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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/09/2025, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8629 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Livorno, Via dell'Indipendenza, 65 C.F._1 presso lo studio dell'avv.to VIVALDI ERIKA dalla quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO C.F._
, .iva , rappresentata ex lege Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze;
CONVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze
TERZO INTERVENUTO avente per OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
: “Per l'accoglimento del ricorso e, segnatamente, per la Email_1 dichiarazione di falsità della sottoscrizione apposta a nome in Parte_1
corrispondenza della data del 02.02.225 del registro ritiro/riconsegna dei dosimetri;
conseguentemente, la cancellazione di tale sottoscrizione e la dichiarazione che la sottoscrizione presente sull'etichetta riportante il numero 714362 apposta sul dosimetro poi rivelatosi avere numero di matricola 716183 non è attribuibile al . Con vittoria Parte_2 di spese ed onorari di causa.” TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
MINISTERO DELLA ES “Voglia l'ill.mo giudice adito rigettare l'avversa querela di falso. Con vittorie di spese del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17.07.2023 c.p.c. depositato il 13/07/2023
[...]
ha convenuto in giudizio al fine di accertare la Pt_1 Controparte_1 falsità della sottoscrizione asseritamente apposta dall'attore in corrispondenza della data
02.05.2022 del registro ritiro/riconsegna dei dosimetri nella Missione Bilaterale di Supporto in NIGER dell'Esercito Italiano per quel che attiene al dosimetro contraddistinto dalla matricola n.716183.
In particolare ha esposto che detto dosimetro non sarebbe mai stato a lui consegnato ed ha corredato la propria richiesta di declaratoria di falsità con una perizia di parte.
Costituitasi in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con comparsa di costituzione e risposta del 21.11.2023 ha contestato radicalmente tutte le pretese attoree. In particolare il Ministero della Difesa ha sostenuto che la firma apposta sul registro fosse attribuibile al e che vi erano dei testimoni che avevano visto l'attore apporre la Pt_1 suddetta firma.
Il pm ha apposto visto sugli atti lui trasmessi in data 14.12.2023.
Istruita la causa mediante prove orali e consulenza tecnica d'ufficio la stessa chiamata all'udienza di decisione per il 17.06.2025. Tuttavia, a seguito di istanza di parte attrice del
29.05.2025 veniva fissata udienza di discussione del contenuto delle comparse conclusionali reciproche per il 23.09.2025 ove le parti rinunciavano ai termini per le memorie di replica e chiedevano l'immediata assunzione in decisione della causa.
Orbene oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'autografia o meno della sottoscrizione di apposta in corrispondenza della data del 02.02.225 Parte_1 del registro ritiro/riconsegna dei dosimetri.
L'odierno attore – militare italiano in missione in Niger – sostiene nei suoi atti di non aver mai ritirato il dosimetro modello SOR/T avente la funzione di misurare l'esposizione
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
individuale alle radiazioni ionizzanti n. 716183 in data 02.05.2022 e che la firma apposta in corrispondenza del suddetto numero di matricola non fosse a lui riconducibile.
Egli ha quindi agito in via principale nel presente procedimento al fine di far accertare la mancata autografia della sottoscrizione in questione avendo l'interesse a dimostrare la mancata consegna del dosimetro suddetto nel procedimento disciplinare attualmente pendente avanti alla giurisdizione amministrativa.
Oggetto quindi del presente giudizio è solo ed esclusivamente la riconducibilità al
[...]
della firma apposta sul registro. Trattandosi infatti di una querela di falso tutti gli Pt_1 altri aspetti – trattati dalle parti nei reciproci scritti difensivi – appaiono essere irrilevanti ai fini della decisione.
Ciò premesso il quadro istruttorio presente agli atti di causa risulta contradditorio. Vi sono infatti le testimonianze raccolte all'udienza del 31.05.2024 secondo cui il Pt_1 avrebbe apposto la propria firma autografa sul registro. Infatti sia , che Testimone_1 [...]
che hanno dichiarato di aver visto il firmare il registro Tes_2 Controparte_2 Pt_1
(Cfr. Verbale d'udienza del 31.05.2024 risposte al cap. 2 della memoria istruttoria di parte convenuta).
Di contro la consulenza tecnica svolta in corso di causa ha radicalmente escluso la riconducibilità al della firma autografa. Pt_1
Ora nel caso di specie appare preferibile la ricostruzione probatoria offerta dalla consulenza tecnica svolta in corso di causa. Essa, infatti, ha compiuto sia un esame comparato degli aspetti ritmo- dinamici della grafia sia dell'ideazione morfologica del grafema. Inoltre,
è bene sottolineare come la comparazione sia avvenuta con campioni grafici afferenti a periodi di tempo sovrapponibili. I risultati di detto esame “supportano in modo forte l'ipotesi di eterografia della firma contestata a nome apparente : vale a dire che la Parte_1 possibilità che gli stessi risultati possano essere acquisiti se un'ipotesi alternativa è vera è da considerare estremamente improbabile: cfr. il livello -3 della scala di Noordgard” (v. p. 33 della CTU).
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Non solo che la firma del presenti numerose anomalie rispetto ai suoi Pt_1 precedenti grafici è un qualcosa che anche parte convenuta conferma laddove – nelle affermazioni alla CTU – afferma che “è evidente che non v'è riconducibilità della firma verificanda ai campioni di comparazione” (v. p. 4 osservazioni alla Ctu del MINISTERO
DELLA ES).
La tesi allora sostenuta da parte convenuta è quella che il abbia Pt_1
volontariamente artefatto la propria firma al fine poi di poterla disconoscere (v. p. 2 delle osservazioni alla CTU "non ha ritenuto in alcun modo di approfondire la possibilità più logica, ossia che il abbia voluto artatamente camuffare la propria firma per poterla Pt_1
poi appositamente disconoscere.").
Ora detta tesi non può essere condivisa per una pluralità di ragioni.
In primo luogo perché parte convenuta non offre alcun elemento fattuale a supporto di detta tesi. Essa, infatti, si basa sulla presupposto – asseritamente logico – che il Pt_1
avrebbe agito con l'intento poi di far dichiarare la propria firma non autografa. Ma è evidente che detta ricostruzione – per quanto astrattamente possibile – non possa essere ritenuta la più plausibile dato che gli stessi testi di parte convenuta si limitano solo a riferire come il
[...]
abbia firmato il registro senza riferire alcuna circostanza anomala al momento della Pt_1 firma ( la quale per altro non è nemmeno stata capitolata né indicata in atti difensivi prima della trasmissione della bozza di ctu).
Ma soprattutto è la stessa consulenza ad affermare – con ragionamento privo da vizi logici - che la “la scarsa naturalezza formativa” della firma sia da riferire un intento simulativo di terzi e non ad un intento dissimulativo dell'attore.
In particolare si evidenzia che “ nel tentativo di modificazione grafica si produce uno sforzo di volontà per introdurre elementi innaturali, le caratteristiche grafiche che viene più agevole introdurre sono proprio quelle attinenti alla volontà (Klages, principio dell'espressione), tra queste la pressione forte. In particolare, lo sforzo di volontà è denunciato fisiologicamente dall'aumento della tensione muscolare. Questo non si avvera nella verificanda, dove i tratti iniziali sono sostanzialmente privi di solco grafico, mentre
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
nella restante parte del tracciato il solco grafico è mediamente meno marcato che nelle comparative”. ( cfr p. 31 della CTU versata in atti).
Mancano quindi quelle caratteristiche oggettive (ovvero sia la maggiore tensione muscolare cui segue una più marcata pressione) che connotano un intento dissimulatorio dell'autore il che fa ritenere che la tesi preferibile sia proprio quella dell'alterazione da parte di terzi.
Ne consegue quindi che deve essere dichiarata la non autografia della firma di Parte_1
in corrispondenza della data del 02.02.225 del registro ritiro/riconsegna dei dosimetri;
[...] conseguentemente deve essere ordinata la cancellazione di tale sottoscrizione, e la trasmissione del verbale del 31.05.2024 presso la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per quanto di propria competenza.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
ES : Parte_1 Controparte_1
1. Accoglie la domanda proposta da contro Parte_1
per le motivazioni esposte in parte narrativa;
Controparte_1
2. E per l'effetto accerta e dichiara la falsità della firma di Pt_1 [...]
apposta, in corrispondenza della data del 02.02.225 del registro Pt_1 ritiro/riconsegna dei dosimetri
3. ordina che ai sensi dell'art. 537 cpp e secondo le modalità previste dall'art. 675 secondo comma cpp la firma di cui al punto che precede sia cancellata dal registro di cui sopra, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
4. Ordina la trasmissione del verbale di udienza del 31.05.2024 presso la
Procura della Repubblica del Tribunale di Firenze per quanto di propria competenza;
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
5. condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che quantifica in complessivi € 6.000,00, oltre a esborsi documentati, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge
6. Pone le spese di C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte convenuta e ne ordina la rifusione in favore dell'attore, ove da questi corrisposte.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 28/09/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
6
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8629 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Livorno, Via dell'Indipendenza, 65 C.F._1 presso lo studio dell'avv.to VIVALDI ERIKA dalla quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO C.F._
, .iva , rappresentata ex lege Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze;
CONVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze
TERZO INTERVENUTO avente per OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
: “Per l'accoglimento del ricorso e, segnatamente, per la Email_1 dichiarazione di falsità della sottoscrizione apposta a nome in Parte_1
corrispondenza della data del 02.02.225 del registro ritiro/riconsegna dei dosimetri;
conseguentemente, la cancellazione di tale sottoscrizione e la dichiarazione che la sottoscrizione presente sull'etichetta riportante il numero 714362 apposta sul dosimetro poi rivelatosi avere numero di matricola 716183 non è attribuibile al . Con vittoria Parte_2 di spese ed onorari di causa.” TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
MINISTERO DELLA ES “Voglia l'ill.mo giudice adito rigettare l'avversa querela di falso. Con vittorie di spese del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17.07.2023 c.p.c. depositato il 13/07/2023
[...]
ha convenuto in giudizio al fine di accertare la Pt_1 Controparte_1 falsità della sottoscrizione asseritamente apposta dall'attore in corrispondenza della data
02.05.2022 del registro ritiro/riconsegna dei dosimetri nella Missione Bilaterale di Supporto in NIGER dell'Esercito Italiano per quel che attiene al dosimetro contraddistinto dalla matricola n.716183.
In particolare ha esposto che detto dosimetro non sarebbe mai stato a lui consegnato ed ha corredato la propria richiesta di declaratoria di falsità con una perizia di parte.
Costituitasi in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con comparsa di costituzione e risposta del 21.11.2023 ha contestato radicalmente tutte le pretese attoree. In particolare il Ministero della Difesa ha sostenuto che la firma apposta sul registro fosse attribuibile al e che vi erano dei testimoni che avevano visto l'attore apporre la Pt_1 suddetta firma.
Il pm ha apposto visto sugli atti lui trasmessi in data 14.12.2023.
Istruita la causa mediante prove orali e consulenza tecnica d'ufficio la stessa chiamata all'udienza di decisione per il 17.06.2025. Tuttavia, a seguito di istanza di parte attrice del
29.05.2025 veniva fissata udienza di discussione del contenuto delle comparse conclusionali reciproche per il 23.09.2025 ove le parti rinunciavano ai termini per le memorie di replica e chiedevano l'immediata assunzione in decisione della causa.
Orbene oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'autografia o meno della sottoscrizione di apposta in corrispondenza della data del 02.02.225 Parte_1 del registro ritiro/riconsegna dei dosimetri.
L'odierno attore – militare italiano in missione in Niger – sostiene nei suoi atti di non aver mai ritirato il dosimetro modello SOR/T avente la funzione di misurare l'esposizione
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
individuale alle radiazioni ionizzanti n. 716183 in data 02.05.2022 e che la firma apposta in corrispondenza del suddetto numero di matricola non fosse a lui riconducibile.
Egli ha quindi agito in via principale nel presente procedimento al fine di far accertare la mancata autografia della sottoscrizione in questione avendo l'interesse a dimostrare la mancata consegna del dosimetro suddetto nel procedimento disciplinare attualmente pendente avanti alla giurisdizione amministrativa.
Oggetto quindi del presente giudizio è solo ed esclusivamente la riconducibilità al
[...]
della firma apposta sul registro. Trattandosi infatti di una querela di falso tutti gli Pt_1 altri aspetti – trattati dalle parti nei reciproci scritti difensivi – appaiono essere irrilevanti ai fini della decisione.
Ciò premesso il quadro istruttorio presente agli atti di causa risulta contradditorio. Vi sono infatti le testimonianze raccolte all'udienza del 31.05.2024 secondo cui il Pt_1 avrebbe apposto la propria firma autografa sul registro. Infatti sia , che Testimone_1 [...]
che hanno dichiarato di aver visto il firmare il registro Tes_2 Controparte_2 Pt_1
(Cfr. Verbale d'udienza del 31.05.2024 risposte al cap. 2 della memoria istruttoria di parte convenuta).
Di contro la consulenza tecnica svolta in corso di causa ha radicalmente escluso la riconducibilità al della firma autografa. Pt_1
Ora nel caso di specie appare preferibile la ricostruzione probatoria offerta dalla consulenza tecnica svolta in corso di causa. Essa, infatti, ha compiuto sia un esame comparato degli aspetti ritmo- dinamici della grafia sia dell'ideazione morfologica del grafema. Inoltre,
è bene sottolineare come la comparazione sia avvenuta con campioni grafici afferenti a periodi di tempo sovrapponibili. I risultati di detto esame “supportano in modo forte l'ipotesi di eterografia della firma contestata a nome apparente : vale a dire che la Parte_1 possibilità che gli stessi risultati possano essere acquisiti se un'ipotesi alternativa è vera è da considerare estremamente improbabile: cfr. il livello -3 della scala di Noordgard” (v. p. 33 della CTU).
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Non solo che la firma del presenti numerose anomalie rispetto ai suoi Pt_1 precedenti grafici è un qualcosa che anche parte convenuta conferma laddove – nelle affermazioni alla CTU – afferma che “è evidente che non v'è riconducibilità della firma verificanda ai campioni di comparazione” (v. p. 4 osservazioni alla Ctu del MINISTERO
DELLA ES).
La tesi allora sostenuta da parte convenuta è quella che il abbia Pt_1
volontariamente artefatto la propria firma al fine poi di poterla disconoscere (v. p. 2 delle osservazioni alla CTU "non ha ritenuto in alcun modo di approfondire la possibilità più logica, ossia che il abbia voluto artatamente camuffare la propria firma per poterla Pt_1
poi appositamente disconoscere.").
Ora detta tesi non può essere condivisa per una pluralità di ragioni.
In primo luogo perché parte convenuta non offre alcun elemento fattuale a supporto di detta tesi. Essa, infatti, si basa sulla presupposto – asseritamente logico – che il Pt_1
avrebbe agito con l'intento poi di far dichiarare la propria firma non autografa. Ma è evidente che detta ricostruzione – per quanto astrattamente possibile – non possa essere ritenuta la più plausibile dato che gli stessi testi di parte convenuta si limitano solo a riferire come il
[...]
abbia firmato il registro senza riferire alcuna circostanza anomala al momento della Pt_1 firma ( la quale per altro non è nemmeno stata capitolata né indicata in atti difensivi prima della trasmissione della bozza di ctu).
Ma soprattutto è la stessa consulenza ad affermare – con ragionamento privo da vizi logici - che la “la scarsa naturalezza formativa” della firma sia da riferire un intento simulativo di terzi e non ad un intento dissimulativo dell'attore.
In particolare si evidenzia che “ nel tentativo di modificazione grafica si produce uno sforzo di volontà per introdurre elementi innaturali, le caratteristiche grafiche che viene più agevole introdurre sono proprio quelle attinenti alla volontà (Klages, principio dell'espressione), tra queste la pressione forte. In particolare, lo sforzo di volontà è denunciato fisiologicamente dall'aumento della tensione muscolare. Questo non si avvera nella verificanda, dove i tratti iniziali sono sostanzialmente privi di solco grafico, mentre
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
nella restante parte del tracciato il solco grafico è mediamente meno marcato che nelle comparative”. ( cfr p. 31 della CTU versata in atti).
Mancano quindi quelle caratteristiche oggettive (ovvero sia la maggiore tensione muscolare cui segue una più marcata pressione) che connotano un intento dissimulatorio dell'autore il che fa ritenere che la tesi preferibile sia proprio quella dell'alterazione da parte di terzi.
Ne consegue quindi che deve essere dichiarata la non autografia della firma di Parte_1
in corrispondenza della data del 02.02.225 del registro ritiro/riconsegna dei dosimetri;
[...] conseguentemente deve essere ordinata la cancellazione di tale sottoscrizione, e la trasmissione del verbale del 31.05.2024 presso la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per quanto di propria competenza.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
ES : Parte_1 Controparte_1
1. Accoglie la domanda proposta da contro Parte_1
per le motivazioni esposte in parte narrativa;
Controparte_1
2. E per l'effetto accerta e dichiara la falsità della firma di Pt_1 [...]
apposta, in corrispondenza della data del 02.02.225 del registro Pt_1 ritiro/riconsegna dei dosimetri
3. ordina che ai sensi dell'art. 537 cpp e secondo le modalità previste dall'art. 675 secondo comma cpp la firma di cui al punto che precede sia cancellata dal registro di cui sopra, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
4. Ordina la trasmissione del verbale di udienza del 31.05.2024 presso la
Procura della Repubblica del Tribunale di Firenze per quanto di propria competenza;
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
5. condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che quantifica in complessivi € 6.000,00, oltre a esborsi documentati, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge
6. Pone le spese di C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte convenuta e ne ordina la rifusione in favore dell'attore, ove da questi corrisposte.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 28/09/2025
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(dott. Massimiliano Sturiale)
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