Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 142
CASS
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello cautelare per omessa censura delle esigenze cautelari

    Il ricorso è infondato poiché il Tribunale della libertà riesamina la misura cautelare nella sua interezza, anche in assenza di specifica impugnazione delle esigenze cautelari da parte del PM, purché il GIP non si sia pronunciato su tale aspetto.

  • Accolto
    Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per associazione per delinquere

    La Corte ritiene che l'ipotesi associativa non sia assistita da gravità indiziaria, poiché mancano i requisiti di un'organizzazione strutturale e la consapevolezza di far parte di un sodalizio durevole. Le condotte si esauriscono nel rapporto unipersonale con AR AS e si sovrappone l'ipotesi di concorso nel reato con quella associativa.

  • Accolto
    Vizio di motivazione e violazione di legge relativamente all'omessa esclusione dell'elemento soggettivo del reato

    Le censure relative all'elemento soggettivo sono assorbite dalla fondatezza dei motivi relativi alla insussistenza della gravità indiziaria per il reato associativo.

  • Accolto
    Insussistenza delle esigenze cautelari e proporzionalità della misura interdittiva

    Il rischio di reiterazione è legato all'operatività delle società e non all'apporto dei singoli indagati. La misura interdittiva è sproporzionata e inadeguata poiché l'unica misura idonea sarebbe nei confronti dell'ente, non del prestanome. Il PM avrebbe dovuto perseguire la responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001.

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Commentario1

  • 1Misure cautelari e 231: la tutela passa dall’interdizione dell’ente, non dell’indagatoAccesso limitato
    Francesco Sbisà · https://www.altalex.com/ · 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 142
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 142
Data del deposito : 5 gennaio 2026

Testo completo