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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/04/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile-Collegio Minori
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Concettina Epifanio Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. dott. Marco Veltri Esperto
dott.ssa Anna Fazzari Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritto al n. 1071 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro n.
61/2024, depositata in data 29.5.2024, trattenuta in decisione con ordinanza dell'11.4.2025 depositata in data 15.4.2025, emessa all'esito dell'udienza del 25.3.2025, celebrata, ex art. 127-ter c.p.c., con trattazione scritta, vertente
TRA
(cod. fisc.: , rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 procura da intendersi rilasciata in calce all'appello, dall'avv. Alessandra Lazzaro, nel cui studio, in Catanzaro, ha eletto domicilio e (cod. fisc.: CP_1
), rappresentata dal suo amministratore di sostegno, C.F._2 Parte_1
rappresentata e difesa, come da procura da intendersi rilasciata in calce
[...] all'appello, dall'avv. Francesco Balsamo, nel cui studio, in Lamezia Terme, ha eletto domicilio;
- appellanti =
E
1 (cod. fisc.: ), Parte_2 C.F._3 Parte_3
(cod. fisc.: e (cod. fisc.: C.F._4 Parte_4
), rappresentati e difesi, come da procure da intendersi rilasciate C.F._5 in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Filippo Saverio Folino, nel cui studio, in
Lamezia Terme, hanno eletto domicilio;
- appellati =
CON L'INTERVENTO della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per le appellanti: “…In via preliminare: riformare la sentenza n. 61/2024 nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione nel giudizio di , rimettendo, se CP_1
ritenuto necessario, il procedimento al giudice di prime cure o, in ogni caso, dichiarare la legittimazione nel giudizio di in persona dell'Amministratrice di sostegno CP_1 signora;
Parte_1
Nel merito: in accoglimento del gravame, disporre che le Ricorrenti possano esercitare il
proprio diritto di visita nei confronti della piccola presso il domicilio della Persona_1
nonna materna in OV LI, ove risiede anche la mamma stabilendo CP_1
che le stesse possano prelevare la minore almeno due giorni a settimana e, a week end
alternati, dal sabato pomeriggio sino alla domenica pomeriggio, stabilendo un calendario specifico e dettagliato che consenta alla piccola di trascorrere del tempo con la Per_1 madre e i familiari di linea materna durante le festività natalizie, pasquali, in occasione del
compleanno della mamma e della stessa minore stabilendo le CP_1 Per_1
modalità ritenute più idonee a tutela della minore, ovvero adottare ogni più opportuno
provvedimento che consenta un più ampio e libero esercizio del diritto di visita tra madre e figlia e tra nonna e nipote nell'interesse preminente della minore, anche con l'ausilio degli assistenti sociali di OV LI.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dell'Erario stante
l'ammissione al gratuito patrocinio delle Ricorrenti”.
Per gli appellati: “…rigettare l'appello proposto dalle Sig.re e CP_1 Parte_1
, con conseguente conferma, in ogni sua parte, della sentenza impugnata.
[...]
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore costituito.”.
2 Per il Procuratore Generale: “Si chiede il rigetto dell'appello, in quanto la sentenza impugnata, sui punti censurati, è congruamente motivata”.
PREMESSA IN FATTO
Sulla scorta degli atti di causa, la vicenda processuale all'esame della Corte può sintetizzarsi come segue.
Con ricorso depositato il 12.10.2023, e , rispettivamente Parte_1 CP_1
nonna e madre della minore (nata il [...]), affidata alla zia Persona_1
paterna con decreto del 6.10.2020 del Tribunale dei Minorenni, a cagione della ritenuta incapacità sia del padre sia della madre (affetta da seri disturbi psichiatrici e sottoposta, anche, a trattamento sanitario obbligatorio) di occuparsi della bambina, adivano il
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, chiedendo, in rito, la revoca del decreto n.
858/2022, depositato il 22.3.2022, emesso all'esito del giudizio n. 1528/21 r.v.g., con cui era stato rigettato il ricorso di essa teso ad ottenere la revoca della CP_1
sospensione dalla responsabilità genitoriale e il riaffido della minore e ciò in quanto provvedimento affetto da nullità, avendo, essa – soggetta ad amministrazione di CP_1 sostegno già all'epoca – conferito mandato alle liti senza il consenso dell'amministratrice di sostegno e senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare. Nel merito, chiedevano che, comunque, venisse disposto “che le Ricorrenti possano esercitare il proprio diritto di visita nei confronti della piccola
[...]
presso il domicilio della nonna materna in OV LI, ove risiede Per_1
anche la mamma stabilendo che le stesse possano prelevare la minore CP_1
almeno due giorni a settimana e, a week end alternati, dal sabato pomeriggio sino alla domenica pomeriggio;
stabilendo altresì un calendario specifico e dettagliato che consenta alla piccola i trascorrere del tempo con la madre e i familiari di linea Per_1
materna durante le festività natalizie, pasquali, in occasione del compleanno della mamma e della stessa minore stabilendo le modalità ritenute più CP_1 Per_1
idonee a tutela della minore, ovvero adottare ogni più opportuno provvedimento che consenta un più ampio e libero esercizio del diritto di visita tra madre e figlia e tra nonna e nipote nel l'interesse preminente della minore , anche con l'ausilio degli assistenti sociali di OV LI esse ricorrenti”.
A sostegno della domanda esse premettevano che il citato decreto n. 858/2022 – con cui il Tribunale aveva confermato l'affidamento di nata dalla relazione tra la e Per_1 CP_1
3 , alla zia paterna, e al di lei coniuge, con Parte_4 Parte_2
sospensione dei genitori naturali dalla responsabilità genitoriale e con incarico al
Servizio Sociale, tra l'altro, di organizzare gli incontri tra la bambina e la rete parentale materna, riducendo gli incontri tra la madre e la figlia ad uno solo a CP_1
settimana – era stato fatto oggetto di impugnazione innanzi alla Corte di Appello, la quale, con decreto del 20.6.2022, aveva dato incarico al Servizio dell'Azienda Sanitaria
Provinciale di Catanzaro “di garantire almeno due incontri a settimana tra la e la CP_1 figlia e di favorire i rapporti tra la minore e i familiari dal ramo materno”, Per_1
anche con opportuna attività di mediazione, di ulteriore sensibilizzazione degli affidatari e di sostegno, allo scopo di creare le condizioni sia per un progressivo intensificarsi del rapporto tra madre e figlia sia per un pieno recupero dei rapporti con l'intero nucleo familiare materno.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente lamentava che, nonostante il tempo Pt_1
trascorso e nonostante il comportamento collaborativo manifestato, ella era costretta a trascorrere poche ore con la nipote presso i locali dei Servizi Sociali, pur godendo di un immobile confortevole, abitato anche delle figlie e dal proprio compagno, nel quale accogliere la piccola Si doleva anche che il proprio diritto di visita era Per_1
fortemente condizionato dai rinnovi dei contratti di lavoro delle assistenti sociali applicate presso il Comune di Lamezia Terme e dal carico di lavoro incombente sui professionisti, con conseguente ulteriore compressione delle occasioni di incontro con la minore. Entrambe evidenziavano che non vi sarebbero motivi ostativi alle visite presso il loro domicilio in quanto:
- la situazione patologica di era notevolmente migliorata nel corso del tempo CP_1
per come si evinceva dalla relazione elaborata dalla dottoressa , allegata Persona_2
al ricorso;
- il ruolo di nella vita della piccola era mortificato dall'atteggiamento CP_1 Per_1 dell'affidataria la quale si farebbe chiamare mamma, non riconoscendo il diverso ruolo attribuitole;
- la bambina sarebbe stata iscritta all'asilo, con conseguente impossibilità, anche per la madre, di esercitare il diritto di visita nel corso della mattina;
- l'affidataria aveva omesso di comunicare alla madre naturale e alla famiglia materna la data del battesimo della bambina;
4 - che, di conseguenza, era rimasto inattuato il provvedimento della Corte di Appello, che aveva disposto una progressiva intensificazione dei rapporti tra la minore e, rispettivamente, la madre e i parenti del ramo materno.
Costituitisi gli affidatari, i quali – nell'evidenziare la patologia psichiatrica di
[...]
e l'inadeguatezza di – chiedevano la reiezione della domanda, il CP_1 Parte_1
Tribunale adito, sentite le ricorrenti, nonché il padre della minore e gli zii affidatari, con sentenza n. 61/2024, depositata in data 29.5.2024, previa dichiarazione del difetto di legittimazione in capo a , rigettava il ricorso ritenendo:
1. non proponibile CP_1
l'eccezione di nullità del decreto del 15.3.2022, emesso nel procedimento n. 1528/2021
r.v.g.; 2. priva di legittimazione la ricorrente per avere firmato CP_1
personalmente la procura alle liti nonostante fosse soggetta ad amministrazione di sostegno;
3. insussistenti mutamenti delle circostanze rispetto alle questioni già sollevate e valutate dalla Corte di Appello nell'ambito del reclamo avverso il decreto del
15.3.2022; 4. confermate, alla luce delle dichiarazioni degli affidatari e delle relazioni del Servizio Sociale, l'inaffidabilità di e l'inadeguatezza di Parte_1 CP_1
nella gestione della bambina.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 CP_1
affidando il mezzo ai seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 182 c.p.c., per avere, il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione attiva di senza rilevare previamente il difetto di CP_1
procura e di rappresentanza, assegnando un termine per la sanatoria, ex art. 182
c.p.c.;
2. illegittimità e contraddittorietà della sentenza per omessa valutazione dei fatti e delle prove: il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la situazione di fatto prospettata sia rimasta immutata rispetto a quella risalente al 2021, omettendo, così, di considerare gli elementi sopravvenuti evidenziati in ricorso, ossia la riduzione degli incontri tra la minore e, rispettivamente, la madre e la nonna, dovuti sia a decisione unilaterale dell'affidataria sia a questioni organizzative del
Servizio Sociale, oltre che all'iscrizione della bambina alla scuola materna, che avrebbe comportato la limitazione degli incontri con la madre alla sola giornata di sabato, in violazione delle prescrizioni impartite dalla Corte di Appello e con pregiudizio sia per i diritti della minore sia per quelli della madre, che, in ragione
5 delle sue disabilità, ha difficoltà a rimanere da sola presso il domicilio della zia affidataria per più ore consecutive e, in assenza dell'amministratrice di sostegno, non è in grado di interagire con Per_1
3. violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto esse appellanti inadeguate sulla scorta delle dichiarazioni rese dagli affidatari e, in particolare, da , inattendibile in ragione del rapporto Parte_2
fortemente conflittuale esistente con la e ostile alla stessa, senza, Pt_1
invece, considerare la mancanza di segnalazioni di comportamenti negativi della tali da farla ritenere una nonna inadeguata o inaffidabile, non Pt_1
corrispondendo, peraltro, al vero che la si dimenticò del battesimo Pt_1
della bambina, che, piuttosto, venne organizzato dalla famiglia affidataria senza avvisare né la madre della bambina né i parenti del ramo materno;
non corrisponderebbe al vero, inoltre, che la non riconosca i limiti della Pt_1 figlia, tant'è che quest'ultima è seguita da numerosi specialisti, con i progressi attestati nelle certificazioni in atti, che smentirebbero le dichiarazioni degli affidatari, privi di cognizioni specialistiche;
4. omessa pronuncia sulle richieste istruttorie e, in particolare, sulla richiesta di ammissione della testimonianza della dott.ssa , che ha in cura che Per_2 CP_1
avrebbe consentito di approfondire le possibilità di di intrattenere una CP_1
relazione senza pericoli con la minore alla presenza di persone a lei care e conosciute;
altrettanto immotivata sarebbe la mancata ammissione di c.t.u. psichiatrica sulla persona di e sull'idoneità dell'abitazione della CP_1
. Pt_1
Sulla scorta di tali premesse e reiterate le richieste istruttorie, concludevano nei termini in epigrafe riportati.
Si costituivano in giudizio, con unitaria comparsa, gli affidatari, e Parte_2
, e il padre della minore, , i quali, argomentando in Parte_3 Parte_4 ordine all'infondatezza dell'avverso gravame, ne chiedevano il rigetto.
Analoghe conclusioni venivano rassegnate dal p.m..
All'udienza del 28.1.2025 le difese delle appellanti hanno chiesto alla Corte di valutare la possibilità che gli incontri tra esse appellanti e la bambina avvengano presso la struttura “Casa di Nilla” dove è anche presente la figura dello psicologo o in altra
6 struttura ritenuta idonea dal Collegio. In ordine a tale richiesta né il P.g. né la difesa dei resistenti hanno sollevato contestazioni, pur chiedendo, la difesa degli affidatari, che sia individuata una struttura che comporti il minor aggravio per gli affidatari, possibilmente su Lamezia Terme.
All'esito dell'udienza del 25.3.2024, sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., con il deposito di note di trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data 15.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di priorità logico-giuridica – correlate alla natura processuale della questione controversa – impongono il preventivo scrutinio del motivo di appello afferente al difetto di legittimazione in capo a , dichiarato dal giudice di prime cure. CP_1
Il motivo è fondato, ancorché per ragioni del tutto differenti da quelle articolate nell'appello.
Giova rammentare, infatti, che la sottoposizione ad amministrazione di sostegno non priva l'amministrato della capacità di agire tout cour. Trattasi, infatti, di istituto del tutto differente dall'interdizione e preordinato a garantire all'amministrato una tutela principalmente per gli atti di natura patrimoniale, per come si evince dal contenuto dell'art. 404 c.c., che individua, quale presupposto per la nomina, l'incapacità della persona affetta da disabilità di “provvedere ai propri interessi”. Tant'è che il decreto di nomina dell'amministratore deve contenere l'indicazione degli atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto dell'amministrato nonché di quelli che l'amministrato può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore; il decreto deve altresì delimitare i poteri, anche di spesa, dell'amministratore (cfr. art. 405 co. 5 c.c.) Ne consegue che per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore il beneficiario conserva la piena capacità di agire (art. 409 c.c.): tali atti, quindi, possono essere liberamente compiuti dal beneficiario.
Ne consegue che del tutto legittimamente la ha conferito procura al difensore in CP_1
primo grado, avendo in quella sede ella agito per la tutela di diritti personalissimi che non erano inclusi – né avrebbero potuto esserlo – tra quelli che non avrebbe potuto compiere se non con l'assistenza dell'amministratore né tra quelli per i quali il decreto di nomina prevedeva la rappresentanza esclusiva dell'amministratore.
7 La aveva, quindi, piena legittimazione e l'aveva anche in relazione al CP_1
procedimento n. 1528/21 r.v.g., di cui la difesa ha invocato, in primo grado, la nullità, rimanendo, tuttavia, “vittima” della sua stessa errata eccezione.
La circostanza che, in relazione all'appello, la procura alle liti sia stata conferita dall'amministratore nell'interesse dell'amministrata (che ben avrebbe potuto conferirla da sé), previa autorizzazione del giudice tutelare non esclude la validità della costituzione e del conferimento del mandato difensivo, essendo il preventivo vaglio del giudice tutelare un quid in più, nella misura in cui la funzionalità dell'iniziativa processuale all'interesse della è stata valutata dal giudice tutelare, che ha CP_1 autorizzato l'azione.
Dunque, la domanda proposta in primo grado dalla va scrutinata nel merito. CP_1
Nel merito, appunto, l'appello è meritevole di accoglimento nei ristretti limiti che si esporranno.
In primo luogo, va premesso che i fatti oggettivi, le circostanze e le doglianze rappresentati nel ricorso introduttivo di primo grado non divergono, nella sostanza, da quelli già oggetto di valutazione da parte di questa Corte con il decreto del 20.6.2022 e, in questo senso, può concordarsi con il Tribunale. La circostanza che quel decisum sia rimasto, per come dedotto, in gran parte inattuato non modifica il quadro di fatto e l'insieme delle valutazioni che ne ha costituito il fondamento, comportando esclusivamente la necessità di revisione dell'effettiva attuazione e della concreta attuabilità di quella misura. In altri termini, la lamentata contrazione delle occasioni di incontro tra la minore e la mamma o la nonna non sono elementi che impingono l'an del provvedimento, la sua ratio e le sottese scelte di fondo (tra cui anche la necessità che gli incontri siano accompagnati dall'organizzazione di una rete coadiuvante, per insufficienza di quella che, da sole, possono garantire le appellanti) ma solo il quomodo della sua attuazione. Non sono emersi, infatti, elementi significativi che inducano la
Corte a liberalizzare, come vorrebbero le appellanti, il regime di incontri, ossia ad affrancarli da un'organizzazione che costituisca una protezione per il cui Per_1
preminente interesse rappresenta il prioritario obiettivo, a fronte del quale anche l'interesse della madre e dei parenti risulta recessivo.
È indiscutibile, infatti, che la sia affetta da patologie (disturbo psicotico CP_1
accompagnato a disabilità mentale) che la rendono incapace di relazionarsi
8 autonomamente con la bambina e che, ancorché compensate dalla cura farmacologica, rendano quantomeno incerta la reazione della in situazioni di stress emotivo, in CP_1
passato foriere di eccessi violenti e aggressivi. Dalla documentazione prodotta non emergono miglioramenti radicali della patologia ma solo un controllo dei suoi sintomi e delle sue più estreme manifestazioni. Non è di supporto certamente la relazione della dott.ssa , in massima parte contenente valutazioni astratte di tipo sociologico, Per_2
umanistico e di opportunità, piuttosto che osservazioni di tipo medico, specialistico e scientifico, oltre che orientata all'individuazione della migliore soluzione
(esclusivamente) per la madre, senza tenere conto delle esigenze e degli interessi della minore, tanto da auspicare un incremento dei rapporti tra la madre e la figlia come soluzione terapeutica per migliorare l'umore della che avrebbe bisogno della CP_1 possibilità di essere madre “senza nessuno che intorno le dica come agire con sua figlia”. In ogni caso, lo stesso professionista concorda nel ritenere che la possa CP_1 gestire le sue emozioni e crescere nel suo ruolo di genitore solo “se opportunamente aiutata e sostenuta” e che possa intrattenere con la figlia un rapporto in autonomia solo
“se e con l'aiuto di un adulto responsabile e che abbia dimestichezza con i bambini”, per come ammesso dalla stessa alla dott.ssa (“E' lei stessa che mi dice CP_1 Per_2
che lei sa di non poter badare alla bambina da sola, in quanto in tante cose non si sente sicura, ha paura, non sa come fare”). Risulta, invece, maggiormente orientata da obiettività clinica e da scientificità della diagnosi e della valutazione la relazione del dott. Veltri, il quale rileva che la patologia da cui è affetta la è attualmente trattata CP_1
e stabilizzata attraverso cura farmacologica che ha condotto ad una condizione di assenza di scompensi ideativi e comportamentali e ha consentito “un miglioramento dei livelli di autonomia e di funzionamento”, segnalando, tuttavia, che “La sintomatologia psicopatologica residua include fasi caratterizzate da elevazione della quota ansiosa a carattere libero, polarizzazione ideativa sulle solite tematiche vissute con intensa risonanza emotiva (relazione con l'ex-compagno e lontananza dalla figlia), ripetitività e ruminazione del pensiero incentrata su eventi del passato”, concludendo che “La paziente necessita di controlli clinici periodici, supporto familiare, assunzione continuativa di terapia psicofarmacologica specifica”.
Dunque, in sostanza, viene confermato quanto dichiarato dall'affidataria (che, si badi, con ha sempre avuto un ottimo rapporto, per come confermato nelle relazioni CP_1
9 dei Servizi Sociali) in merito alla inidoneità della a gestire autonomamente la CP_1
bambina e tanto rende evidente che la decisione del Tribunale sia stata assunta non sulla scorta di un acritico recepimento delle dichiarazioni degli affidatari, quanto su una valutazione complessiva del materiale istruttorio.
D'altronde, la scarsa partecipazione, concreta ed emotiva, di nel corso degli CP_1
incontri con la necessità di essere sempre stimolata nel dialogo e Per_1 nell'interazione con la figlia, il disinteresse che spesso manifesta nel corso degli incontri sono stati constatati anche dai Servizi Sociali (cfr. relazione trasmessa alla Corte in data
13.3.2025), che hanno sottolineato come la non sia consapevole delle CP_1
responsabilità connesse al suo ruolo: simili comportamenti sono sintomo della sua patologia che, evidentemente, ne altera le capacità di reazione e di valutazione delle risposte comportamentali. Non vi è garanzia alcuna, quindi, sulla capacità di di CP_1
reagire alle situazioni esterne in modo equilibrato, razionale ed efficace e senza costituire un fattore di rischio per la minore.
Dunque, è pacifico che abbia bisogno della continua presenza di un adulto CP_1
quando si trova con E, da questo punto di vista, siffatto ruolo non può essere Per_1
rivestito dalla , per le medesime ragioni e circostanze già valutate dalla Corte Pt_1 nel decreto del 20.6.2022, in cui si evidenziava la “incomprensibile sottovalutazione delle problematiche di salute psichica e della inadeguatezza genitoriale della figlia che appare ascrivibile o ad incapacità della di una valutazione obiettiva Pt_1 dell'interesse della minore o ad un desiderio di soddisfare, piuttosto che l'interesse della bambina, le proprie aspettative, per quanto di per sé legittime, di occuparsi direttamente della sua crescita”, oltre che l'accesa conflittualità con la zia affidataria, che determina una totale assenza di comunicazione e collaborazione nell'interesse della minore. In effetti, benché non siano stati allegati da alcuna delle parti i verbali di udienza del precedente procedimento e i relativi atti, non è contestato che – come si narra nella comparsa di costituzione dei resistenti – la in quella sede dichiarò Pt_1
che la figlia non aveva bisogno di assistenza continua. Parimenti incontestato è che i
Servizi Sociali in quel procedimento segnalarono che la si era dimenticata Pt_1
della festa per il primo compleanno di organizzata dai Servizi Sociali e, avendo Per_1
assunto altri impegni, non vi partecipò; non è contestato che, per come riferito nella relazione trasmessa alla Corte il 13.3.2025, i Servizi sono stati costretti ad impedire alla
10 di utilizzare il cellulare nel corso degli incontri con la minore in quanto non Pt_1
riuscivano a far comprendere alla nonna che le foto della bambina non potevano essere postate sui social network;
nella medesima relazione si segnala anche che la Pt_1
non sempre riesce a mantenere un comportamento adeguato alla presenza della bambina, pur sforzandosi.
Simili elementi di giudizio non sono smentiti dalle osservazioni articolate nell'appello, non essendo sufficiente, al fine di negare che la non abbia piena ed integrale Pt_1
consapevolezza della gravità della patologia della figlia e delle sue potenzialità pregiudizievoli per la bambina, la sola circostanza che sia da anni in cura da CP_1
diversi specialisti né che la stessa sia stata nominata amministratore di Pt_1
sostegno, atteso che simili circostanze erano già presenti nel precedente procedimento e non hanno impedito alla madre di minimizzare e sottovalutare gli effetti della patologia della figlia sul comportamento che questa potrebbe avere con , comunque, non Per_1
danno sufficiente garanzia di affidabilità della non già solo come nonna ma Pt_1
come argine e protezione nel rapporto tra la e Né assume rilievo dirimente CP_1 Per_1
il fatto che la abbia offerto la propria disponibilità a seguire un percorso teso a Pt_1 ridurre il conflitto con l'affidataria atteso che lo scopo del percorso – per come attesta la relazione dei Servizi Sociali – non è stato compreso dalla , che lo ha vissuto Pt_1
come occasione per fare emergere la ragione che ritiene di avere.
In sostanza, nessun mutamento del quadro di fatto, rilevante ai fini del giudizio, è stato prospettato con riferimento ai profili appena esaminati, già a suo tempo valutati dalla
Corte quando, con il decreto del 20.6.2022, ha dettato le prescrizioni relative agli incontri e ai rapporti tra la minore e la madre e i parenti del ramo materno.
Dunque, non può che nuovamente ribadirsi che l'impossibilità di liberalizzare gli incontri tra la e la figlia si traduce, di necessità, nell'impossibilità di liberalizzare CP_1 anche gli incontri tra la minore e la nonna, atteso che, convivendo quest'ultima con la propria figlia, affetta dalle menzionate patologie psichiatriche, consentire che gli incontri si svolgano a casa della nonna significa consentire che siano liberi e non vigilati anche gli incontri con la e non è possibile, alla luce degli elementi evidenziati, CP_1
affermare che la abbia tutte le capacità per badare contemporaneamente alla Pt_1
figlia e alla nipote, neppure per poche ore, neutralizzando eventuali comportamenti anche solo indirettamente pregiudizievoli per l'integrità fisica e psichica della bambina
11 e indirizzando adeguatamente, e in modo costruttivo per entrambe, le reazioni dell'una e dell'altra.
Dunque, va confermata la sentenza di prime cure nella parte in cui ha rigettato la richiesta tesa ad ottenere che gli incontri si svolgano in forma libera e presso l'abitazione delle appellanti e ha, in sintesi, confermato le misure già prescritte dalla
Corte in tema. D'altronde non può non rilevarsi che quella drastica contrazione degli incontri tra madre e figlia minore, lamentati in ricorso, non abbia trovato conferma all'esito della relazione dei Servizi Sociali, ove si attesta che, dopo il periodo di inserimento di ella scuola dell'infanzia, gli incontri sono ripresi con la cadenza Per_1
originaria (due volte a settimana) e che, tendenzialmente, ogni qualvolta un incontro è stato annullato per impedimenti delle persone coinvolte, si è sempre cercato di recuperarlo.
Deve, tuttavia, constatarsi che, nel corso del giudizio, la difesa delle appellanti ha prospettato una soluzione alternativa alla quale gli affidatari non si sono opposti, ossia consentire che gli incontri tra la madre e la bambina si svolgano non più presso l'abitazione dell'affidataria, bensì presso una struttura (che la medesima difesa ha indicato ne “ La Casa di Nilla” o altra analoga struttura) in cui, con l'ausilio anche di personale specializzato, la possa essere aiutata nell'interazione con la figlia e nella CP_1
conquista della consapevolezza del suo ruolo di madre.
In effetti, ciò che è emerso in modo incontestato dalle difese di tutte le parti e dalla stessa relazione dei Servizi Sociali è la scarsa attenzione e partecipazione effettiva di nel corso degli incontri e la necessità che questa sia sempre stimolata CP_1 nell'interazione con la bambina. Ed è solo sotto questo profilo che può dirsi parzialmente tradito l'obiettivo perseguito dalla Corte nel citato decreto del 20.6.2022.
Sotto questo profilo, dunque, non vi sono ostacoli all'accoglimento dell'istanza, in quanto la soluzione prospettata appare confacente al miglior interesse della minore e non pregiudizievole per quest'ultima.
Può, quindi, disporsi che – ferma la prescrizione, contenuta nel decreto del 20.6.2022
[“incarica il Servizi (“Unità operativa Servizio sociale” del distretto di Lamezia Terme) dell'Azienda Provinciale di Catanzaro di garantire almeno due incontri a settimana tra la e la figlia e di favorire i rapporti tra la minore e i familiari dal ramo CP_1 Per_1 materno”] – gli incontri tra e la madre e la nonna, sempre con la vigilanza, Per_1
12 l'intermediazione organizzativa e il monitoraggio del Servizio Sociale già incaricato, possano eseguirsi presso una struttura specializzata, pubblica o privata, individuata dalla madre e dalla nonna (“La casa di Nilla” o altra struttura equivalente) in alternativa alle modalità sinora seguite.
Le ragioni sin qui illustrate giustificano la reiezione delle richieste istruttorie avanzate, essendo, evidentemente, superflua l'audizione della dott.ssa , di cui è già allegata Per_2
relazione, già valutata dalla Corte, ed essendo irrilevante una c.t.u. sulle persone delle appellanti, posto che la condizione psico-fisica di risulta già ben documentata CP_1 dagli atti (compresi quelli di parte) e le ragioni di rigetto dell'appello proposto dalla sono strettamente legate alle predette condizioni della figlia e a fatti già a suo Pt_1
tempo valutati dalla Corte e rispetto ai quali non sono stati dedotti mutamenti delle circostanze rilevanti.
La natura degli interessi coinvolti e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro n. 61/2024, depositata in data 29.5.2024, così provvede:
A. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto:
1. dichiara la legittimazione ad agire di;
CP_1
2. dispone che, ferma la prescrizione, contenuta nel decreto di questa Corte del
20.6.2022 [“incarica il Servizi (“Unità operativa Servizio sociale” del distretto di Lamezia Terme) dell'Azienda Provinciale di Catanzaro di garantire almeno due incontri a settimana tra la e la figlia di CP_1 Per_1 favorire i rapporti tra la minore e i familiari dal ramo materno”], gli incontri tra e la madre, , e la nonna, Persona_1 CP_1 Parte_1
sempre con la vigilanza, l'intermediazione organizzativa e il
[...]
monitoraggio del Servizio Sociale già incaricato, possano eseguirsi presso
13 una struttura specializzata, pubblica o privata, individuata dalla madre e dalla nonna (“La casa di Nilla” o altra struttura equivalente) in alternativa alle modalità sinora seguite;
3. incarica il Servizio Sociale suddetto di garantire la piena attuazione sia del decreto della Corte del 20.6.2022 sia della presente sentenza;
4. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
5. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro dell'11.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Concettina Epifanio
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