerà ad abitarvi con i due figli minori;
13. confermare l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla madre, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, della somma di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
14. confermare che i genitori suddividano nella misura del 50% ciascuno le spese per i figli minori come da Linee
Guida del Tribunale di Milano che di seguito si riportano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d)
pagina 6 di 18 corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
15. disporre che l'GN IC sia percepito integralmente dalla madre prevalente collocataria.
Con riserva di domandare con successiva separata istanza la liquidazione delle spese della Curatela a favore dei minori ammessi in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato”.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28/04/2022, – premesso di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1 con in Milano l'11 giugno 2005 (anno 2005, n. 664, reg. 03, parte II, serie A), dal quale Controparte_1 nascevano i figli minori e – chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale Per_1 Per_2 dei coniugi, nonché: - di affidare i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con immediata presa in carico da parte dei Servizi sociali competenti;
- di stabilire un calendario di frequentazioni padre-figlio come indicato nel ricorso;
- di assegnare la casa familiare sita in Milano, via San
Michele del Carso n. 11 alla madre;
- di prevedere un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro
150,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 40% delle spese straordinarie;
- di attribuire interamente l'assegno unico universale alla madre.
A sostegno delle domande avanzate, il ricorrente rappresentava di non vedere i figli dal novembre 2021 a causa delle condotte denigratorie poste in essere dalla resistente nei confronti della figura paterna, evidenziando altresì inidoneità genitoriali materne, soprattutto con riguardo alla scarsa attenzione dimostrata dalla resistente rispetto all'andamento scolastico dei minori;
il Signor precisava, inoltre, che il figlio soffriva di importanti Pt_1 Per_1 disturbi del comportamento, che sfociavano talvolta in crisi aggressive.
Con memoria difensiva depositata in data 08/09/2022 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 aderiva alla domanda di separazione, di affidamento condiviso dei minori e di collocamento prevalente degli stessi presso la madre e chiedeva al Tribunale adito: - di stabilire un calendario di frequentazioni padre-figli senza prevedere allo stato pernottamenti presso la residenza paterna;
- di prevedere un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di attribuire interamente l'assegno unico universale alla madre.
pagina 7 di 18 La resistente contestava la ricostruzione offerta dal ricorrente, rappresentando che nel novembre 2021 lo stesso aveva lasciato improvvisamente la casa familiare, cessando di contribuire anche economicamente al ménage familiare e assumendo un comportamento ostruzionistico rispetto alle decisioni relative ai figli.
All'esito dell'udienza presidenziale del 26/09/2022, con ordinanza del 27/09/2022 il Presidente f.f. autorizzava le parti a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
affidava i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con il seguente calendario di frequentazioni padre-figli:
“ogni martedì da uscita di scuola fino al giorno successivo;
a fine settimana alternati da venerdì a domenica sera;
durante l'estate per 15 giorni, anche non consecutivi, comunicati alla madre entro il 30 giugno di ogni anno;
per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio;
per le festività pasquali: ad anni alterni (gli anni dispari), il periodo pasquale dalla domenica al lunedì sera. I genitori possono liberamente formulare condizioni differenti in deroga se di comune accordo”; assegnava la casa familiare alla madre;
stabiliva un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
delegava i Servizi sociali di Milano di effettuare ampia indagine psicosociale sul nucleo familiare, al fine di comprendere le capacità genitoriali, le ragioni del rifiuto dei minori alla frequentazione paterna, lo stato psicofisico dei minori;
nominava se stesso giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
All'esito dell'udienza del 15/02/2023, parte ricorrente chiedeva emissione di sentenza parziale di separazione e, pertanto, il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio solo con riguardo alla decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 1567/2023 emessa in data 15/02/2023 e pubblicata in data 27/02/2023, il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi e e, con Parte_1 Controparte_1 ordinanza emessa nella medesima data, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo, assegnando alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. e ai Servizi sociali di Milano termine per il deposito di relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare.
Con ordinanza istruttoria del 07/06/2023, il Giudice istruttore disponeva l'aggiornamento della situazione economica materna e l'avvio dei percorsi indicati dai Servizi sociali di Milano (spazio neutro e sostegno alla genitorialità), rigettando le altre richieste istruttorie formulate dalle parti.
Lette le relazioni dei Servizi sociali incaricati e sentite le parti all'udienza del 23/11/2023, con ordinanza emessa in pari data il Giudice istruttore affidava i minori al Comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, e nominava l'avv. curatore speciale dei minori (che si costituiva in data CP_2
15/01/2024).
All'udienza del 31/01/2024, la parti rappresentavano un miglioramento della situazione di , che frequentava Per_1 regolarmente la scuola e seguiva il percorso con la pedagogista, mentre aveva interrotto la frequenza Per_2 Cont scolastica;
il Giudice istruttore disponeva l'avvio della presa in carico ei minori, l'immediata riattivazione del percorso di Spazio neutro per le visite padre-figli, l'avvio di un percorso di educativa domiciliare, nonché di sostegno alla genitorialità, vista la disponibilità manifestata in tal senso dalle parti, rinviando per l'audizione dei minori, nominando quale ausiliaria la dott.ssa Per_3
Peraltro, i minori non comparivano all'udienza del 15/02/2024 fissata per il loro ascolto, manifestando la volontà di non essere sentiti dal Giudice.
pagina 8 di 18 All'udienza del 27/05/2024 la Curatrice speciale rappresentava il permanere del rifiuto da parte dei minori di incontrare il padre ed evidenziava la delicata condizione di ritiro di;
il Giudice delegato disponeva Per_2
l'audizione delle dott.sse e di UONPIA. Testimone_1 Testimone_2
All'udienza del 05/06/2024, le specialiste esprimevano preoccupazione per il quadro clinico di e Per_2 ritenevano necessario un tentativo di aggancio diretto con la neuropsichiatra dott.ssa Per_4
All'udienza del 27/06/2024, la dott.ssa rappresentava di aver tentato di incontrare in due occasioni Per_4 Per_2 ma il minore aveva comunicato con la stessa e con l'educatore solo attraverso biglietti passati sotto la porta/registrazioni vocali;
il Giudice istruttore disponeva la prosecuzione dell'intervento a sostegno di e Per_2 rinviava per aggiornamenti sulla situazione del minore.
All'udienza del 23/10/2024, la dott.ssa e l'educatore dott. rappresentavano una maggiore apertura Per_4 Per_5 di rispetto agli incontri e il Curatore speciale riferiva che era stato organizzato un incontro di rete tra Per_2
UONPIA, scuola e genitori per favorire la ripresa scolastica del minore;
quanto alla situazione di , le parti Per_1 rappresentavano che era stata calendarizzata la rivalutazione del minore presso UONPIA.
All'udienza del 18/12/2024, la dott.ssa rappresentava i progressi avvenuti nell'ambito degli incontri Per_4 domiciliari: si mostrava agli operatori ed era maggiormente disponibile a confrontarsi sulle sue difficoltà; Per_2 con riguardo alla frequenza scolastica, gli operatori ipotizzavano allo stato una ripresa di da remoto. Per_2
Quanto al minore , la situazione appariva stabile ed erano in programma gli incontri per provvedere alla Per_1 rivalutazione dello stesso presso UONPIA.
A fronte degli interventi avviati e dell'assenza di ulteriore attività istruttoria da svolgere, il Giudice istruttore rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13/01/2025, il Giudice istruttore – lette le note depositate dalle parti contenenti le conclusioni – assegnava alle stesse termine per il deposito di disclosure economica aggiornata e i termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 11/06/2025.
***
Sul materiale probatorio Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
In particolare, il Collegio ritiene di condividere le determinazioni del Giudice istruttore di cui all'ordinanza del
07/06/2023, con la quale ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalle parti, alla luce della documentazione presente in atti e degli approfondimenti svolti dai Servizi sociali di Milano in punto di responsabilità genitoriale.
In punto di status, si precisa che con sentenza non definitiva n. 1567/2023 emessa in data 15/02/2023 e pubblicata in data 27/02/2023, il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
Controparte_1
Sulla responsabilità genitoriale
pagina 9 di 18 Sin dall'instaurazione del presente giudizio è emersa una situazione familiare particolarmente delicata, in cui entrambi i minori risultavano portatori di importanti fragilità: in particolare, presentava disturbi Per_1 dell'apprendimento e della personalità, che si esplicavano talvolta in agiti etero e auto-aggressivi, seguendo già dal
2021 un percorso di sostegno psicologico e psichiatrico e una terapia farmacologica;
nel dicembre 2022 è stato diagnosticato a un disturbo dello spettro autistico (cfr. relazione del 29/05/2023). Per_1
Quanto a , a seguito della valutazione del dicembre 2022 è stato confermato il disturbo dell'apprendimento Per_2 già diagnosticato nel 2019, con l'aggiunta di “comorbidità con sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta e disturbo misto ansioso-depressivo. Importanti fragilità nell'area linguistica con immaturità sociale” (cfr. relazione del 29/05/2023).
Date tali condizioni dei minori, gli stessi sono risultati fortemente destabilizzati dalla separazione tra i genitori – avvenuta peraltro in maniera improvvisa – tanto che ha avuto un episodio di forte aggressività, a cui è Per_1 seguito un ricovero ospedaliero, e ha interrotto per un mese la frequenza scolastica per la vergogna Per_2 derivante dalla separazione tra i genitori (cfr. relazione del 29/05/2023).
Da allora, la situazione relativa al minore risulta essere progressivamente peggiorata, versando il ragazzo Per_2 in una condizione di ritiro sociale dal settembre 2023: il minore, invero, ha abbandonato la frequenza scolastica, restando sempre chiuso nella propria stanza (salvo alcune uscite in montagna) ed interagendo solo con la madre e con il fratello.
A fronte della gravità di tale situazione sono stati organizzati incontri domiciliari con la neuropsichiatra, dott.ssa e con l'educatore, dott. gli stessi – sentiti più volte in udienza – hanno da ultimo riportato modesti Per_4 Per_5 progressi raggiunti da nell'uscire dalla propria stanza e nel confrontarsi con gli specialisti rispetto alle Per_2 proprie difficoltà; allo stato l'Ente affidatario – unitamente alla Curatrice speciale e alla scuola – sta curando l'auspicata ripresa scolastica di , eventualmente da remoto (cfr. verbale dell'udienza del 18/12/2024). Per_2
Quando alla situazione di , inizialmente ritenuta come quella maggiormente problematica, si rileva che ad Per_1 oggi il ragazzo – ormai prossimo alla maggiore età – risulta aver raggiunto una maggiore stabilità: , infatti, Per_1 frequenta regolarmente la scuola e il percorso presso UONPIA con le dott.sse e , che allo stato Per_6 Tes_2 stanno procedendo ad una rivalutazione NPI del minore.
Non risulta, invece, aver subito alcuna evoluzione il rifiuto manifestato dei minori verso il padre, che di fatto – salvo due tentativi di incontro libero effettuati – non frequentano ormai dal novembre 2021, non essendo stato possibile portare avanti il percorso di Spazio Neutro più volte avviato, stante l'indisponibilità manifestata dai ragazzi a prendere parte agli incontri organizzati.
Sul punto si rileva che i minori hanno entrambi offerto agli specialisti una descrizione polarizzata in senso negativo del padre, dimostrando un forte conflitto di lealtà che ha precluso agli stessi di avere accesso ad una bigenitorialità (cfr. relazione del 23/10/2023).
Nell'ambito delle importanti difficoltà dei minori come sopra delineate, i genitori sono apparsi da subito estremamente conflittuali, faticando a mettersi in discussione e a comprendere a pieno i bisogni dei figli ed assumendo differenti approcci con riguardo alle fragilità degli stessi.
pagina 10 di 18 Invero, quanto alla figura paterna, il Signor – pur mostrando preoccupazione per la sofferenza manifestata Pt_1 dai figli – non è apparso capace di cogliere i bisogni specifici posti a monte delle difficoltà dei ragazzi, manifestando la tendenza a minimizzare le oggettive difficoltà di e , considerante dal resistente più Per_1 Per_2 come “capricci” dei minori (cfr. relazione del 29/05/2023, del 23/10/2023 e verbale dell'udienza del 31/01/2024).
Anche rispetto al sofferto rifiuto dei figli di incontrarlo, il ricorrente ha assunto un atteggiamento di chiusura e rigidità rispetto ai suggerimenti degli operatori, attribuendo interamente alla madre la responsabilità dell'attuale situazione familiare e ritenendo, pertanto, quale unica soluzione il collocamento comunitario dei figli e ciò nonostante in diverse occasioni gli specialisti abbiano ritenuto tale soluzione non praticabile a fronte delle problematiche specifiche dei minori (cfr. verbale dell'udienza del 24/07/2024).
Il Signor inoltre, rifiuta ad oggi qualsiasi forma di collaborazione con la madre, non rendendosi da ultimo Pt_1 disponibile ad intraprendere il consigliato percorso di sostegno alla genitorialità unitamente alla resistente in quanto
“non hanno nulla a che fare con la questione dei ragazzi e le loro problematiche” (cfr. doc. 33), faticando dunque a comprendere l'importanza di raggiunge un funzionale rapporto tra i genitori rispetto al benessere dei figli.
Peraltro, anche la figura materna non risulta priva di elementi di criticità: invero, nonostante il forte investimento della SI sulla propria genitorialità, anche la resistente non è risultata capace di comprendere a CP_1 pieno le esigenze dei minori, ponendosi in un'ottica iperprotettiva, con la possibile conseguenza di ostacolare l'autonomia dei ragazzi.
La SI ha assunto, inoltre, un atteggiamento riluttante rispetto agli interventi dei Servizi sociali CP_1 incaricati – ed in particolare rispetto al tentativo di avvio di incontri padre-figli – temendo un effetto disturbante rispetto “ai nuovi equilibri familiari” raggiunti dalla triade (cfr. relazione del 29/05/2023 e 24/05/2024): tale atteggiamento materno denota un'importante difficoltà della resistente nel garantire ai figli l'accesso all'altro genitore, non comprendendo a pieno il pregiudizio derivante per i figli rispetto all'assenza della figura paterna, ritenendo il rifiuto di e quale fisiologica conseguenza delle condotte del ricorrente ed in particolare Per_1 Per_2 dell'allontanamento del padre dalla casa familiare (cfr. relazione del 29/05/2023).
Peraltro, al fine di superare tali criticità, la SI ha da ultimo allegato di aver intrapreso un percorso CP_1 di sostegno psicologico individuale privato con la dott.ssa . CP_4
Ciò posto, il Collegio ritiene rispondente all'interesse di e confermare il loro affidamento al Per_1 Per_2
Comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitorialità ex art. 333 c.c. per la durata di anni due dalla pubblicazione del presente provvedimento: invero, le parti, da un lato, risultano ad oggi lontane dal raggiungere un sufficiente livello di comunicazione e di collaborazione nell'interesse dei figli e tale da ipotizzare una gestione condivisa della genitorialità, tenuto conto altresì della costante sfiducia reciproca che emerge ancora dalla lettura delle comparse conclusionali;
dall'altro lato, le criticità individuali che caratterizzano ciascun genitore non rendono possibile concentrare la responsabilità genitoriale in capo ad una sola delle parti, necessitando ancora le stesse di un supporto attivo da parte dell'Ente, con l'auspicio che le parti aderiscano ai percorsi di sostegno suggeriti al fine di superare le rispettive fragilità e ad ottenere un rapporto genitoriale funzionale alle esigenze dei minori.
In tal senso, si ritiene di invitare le parti – ed in particolare il Signor – ad intraprendere il percorso di Pt_1 sostegno alla genitorialità suggerito dai Servizi sociali incaricati nell'interesse di e a poter godere Per_1 Per_2 di un rapporto tra i genitori funzionale ed equilibrato. pagina 11 di 18 Quanto al collocamento dei minori, si ritiene di confermare il collocamento prevalente dei figli presso la madre, posto che ad oggi la SI risulta di fatto il genitore di riferimento di e nella loro CP_1 Per_1 Per_2 quotidianità, tenuto conto dell'attuale rifiuto dei minori verso il padre e dell'inidoneità del collocamento comunitario – richiesto dal ricorrente – rispetto alle esigenze specifiche dei ragazzi.
Con riguardo alle frequentazioni padre-figlio, attualmente interrotte da diversi anni, il Collegio ritiene di confermare la delega all'Ente affidatario di valutare la possibilità di ripristinare la relazione padre-figli secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, tenuto conto della volontà e delle esigenze espresse dai minori.
Si ritiene altresì di incaricare l'Ente affidatario di curare la prosecuzione dei percorsi di sostegno a favore dei minori ed in particolare la presa in carico dei minori presso UONPIA e gli incontri domiciliari a favore di Per_2 con la dott.ssa e il dott. curando il reinserimento scolastico del minore e proseguendo un'attenta Per_4 Per_5 attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare, avviando ogni intervento ritenuto utile Co nell'interesse dei minori e segnalando tempestivamente all' competente eventuali situazioni di pregiudizio per e . Per_1 Per_2
Si ritiene infine necessario – data la complessità e la delicatezza della situazione complessiva del nucleo familiare e considerata la necessità di assicurare l'attuazione degli interventi disposti – trasmettere il fascicolo del presente procedimento al Giudice tutelate per lo svolgimento della vigilanza ex art. 337 c.c. sull'attuazione e sul rispetto delle statuizioni della presente sentenza e sull'evolversi della situazione del nucleo familiare.
Sulle reciproche domande ex art. 709ter c.p.c.:
Entrambe le parti hanno formulato reciproche domande di ammonimento ex art. 709ter c.p.c., con le quali le stesse si sono attribuite a vicenda la responsabilità rispetto al crearsi dell'attuale situazione familiare e della condizione dei minori.
Rispetto a tali domande, il Collegio rileva, in primo luogo, la tardività della domanda ex art. 709ter c.p.c. avanzata dal ricorrente nei confronti della resistente solo in sede di comparsa conclusionale.
Peraltro, entrambe le domande appaiano comunque infondate nel merito e devono dunque essere rigettate, posto che – richiamando le considerazioni già esposte con riguardo alla responsabilità genitoriale – entrambi i genitori hanno contribuito, seppur con modalità diverse, ad alimentare l'attuale situazione familiare disfunzionale, con inevitabili ripercussioni sulla serenità e stabilità emotiva dei figli;
inoltre, si rileva che nel corso del presente giudizio entrambe le parti hanno faticato a mettersi in discussione e ad aderire alle indicazioni ricevute dai Servizi sociali incaricati, circostanza che indubbiamente ha inciso sugli esiti degli interventi a sostegno della famiglia.
Sull'assegnazione della casa familiare
Il Collegio ritiene di confermare l'assegnazione a favore della resistente della casa familiare – sita in Milano, via
San Michele del Carso n. 11, concessa alla stessa in comodato d'uso dalla propria famiglia d'origine – in quanto genitore collocatario dei minori e considerato che le parti hanno formulato conclusioni concordi in tal senso.
Sulle questioni economiche
Con riguardo al mantenimento dei figli, il Collegio ritiene equo confermare il contributo paterno al mantenimento di e nella misura di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Per_1 Per_2
Protocollo del Tribunale di Milano, come già stabilito in sede presidenziale. pagina 12 di 18 Quanto alle condizioni economiche dei coniugi, si rileva che il Signor svolge professione di Pt_1 amministratore di condominio in proprio, attività alla quale ha percepito un reddito complessivo pari ad euro
43.806,00 nell'anno di imposta 2020 (pari ad un reddito mensile di euro 2.412,00 al netto Irpef e contribuiti previdenziali, cfr. PF 2021), un reddito complessivo pari ad euro 52.033,00 nell'anno di imposta 2021 (pari ad un reddito mensile di euro 2.880,00 al netto Irpef e contribuiti previdenziali, cfr. PF 2022), un reddito complessivo pari ad euro 63.207,00 nell'anno di imposta 2022 (pari ad un reddito mensile di euro 3.694,00 al netto Irpef e contribuiti previdenziali, cfr. PF 2023) e un reddito complessivo pari ad euro 74.955,00 nell'anno di imposta 2023
(pari ad un reddito mensile di euro 2.865,00 al netto Irpef e contribuiti previdenziali, cfr. PF 2024).
Il ricorrente risulta altresì nudo proprietario di un immobile sito in Lanzo d'Intelvi (CO), con diritto dei propri genitori di usufrutto, e dopo l'uscita dalla casa familiare ha acquistato un immobile sito in Agrate Brianza (MB), ove attualmente vive e sul quale grava un mutuo con rata mensile pari ad euro 390,00 mensili circa (con scadenza
2047), avendo inoltre il Signor contratto anche un finanziamento per l'acquisto del mobilio con rata Pt_1 mensili pari ad euro 415,00 (con scadenza nel 2029).
Il Signor è tenuto, inoltre a sostenere al 50% con il proprio socio del canone di locazione dello studio Pt_1 professionale pari ad euro 700,00 mensili (importo pari alla quota del solo ricorrente, cfr. doc. 12), nonché i premi assicurativi annuali (salute, infortuni, dotazioni elettroniche dello studio e professionale) comportanti una spesa mensile di euro 168,00 (cfr. docc. 14, 15, 16 e 17).
Quanto al patrimonio mobiliare, secondo quanto dichiarato in disclosure, al 31/12/2021 il ricorrente godeva di risparmi per euro 50.000,00 complessivi circa (euro 25.000,00 c/c ed euro 25.000,00 conto deposito CP_6
), mentre al 31/12/2024 tali importi si sarebbero ridotti ad euro 27.500,00 circa (euro 2.500,00 c/c , CP_6 CP_6 cfr. doc. disclosure, e 25.000,00 conto deposito , pur non avendo il ricorrente depositato la relativa CP_6 documentazione).
Quanto alla resistente, sino al febbraio 2022 la SI prestava attività lavorativa di contabile presso CP_1 uno studio di commercialisti, percependo un reddito complessivo pari ad euro 17.852,00 nell'anno di imposta 2020
(pari ad un reddito mensile di euro 1.487,00 al netto Irpef, cfr. 730/2021), un reddito complessivo pari ad euro
15.715,00 nell'anno di imposta 2021 (pari ad un reddito mensile di euro 1.309,00 al netto Irpef e contribuiti previdenziali, cfr. 730/2022).
Dopo il licenziamento intervenuto nel febbraio 2022, la resistente ha ricevuto una liquidazione di euro 18.000,00 e ha percepito sino al gennaio 2024 l'indennità Naspi pari ad euro 900,00 mensili circa (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 26/09/2022), rimanendo sino ad oggi priva di un'occupazione lavorativa.
Peraltro, la resistente risulta proprietaria di un immobile sito in Milano, via delle Forze Armate n. 41, concesso in locazione dall'aprile 2022 con un canone di locazione lordo di euro 14.400,00, cfr. doc. 21), pur essendosi il conduttore reso inadempiente per un lungo periodo dall'agosto 2022 al 2023 (cfr. docc. 29 e 30).
Inoltre, dal decesso del proprio padre nel settembre 2022 la SI ha acquisito la nuda proprietà di CP_1 un immobile sito in Finale Ligure, con diritto di usufrutto della propria madre, e di un ¼ della proprietà di un immobile e di un box siti in Milano, via Primaticcio (cfr. docc. 27 e 28), che risultano locati a terzi per complessivi euro 13.617,00 (la quota della resistente corrisponde ad euro 283,00 mensili circa).
pagina 13 di 18 Considerate tali fonti di reddito, nell'anno di imposta 2022 la resistente ha percepito un reddito complessivo della resistente pari ad euro 10.178,00 a titolo di Naspi ed euro 10.917,00 da locazione (pari ad un reddito mensile di euro 1.570,00 al netto Irpef e cedolare secca, cfr. 730/2023) e nell'anno di imposta 2023 un reddito complessivo pari ad euro 9.287,00 a titolo di Naspi ed euro 5.415,00 da locazione (pari ad un reddito mensile di euro 1.130,00 al netto Irpef e cedolare secca, cfr. 730/2024).
Quanto al patrimonio mobiliare, secondo quanto dichiarato in disclosure, al 31/12/2021 la resistente godeva di risparmi per euro 17.000,00 complessivi circa (euro 3.000,00 c/c Intesa San Paolo ed euro 14.000,00 conto deposito
Intesa San Paolo), mentre al 31/12/2024 tali importi sarebbero notevolmente aumentati ad euro 102.500,00 circa
(euro 22.800,00 c/c Intesa San Paolo, cfr. doc. 44, e 75.000,00 conto titoli Intesa San Paolo, cfr. doc. 45); invero, nel periodo di rendicontazione ottobre-dicembre 2024 risulta un investimento del controvalore di euro 61.200,00, di cui non è nota la provenienza.
Infine, si rileva che la resistente vive unitamente ai figli nell'immobile di Milano, San Michele del Carso n. 11, di proprietà della madre e dello zio della SI e concesso alla stessa in comodato d'uso gratuito (cfr. CP_1 doc. 1); la resistente percepisce, altresì, interamente l'assegno unico universale per i figli minori.
Ciò posto, il Collegio ritiene equo e congruo confermare il contributo paterno al mantenimento dei figli previsto in sede presidenziale, risultando adeguato anche rispetto all'attuale situazione economico-patrimoniale delle parti, tenuto conto, da un lato, che i maggiori redditi paterni – peraltro aumentati rispetto alla fase presidenziale – e l'assenza allo stato di spese di mantenimento diretto per i figli sostenute dal padre sono tutti elementi che non consentono di prevedere un minor contributo a carico del ricorrente, come dallo stesso richiesto;
dall'altro lato, la resistente – pur non percependo allo stato redditi da lavoro – gode di una situazione patrimoniale più solida – anch'essa implementata rispetto alla fase presidenziale – a fronte della quale non risulta possibile ipotizzare il maggior contributo paterno richiesto dalla madre.
Infine, si ritiene equo che l'assegno unico universale venga interamente percepito dalla resistente, in quanto genitore collocatario dei minori, tenuto conto delle domande concordi formulate dalle parti in tal senso.
Sulle spese di lite
Si ritiene che le spese processuali debbano essere interamente compensate, considerata la natura necessaria del presente procedimento con riguardo alla pronuncia sullo status, le domande sostanzialmente concordi in punto di assegnazione della casa familiare e la reciproca soccombenza delle parti con riguardo alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche.
Il Collegio, infine, ritiene che le parti debbano essere condannate nella misura del 50% ciascuna a rifondere allo
Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale dei minori, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal ricorrente
Si ritiene, infine, che debba essere respinta la domanda di parte ricorrente di condanna della SI al CP_1 risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., posto che la presente controversia si è conclusa con la soccombenza reciproca delle parti.
P. Q. M.
pagina 14 di 18 Dato atto della sentenza non definitiva n. 1567/2023 emessa in data 15/02/2023 e pubblicata in data 27/02/2023 di separazione personale dei coniugi e il Tribunale Ordinario di Milano, Parte_1 Controparte_1
Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide: 1) Dispone l'affidamento dei minori (nato il [...]) e (nato il [...]) Persona_1 Persona_2 al Comune di Milano per un periodo di anni due, alla scadenza dei quali l'Ente segnalerà tempestivamente alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
2) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori;
3) Dispone il collocamento prevalente di e presso la madre, anche ai fini della residenza Per_1 Per_2 anagrafica;
4) Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato
(es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
5) Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
6) Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti) convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute pagina 15 di 18 a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale a. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
7)Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui i minori sono collocati in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
8) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario assuma la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori, con eventuali relativi oneri economici a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
9) Incarica l'Ente Affidatario di valutare la possibilità di ripristinare la relazione padre-figli – interrotta da diversi anni – secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, tenuto conto della volontà e delle esigenze espresse dai minori;
10) Incarica l'Ente affidatario di curare la prosecuzione dei percorsi di sostegno a favore dei minori ed in particolare la presa in carico dei minori presso UONPIA e gli incontri domiciliari a favore di con la Per_2 dott.ssa e il dott. curando il reinserimento scolastico del minore e proseguendo un'attenta attività Per_4 Per_5 di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare, avviando ogni intervento ritenuto utile nell'interesse dei minori e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per e;
Per_1 Per_2
11) Dispone la trasmissione del fascicolo del presente procedimento al Giudice tutelate per lo svolgimento della vigilanza ex art. 337 c.c. sull'attuazione e sul rispetto delle statuizioni della presente sentenza e sull'evolversi della situazione del nucleo familiare;
12) Invita entrambi i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché avviare/proseguire percorsi individuali di sostegno psicologico;
13) Rigetta le domande reciproche ex art. 709ter c.p.c. formulate dalle parti;
14) Assegna la casa familiare sita in Milano, via San Michele del Carso n. 11 alla resistente;
15) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di e nella misura di Parte_1 Per_1 Per_2 euro 500,00 mensili, somma da versarsi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1 con decorrenza da ottobre 2022 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
16) Pone a carico del padre nella misura del 50% e della madre nella Parte_1 Controparte_1 misura del 50% le spese straordinarie relative ai figli come di seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 16 di 18 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
17) Dispone che la resistente percepirà interamente l'assegno unico universale;
18) Compensa le spese di lite.
19) Condanna le parti, nella misura del 50% ciascuna, a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale dei minori, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
20) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal ricorrente.
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al Controparte_7 affidatario, nonché per la trasmissione del fascicolo del presente procedimento al Giudice tutelare per la vigilanza ex art. 337 c.c.
Così deciso in Milano, il 11 giugno 2025.
pagina 17 di 18 Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
- Sezione IX Civile -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data
28/04/2022, assunta in decisone in data 13/01/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 11/06/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Brescia Silvia, presso il cui studio – sito in Legnano (MI), via Guerciotti n. 33 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...], assistita e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Arenosto Francesca, presso il cui studio – sito in Milano, via Privata dei Martinitt nr. 3 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
e con l'intervento di
(C.F. ), Curatrice speciale dei minori (nato il CP_2 C.F._3 Persona_1
23/08/2007) e (nato il [...]), che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.; minori ammessi al Persona_2 patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2023/7237 emessa dal Consiglio degli Avvocati di Milano in data
17/02/2022;
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI pagina 1 di 18 Per Parte_1
“1) Nel merito: confermare l'affido in via condivisa dei figli e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza prevalente presso l'abitazione della madre;
2) Sempre nel merito: disporre il prosieguo dell'affido temporaneo all'Ente e del monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali e Specialistici già incaricati o, se ritenuto opportuno, disporre, come già richiesto nel corso della presente causa civile, l'inserimento temporaneo dei minori in una Comunità affinché questi ultimi vengano meglio supportati nella gestione della separazione dei genitori, nel recupero del rapporto col padre, della loro socialità e del loro percorso scolastico;
2) Sempre nel merito: confermare l'ordinanza presidenziale del 26.09.2022 in merito all'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, alla via Del Carso n. 11 alla sig.ra ; Controparte_1
3) Sempre nel merito: revocare il provvedimento presidenziale del 26.09.2022 in punto 'contributo di mantenimento dei figli' e, per l'effetto porre a carico del sig. un assegno perequativo in misura pari o Pt_1 inferiore ad Euro 150,00 per ciascun figlio, oltre al 40% delle spese straordinarie come da Linee Guida della
Corte D'Appello di Milano, mentre il restante 60% delle medesime a carico della resistente e ciò fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in atti, disponendo altresì che la signora sia esclusiva beneficiaria della misura dell'assegno unico erogato da INPS per i CP_1 minori;
4) Sempre nel merito: revocare l'ordinanza presidenziale in punto “diritti di visita padre-figli” e, per l'effetto, disporre quanto segue. Il padre potrà prelevare e tenere con sé entrambi i figli direttamente all'uscita da scuola ogni martedì (ovvero altro giorno della settimana da concordarsi tra i coniugi con un anticipo di 5 gg) della settimana per riaccompagnarli a scuola il giorno successivo e a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera entro le 22 quando li riaccompagnerà presso la casa materna. In merito alle vacanze estive (che i genitori si comunicheranno entro il 30 maggio di ogni anno), il padre potrà tenere con sé e 2 settimane Per_1 Per_2 anche non consecutive nel periodo intercorrente tra la fine della scuola ed il 1° di settembre di ogni anno. Durante la permanenza con un genitore, all'altro dovrà sempre essere garantito un contatto telefonico in videochiamata con i minori. In merito alle vacanze natalizie il padre e la madre terranno i minori ad anni alterni dal 26.12 al 01.01 con un genitore, dal 02.01 al 06.01 con l'altro genitore. In merito alle vacanze pasquali il padre e la madre terranno i minori ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta. Il padre potrà trascorrere il giorno del compleanno di entrambi i figli con loro;
qualora la data cada in un periodo di festività o con altro genitore, il padre potrà restare con i figli il primo giorno utile dopo il rientro.
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta formulata in via principale e qualora l'Ill.mo
Tribunale adito lo ritenga più opportuno nell'interesse dei minori, convalidare le condizioni previste nell'ordinanza presidenziale;
5) accertata la condotta ostruzionistica e pregiudizievole assunta dalla resistente a discapito del rapporto padre/figli, si chiede la condanna ex art. 96 c.p.c. per i motivi già dedotti e specificati nei pregressi scritti difensivi;
6) In via istruttoria: Si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate in sede di memorie ex art. 183, comma VI, n.
2 e 3, c.p.c. ritualmente depositate.
Si reitera altresì in tale sede istanza affinché l'Ill.mo signor G.I. voglia disporre l'acquisizione, ex artt. 210-213 c.p.c., di tutta la documentazione – aggiornata alla data odierna - bancaria e/o postale (ivi compresa quella on line o “virtuale”) ed estratti conto corrente bancari e/o postali intestati e/o cointestati alla Sig.ra ivi CP_1 compresi quelli in delega.
Il tutto con il favore delle spese processuali”.
pagina 2 di 18 Per Controparte_1
“In via preliminare
1. Ammonire, ex art. 473 bis 39 c.p.c., il signor per le condotte poste in essere nei confronti della figura Pt_1 materna e contrarie all'interesse dei figli, quali il mancato pagamento del mantenimento, l'estinzione dei libretti intestati ai figli, senza il consenso materno e l'appropriazione delle somme ivi giacenti, nonché l'ostruzionismo adottato negli interventi in loro favore, con l'avvertimento delle conseguenze civili e penali in caso di reiterazione di tale condotta.
2. Assumere ogni più opportuno provvedimento ex art. 473 bis 39 c.p.c. nei confronti del signor ed in Pt_1 particolare: - individuare, ai sensi 614-bis cpc la somma di denaro dovuta dal signor per ogni violazione Pt_1
o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- disporre il risarcimento dei danni a carico del signor nei confronti della signora e dei figli minori, Pt_1 CP_1 anche quantificando nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
In via principale
3. Affidare i figli minori in via super-esclusiva alla madre con monitoraggio dell'Ente e collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella dimora familiare di Milano, Via San Michele Del Carso n. 11, confermandone
l'assegnazione alla signora CP_1
4. Mantenere tutti gli interventi già in essere, come stabiliti dal giudice designato, ritenuti più opportuni nell'interesse di e Per_2 Persona_1
5. Disciplinare, secondo le modalità e tempistiche più opportune nell'interesse dei figli le frequentazioni padre/figli.
6. Disporre che il signor contribuisca al mantenimento dei figli attraverso il versamento di un importo Pt_1 omnicomprensivo pari ad euro 1.200,00 (600,00 euro per ciascun figlio) da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora importo soggetto a rivalutazione CP_1
ISTAT.
In via subordinata
Nel caso in cui il Tribunale non ritenga di accogliere la domanda di contributo economico di cui al punto 5), disporre che il padre contribuisca al mantenimento indiretto dei figli versando alla madre un contributo pari ad euro 900,00 mensili (euro 450,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Milano: “- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse pagina 3 di 18 scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo email, sms o whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.” 7. Disporre che l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla signora in CP_1 considerazione del collocamento prevalente dei figli presso di lei.
In via istruttoria
8. Ordinare al signor ex art. 210 c.p.c., la produzione ed esibizione di tutta la documentazione bancaria e Pt_1 fiscale a lui riferibile, oltre che le dichiarazioni dei redditi ed agli estratti conto degli ultimi 3 anni.
In ogni caso Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Con riserva di ogni ulteriore istanza in merito e/o istruttoria, con ogni e più ampia riserva di produrre, dedurre, capitolare e indicare testi”.
Per (CURATRICE SPECIALE DEI MINORI) CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando:
1. disporre l'affido dei minori e al Comune di Milano, con limitazione della Persona_1 Persona_2 responsabilità genitoriale in ordine alle scelte fondamentali in materia di salute, istruzione, educazione e residenza abituale per un periodo di due anni (almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso dei medesimi ai genitori);
2. limitare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in merito alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
3. confermare il collocamento dei figli minori e presso la madre, con fissazione Persona_1 Persona_2 della residenza anagrafica degli stessi a Milano, in via San Michele del Carso n.11;
4. disporre che il genitore collocatario prevalente, la madre, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
pagina 4 di 18 c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato
(es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
5. disporre che, in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite i
Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi, assuma senza ritardo le decisioni e compia gli atti di cui sopra al punto
4;
6. disporre che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti, terapeuti e medici curanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale
a. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
7. disporre che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore prevalente collocatario dei minori provveda al compimento dei relativi atti;
8. disporre che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali senza ritardo la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
9. incaricare il Servizio Sociale dell'Ente affidatario di valutare, in collaborazione con i Servizi Specialistici del territorio, la possibilità di ripristinare la relazione tra i figli e il padre, regolamentando le frequentazioni tra i minori e il padre con i tempi e le modalità, anche differenti per ciascun minore, maggiormente rispondenti all'interesse di e;
Per_2 Per_1
pagina 5 di 18 10. incaricare il Servizio Sociale dell'Ente affidatario, di concerto con tutti i Servizi Specialistici del territorio, con sollecitudine di: - assicurare la prosecuzione della presa in carico presso la UONPIA territorialmente competente per entrambi i minori, secondo il bisogno di ciascuno;
- garantire, a supporto dei minori, oltre che quale ausilio e per l'osservazione della relazione madre-figli, la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare allo stato soltanto presso l'abitazione materna, anche attraverso operatori qualificati di UONPIA;
- qualora sussistano le condizioni, avviare con urgenza e garantire uno spazio di ascolto e supporto individuale a cadenza settimanale con un professionista diverso a favore di ciascuno dei minori;
- qualora i genitori siano disponibili, dare concreto avvio presso il Servizio Il Giunco al percorso di supporto alla genitorialità con incontri congiunti, monitorando la continuativa e seria partecipazione da parte dei medesimi;
- svolgere un'attenta e strettissima attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni Cont trimestrali di aggiornamento sull'andamento e l'evoluzione degli interventi avviati, tra cui la presa in carico per i minori e l'educativa domiciliare, oltre che sui rapporti tra i minori e il padre, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per i minori medesimi;
11. disporre la trasmissione del fascicolo del presente procedimento e della sentenza che verrà emessa al Giudice Tutelare per lo svolgimento della vigilanza ex art. 337 c.c., con riferimento anche all'evoluzione della situazione dei minori e del nucleo familiare;
12. confermare l'assegnazione della casa familiare sita a Milano, in via San Michele del Carso n.11 alla madre che continuerà ad abitarvi con i due figli minori;
13. confermare l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla madre, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, della somma di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
14. confermare che i genitori suddividano nella misura del 50% ciascuno le spese per i figli minori come da Linee
Guida del Tribunale di Milano che di seguito si riportano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d)
pagina 6 di 18 corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
15. disporre che l'GN IC sia percepito integralmente dalla madre prevalente collocataria.
Con riserva di domandare con successiva separata istanza la liquidazione delle spese della Curatela a favore dei minori ammessi in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato”.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28/04/2022, – premesso di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1 con in Milano l'11 giugno 2005 (anno 2005, n. 664, reg. 03, parte II, serie A), dal quale Controparte_1 nascevano i figli minori e – chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale Per_1 Per_2 dei coniugi, nonché: - di affidare i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con immediata presa in carico da parte dei Servizi sociali competenti;
- di stabilire un calendario di frequentazioni padre-figlio come indicato nel ricorso;
- di assegnare la casa familiare sita in Milano, via San
Michele del Carso n. 11 alla madre;
- di prevedere un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro
150,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 40% delle spese straordinarie;
- di attribuire interamente l'assegno unico universale alla madre.
A sostegno delle domande avanzate, il ricorrente rappresentava di non vedere i figli dal novembre 2021 a causa delle condotte denigratorie poste in essere dalla resistente nei confronti della figura paterna, evidenziando altresì inidoneità genitoriali materne, soprattutto con riguardo alla scarsa attenzione dimostrata dalla resistente rispetto all'andamento scolastico dei minori;
il Signor precisava, inoltre, che il figlio soffriva di importanti Pt_1 Per_1 disturbi del comportamento, che sfociavano talvolta in crisi aggressive.
Con memoria difensiva depositata in data 08/09/2022 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 aderiva alla domanda di separazione, di affidamento condiviso dei minori e di collocamento prevalente degli stessi presso la madre e chiedeva al Tribunale adito: - di stabilire un calendario di frequentazioni padre-figli senza prevedere allo stato pernottamenti presso la residenza paterna;
- di prevedere un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di attribuire interamente l'assegno unico universale alla madre.
pagina 7 di 18 La resistente contestava la ricostruzione offerta dal ricorrente, rappresentando che nel novembre 2021 lo stesso aveva lasciato improvvisamente la casa familiare, cessando di contribuire anche economicamente al ménage familiare e assumendo un comportamento ostruzionistico rispetto alle decisioni relative ai figli.
All'esito dell'udienza presidenziale del 26/09/2022, con ordinanza del 27/09/2022 il Presidente f.f. autorizzava le parti a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
affidava i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con il seguente calendario di frequentazioni padre-figli:
“ogni martedì da uscita di scuola fino al giorno successivo;
a fine settimana alternati da venerdì a domenica sera;
durante l'estate per 15 giorni, anche non consecutivi, comunicati alla madre entro il 30 giugno di ogni anno;
per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio;
per le festività pasquali: ad anni alterni (gli anni dispari), il periodo pasquale dalla domenica al lunedì sera. I genitori possono liberamente formulare condizioni differenti in deroga se di comune accordo”; assegnava la casa familiare alla madre;
stabiliva un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
delegava i Servizi sociali di Milano di effettuare ampia indagine psicosociale sul nucleo familiare, al fine di comprendere le capacità genitoriali, le ragioni del rifiuto dei minori alla frequentazione paterna, lo stato psicofisico dei minori;
nominava se stesso giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
All'esito dell'udienza del 15/02/2023, parte ricorrente chiedeva emissione di sentenza parziale di separazione e, pertanto, il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio solo con riguardo alla decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 1567/2023 emessa in data 15/02/2023 e pubblicata in data 27/02/2023, il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi e e, con Parte_1 Controparte_1 ordinanza emessa nella medesima data, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo, assegnando alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. e ai Servizi sociali di Milano termine per il deposito di relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare.
Con ordinanza istruttoria del 07/06/2023, il Giudice istruttore disponeva l'aggiornamento della situazione economica materna e l'avvio dei percorsi indicati dai Servizi sociali di Milano (spazio neutro e sostegno alla genitorialità), rigettando le altre richieste istruttorie formulate dalle parti.
Lette le relazioni dei Servizi sociali incaricati e sentite le parti all'udienza del 23/11/2023, con ordinanza emessa in pari data il Giudice istruttore affidava i minori al Comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, e nominava l'avv. curatore speciale dei minori (che si costituiva in data CP_2
15/01/2024).
All'udienza del 31/01/2024, la parti rappresentavano un miglioramento della situazione di , che frequentava Per_1 regolarmente la scuola e seguiva il percorso con la pedagogista, mentre aveva interrotto la frequenza Per_2 Cont scolastica;
il Giudice istruttore disponeva l'avvio della presa in carico ei minori, l'immediata riattivazione del percorso di Spazio neutro per le visite padre-figli, l'avvio di un percorso di educativa domiciliare, nonché di sostegno alla genitorialità, vista la disponibilità manifestata in tal senso dalle parti, rinviando per l'audizione dei minori, nominando quale ausiliaria la dott.ssa Per_3
Peraltro, i minori non comparivano all'udienza del 15/02/2024 fissata per il loro ascolto, manifestando la volontà di non essere sentiti dal Giudice.
pagina 8 di 18 All'udienza del 27/05/2024 la Curatrice speciale rappresentava il permanere del rifiuto da parte dei minori di incontrare il padre ed evidenziava la delicata condizione di ritiro di;
il Giudice delegato disponeva Per_2
l'audizione delle dott.sse e di UONPIA. Testimone_1 Testimone_2
All'udienza del 05/06/2024, le specialiste esprimevano preoccupazione per il quadro clinico di e Per_2 ritenevano necessario un tentativo di aggancio diretto con la neuropsichiatra dott.ssa Per_4
All'udienza del 27/06/2024, la dott.ssa rappresentava di aver tentato di incontrare in due occasioni Per_4 Per_2 ma il minore aveva comunicato con la stessa e con l'educatore solo attraverso biglietti passati sotto la porta/registrazioni vocali;
il Giudice istruttore disponeva la prosecuzione dell'intervento a sostegno di e Per_2 rinviava per aggiornamenti sulla situazione del minore.
All'udienza del 23/10/2024, la dott.ssa e l'educatore dott. rappresentavano una maggiore apertura Per_4 Per_5 di rispetto agli incontri e il Curatore speciale riferiva che era stato organizzato un incontro di rete tra Per_2
UONPIA, scuola e genitori per favorire la ripresa scolastica del minore;
quanto alla situazione di , le parti Per_1 rappresentavano che era stata calendarizzata la rivalutazione del minore presso UONPIA.
All'udienza del 18/12/2024, la dott.ssa rappresentava i progressi avvenuti nell'ambito degli incontri Per_4 domiciliari: si mostrava agli operatori ed era maggiormente disponibile a confrontarsi sulle sue difficoltà; Per_2 con riguardo alla frequenza scolastica, gli operatori ipotizzavano allo stato una ripresa di da remoto. Per_2
Quanto al minore , la situazione appariva stabile ed erano in programma gli incontri per provvedere alla Per_1 rivalutazione dello stesso presso UONPIA.
A fronte degli interventi avviati e dell'assenza di ulteriore attività istruttoria da svolgere, il Giudice istruttore rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13/01/2025, il Giudice istruttore – lette le note depositate dalle parti contenenti le conclusioni – assegnava alle stesse termine per il deposito di disclosure economica aggiornata e i termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 11/06/2025.
***
Sul materiale probatorio Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
In particolare, il Collegio ritiene di condividere le determinazioni del Giudice istruttore di cui all'ordinanza del
07/06/2023, con la quale ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalle parti, alla luce della documentazione presente in atti e degli approfondimenti svolti dai Servizi sociali di Milano in punto di responsabilità genitoriale.
In punto di status, si precisa che con sentenza non definitiva n. 1567/2023 emessa in data 15/02/2023 e pubblicata in data 27/02/2023, il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
Controparte_1
Sulla responsabilità genitoriale
pagina 9 di 18 Sin dall'instaurazione del presente giudizio è emersa una situazione familiare particolarmente delicata, in cui entrambi i minori risultavano portatori di importanti fragilità: in particolare, presentava disturbi Per_1 dell'apprendimento e della personalità, che si esplicavano talvolta in agiti etero e auto-aggressivi, seguendo già dal
2021 un percorso di sostegno psicologico e psichiatrico e una terapia farmacologica;
nel dicembre 2022 è stato diagnosticato a un disturbo dello spettro autistico (cfr. relazione del 29/05/2023). Per_1
Quanto a , a seguito della valutazione del dicembre 2022 è stato confermato il disturbo dell'apprendimento Per_2 già diagnosticato nel 2019, con l'aggiunta di “comorbidità con sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta e disturbo misto ansioso-depressivo. Importanti fragilità nell'area linguistica con immaturità sociale” (cfr. relazione del 29/05/2023).
Date tali condizioni dei minori, gli stessi sono risultati fortemente destabilizzati dalla separazione tra i genitori – avvenuta peraltro in maniera improvvisa – tanto che ha avuto un episodio di forte aggressività, a cui è Per_1 seguito un ricovero ospedaliero, e ha interrotto per un mese la frequenza scolastica per la vergogna Per_2 derivante dalla separazione tra i genitori (cfr. relazione del 29/05/2023).
Da allora, la situazione relativa al minore risulta essere progressivamente peggiorata, versando il ragazzo Per_2 in una condizione di ritiro sociale dal settembre 2023: il minore, invero, ha abbandonato la frequenza scolastica, restando sempre chiuso nella propria stanza (salvo alcune uscite in montagna) ed interagendo solo con la madre e con il fratello.
A fronte della gravità di tale situazione sono stati organizzati incontri domiciliari con la neuropsichiatra, dott.ssa e con l'educatore, dott. gli stessi – sentiti più volte in udienza – hanno da ultimo riportato modesti Per_4 Per_5 progressi raggiunti da nell'uscire dalla propria stanza e nel confrontarsi con gli specialisti rispetto alle Per_2 proprie difficoltà; allo stato l'Ente affidatario – unitamente alla Curatrice speciale e alla scuola – sta curando l'auspicata ripresa scolastica di , eventualmente da remoto (cfr. verbale dell'udienza del 18/12/2024). Per_2
Quando alla situazione di , inizialmente ritenuta come quella maggiormente problematica, si rileva che ad Per_1 oggi il ragazzo – ormai prossimo alla maggiore età – risulta aver raggiunto una maggiore stabilità: , infatti, Per_1 frequenta regolarmente la scuola e il percorso presso UONPIA con le dott.sse e , che allo stato Per_6 Tes_2 stanno procedendo ad una rivalutazione NPI del minore.
Non risulta, invece, aver subito alcuna evoluzione il rifiuto manifestato dei minori verso il padre, che di fatto – salvo due tentativi di incontro libero effettuati – non frequentano ormai dal novembre 2021, non essendo stato possibile portare avanti il percorso di Spazio Neutro più volte avviato, stante l'indisponibilità manifestata dai ragazzi a prendere parte agli incontri organizzati.
Sul punto si rileva che i minori hanno entrambi offerto agli specialisti una descrizione polarizzata in senso negativo del padre, dimostrando un forte conflitto di lealtà che ha precluso agli stessi di avere accesso ad una bigenitorialità (cfr. relazione del 23/10/2023).
Nell'ambito delle importanti difficoltà dei minori come sopra delineate, i genitori sono apparsi da subito estremamente conflittuali, faticando a mettersi in discussione e a comprendere a pieno i bisogni dei figli ed assumendo differenti approcci con riguardo alle fragilità degli stessi.
pagina 10 di 18 Invero, quanto alla figura paterna, il Signor – pur mostrando preoccupazione per la sofferenza manifestata Pt_1 dai figli – non è apparso capace di cogliere i bisogni specifici posti a monte delle difficoltà dei ragazzi, manifestando la tendenza a minimizzare le oggettive difficoltà di e , considerante dal resistente più Per_1 Per_2 come “capricci” dei minori (cfr. relazione del 29/05/2023, del 23/10/2023 e verbale dell'udienza del 31/01/2024).
Anche rispetto al sofferto rifiuto dei figli di incontrarlo, il ricorrente ha assunto un atteggiamento di chiusura e rigidità rispetto ai suggerimenti degli operatori, attribuendo interamente alla madre la responsabilità dell'attuale situazione familiare e ritenendo, pertanto, quale unica soluzione il collocamento comunitario dei figli e ciò nonostante in diverse occasioni gli specialisti abbiano ritenuto tale soluzione non praticabile a fronte delle problematiche specifiche dei minori (cfr. verbale dell'udienza del 24/07/2024).
Il Signor inoltre, rifiuta ad oggi qualsiasi forma di collaborazione con la madre, non rendendosi da ultimo Pt_1 disponibile ad intraprendere il consigliato percorso di sostegno alla genitorialità unitamente alla resistente in quanto
“non hanno nulla a che fare con la questione dei ragazzi e le loro problematiche” (cfr. doc. 33), faticando dunque a comprendere l'importanza di raggiunge un funzionale rapporto tra i genitori rispetto al benessere dei figli.
Peraltro, anche la figura materna non risulta priva di elementi di criticità: invero, nonostante il forte investimento della SI sulla propria genitorialità, anche la resistente non è risultata capace di comprendere a CP_1 pieno le esigenze dei minori, ponendosi in un'ottica iperprotettiva, con la possibile conseguenza di ostacolare l'autonomia dei ragazzi.
La SI ha assunto, inoltre, un atteggiamento riluttante rispetto agli interventi dei Servizi sociali CP_1 incaricati – ed in particolare rispetto al tentativo di avvio di incontri padre-figli – temendo un effetto disturbante rispetto “ai nuovi equilibri familiari” raggiunti dalla triade (cfr. relazione del 29/05/2023 e 24/05/2024): tale atteggiamento materno denota un'importante difficoltà della resistente nel garantire ai figli l'accesso all'altro genitore, non comprendendo a pieno il pregiudizio derivante per i figli rispetto all'assenza della figura paterna, ritenendo il rifiuto di e quale fisiologica conseguenza delle condotte del ricorrente ed in particolare Per_1 Per_2 dell'allontanamento del padre dalla casa familiare (cfr. relazione del 29/05/2023).
Peraltro, al fine di superare tali criticità, la SI ha da ultimo allegato di aver intrapreso un percorso CP_1 di sostegno psicologico individuale privato con la dott.ssa . CP_4
Ciò posto, il Collegio ritiene rispondente all'interesse di e confermare il loro affidamento al Per_1 Per_2
Comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitorialità ex art. 333 c.c. per la durata di anni due dalla pubblicazione del presente provvedimento: invero, le parti, da un lato, risultano ad oggi lontane dal raggiungere un sufficiente livello di comunicazione e di collaborazione nell'interesse dei figli e tale da ipotizzare una gestione condivisa della genitorialità, tenuto conto altresì della costante sfiducia reciproca che emerge ancora dalla lettura delle comparse conclusionali;
dall'altro lato, le criticità individuali che caratterizzano ciascun genitore non rendono possibile concentrare la responsabilità genitoriale in capo ad una sola delle parti, necessitando ancora le stesse di un supporto attivo da parte dell'Ente, con l'auspicio che le parti aderiscano ai percorsi di sostegno suggeriti al fine di superare le rispettive fragilità e ad ottenere un rapporto genitoriale funzionale alle esigenze dei minori.
In tal senso, si ritiene di invitare le parti – ed in particolare il Signor – ad intraprendere il percorso di Pt_1 sostegno alla genitorialità suggerito dai Servizi sociali incaricati nell'interesse di e a poter godere Per_1 Per_2 di un rapporto tra i genitori funzionale ed equilibrato. pagina 11 di 18 Quanto al collocamento dei minori, si ritiene di confermare il collocamento prevalente dei figli presso la madre, posto che ad oggi la SI risulta di fatto il genitore di riferimento di e nella loro CP_1 Per_1 Per_2 quotidianità, tenuto conto dell'attuale rifiuto dei minori verso il padre e dell'inidoneità del collocamento comunitario – richiesto dal ricorrente – rispetto alle esigenze specifiche dei ragazzi.
Con riguardo alle frequentazioni padre-figlio, attualmente interrotte da diversi anni, il Collegio ritiene di confermare la delega all'Ente affidatario di valutare la possibilità di ripristinare la relazione padre-figli secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, tenuto conto della volontà e delle esigenze espresse dai minori.
Si ritiene altresì di incaricare l'Ente affidatario di curare la prosecuzione dei percorsi di sostegno a favore dei minori ed in particolare la presa in carico dei minori presso UONPIA e gli incontri domiciliari a favore di Per_2 con la dott.ssa e il dott. curando il reinserimento scolastico del minore e proseguendo un'attenta Per_4 Per_5 attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare, avviando ogni intervento ritenuto utile Co nell'interesse dei minori e segnalando tempestivamente all' competente eventuali situazioni di pregiudizio per e . Per_1 Per_2
Si ritiene infine necessario – data la complessità e la delicatezza della situazione complessiva del nucleo familiare e considerata la necessità di assicurare l'attuazione degli interventi disposti – trasmettere il fascicolo del presente procedimento al Giudice tutelate per lo svolgimento della vigilanza ex art. 337 c.c. sull'attuazione e sul rispetto delle statuizioni della presente sentenza e sull'evolversi della situazione del nucleo familiare.
Sulle reciproche domande ex art. 709ter c.p.c.:
Entrambe le parti hanno formulato reciproche domande di ammonimento ex art. 709ter c.p.c., con le quali le stesse si sono attribuite a vicenda la responsabilità rispetto al crearsi dell'attuale situazione familiare e della condizione dei minori.
Rispetto a tali domande, il Collegio rileva, in primo luogo, la tardività della domanda ex art. 709ter c.p.c. avanzata dal ricorrente nei confronti della resistente solo in sede di comparsa conclusionale.
Peraltro, entrambe le domande appaiano comunque infondate nel merito e devono dunque essere rigettate, posto che – richiamando le considerazioni già esposte con riguardo alla responsabilità genitoriale – entrambi i genitori hanno contribuito, seppur con modalità diverse, ad alimentare l'attuale situazione familiare disfunzionale, con inevitabili ripercussioni sulla serenità e stabilità emotiva dei figli;
inoltre, si rileva che nel corso del presente giudizio entrambe le parti hanno faticato a mettersi in discussione e ad aderire alle indicazioni ricevute dai Servizi sociali incaricati, circostanza che indubbiamente ha inciso sugli esiti degli interventi a sostegno della famiglia.
Sull'assegnazione della casa familiare
Il Collegio ritiene di confermare l'assegnazione a favore della resistente della casa familiare – sita in Milano, via
San Michele del Carso n. 11, concessa alla stessa in comodato d'uso dalla propria famiglia d'origine – in quanto genitore collocatario dei minori e considerato che le parti hanno formulato conclusioni concordi in tal senso.
Sulle questioni economiche
Con riguardo al mantenimento dei figli, il Collegio ritiene equo confermare il contributo paterno al mantenimento di e nella misura di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Per_1 Per_2
Protocollo del Tribunale di Milano, come già stabilito in sede presidenziale. pagina 12 di 18 Quanto alle condizioni economiche dei coniugi, si rileva che il Signor svolge professione di Pt_1 amministratore di condominio in proprio, attività alla quale ha percepito un reddito complessivo pari ad euro
43.806,00 nell'anno di imposta 2020 (pari ad un reddito mensile di euro 2.412,00 al netto Irpef e contribuiti previdenziali, cfr. PF 2021), un reddito complessivo pari ad euro 52.033,00 nell'anno di imposta 2021 (pari ad un reddito mensile di euro 2.880,00 al netto Irpef e contribuiti previdenziali, cfr. PF 2022), un reddito complessivo pari ad euro 63.207,00 nell'anno di imposta 2022 (pari ad un reddito mensile di euro 3.694,00 al netto Irpef e contribuiti previdenziali, cfr. PF 2023) e un reddito complessivo pari ad euro 74.955,00 nell'anno di imposta 2023
(pari ad un reddito mensile di euro 2.865,00 al netto Irpef e contribuiti previdenziali, cfr. PF 2024).
Il ricorrente risulta altresì nudo proprietario di un immobile sito in Lanzo d'Intelvi (CO), con diritto dei propri genitori di usufrutto, e dopo l'uscita dalla casa familiare ha acquistato un immobile sito in Agrate Brianza (MB), ove attualmente vive e sul quale grava un mutuo con rata mensile pari ad euro 390,00 mensili circa (con scadenza
2047), avendo inoltre il Signor contratto anche un finanziamento per l'acquisto del mobilio con rata Pt_1 mensili pari ad euro 415,00 (con scadenza nel 2029).
Il Signor è tenuto, inoltre a sostenere al 50% con il proprio socio del canone di locazione dello studio Pt_1 professionale pari ad euro 700,00 mensili (importo pari alla quota del solo ricorrente, cfr. doc. 12), nonché i premi assicurativi annuali (salute, infortuni, dotazioni elettroniche dello studio e professionale) comportanti una spesa mensile di euro 168,00 (cfr. docc. 14, 15, 16 e 17).
Quanto al patrimonio mobiliare, secondo quanto dichiarato in disclosure, al 31/12/2021 il ricorrente godeva di risparmi per euro 50.000,00 complessivi circa (euro 25.000,00 c/c ed euro 25.000,00 conto deposito CP_6
), mentre al 31/12/2024 tali importi si sarebbero ridotti ad euro 27.500,00 circa (euro 2.500,00 c/c , CP_6 CP_6 cfr. doc. disclosure, e 25.000,00 conto deposito , pur non avendo il ricorrente depositato la relativa CP_6 documentazione).
Quanto alla resistente, sino al febbraio 2022 la SI prestava attività lavorativa di contabile presso CP_1 uno studio di commercialisti, percependo un reddito complessivo pari ad euro 17.852,00 nell'anno di imposta 2020
(pari ad un reddito mensile di euro 1.487,00 al netto Irpef, cfr. 730/2021), un reddito complessivo pari ad euro
15.715,00 nell'anno di imposta 2021 (pari ad un reddito mensile di euro 1.309,00 al netto Irpef e contribuiti previdenziali, cfr. 730/2022).
Dopo il licenziamento intervenuto nel febbraio 2022, la resistente ha ricevuto una liquidazione di euro 18.000,00 e ha percepito sino al gennaio 2024 l'indennità Naspi pari ad euro 900,00 mensili circa (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 26/09/2022), rimanendo sino ad oggi priva di un'occupazione lavorativa.
Peraltro, la resistente risulta proprietaria di un immobile sito in Milano, via delle Forze Armate n. 41, concesso in locazione dall'aprile 2022 con un canone di locazione lordo di euro 14.400,00, cfr. doc. 21), pur essendosi il conduttore reso inadempiente per un lungo periodo dall'agosto 2022 al 2023 (cfr. docc. 29 e 30).
Inoltre, dal decesso del proprio padre nel settembre 2022 la SI ha acquisito la nuda proprietà di CP_1 un immobile sito in Finale Ligure, con diritto di usufrutto della propria madre, e di un ¼ della proprietà di un immobile e di un box siti in Milano, via Primaticcio (cfr. docc. 27 e 28), che risultano locati a terzi per complessivi euro 13.617,00 (la quota della resistente corrisponde ad euro 283,00 mensili circa).
pagina 13 di 18 Considerate tali fonti di reddito, nell'anno di imposta 2022 la resistente ha percepito un reddito complessivo della resistente pari ad euro 10.178,00 a titolo di Naspi ed euro 10.917,00 da locazione (pari ad un reddito mensile di euro 1.570,00 al netto Irpef e cedolare secca, cfr. 730/2023) e nell'anno di imposta 2023 un reddito complessivo pari ad euro 9.287,00 a titolo di Naspi ed euro 5.415,00 da locazione (pari ad un reddito mensile di euro 1.130,00 al netto Irpef e cedolare secca, cfr. 730/2024).
Quanto al patrimonio mobiliare, secondo quanto dichiarato in disclosure, al 31/12/2021 la resistente godeva di risparmi per euro 17.000,00 complessivi circa (euro 3.000,00 c/c Intesa San Paolo ed euro 14.000,00 conto deposito
Intesa San Paolo), mentre al 31/12/2024 tali importi sarebbero notevolmente aumentati ad euro 102.500,00 circa
(euro 22.800,00 c/c Intesa San Paolo, cfr. doc. 44, e 75.000,00 conto titoli Intesa San Paolo, cfr. doc. 45); invero, nel periodo di rendicontazione ottobre-dicembre 2024 risulta un investimento del controvalore di euro 61.200,00, di cui non è nota la provenienza.
Infine, si rileva che la resistente vive unitamente ai figli nell'immobile di Milano, San Michele del Carso n. 11, di proprietà della madre e dello zio della SI e concesso alla stessa in comodato d'uso gratuito (cfr. CP_1 doc. 1); la resistente percepisce, altresì, interamente l'assegno unico universale per i figli minori.
Ciò posto, il Collegio ritiene equo e congruo confermare il contributo paterno al mantenimento dei figli previsto in sede presidenziale, risultando adeguato anche rispetto all'attuale situazione economico-patrimoniale delle parti, tenuto conto, da un lato, che i maggiori redditi paterni – peraltro aumentati rispetto alla fase presidenziale – e l'assenza allo stato di spese di mantenimento diretto per i figli sostenute dal padre sono tutti elementi che non consentono di prevedere un minor contributo a carico del ricorrente, come dallo stesso richiesto;
dall'altro lato, la resistente – pur non percependo allo stato redditi da lavoro – gode di una situazione patrimoniale più solida – anch'essa implementata rispetto alla fase presidenziale – a fronte della quale non risulta possibile ipotizzare il maggior contributo paterno richiesto dalla madre.
Infine, si ritiene equo che l'assegno unico universale venga interamente percepito dalla resistente, in quanto genitore collocatario dei minori, tenuto conto delle domande concordi formulate dalle parti in tal senso.
Sulle spese di lite
Si ritiene che le spese processuali debbano essere interamente compensate, considerata la natura necessaria del presente procedimento con riguardo alla pronuncia sullo status, le domande sostanzialmente concordi in punto di assegnazione della casa familiare e la reciproca soccombenza delle parti con riguardo alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche.
Il Collegio, infine, ritiene che le parti debbano essere condannate nella misura del 50% ciascuna a rifondere allo
Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale dei minori, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal ricorrente
Si ritiene, infine, che debba essere respinta la domanda di parte ricorrente di condanna della SI al CP_1 risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., posto che la presente controversia si è conclusa con la soccombenza reciproca delle parti.
P. Q. M.
pagina 14 di 18 Dato atto della sentenza non definitiva n. 1567/2023 emessa in data 15/02/2023 e pubblicata in data 27/02/2023 di separazione personale dei coniugi e il Tribunale Ordinario di Milano, Parte_1 Controparte_1
Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide: 1) Dispone l'affidamento dei minori (nato il [...]) e (nato il [...]) Persona_1 Persona_2 al Comune di Milano per un periodo di anni due, alla scadenza dei quali l'Ente segnalerà tempestivamente alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
2) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori;
3) Dispone il collocamento prevalente di e presso la madre, anche ai fini della residenza Per_1 Per_2 anagrafica;
4) Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato
(es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
5) Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
6) Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti) convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute pagina 15 di 18 a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale a. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
7)Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui i minori sono collocati in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
8) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario assuma la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori, con eventuali relativi oneri economici a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
9) Incarica l'Ente Affidatario di valutare la possibilità di ripristinare la relazione padre-figli – interrotta da diversi anni – secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, tenuto conto della volontà e delle esigenze espresse dai minori;
10) Incarica l'Ente affidatario di curare la prosecuzione dei percorsi di sostegno a favore dei minori ed in particolare la presa in carico dei minori presso UONPIA e gli incontri domiciliari a favore di con la Per_2 dott.ssa e il dott. curando il reinserimento scolastico del minore e proseguendo un'attenta attività Per_4 Per_5 di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare, avviando ogni intervento ritenuto utile nell'interesse dei minori e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per e;
Per_1 Per_2
11) Dispone la trasmissione del fascicolo del presente procedimento al Giudice tutelate per lo svolgimento della vigilanza ex art. 337 c.c. sull'attuazione e sul rispetto delle statuizioni della presente sentenza e sull'evolversi della situazione del nucleo familiare;
12) Invita entrambi i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché avviare/proseguire percorsi individuali di sostegno psicologico;
13) Rigetta le domande reciproche ex art. 709ter c.p.c. formulate dalle parti;
14) Assegna la casa familiare sita in Milano, via San Michele del Carso n. 11 alla resistente;
15) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di e nella misura di Parte_1 Per_1 Per_2 euro 500,00 mensili, somma da versarsi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1 con decorrenza da ottobre 2022 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
16) Pone a carico del padre nella misura del 50% e della madre nella Parte_1 Controparte_1 misura del 50% le spese straordinarie relative ai figli come di seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 16 di 18 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
17) Dispone che la resistente percepirà interamente l'assegno unico universale;
18) Compensa le spese di lite.
19) Condanna le parti, nella misura del 50% ciascuna, a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale dei minori, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
20) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal ricorrente.
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al Controparte_7 affidatario, nonché per la trasmissione del fascicolo del presente procedimento al Giudice tutelare per la vigilanza ex art. 337 c.c.
Così deciso in Milano, il 11 giugno 2025.
pagina 17 di 18 Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Anna Cattaneo
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