Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/02/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
7280/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 04/02/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. VOCINO MATTEO
ricorrente
E
CP_1
Avv. ODORIZZI MARTA resistente
Oggetto: opposizione ad a.v.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/09/2022 l'odierna parte ricorrente proponeva formale opposizione ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs n. 46/99 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso l'avviso di addebito n. 343 2022 00012779 51 000 per il CP_ pagamento della somma di €.2.466,60, notificato in data 17/08/2022 dall' di Foggia,
a titolo di omissione contributiva nella gestione commercianti della contribuzione per
IVS e somme aggiuntive, per il periodo dal 06/2020 al 12/2020.
Pertanto presentava le seguenti conclusioni:
A) In Via Preliminare: disporre la sospensione dell'avviso di addebito per le motivazioni cui in narrativa, sussistendo valide prove in atti, tali da far dubitare sulla reale situazione debitoria riportata nell'avviso notificato, e per il grave pregiudizio che ne deriverebbe alla ricorrente/opponente, a far fronte nell'immediatezza al pagamento,
B) In Via Pregiudiziale: dichiarare l'estinzione del debito, scaturente dall'emissione a ruolo dell'avviso di addebito n. 343 2022 00012779 51 000, per omissione contributiva e di ogni altra somma aggiuntiva a cui era tenuta la ricorrente nella gestione degli Esercenti attività commerciali, per mancanza dei requisiti di iscrizione in detta gestione;
per l'effetto disporre l'annullamento e/o lo sgravio della predetta somma a favore della ovvero disporre a suo favore ogni altro Pt_1
provvedimento al fine di porre nel nulla il preteso credito contributivo e di ogni altra somma connessa o aggiuntiva debenda, per nullità della stessa per le ragioni esposte in narrativa.
C) Nel merito:
-a) accertata l'illegittimità della iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciale per il periodo da giugno 2020 a dicembre 2020 o per quei periodi che verranno accertati in corso di causa, per mancanza dei requisiti richiesti dalla Legge n.
662/96, artt.1, comma 202 e successivi, e per tutti gli altri motivi esposti in narrativa, e, quindi, disporre con sentenza la sua cancellazione;
per l'effetto, dichiarare non dovute le somme richieste con l'avviso di addebito 343 2022 00012779 51 000 ovvero a quei periodi che verranno accertati in corso di causa, disponendo l'annullamento dell'avviso di addebito, con ogni consequenziale provvedimento di sgravio o di giustizia;
”
Con vittoria di spese.
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
L'opponente contesta la debenza contributiva:
“Il presupposto per l'iscrizione alla Gestione Commercianti per IVS è lo svolgimento personale di un'attività commerciale, in caso di società, della
Pag. 2 di 6 partecipazione personale al lavoro aziendale in maniera abituale e prevalente del socio;
in caso di impresa, della partecipazione personale dell'imprenditore al lavoro aziendale in maniera abituale e prevalente.
La ricorrente non svolge alcuna attività commerciale né personalmente in proprio e né organizzata come imprenditore.
Nella stessa Comunicazione unica per la nascita d'impresa veniva dichiarato che CP_ la non era tenuta all'iscrizione nella gestione per gli esercenti attività Pt_1
commerciali (cfr. doc. n. 7).
Dalla sua qualità di amministratrice della TEC S.R.L. S, certamente non deriva l'obbligo di iscrizione e tanto meno di versamento contributivo per IVS alla gestione commercianti, salvo nel caso di una sua partecipazione diretta come socia amministratrice all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda.”.
L' ha eccepito: CP_1
“La signora in quanto socia unica e amministratrice della s.r.l., Parte_1
è l'unico soggetto che può gestire e dare direttive nella conuduzione dell'impresa, impartire ordini e controllare l'operato dei dipendenti che sono risultati essere, nella stagione 2020, circa una decina.
6. La opponente, durante il periodo oggetto di causa, non risulta avere prestato altra o diversa attività lavorativa e, pertanto, risulta priva di qualsiasi copertura previdenziale assicurativa, anzi è risultata soggetto percettore di anticipo indennità
NASPI.
7. La società TEC risulta che, per l'anno 2020, ha occupato diversi lavoratori dipendenti, il che evidenzia che si è in presenza di una realtà strutturata che necessita una organizzazione e gestione sia della attività di impresa, che del personale dipendente.
8. Dalle verifiche effettuate dall'ufficio amministrativo in fase di CP_1
istruttoria della pratica di iscrizione Comunica relativa alla signora è emersa Pt_1
l'assenza, tra i dipendenti, di figure professionali che nell'ambito lavorativo – commerciale, avessero una qualifica tale da poter svolgere tutte le attività di esecuzione ed attuazione delle scelte strategiche societarie (p. es.: ricevere i fornitori per la consegna e il pagamento della merce).
Pag. 3 di 6 9. Infine, il signor che la parte opponente ha individuato Persona_1 come il soggetto che di fatto gestiva tutta l'attività della società, risulta essere un dipendente stagionale con contratto part time orizzontale e con la qualifica di operaio.
10. Il suddetto avrebbe dovuto farsi carico sia di tutta le gestione amministrativa della società, che della gestione operativa, compreso la gestione del personale dipendente.”.
All'esito dell'istruttoria orale è risultato che la ricorrente non svolgeva alcuna attività all'interno della società.
All' udienza del 28.11.2023, infatti, il teste ha dichiarato: Testimone_1
“...ADR. ho lavorato un paio di ore solo una volta per la paninoteca gestita dalla società
TEC con un contratto a chiamata credo nel mese di luglio 2020 poi ho sempre frequentato la paninoteca come cliente. Frequentavo il bar paninoteca quasi ogni giorno dalle 9.30/10 per prendermi il caffè. ... ADR. ... Quando sono stata assunta ho parlato con e mi ha fatto lui il contratto. ... ADR. … la si andava a prendere il Per_1 Pt_1
caffè portandosi anche il figlio.”.
Alla medesima udienza del 28.11.2023 il teste ha Testimone_2 dichiarato: “...Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto sono un cliente abituale del bar ... ADR. confermo che il bar era gestito da ... ADR. conosco la Persona_1
signora che è la compagna del sig. la vedevo frequentare il bar con Pt_1 Per_1
il bambino, gli faceva fare colazione, non ha mai servito al bar. …”.
All'udienza del 27.02.2024 il teste ha Testimone_3
dichiarato: “...Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato da giugno a dicembre 2020 e anche dopo fino a che non c'è stata la chiusura per covid. ADR. mi ha assunto . ADR. conosco perché moglie del La Persona_1 Parte_1 Per_1
veniva presso la paninoteca solo per prendere un panino o caffè, per far visita Pt_1
al marito e si portava il bambino. …”.
All'udienza medesima udienza del 27.02.2024 il teste Testimone_4
ha dichiarato: “...Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto conosco la ricorrente perché conosco il suo compagno per il quale ho lavorato. Ho lavorato per il Per_1 [...]
qualche giorno a luglio e settembre ed un mese ad ottobre. Lavoravo per il La Per_1
Pag. 4 di 6 per il bar La Torre Eventi. ... ADR. La veniva presso il bar solo a Per_1 Pt_1
prendere un caffè od ad intrattenersi per il bambino che all'epoca aveva 4/5 anni.”.
Il rapporto sentimentale tra il sig. e l'odierna ricorrente rende Per_1
assolutamente plausibile la ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa attorea e confermata dai testimoni.
Inoltre la prova documentale dimostra che si tratta di una piccola realtà sita in un piccolo paese e che nell'anno 2020 ha avuto alle proprie dipendenze 1 dipendente stabile e 12 saltuari che hanno lavorato per qualche giorno o per brevissimi periodi e per qualche ora al giorno, (cfr. doc. nn. 8 e 9).
L' , pur onerato, non ha fornito la prova contraria. CP_1
Orbene, la semplice attività di amministrazione non comporta l'iscrizione nella gestione commercianti, come da orientamento consolidato della Suprema Corte di
Cassazione, tra cui Cass. Civ. Sent. n. 10426/2018 che precisa “la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
ed occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
… l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione,
l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” conformemente Cass. Civ. Sent. n. 35181/21, Trib. Foggia, dott. , sent. n. 3071/24 del 13.11.2024). Per_2
Applicando detti principi alla fattispecie, si rileva l'insussistenza della debenza iscritta nell'a.v.a..
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , con ricorso depositato il 21/09/2022, nella causa Pt_1 CP_1
iscritta al n. 7280/2022 R.G.A.C. così provvede: accoglie l'opposizione e dichiara non dovute le somme iscritte nell'a.v.a. opposto;
condanna l' alla rifusione delle spese CP_1
di lite, liquidate in E. 1.500,00 oltre rimborso forfettario, spese di c.u. se versato, IVA e
CAP come per legge, con distrazione.
Foggia, 04/02/2025 .
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
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