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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 22/05/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Verbale udienza ex art. 127 ter c.p.c. e contestuale sentenza ex art. 429 c.p.c.
Oggi 22/05/2025 il giudice, a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., prende atto che i difensori hanno depositato le note contenenti le istanze e conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate.
All'esito dell'udienza di discussione odierna, sostituita dalla trattazione scritta, si deposita a definizione del giudizio sentenza ex art. 429 c.p.c.
Si comunichi alle parti.
Il giudice dr.ssa Chiara Sandini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice
Chiara Sandini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 703/2024 R.G. promossa da
con l'avv. MEZZOTERO Parte_1
ALFONSO e l'avv. ANGELA MARTIRE, come da mandato in atti
- RICORRENTE OPPONENTE
contro con l'avv. GAZ ENRICO e l'avv. Controparte_1
FRANCESCO DALLA BALLA, come da mandato in atti
- RESISTENTE OPPOSTO
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
1
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
“IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione per effetto della mancata disposizione della mediazione obbligatoria e per l'effetto dichiararsi la revoca del decreto.
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRINCIPALE DI RITO: accertarsi e dichiararsi per i motivi di cui supra al paragrafo 5 del presente atto il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale e la sussistenza della giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo – in considerazione della ricorrenza di un rapporto inter partes di tipo concessorio e non di locazione privatistica – e, per l'effetto, annullarsi e revocarsi il decreto opposto del Tribunale di Belluno (n. 208/2024) in conseguenza del difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con ogni conseguenza di legge.
NEL MERITO E IN MERO SUBORDINE: previo accertamento in ogni caso della nullità o dell'inefficacia dell'art. 5 della convenzione inter partes in punto di determinazione del corrispettivo, per violazione di norme imperative (art. 93 del Codice
delle Comunicazioni Elettroniche, art. 63 del D. Lgs. 446/1997, art. 1 comma 831 bis
L. 160/2019), con conseguente sostituzione ex art. 1419 cod. civ. delle predette disposizioni nulle o inefficaci, con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di TOSAP e determinate nella misura minima di Euro 516,46
annui nonché a titolo di canone unico patrimoniale di € 800,00 ex art. 1 comma 831 bis
L. 160 del 2019, revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di Belluno
(n. 208/2024), accertandosi e dichiarandosi che l'opponente Parte_1
nulla deve al convenuto opposto avendo corrisposto gli importi
[...] CP_1
di cui all'art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, all' art. 63 del D. Lgs.
446/1997 nonché, infine, di cui all'art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019 vigenti ratione temporis.
2 Previa ogni più opportuna declaratoria, respingersi ogni domanda del
[...]
in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in Controparte_1
diritto, con ogni conseguente statuizione.
IN VIA RICONVENZIONALE: previo accertamento del carattere indebito del pagamento della complessiva somma di € 53.658,33 a partire dal 26.01.2015 sino
31.12.2019 ricevuta dal per la concessione in uso Controparte_1 CP_1
dell'area di cui è causa, condannare il medesimo in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, alla restituzione di detta somma, siccome indebitamente percepita per le ragioni illustrate nelle difese dell'opponente oltre agli interessi legali dalle date dei singoli Parte_1
pagamenti, già dedotte e decurtate le somme che la predetta opponente avrebbe dovuto corrispondere a titolo di TOSAP, determinate nella misura minima di € 516,46.- in ragione di anno, e, in base alle orme via via vigenti ratione temporis, a titolo di canone unico ex art. 1 comma 831 bis L. n. 160 del 2019.
SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE, IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una qualsivoglia somma dovuta a favore del
[...]
dichiararsi comunque la compensazione di ogni eventuale e Controparte_1
contestata pretesa creditoria del convenuto opposto relativa al canone per CP_1
l'utilizzo dell'area con il controcredito in capo all'opponente Parte_1
conseguente al diritto – da parte di quest'ultima – a ripetere le somme
[...]
indebitamente corrisposte ex art. 2033 cod. civ. pari a euro 53.658,33 per il periodo dal
26.01.2015 al 31.12.2019.
IN VIA RICONVENZIONALE, IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA E
SUBORDINATA: previo accertamento della nullità o dell'inefficacia dell'art. 5 del contratto inter partes nella parte relativa alla determinazione convenzionale del canone di locazione in violazione del comma dodicesimo dell'art. 88 del D. Lgs. 259/2003 (ora trasfuso nell'art. 49 comma 13 D. Lgs. 207/2021) con la conseguente sostituzione di dette clausole con la previsione di un minor canone di carattere equo e non
3 discriminatorio nella misura da determinarsi in corso di causa anche con riferimento ai criteri quantitativi stabiliti dai valori OMI ed eventualmente a mezzo di apposita
CTU.
IN VIA ESTREMAMENTE GRADATA: previo accertamento della nullità del rapporto in corso per i motivi sopra esposti, condannarsi il Comune di CP_1
alla concessione del godimento della porzione di immobile di cui è causa a
[...]
condizioni eque e non discriminatorie ex art.88 c.12 del D. Lgs. 259/2003 (ora trasfuso nell'art. 49 comma 13 D. Lgs. 207/2021), comunque inferiori a quelle oggi previste, da determinarsi in corso di causa anche a mezzo di apposita CTU.”
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE:
“1. in punto di rito, dichiari l'inammissibilità delle “note di trattazione scritta”,
depositate da in data 3 febbraio 2025, in violazione dell'art. 127-ter CP_2
c.p.c.;
2. rigetti l'eccezione di improcedibilità formulata da nella “nota CP_2
conclusiva autorizzata” in quanto: a) tardivamente e strumentalmente sollevata, per la prima volta, ad esito del contraddittorio processuale, nelle sole note conclusive, mentre
– come ampiamente noto nella giurisprudenza di merito e di Cassazione – tale eccezione dev'essere sollevata a pena di decadenza entro la prima udienza (cfr. ex multis, da ultimo, Trib. Potenza, sent. n. 981/2024: “il mancato esperimento della mediazione obbligatoria […] deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Sul punto, come precisato da
Cassazione civile con ordinanza 11 agosto 2021, n. 22736, «in tema di mediazione obbligatoria […] l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza […]» (così anche
Cass. n. 25155 del 2020)”);
b) sollevata nell'ambito di un atto processuale atipico, non previsto nel rito ex art. 447-
bis c.p.c., e – perciò – inidoneo ad introdurre nel processo nuove eccezioni e nuove
4 domande, in punto di merito o rito, in violazione delle preclusioni già integralmente maturate da molti mesi in capo all'opponente;
c) esemplificativa dell'intento dilatorio della società che nei propri atti CP_2
introduttivi non propone alcuna eccezione di improcedibilità, ma – alle battute finali del giudizio, una volta rilevato che le ragioni processuali e la consolidata interpretazione giurisprudenziale fondano chiaramente le ragioni del CP_1
– recupera tardive eccezioni di rito, allo scopo di paralizzare la causa e
[...]
protrarre ulteriormente un inadempimento che perdura illecitamente ormai da anni;
3. rigetti la domanda relativa all'accertamento della nullità del contratto rep. n. 1441
del 26 gennaio 2015;
4. rigetti la domanda proposta in via riconvenzionale per la ripetizione dell'indebito maturato dal 2015 al 2019, per complessivi € 53.658,33;
5. rigetti l'istanza di compensazione con i crediti asseritamente vantati da CP_2
a titolo di indebito oggettivo;
[...]
6. rigetti l'istanza di rideterminazione del canone in relazione ai valori OMI;
7. rigetti l'istanza di rideterminazione equitativa del canone a mezzo di CTU;
e, per l'effetto, disponga il rigetto dell'opposizione r.g. n. 753/2024, conferendo efficacia esecutiva, a norma dell'art. 653 cod. civ., del decreto ingiuntivo n. 208/2024, emesso dal G.I. dott. Umberto Giacomelli nel procedimento r.g. n. 473/2024.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 la società Parte_1
(nel prosieguo “ ) agiva in giudizio nei confronti del
[...] CP_2
proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 208/2024 emesso dal Tribunale di Belluno, con il quale era stato ingiunto alla medesima il pagamento della somma di € 59.822,49, oltre ad interessi e spese, a titolo di canoni di locazione.
L'opponente deduceva che tra il comune di e la società CP_1 [...]
era intervenuta una convenzione, con la quale il primo aveva CP_3
5 concesso alla seconda l'uso di un'area di ridotte dimensioni, priva di servizi,
per un canone annuo di € 13.700.00; e che la medesima era successivamente subentrata nella titolarità del rapporto contrattuale in luogo di Controparte_3
[...]
L'opponente si doleva dell'eccessività del canone pattuito, invocando l'applicazione dell'art. 93 del d.lgs. 259/2003 (c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche), ora sostituito dall'art. 54 del medesimo Codice che, secondo la prospettazione della medesima, vieta ai Comuni di applicare, per l'uso delle aree funzionali all'erogazione del pubblico servizio di comunicazioni elettroniche, somme diverse da quelle ex lege dovute a titolo di occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP/COSAP), determinate nella misura inferiore di
€ 516,46.
L'opponente sosteneva la natura di servizio pubblico dell'attività svolta dalla medesima sull'area oggetto di convenzione, concessa “per l'installazione di infrastrutture per reti di tele e/o videocomunicazione”; deduceva inoltre la natura di bene indisponibile dell'area in questione, facente parte del demanio forestale e,
in ogni caso, finalizzata all'esercizio di un servizio pubblico, ossia l'attività di gestione di impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile.
deduceva che, in ragione di quanto sopra, l'accordo in essere CP_2
rappresentava una convenzione accessoria a concessione, e non un contratto di locazione, con la conseguenza che doveva ravvisarsi un difetto di giurisdizione, comportante la necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata, eccepiva la nullità della clausola relativa alla determinazione del canone, da sostituirsi con quanto previsto dall'art. 93
C.C.E., chiedendo la rideterminazione del canone e la restituzione delle somme versate in eccesso.
6 Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
Il sosteneva la sussistenza della giurisdizione Controparte_1
del Tribunale ordinario adito in relazione alla causa in oggetto, in quanto relativa alla riscossione di canoni locatizi derivanti dall'uso del patrimonio disponibile;
evidenziava che la normativa prevista dall'art. 54 d.lgs. 259/2003 e dall'art. 1 comma 831 bis della legge n. 160/2019 si applica ai soli beni del patrimonio indisponibile/demaniale e che per i beni del patrimonio disponibile, tra i quali va annoverata l'area locata oggetto di causa, valgono le condizioni contrattuali concordate tra le parti.
Secondo la prospettazione del resistente, in particolare, l'area in CP_1
questione va ritenuta un bene patrimoniale disponibile in conformità a quanto espressamente indicato nel contratto e nella ricognizione operata dal Comune,
nonché in ragione dell'inserimento della medesima nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, a norma dell'art. 58 comma 2 del d.l. n. 112/2008
e, più in generale, dell'assenza del presupposto della destinazione del bene ad un pubblico servizio comunale.
In via meramente subordinata, il deduceva Controparte_1
l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 d.lgs. n. 259 2003 e dell'art. 1 comma
831 bis della legge n. 160/2019 per violazione dell'art. 117 Cost. e dell'art. 97
Cost.
***
Sull'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata dalla parte ricorrente opponente nelle note conclusive
Negli scritti conclusivi la ricorrente opponente ha richiesto “IN VIA
PREGIUDIZIALE: dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione per effetto della mancata disposizione della mediazione obbligatoria e per l'effetto dichiararsi la revoca del decreto.”
7 Tale eccezione risulta tardiva e, in quanto tale, inammissibile, atteso che l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria può
essere eccepita dalla parte, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio, non oltre la prima udienza (Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12896 “Ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, l'improcedibilità
della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione dev'essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: ove ciò non avvenga - e va rimarcato che nell'ipotesi in cui l'improcedibilità
non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna e il giudice di appello non possono rilevarla, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato,
neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda,
solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
del ricordato decreto legislativo”; Tribunale Reggio Emilia sez. II, 16/07/2024,
n.799 “Nell'opposizione a decreto ingiuntivo la mediazione obbligatoria va disposta dopo le decisioni sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio;
pertanto il creditore opposto non ha alcun obbligo di attivare il procedimento di mediazione prima della fase di opposizione e, nei casi in cui il preventivo esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda, l'improcedibilità va eccepita dal convenuto, a pena di decadenza (o rilevata dal giudice), non oltre la prima udienza.”).
L'eccezione in parola non può ritenersi formulata dalla parte ricorrente opponente nelle note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in vista della prima udienza, atteso che l'improcedibilità della domanda non risulta espressamente eccepita nella parte finale relativa alle conclusioni né, invero, nella parte precedente delle note, laddove la ricorrente si è limitata a richiedere l'avvio del
8 procedimento di mediazione obbligatoria, in via eventuale, “nella misura in cui controparte avesse inteso azionare un titolo locatizio” (vi si legge in particolare quanto segue: “Peraltro, si osserva che, nella misura in cui controparte avesse inteso azionare un titolo locatizio, si richiede l'avvio del relativo procedimento di mediazione obbligatoria, fermo restando che un provvedimento che, sia pure in via di delibazione sommaria, concedesse fin la provvisoria esecuzione sarebbe del tutto “inopportuno” in quanto “stroncherebbe” la possibilità che le parti possano accordarsi in sede di disponenda mediazione, anche mediante la considerazione di una soluzione a lungo termine”).
***
Sull'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario
Tale eccezione va ritenuta infondata, in quanto la causa attiene ad obbligazione derivante dal contratto di locazione concluso tra il Comune di CP_1
e alla quale è subentrata a far data dall'1.4.2015
[...] Controparte_3
avente ad oggetto un bene patrimoniale disponibile, per le CP_2
ragioni che saranno approfondite nei successivi paragrafi;
la vertenza è
pertanto relativa ad un rapporto di natura privatistica, soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario (Consiglio di Stato sez. V, 03/01/2024, n.100
“Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico, proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché "destinati ad un pubblico servizio", ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio, e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio;
in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta ad un rapporto di concessione amministrativa
(demaniale), ma, inerendo ad un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là
9 del nomen iuris che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.”).
Sulla natura di bene patrimoniale disponibile del bene locato
La causa in esame trae origine dal contratto concluso tra il Comune di e alla quale è subentrata a far data Controparte_1 Controparte_3
dall'1.4.2015 CP_2
Con il predetto contratto le parti hanno convenuto un canone annuo di euro
13.700,00, da aggiornarsi annualmente in misura percentuale pari al 100% delle variazioni ISTAT.
Con riferimento al bene oggetto di contratto va esclusa l'appartenenza del medesimo al demanio forestale, non risultando l'area in questione una foresta,
bensì un terreno, catastalmente censito quale “prato”, sul quale la ricorrente ha posizionato una recinzione (v. documentazione fotografica prodotta dalla parte resistente sub docc. 14 e 15 e documentazione catastale prodotta dalla medesima sub doc. 18).
Va parimenti esclusa, per il terreno in oggetto, la natura di bene patrimoniale indisponibile atteso che, secondo consolidata giurisprudenza, affinchè un bene possa essere ricondotto alla predetta categoria, ai sensi dell'art. 826 comma 3
c.c., devono ricorrere due requisiti, ossia la manifestazione di volontà dell'ente di destinare il bene a un pubblico servizio e l'effettiva destinazione al medesimo (Consiglio di Stato sez. V, 03/01/2024, n.100 “Per riconoscere l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile, è necessario che siano presenti sia un requisito soggettivo, rappresentato dalla proprietà del bene da parte della pubblica amministrazione, sia un requisito oggettivo, costituito dalla destinazione concreta ed effettiva del bene a un pubblico servizio. Non è sufficiente un mero progetto di utilizzazione espresso in un atto amministrativo ed occorre la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico”; Consiglio di Stato sez. VII,
10 21/12/2023, n.11067 “Ai fini dell'inclusione di un bene nel patrimonio indisponibile dell'Ente pubblico è richiesta la presenza congiunta di due condizioni, l'una soggettiva e l'altra oggettiva: la manifestazione di volontà dell'Ente, desumibile da un espresso atto amministrativo, di destinare quel dato bene a un pubblico servizio, e l'effettiva e attuale destinazione del bene a pubblico servizio”).
Tali requisiti non sussistono nella fattispecie in esame in quanto l'area oggetto di contratto non risulta destinata all'esercizio di un servizio pubblico comunale;
la giurisprudenza di merito ha specificatamente escluso che rientri tra i servizi di competenza dell'ente locale quello delle telecomunicazioni fisse e mobili (v. sent. Corte d'Appello di Venezia 2488/2022; Corte d'Appello
Venezia Sez. IV, 23.1.2023, n. 154 secondo cui “l'attività attinente il servizio di telecomunicazioni “….è sicuramente attività di interesse pubblico (ex art. 3 co 2 C.c.e.)
ma non equipollente ad un ' servizio pubblico ', in quanto il regime di accesso alle telecomunicazioni ha carattere privatistico: i consumatori pagano infatti a società con scopo di lucro tariffe non calmierate, ma soggette a concorrenza di mercato si aggiunga che un bene, per acquisire e mantenere il requisito dell'appartenenza al patrimonio indisponibile ai sensi art. 826, comma 3, c.c. deve essere destinato a servizi di competenza dell'ente locale territoriale tra i quali per i comuni, certamente non rientra il servizio di telecomunicazioni, fisse e mobili”, richiamata da Corte d'Appello
Venezia sent. 571/2024 – doc. 9 di parte resistente).
Nel contratto oggetto di causa il Comune, quale parte locatrice, ha espressamente dichiarato che l'immobile oggetto di locazione “fa parte del patrimonio disponibile” e lo stesso risulta inserito dal Consiglio comunale nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, il che ne determina la classificazione come patrimonio disponibile ai sensi dell'art. 58 comma 2 d.l. n.
112/2008 (doc. 7 di parte resistente).
All'area oggetto di contratto va pertanto riconosciuta natura di bene patrimoniale disponibile.
11 L'accordo tra le parti va conseguentemente qualificato alla stregua di un contratto di locazione, avente ad oggetto un bene patrimoniale disponibile, e non di una convenzione accessoria ad una concessione amministrativa, nei termini prospettati dall'opponente.
Va del resto ulteriormente rilevato che non risulta documentata l'esistenza di un provvedimento di concessione amministrativa, né lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica.
Quanto al contenuto dell'accordo, si rileva che a) le parti hanno espressamente qualificato il contratto come “locazione”, richiamando la disciplina vigente in materia;
b) la parte locatrice ha dichiarato che l'immobile oggetto di locazione
“fa parte del patrimonio disponibile”; c) le parti hanno dichiarato nel contratto che lo stesso è stato stipulato nell'esercizio della “libertà negoziale” e che le singole clausole sono state oggetto di negoziazione, escludendo per l'effetto l'applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c..
Elementi, questi, che, unitamente alla natura del bene quale bene patrimoniale disponibile, depongono a favore della natura privatistica del contratto in essere tra le parti.
Quanto alla invocata normativa prevista dal Codice delle Comunicazioni
Elettroniche, secondo l'orientamento maggioritario, seguito altresì dalla Corte
d'Appello del distretto (v. sent. Corte d'Appello Venezia del 26.3.2025, RG
1810/2024) , l'art. 54 CCE trova applicazione per i soli beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente (v. altresì Corte appello
Firenze sez. III, 02/05/2023, n.837 “La normativa dettata dall'art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche presuppone che oggetto del rapporto contrattuale/concessorio sia un bene pubblico, ossia un bene appartenente al demanio pubblico oppure al patrimonio indisponibile dell'ente territoriale: pertanto va escluso che la predetta disciplina possa trovare applicazione nel caso di concessioni o locazioni
12 o altre tipologie di contratti aventi ad oggetto terreni rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente”).
Lo si desume da un dato letterale: l'art. 1 comma 819 della Legge n. 160/2019
individua il presupposto di applicazione del canone previsto dall'art. 1 comma
816 Legge n. 160/2019, richiamato dall'art. 54 del CCE, nell' “a) l'occupazione,
anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale,
ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.”.
Vi è quindi, nella normativa di settore, un testuale riferimento ai soli beni demaniali o del patrimonio indisponibile per l'applicazione del canone in parola.
Dev'essere conseguentemente esclusa l'applicabilità dell'art. 54 CCE al bene patrimoniale disponibile oggetto del contratto di locazione concluso tra le parti, il cui canone era liberamente determinabile dalle medesime ed è stato oggetto di negoziazione;
l'istituto civilistico del contratto, ammesso per i beni del patrimonio disponibile, porta con sé il regime paritario di diritto comune
(Cassazione civile sez. un., 06/06/2024, n.15911 “La controversia avente ad oggetto la domanda di rilascio di un immobile, rientrante nel patrimonio disponibile di un ente pubblico e concesso in comodato ad altro ente pubblico, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, perché trae titolo da un rapporto paritario di natura contrattuale,
non da un provvedimento amministrativo di concessione del bene, ed è irrilevante la natura giuridica dei soggetti contraenti”).
Ne consegue l'assorbimento di ogni ulteriore questione e l'infondatezza delle domande di parte ricorrente.
13 Con il rigetto dell'opposizione si impone la conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui va dichiarata efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
***
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) rigetta l'opposizione e conferma per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna la società al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore del che si liquidano Controparte_1
nell'importo di € 8433,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA e
IVA come per legge.
Così deciso il 22/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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