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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/02/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 21362/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 21362/23 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Giancarlo Ruccia
appellante contro
Controparte_1
con l'Avv. Valerio Savino
appellato
premesso
che
- il Sig. ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Torino avverso CP_1
l'intimazione di pagamento n. 110 2022 90021496 18/000 relativa alla cartella di pagamento n. 110 2015 003 877 942 1000 di euro 1.515,52 e alla cartella di pagamento pagina 1 di 6 n. 110 2016 003 838 840 0000 di euro 196,54 adducendo la sopravvenuta prescrizione dei crediti;
- l si è costituita in giudizio instando per il rigetto Parte_1
dell''opposizione;
- all'udienza di discussione dinanzi al G.d.P. la Difesa del Sig. ha eccepito la nullità CP_1
della procura alle liti rilasciata al Difensore dell' ; Parte_1
- il G.d.P. ha condiviso la tesi ritenendo che non sussistessero i presupposti di cui all'art. 4
D.Lgs. 50/16 per il conferimento della procura alle liti ad un avvocato del libero foro, ha conseguentemente dichiarato l'inammissibilità dei documenti prodotti per conto dell' e, ritenendo di dover prescindere da tali Parte_1
documenti, ha concluso affermando che non era stata provata l'interruzione della prescrizione;
- per tali motivi con sentenza n. 1998/23 del 29.5.23 il G.d.P. ha accolto l'opposizione e ha condannato l' al pagamento delle spese di lite;
Parte_1
- con citazione notificata l'1.12.23 l ha instaurato il Parte_1
presente procedimento d'appello chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'opposizione;
- il Sig. si è costituito instando per la reiezione del gravame;
CP_1
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale ex art. 127 ter c.p.c.;
osservato
che
- l'esito della causa di primo grado è dipeso dal fatto che sia stata considerata nulla la procura alle liti conferita dall' all'Avv. Ruccia per Parte_1
omessa indicazione delle ragioni per le quali tale procura era stata rilasciata ad un pagina 2 di 6 avvocato del libero foro e che, di conseguenza, siano stati considerati processualmente inutilizzabili i documenti da lui prodotti al fine di provare l'interruzione della prescrizione eccepita dal Sig. ; CP_1
*
- con il primo motivo d'appello l ha impugnato la Parte_1
sentenza assumendo la validità della procura rilasciata al proprio difensore;
- al riguardo Cass. 15365/24 ha confermato il proprio attuale orientamento favorevole alla tesi sostenuta dall' "alla stregua delle disposizioni introdotte dalla riforma del Pt_1
settore di cui al d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, cui
ha fatto seguito la stipula del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e
[...]
n. 36437 del 5 luglio 2017, nonché alla luce della sentenza Parte_1
delle Sezioni unite di questa Corte del 19 novembre 2019, n. 30008 che, pronunciando al
riguardo, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati
davanti al tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio,
hanno affermato il seguente principio di diritto: "l si Parte_1
avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla
Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D.
30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in
casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo
questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza
bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato, art. 43, comma
4, di avvocati del libero Foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e
dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016,
medesimo art. 1, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati
convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il
pagina 3 di 6 patrocinio; quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un
avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste
dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il Pt_1
patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula Pt_1
necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza
bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità" (Cass.,
sez. U., sent. n. 30008/2019; v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez.
U., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911)";
-
per questi motivi
l non era tenuta né ad allegare né a Parte_1
dimostrare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 D.Lgs. 50/16 per il conferimento della procura alle liti ad un avvocato del libero foro;
- ne consegue la validità della procura alle liti conferita all'Avv. Ruccia e, per ulteriore conseguenza, la ritualità della sua costituzione in giudizio e l'utilizzabilità delle produzioni effettuate per l;
Parte_1
*
- nel merito, l'appellato Sig. ha ribadito l'unico motivo di opposizione, consistente CP_1
nell'asserita prescrizione del credito, mentre l' ha Parte_1
ribadito che il termine prescrizionale era stato interrotto;
- in relazione alla cartella di pagamento 110 2015 003 877 942 1000 per euro 1.515,52
relativa ad una violazione al codice della strada del 2013 si rileva che:
a) è stata documentata la notifica a mani della cartella in data 30.10.15 (doc. 2.4 , CP_2
pag. 1, cartolina il cui numero corrisponde a quello della cartella);
b) il fermo amministrativo basato anche su tale cartella è stato notificato il 29.5.16,
farcendo nuovamente decorrere da tale data il termine di prescrizione quinquennale;
pagina 4 di 6 c) il termine è stato sospeso dalla normativa emergenziale Covid dall'8.3.20 al 31.8.21
(D.L 17/2020 e succ. mod,), quando erano decorsi 1.379 giorni;
d) il termine ha ripreso a decorrere dall'1.9.21 e da quella data al 25.2.22, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, sono decorsi ulteriori 177 giorni;
e) detratto il periodo di sospensione normativa, tra l'interruzione della prescrizione mediante notificazione del fermo amministrativo e la data della notificazione dell'intimazione di pagamento sono, dunque, intercorsi 1.556 giorni corrispondenti a poco più di quattro anni;
f) pertanto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta la prescrizione non era ancora maturata e il credito di euro 1.515,52 recato dalla cartella in oggetto non è
venuto meno;
*
- in relazione alla cartella di pagamento 110 2016 003 838 840 0000 per euro 196,54
relativa ad una violazione al codice della strada commessa nel 2014 si rileva che:
a) non è stato documentato l'invio della raccomandata cui allude la comunicazione di avvenuta notifica datata 25.10.16 (doc. 2.4 , pag. 3); CP_2
b) il termine prescrizionale non è stato interrotto dalla notifica del fermo amministrativo perché il provvedimento non riguardava tale cartella, che non compare tra quelle menzionate;
c) pertanto il credito, sorto nel 2014, si era già prescritto per prescrizione quinquennale quando l'8.3.20 è entrata in vigore la sospensione disposta dalla normativa emergenziale Covid 19;
d) pertanto il credito di euro 196,54 si è estinto;
*
pagina 5 di 6 - all'esito del presente giudizio e in parziale riforma dell'impugnata sentenza si deve,
dunque, accogliere l'opposizione solo in parte e accertare il diritto dell'
[...]
di procedere esecutivamente limitatamente all'importo di euro Parte_1
1.515,52;
- l'esito intermedio della lite rispetto alle contrapposte prospettazioni giustifica l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarata la prescrizione del credito di euro 196,54 di cui alla cartella di pagamento n. 110 2016 003 838 840 0000,
- accerta il diritto dell' di procedere esecutivamente per Parte_1
il credito di euro 1.515,52 di cui alla cartella di pagamento 110 2015 003 877 942 1000;
- compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Torino il 19 febbraio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 21362/23 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Giancarlo Ruccia
appellante contro
Controparte_1
con l'Avv. Valerio Savino
appellato
premesso
che
- il Sig. ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Torino avverso CP_1
l'intimazione di pagamento n. 110 2022 90021496 18/000 relativa alla cartella di pagamento n. 110 2015 003 877 942 1000 di euro 1.515,52 e alla cartella di pagamento pagina 1 di 6 n. 110 2016 003 838 840 0000 di euro 196,54 adducendo la sopravvenuta prescrizione dei crediti;
- l si è costituita in giudizio instando per il rigetto Parte_1
dell''opposizione;
- all'udienza di discussione dinanzi al G.d.P. la Difesa del Sig. ha eccepito la nullità CP_1
della procura alle liti rilasciata al Difensore dell' ; Parte_1
- il G.d.P. ha condiviso la tesi ritenendo che non sussistessero i presupposti di cui all'art. 4
D.Lgs. 50/16 per il conferimento della procura alle liti ad un avvocato del libero foro, ha conseguentemente dichiarato l'inammissibilità dei documenti prodotti per conto dell' e, ritenendo di dover prescindere da tali Parte_1
documenti, ha concluso affermando che non era stata provata l'interruzione della prescrizione;
- per tali motivi con sentenza n. 1998/23 del 29.5.23 il G.d.P. ha accolto l'opposizione e ha condannato l' al pagamento delle spese di lite;
Parte_1
- con citazione notificata l'1.12.23 l ha instaurato il Parte_1
presente procedimento d'appello chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'opposizione;
- il Sig. si è costituito instando per la reiezione del gravame;
CP_1
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale ex art. 127 ter c.p.c.;
osservato
che
- l'esito della causa di primo grado è dipeso dal fatto che sia stata considerata nulla la procura alle liti conferita dall' all'Avv. Ruccia per Parte_1
omessa indicazione delle ragioni per le quali tale procura era stata rilasciata ad un pagina 2 di 6 avvocato del libero foro e che, di conseguenza, siano stati considerati processualmente inutilizzabili i documenti da lui prodotti al fine di provare l'interruzione della prescrizione eccepita dal Sig. ; CP_1
*
- con il primo motivo d'appello l ha impugnato la Parte_1
sentenza assumendo la validità della procura rilasciata al proprio difensore;
- al riguardo Cass. 15365/24 ha confermato il proprio attuale orientamento favorevole alla tesi sostenuta dall' "alla stregua delle disposizioni introdotte dalla riforma del Pt_1
settore di cui al d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, cui
ha fatto seguito la stipula del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e
[...]
n. 36437 del 5 luglio 2017, nonché alla luce della sentenza Parte_1
delle Sezioni unite di questa Corte del 19 novembre 2019, n. 30008 che, pronunciando al
riguardo, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati
davanti al tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio,
hanno affermato il seguente principio di diritto: "l si Parte_1
avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla
Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D.
30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in
casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo
questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza
bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato, art. 43, comma
4, di avvocati del libero Foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e
dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016,
medesimo art. 1, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati
convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il
pagina 3 di 6 patrocinio; quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un
avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste
dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il Pt_1
patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula Pt_1
necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza
bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità" (Cass.,
sez. U., sent. n. 30008/2019; v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez.
U., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911)";
-
per questi motivi
l non era tenuta né ad allegare né a Parte_1
dimostrare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 D.Lgs. 50/16 per il conferimento della procura alle liti ad un avvocato del libero foro;
- ne consegue la validità della procura alle liti conferita all'Avv. Ruccia e, per ulteriore conseguenza, la ritualità della sua costituzione in giudizio e l'utilizzabilità delle produzioni effettuate per l;
Parte_1
*
- nel merito, l'appellato Sig. ha ribadito l'unico motivo di opposizione, consistente CP_1
nell'asserita prescrizione del credito, mentre l' ha Parte_1
ribadito che il termine prescrizionale era stato interrotto;
- in relazione alla cartella di pagamento 110 2015 003 877 942 1000 per euro 1.515,52
relativa ad una violazione al codice della strada del 2013 si rileva che:
a) è stata documentata la notifica a mani della cartella in data 30.10.15 (doc. 2.4 , CP_2
pag. 1, cartolina il cui numero corrisponde a quello della cartella);
b) il fermo amministrativo basato anche su tale cartella è stato notificato il 29.5.16,
farcendo nuovamente decorrere da tale data il termine di prescrizione quinquennale;
pagina 4 di 6 c) il termine è stato sospeso dalla normativa emergenziale Covid dall'8.3.20 al 31.8.21
(D.L 17/2020 e succ. mod,), quando erano decorsi 1.379 giorni;
d) il termine ha ripreso a decorrere dall'1.9.21 e da quella data al 25.2.22, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, sono decorsi ulteriori 177 giorni;
e) detratto il periodo di sospensione normativa, tra l'interruzione della prescrizione mediante notificazione del fermo amministrativo e la data della notificazione dell'intimazione di pagamento sono, dunque, intercorsi 1.556 giorni corrispondenti a poco più di quattro anni;
f) pertanto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta la prescrizione non era ancora maturata e il credito di euro 1.515,52 recato dalla cartella in oggetto non è
venuto meno;
*
- in relazione alla cartella di pagamento 110 2016 003 838 840 0000 per euro 196,54
relativa ad una violazione al codice della strada commessa nel 2014 si rileva che:
a) non è stato documentato l'invio della raccomandata cui allude la comunicazione di avvenuta notifica datata 25.10.16 (doc. 2.4 , pag. 3); CP_2
b) il termine prescrizionale non è stato interrotto dalla notifica del fermo amministrativo perché il provvedimento non riguardava tale cartella, che non compare tra quelle menzionate;
c) pertanto il credito, sorto nel 2014, si era già prescritto per prescrizione quinquennale quando l'8.3.20 è entrata in vigore la sospensione disposta dalla normativa emergenziale Covid 19;
d) pertanto il credito di euro 196,54 si è estinto;
*
pagina 5 di 6 - all'esito del presente giudizio e in parziale riforma dell'impugnata sentenza si deve,
dunque, accogliere l'opposizione solo in parte e accertare il diritto dell'
[...]
di procedere esecutivamente limitatamente all'importo di euro Parte_1
1.515,52;
- l'esito intermedio della lite rispetto alle contrapposte prospettazioni giustifica l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarata la prescrizione del credito di euro 196,54 di cui alla cartella di pagamento n. 110 2016 003 838 840 0000,
- accerta il diritto dell' di procedere esecutivamente per Parte_1
il credito di euro 1.515,52 di cui alla cartella di pagamento 110 2015 003 877 942 1000;
- compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Torino il 19 febbraio 2025.
Il giudice unico
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