TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 06/06/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 25/2025 R.G. P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Paola Rava Presidente dott. Maria Donata Garambone Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel.
nel procedimento indicato in epigrafe, promosso con ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale
da
(C.F. e P.I. ), in persona del l.r.p.t,. e per essa da Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. e P.I. ) in persona del l.r.p.t., qui Parte_2 P.IVA_2 rappresentata da (C.F. e P.I. , in Parte_3 P.IVA_3 persona del l.r.p.t., assistita e difesa dall'avv. Aldo BULGARELLI giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso parte istante
nei confronti di
(C.F. e P.I. , in persona del liquidatore Controparte_1 P.IVA_4
, con sede legale in Biella, via Pietro Micca n.10 Controparte_2
parte debitrice non costituitasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pag. 1 di 5 Con ricorso depositato il 16/4/2025 la società istante, rappresentata dalle suddette mandatarie, ha riferito e documentato di essere creditrice nei confronti della società Controparte_1
, in quanto cessionaria del credito derivante dalla stipulazione di un contratto
[...] di mutuo fondiario, da parte della società debitrice con Controparte_3 oggetto di cessione in blocco avvenuta nell'ambito di un'operazione di
[...] cartolarizzazione ai sensi degli artt. 4 e 7 della L. 130/1999 ed art. 58 T.U.B., oggetto di pubblicazione in G.U. Parte Seconda n. 84 del 21/7/2018 (doc. 4 ricorrente).
Ha sul punto altresì documentato di aver ottenuto dal Tribunale di Biella, nell'ambito del procedimento monitorio n. 911/2024 R.G., l'emissione in data 30/9/2024 del decreto ingiuntivo n. 386/2024, con il quale è stato ingiunto alla società debitrice il pagamento a della somma di €.101.245,91 oltre ad interessi come da domanda, nei limiti di Parte_1 legge, ed oltre alle spese del procedimento, liquidate in € 2.242,00 oltre accessori e successive occorrende (doc. 5 ricorrente).
Premesso infine che tale decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto ex art. 647 c.p.c. del 3/4/2025 (doc. 6 ricorrente), ha istato per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di . Controparte_1
Con decreto del 22/4/2025 è stata fissata udienza innanzi al Giudice relatore delegato per il giorno 4/6/2025, alla quale è comparso il solo creditore istante, pur a fronte del regolare perfezionamento della notificazione ad opera della Cancelleria del ricorso e del decreto stesso, a mezzo PEC del 23/4/2025 ex art. 40 co. 6 C.C.I.I. alla debitrice, di cui s'è dato atto all'udienza stessa, rimettendo la decisione al Collegio.
All'esito della camera di consiglio ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Sussiste in primo luogo pacificamente la competenza ex art. 27 co. 3 lett. c) C.C.I.I. di questo
Tribunale, atteso che la parte debitrice ha la propria sede legale dichiarata nel R.I. in Biella, via
Pietro Micca n. 10, non rilevandosi d'altronde elementi atti a superare la presunzione relativa di coincidenza di tale sede con altro luogo costituente il proprio centro degli interessi principale.
Sussiste inoltre la legittimazione attiva della parte ricorrente e delle sue mandatarie, quest'ultime in forza delle procure speciali conferite da a Parte_1 [...]
e da questa a (docc. 1 e 2 Parte_2 Parte_3 ricorrente), e la prima in quanto cessionaria del credito sopra indicato (doc. 4 ricorrente), rispetto al quale ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 386/2024 non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in data 3/4/2025 (docc. 5 - 6 ricorrente).
pag. 2 di 5 Va inoltre osservato che la società debitrice, costituita il 27/6/2002, risulta essere stata posta in liquidazione volontaria con atto del 10/4/2013, iscritto presso il R.I. in data 31/5/2013, a cui non è tuttavia conseguita la cancellazione dallo stesso R.I., sussistendo dunque la possibilità di procedere all'apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 33 C.C.I.I.
Quanto ai presupposti soggettivi, la debitrice è società di capitali avente carattere commerciale, di cui all'art. 2195 c.c., avente quale oggetto sociale la costruzione di fabbricati ai fini della successiva vendita, oltre alla compravendita di fabbricati, l'esecuzione di opere per conto terzi, tra cui anche strade, ponti, installazione di impianti di ventilazione meccanica e di aspirapolvere, nonché di condizionamento e riscaldamento, mobili, articoli casalinghi e materiale elettrico (v. visura camerale in atti).
Inoltre la debitrice non ha ottemperato all'ordine di deposito dei propri bilanci relativi all'ultimo triennio, né di una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente alla data del deposito del ricorso, conseguendone l'assenza della prova della sussistenza congiunta dei tre presupposti previsti dall'art. 2 lett. d) C.C.I.I. per essere considerata
“impresa minore”, richiamati dall'art. 121 C.C.I.I., “il che si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali” (cfr. ex multis Cass.
25188/2017).
Quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza, ribadito che la società non ha provveduto al deposito dei propri bilanci di esercizio dopo quello al 31/12/2011, ragion per cui non è possibile avere contezza della consistenza del suo residuo patrimonio, esso può in ogni caso essere considerato sussistente sulla base dell'incapacità della debitrice di soddisfare il credito di cui è titolare la parte ricorrente, nonché dalla progressiva riduzione del patrimonio sociale ricavabile dall'esame degli ultimi tre bilanci di esercizio versati in atti (2009-2011), nonché ancora dalla mancata costituzione nel presente giudizio e nella mancata opposizione del decreto ingiuntivo, ma anche dalla pressoché totale insussistenza di debiti nei confronti dei creditori istituzionali, circostanza che porta ragionevolmente a presumere che la liquidazione volontaria deliberata nel 2013, pur iniziata e proseguita, non sia addivenuta a conclusione ed alla successiva cancellazione dal R.I. in ragione dell'incapacità di soddisfare le obbligazioni assunte, anche mediante liquidazione delle proprie attività.
Quanto all'art. 49 co. 5 C.C.I.I., il credito della società istante è evidentemente di per sé superiore ad € 30.000.
P.Q.M.
pag. 3 di 5 DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F. e P.I. , REA- BI - 179359), con sede legale in Biella, via Pietro Micca n. 10, in P.IVA_4 persona del liquidatore;
Controparte_4
NOMINA il dott. Enrico CHEMOLLO quale Giudice delegato per la procedura e il dott. Alberto
BLOTTO (C.F. iscrizione albo art. 356 C.CI.I. n. 4579) quale Curatore, C.F._1 che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I., risulta allo stato in grado, salvo peculiari situazioni di complessità, di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3 e 358 C.C.I.I.;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarne copia;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 122/2010, n. 122 e ss.mm.ii.;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti dei rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al liquidatore e legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
FISSA udienza il 22/10/2025 ore 10:30 per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione all'indirizzo di PEC del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
pag. 4 di 5 AVVISA
i creditori ed i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la
Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R.
115/2002;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero ed al ricorrente ed iscritta per estratto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49 co.4 C.C.I.I.
Così deciso in Biella nella camera di consiglio del 5/6/2025
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Paola Rava
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Paola Rava Presidente dott. Maria Donata Garambone Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel.
nel procedimento indicato in epigrafe, promosso con ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale
da
(C.F. e P.I. ), in persona del l.r.p.t,. e per essa da Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. e P.I. ) in persona del l.r.p.t., qui Parte_2 P.IVA_2 rappresentata da (C.F. e P.I. , in Parte_3 P.IVA_3 persona del l.r.p.t., assistita e difesa dall'avv. Aldo BULGARELLI giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso parte istante
nei confronti di
(C.F. e P.I. , in persona del liquidatore Controparte_1 P.IVA_4
, con sede legale in Biella, via Pietro Micca n.10 Controparte_2
parte debitrice non costituitasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pag. 1 di 5 Con ricorso depositato il 16/4/2025 la società istante, rappresentata dalle suddette mandatarie, ha riferito e documentato di essere creditrice nei confronti della società Controparte_1
, in quanto cessionaria del credito derivante dalla stipulazione di un contratto
[...] di mutuo fondiario, da parte della società debitrice con Controparte_3 oggetto di cessione in blocco avvenuta nell'ambito di un'operazione di
[...] cartolarizzazione ai sensi degli artt. 4 e 7 della L. 130/1999 ed art. 58 T.U.B., oggetto di pubblicazione in G.U. Parte Seconda n. 84 del 21/7/2018 (doc. 4 ricorrente).
Ha sul punto altresì documentato di aver ottenuto dal Tribunale di Biella, nell'ambito del procedimento monitorio n. 911/2024 R.G., l'emissione in data 30/9/2024 del decreto ingiuntivo n. 386/2024, con il quale è stato ingiunto alla società debitrice il pagamento a della somma di €.101.245,91 oltre ad interessi come da domanda, nei limiti di Parte_1 legge, ed oltre alle spese del procedimento, liquidate in € 2.242,00 oltre accessori e successive occorrende (doc. 5 ricorrente).
Premesso infine che tale decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto ex art. 647 c.p.c. del 3/4/2025 (doc. 6 ricorrente), ha istato per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di . Controparte_1
Con decreto del 22/4/2025 è stata fissata udienza innanzi al Giudice relatore delegato per il giorno 4/6/2025, alla quale è comparso il solo creditore istante, pur a fronte del regolare perfezionamento della notificazione ad opera della Cancelleria del ricorso e del decreto stesso, a mezzo PEC del 23/4/2025 ex art. 40 co. 6 C.C.I.I. alla debitrice, di cui s'è dato atto all'udienza stessa, rimettendo la decisione al Collegio.
All'esito della camera di consiglio ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Sussiste in primo luogo pacificamente la competenza ex art. 27 co. 3 lett. c) C.C.I.I. di questo
Tribunale, atteso che la parte debitrice ha la propria sede legale dichiarata nel R.I. in Biella, via
Pietro Micca n. 10, non rilevandosi d'altronde elementi atti a superare la presunzione relativa di coincidenza di tale sede con altro luogo costituente il proprio centro degli interessi principale.
Sussiste inoltre la legittimazione attiva della parte ricorrente e delle sue mandatarie, quest'ultime in forza delle procure speciali conferite da a Parte_1 [...]
e da questa a (docc. 1 e 2 Parte_2 Parte_3 ricorrente), e la prima in quanto cessionaria del credito sopra indicato (doc. 4 ricorrente), rispetto al quale ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 386/2024 non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in data 3/4/2025 (docc. 5 - 6 ricorrente).
pag. 2 di 5 Va inoltre osservato che la società debitrice, costituita il 27/6/2002, risulta essere stata posta in liquidazione volontaria con atto del 10/4/2013, iscritto presso il R.I. in data 31/5/2013, a cui non è tuttavia conseguita la cancellazione dallo stesso R.I., sussistendo dunque la possibilità di procedere all'apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 33 C.C.I.I.
Quanto ai presupposti soggettivi, la debitrice è società di capitali avente carattere commerciale, di cui all'art. 2195 c.c., avente quale oggetto sociale la costruzione di fabbricati ai fini della successiva vendita, oltre alla compravendita di fabbricati, l'esecuzione di opere per conto terzi, tra cui anche strade, ponti, installazione di impianti di ventilazione meccanica e di aspirapolvere, nonché di condizionamento e riscaldamento, mobili, articoli casalinghi e materiale elettrico (v. visura camerale in atti).
Inoltre la debitrice non ha ottemperato all'ordine di deposito dei propri bilanci relativi all'ultimo triennio, né di una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente alla data del deposito del ricorso, conseguendone l'assenza della prova della sussistenza congiunta dei tre presupposti previsti dall'art. 2 lett. d) C.C.I.I. per essere considerata
“impresa minore”, richiamati dall'art. 121 C.C.I.I., “il che si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali” (cfr. ex multis Cass.
25188/2017).
Quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza, ribadito che la società non ha provveduto al deposito dei propri bilanci di esercizio dopo quello al 31/12/2011, ragion per cui non è possibile avere contezza della consistenza del suo residuo patrimonio, esso può in ogni caso essere considerato sussistente sulla base dell'incapacità della debitrice di soddisfare il credito di cui è titolare la parte ricorrente, nonché dalla progressiva riduzione del patrimonio sociale ricavabile dall'esame degli ultimi tre bilanci di esercizio versati in atti (2009-2011), nonché ancora dalla mancata costituzione nel presente giudizio e nella mancata opposizione del decreto ingiuntivo, ma anche dalla pressoché totale insussistenza di debiti nei confronti dei creditori istituzionali, circostanza che porta ragionevolmente a presumere che la liquidazione volontaria deliberata nel 2013, pur iniziata e proseguita, non sia addivenuta a conclusione ed alla successiva cancellazione dal R.I. in ragione dell'incapacità di soddisfare le obbligazioni assunte, anche mediante liquidazione delle proprie attività.
Quanto all'art. 49 co. 5 C.C.I.I., il credito della società istante è evidentemente di per sé superiore ad € 30.000.
P.Q.M.
pag. 3 di 5 DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F. e P.I. , REA- BI - 179359), con sede legale in Biella, via Pietro Micca n. 10, in P.IVA_4 persona del liquidatore;
Controparte_4
NOMINA il dott. Enrico CHEMOLLO quale Giudice delegato per la procedura e il dott. Alberto
BLOTTO (C.F. iscrizione albo art. 356 C.CI.I. n. 4579) quale Curatore, C.F._1 che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I., risulta allo stato in grado, salvo peculiari situazioni di complessità, di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3 e 358 C.C.I.I.;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarne copia;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 122/2010, n. 122 e ss.mm.ii.;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti dei rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al liquidatore e legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
FISSA udienza il 22/10/2025 ore 10:30 per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione all'indirizzo di PEC del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
pag. 4 di 5 AVVISA
i creditori ed i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la
Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R.
115/2002;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero ed al ricorrente ed iscritta per estratto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49 co.4 C.C.I.I.
Così deciso in Biella nella camera di consiglio del 5/6/2025
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Paola Rava
pag. 5 di 5