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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 03/02/2026, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1194/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
07/02/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4297/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6117/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 18/04/2024
Atti impositivi:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 71 2006 01136753 48 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso notificato il 22/12/2023 alla Agenzia delle Entrate DP II di Napoli la sig. Resistente_1, impugnava la cartella di pagamento n. 07120060113675348000 - notificata con intimazione di pagamento n. 07120239019879370/000 in data 06/11/2023, importo complessivo € 5.521,26 - presunto omesso/ritardo
IRPEF, interessi e sanzioni, anno d'imposta 2002 asseritamente notificata in data 28/07/2007. deduceva che l'atto prodromico, contrariamente non le era stato ritualmente recapitato e, pertanto era nullo e privo di ogni effetto giuridico;
comunque anche volendo considerare valida la notificazione della cartella di pagamento, (28/07/2007), alla data della intimazione (06/11/2023), ai sensi degli 2948 e ss del Cod. Civ. ed art. 20 del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, risultava decorso il termine di prescrizione quinquennale e/o decennale, in assenza di rituali atti interruttivi". Concludeva per l'annullamento della cartella opposta con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio tardivamente l'ente impositore e riversava idonea documentazione attestante la regolarità dell'atto impugnato, concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La corte di giustizia tributaria adita con sentenza n. 6117/02/2024 emessa il 15/04/2024 accoglieva il ricorso motivando che "...Il ricorso, pertanto, deve essere accolto;
infatti, non essendo contestate le asserzioni del ricorrente, deve ritenersi rispondere al vero quanto dallo stesso asserito in relazione alla omessa notifica dell'atto prodromico;
peraltro alla data della notifica della intimazione impugnata (06/11/2023) risulta decorso il termine di prescrizione in assenza di atti interruttivi dalla asserita e non provata notifica della cartella di pagamento, (28/07/2007) La mancata costituzione dei convenuti deve essere valutata in sede di determinazione delle spese.." concludeva accogliendo il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato, condanna | soccombenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in euro
550,00, somma onnicomprensiva.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli proponeva appello per i seguenti motivi: 1) in via preliminare l'atto impugnato, caratterizzato da un valore della lite inferiore ad
€50.000, è obbligatoriamente soggetto alla mediazione tributaria ex art. 17/bis D.Lgs. 546/92, per cui l'Ufficio, nei novanta giorni successivi alla notifica del ricorso, ha istruito il procedimento amministrativo della mediazione comunicandone l'esito al contribuente. a norma dell'art. 1, comma 611, L.147 del 27/12/2013, fino al compimento del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza sia alle parti che al Giudice è precluso compiere qualunque attività processuale. Decorso il predetto termine, l'istanza produce gli effetti del ricorso e cominciano a decorrere i termini per la costituzione in giudizio delle parti. Il prematuro deposito in giudizio del ricorso, come è avvenuto nel caso di specie, cioè prima del decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza di per sé compromette l'interesse al regolare svolgimento del procedimento di mediazione, atteso che nel caso di prematura costituzione in giudizio del contribuente, resta l'obbligo per l'Ufficio di svolgere il procedimento di mediazione entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza.
L'ufficio riceveva il ricorso il 22/12/2023, mentre la parte si costituiva in giudizio ben prima del decorso del predetto termine e precisamente in data 19/01/2024, considerato quindi che il giudice ha fissato l'udienza nei 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, si evidenzia l'improcedibilità del ricorso introduttivo.
Sempre in via preliminare della controversia in esame si rilevava che la parte notificava il proprio ricorso allo scrivente Ufficio in formato cartaceo si riteneva l'inammissibilità del ricorso introduttivo;
2) l'impugnazione della cartella è avvenuta oltre i termini previsti dall'art 21 del D.lgs 546/1992 per cui si richiede di valutare la tempestiva presentazione del ricorso entro i 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. ( mancata impugnativa atto presupposto;
la cartella, notificata nel rispetto del termine di decadenza, consta dell'iscrizione a ruolo riguardante il controllo scaturente dalla liquidazione della dichiarazione ex 36 bis del
DPR 600/1973. la cartella impugnata appare legittima e fondata, si chiedeva il rigetto del I ricorso originario.
Si costituiva la contribuente a) infondatezza della eccezione di carenza di motivazione ed insufficienza in diritto della sentenza b) infondatezza della eccezione sulla notifica del ricorso in formato cartaceo il ricorso veniva correttamente notificato alle parti dal sottoscritto avvocato tramite pec in data 22/12/2023; c) illegittimità degli avvisi di accertamento ed intervenuta prescrizione;
illegittima la cartella di pagamento n. 07120060113675348000 notificata con intimazione di pagamento n.07120239019879370/000 in data
06/11/2023 poiché l'atto non risulta ritualmente recapitato alla odierna istante ed in ogni caso, ai sensi degli
2946-2948 e ss del Cod. Civ. ed art. 20 del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, le pretese, risultavano estinte per intervenuta decadenza e/o prescrizione, atteso il decorso del termine quinquennale e/o decennale in assenza di atti interruttivi. il Giudicante di prime cure ha dettagliatamente motivato: "non essendo contestate le asserzioni del ricorrente, deve ritenersi rispondere al vero quanto dallo stesso asserito in relazione alla omessa notifica dell'atto prodromico;
peraltro alla data della notifica della intimazione impugnata (06/11/2023) risulta decorso il termine di prescrizione in assenza di atti interruttivi
La contribuente depositava memorie.
All'Udienza odierna, sentito il relatore la causa veniva decisa come da separato dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alla dedotta improcedibilità del ricorso si osserva che il primo comma dell'articolo 17-bis, D.Lgs.
n. 546 del 1992, statuisce che per tutte le controversie di valore non superiore a euro ventimila, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il secondo comma prevede poi che il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Recita poi il terzo comma che il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore, rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo. Nel caso in esame il ricorso proposto dal contribuente è stato ricevuto dall'ufficio il 22/12/2023, mentre la parte si era costituita in giudizio ben prima del decorso del predetto termine e precisamente in data 19/01/2024, considerato che il giudice aveva fissato l'udienza nei 180 giorni dalla presentazione dell'istanza il 15/04/2024, l'Ufficio rilevava l'improcedibilità del ricorso. Sebbene il ricorrente si fosse costituito in pendenza del termine di procedibilità all'odierna udienza di trattazione il ricorso era certamente divenuto procedibile, per cui l'eccezione è destituita di fondamento e va rigettata.
Sempre in via preliminare l'Ufficio lamenta l'inammissibilità del ricorso introduttivo, avendo la parte contribuente notificato il proprio ricorso all'Ufficio in formato cartaceo, si osserva che il ricorso veniva correttamente notificato dalprocuratore del ricorrente tramite pec in data 22/12/2023 (cfr documento in atti), per cui l'eccezione è destituita di fondamento e va rigettata. In ordine all'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento opposta
Preliminare va osservato che per effetto dell'intervento della C.Cost. la disciplina delle prove in appello è dettata dall'Art 58 Dlgs 546/92 ,come novellato, e si applica ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore Dlgs 220/2023 (4/01/24). La C. Cost. ha fatto delle distinzioni censurando la norma solo per quanto attiene le deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, e non con riferimento alle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità.
Nel caso in esame, considerato che il ricorso originario veniva notificato all'Agenzia in data 22/12/23, non si applica il novellato art 58 cit;
l'Agenzia si costituiva in primo grado tardivamente, correttamente i primi giudici non consideravano la documentazione versata in atti;
l'Ufficio proponeva rituale appello e le notifiche già allegate agli atti in primo grado vanno valutate in sede di gravame.
La cartella di pagamento opposta è stata regolarmente notificata, come risulta dalla produzione della attestazione di notificazione;
in merito alla dedotta prescrizione la stessa è stata interrotta dalla notifica da parte dell'Ente della riscossione, degli avvisi di intimazione n. 07120179016354578 avvenuta in data
12/12/2017 e n. 07120239019879370 avvenuta in data 06/11/2023, come da documentazione allegata in atti.
L'appellante deduce l'inammissibilità del ricorso originario in quanto l'impugnazione della cartella è avvenuta oltre i termini previsti dall'art 21 del D.lgs 546/1992 la presentazione del ricorso non era stata tempestiva in quanto avvenuta oltre i 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
In materia tributaria, l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in forza dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta”. (Cass. civ. Sez. V, 11-11-2016, n. 23046).
Non vi è dubbio che "in tema di contenzioso tributario, l'omessa impugnazione di una cartella di pagamento nel termine di legge rende l'atto inoppugnabile. (Cass. Civ. Sez. V, sent. n. 17718 del 02-09-2004). Pertanto
, una volta che l'Ufficio ha dato prova, come nel caso in esame della regolare e tempestiva notifica della cartella di pagamento presupposta deve ritenersi preclusa ogni questione attinente al merito della pretesa tributaria.
Detto ciò va considerata la natura e l'efficacia del titolo esecutivo della cartella esattoriale e la durata del termine prescrizionale dei crediti iscritti in cartella.
Il credito una volta iscritto nei ruoli acquista l'efficacia del titolo esecutivo e ne segue la relativa disciplina giuridica, anche in termini di prescrizione. Per le cartelle esattoriali originate da crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP) vale il termine lungo di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale (Cass. n. 13080/2011 accertamento divenuto definitivo) L'attività dell'Agente della riscossione è soggetta esclusivamente al termine ordinario di prescrizione con la conseguenza che una volta notificata la cartella di pagamento è possibile attivare le procedure di riscossione coattiva entro dieci anni dalla data di notifica della cartella stessa.
Nella fattispecie in esame appare evidente che la cartella impugnata appare legittima.
Per tutto quanto sopra esposto, va accolto l'appello dell'Ufficio, riformata la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarato inammissibile il ricorso originario e legittima della cartella impugnata.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo tenuto conto che alla liquidazione delle spese di giudizio per l'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, l'Agenzia delle Entrate se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. (Decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546)
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, ogni diversa istanza disattesa o respinta, così definitivamente provvede:
Accoglie appello;
Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado che si liquidano in €800,00 per il primo grado ed in € 900,00 per questo grado di giudizio.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
07/02/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4297/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6117/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 18/04/2024
Atti impositivi:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 71 2006 01136753 48 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso notificato il 22/12/2023 alla Agenzia delle Entrate DP II di Napoli la sig. Resistente_1, impugnava la cartella di pagamento n. 07120060113675348000 - notificata con intimazione di pagamento n. 07120239019879370/000 in data 06/11/2023, importo complessivo € 5.521,26 - presunto omesso/ritardo
IRPEF, interessi e sanzioni, anno d'imposta 2002 asseritamente notificata in data 28/07/2007. deduceva che l'atto prodromico, contrariamente non le era stato ritualmente recapitato e, pertanto era nullo e privo di ogni effetto giuridico;
comunque anche volendo considerare valida la notificazione della cartella di pagamento, (28/07/2007), alla data della intimazione (06/11/2023), ai sensi degli 2948 e ss del Cod. Civ. ed art. 20 del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, risultava decorso il termine di prescrizione quinquennale e/o decennale, in assenza di rituali atti interruttivi". Concludeva per l'annullamento della cartella opposta con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio tardivamente l'ente impositore e riversava idonea documentazione attestante la regolarità dell'atto impugnato, concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La corte di giustizia tributaria adita con sentenza n. 6117/02/2024 emessa il 15/04/2024 accoglieva il ricorso motivando che "...Il ricorso, pertanto, deve essere accolto;
infatti, non essendo contestate le asserzioni del ricorrente, deve ritenersi rispondere al vero quanto dallo stesso asserito in relazione alla omessa notifica dell'atto prodromico;
peraltro alla data della notifica della intimazione impugnata (06/11/2023) risulta decorso il termine di prescrizione in assenza di atti interruttivi dalla asserita e non provata notifica della cartella di pagamento, (28/07/2007) La mancata costituzione dei convenuti deve essere valutata in sede di determinazione delle spese.." concludeva accogliendo il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato, condanna | soccombenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in euro
550,00, somma onnicomprensiva.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli proponeva appello per i seguenti motivi: 1) in via preliminare l'atto impugnato, caratterizzato da un valore della lite inferiore ad
€50.000, è obbligatoriamente soggetto alla mediazione tributaria ex art. 17/bis D.Lgs. 546/92, per cui l'Ufficio, nei novanta giorni successivi alla notifica del ricorso, ha istruito il procedimento amministrativo della mediazione comunicandone l'esito al contribuente. a norma dell'art. 1, comma 611, L.147 del 27/12/2013, fino al compimento del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza sia alle parti che al Giudice è precluso compiere qualunque attività processuale. Decorso il predetto termine, l'istanza produce gli effetti del ricorso e cominciano a decorrere i termini per la costituzione in giudizio delle parti. Il prematuro deposito in giudizio del ricorso, come è avvenuto nel caso di specie, cioè prima del decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza di per sé compromette l'interesse al regolare svolgimento del procedimento di mediazione, atteso che nel caso di prematura costituzione in giudizio del contribuente, resta l'obbligo per l'Ufficio di svolgere il procedimento di mediazione entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza.
L'ufficio riceveva il ricorso il 22/12/2023, mentre la parte si costituiva in giudizio ben prima del decorso del predetto termine e precisamente in data 19/01/2024, considerato quindi che il giudice ha fissato l'udienza nei 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, si evidenzia l'improcedibilità del ricorso introduttivo.
Sempre in via preliminare della controversia in esame si rilevava che la parte notificava il proprio ricorso allo scrivente Ufficio in formato cartaceo si riteneva l'inammissibilità del ricorso introduttivo;
2) l'impugnazione della cartella è avvenuta oltre i termini previsti dall'art 21 del D.lgs 546/1992 per cui si richiede di valutare la tempestiva presentazione del ricorso entro i 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. ( mancata impugnativa atto presupposto;
la cartella, notificata nel rispetto del termine di decadenza, consta dell'iscrizione a ruolo riguardante il controllo scaturente dalla liquidazione della dichiarazione ex 36 bis del
DPR 600/1973. la cartella impugnata appare legittima e fondata, si chiedeva il rigetto del I ricorso originario.
Si costituiva la contribuente a) infondatezza della eccezione di carenza di motivazione ed insufficienza in diritto della sentenza b) infondatezza della eccezione sulla notifica del ricorso in formato cartaceo il ricorso veniva correttamente notificato alle parti dal sottoscritto avvocato tramite pec in data 22/12/2023; c) illegittimità degli avvisi di accertamento ed intervenuta prescrizione;
illegittima la cartella di pagamento n. 07120060113675348000 notificata con intimazione di pagamento n.07120239019879370/000 in data
06/11/2023 poiché l'atto non risulta ritualmente recapitato alla odierna istante ed in ogni caso, ai sensi degli
2946-2948 e ss del Cod. Civ. ed art. 20 del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, le pretese, risultavano estinte per intervenuta decadenza e/o prescrizione, atteso il decorso del termine quinquennale e/o decennale in assenza di atti interruttivi. il Giudicante di prime cure ha dettagliatamente motivato: "non essendo contestate le asserzioni del ricorrente, deve ritenersi rispondere al vero quanto dallo stesso asserito in relazione alla omessa notifica dell'atto prodromico;
peraltro alla data della notifica della intimazione impugnata (06/11/2023) risulta decorso il termine di prescrizione in assenza di atti interruttivi
La contribuente depositava memorie.
All'Udienza odierna, sentito il relatore la causa veniva decisa come da separato dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alla dedotta improcedibilità del ricorso si osserva che il primo comma dell'articolo 17-bis, D.Lgs.
n. 546 del 1992, statuisce che per tutte le controversie di valore non superiore a euro ventimila, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il secondo comma prevede poi che il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Recita poi il terzo comma che il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore, rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo. Nel caso in esame il ricorso proposto dal contribuente è stato ricevuto dall'ufficio il 22/12/2023, mentre la parte si era costituita in giudizio ben prima del decorso del predetto termine e precisamente in data 19/01/2024, considerato che il giudice aveva fissato l'udienza nei 180 giorni dalla presentazione dell'istanza il 15/04/2024, l'Ufficio rilevava l'improcedibilità del ricorso. Sebbene il ricorrente si fosse costituito in pendenza del termine di procedibilità all'odierna udienza di trattazione il ricorso era certamente divenuto procedibile, per cui l'eccezione è destituita di fondamento e va rigettata.
Sempre in via preliminare l'Ufficio lamenta l'inammissibilità del ricorso introduttivo, avendo la parte contribuente notificato il proprio ricorso all'Ufficio in formato cartaceo, si osserva che il ricorso veniva correttamente notificato dalprocuratore del ricorrente tramite pec in data 22/12/2023 (cfr documento in atti), per cui l'eccezione è destituita di fondamento e va rigettata. In ordine all'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento opposta
Preliminare va osservato che per effetto dell'intervento della C.Cost. la disciplina delle prove in appello è dettata dall'Art 58 Dlgs 546/92 ,come novellato, e si applica ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore Dlgs 220/2023 (4/01/24). La C. Cost. ha fatto delle distinzioni censurando la norma solo per quanto attiene le deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, e non con riferimento alle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità.
Nel caso in esame, considerato che il ricorso originario veniva notificato all'Agenzia in data 22/12/23, non si applica il novellato art 58 cit;
l'Agenzia si costituiva in primo grado tardivamente, correttamente i primi giudici non consideravano la documentazione versata in atti;
l'Ufficio proponeva rituale appello e le notifiche già allegate agli atti in primo grado vanno valutate in sede di gravame.
La cartella di pagamento opposta è stata regolarmente notificata, come risulta dalla produzione della attestazione di notificazione;
in merito alla dedotta prescrizione la stessa è stata interrotta dalla notifica da parte dell'Ente della riscossione, degli avvisi di intimazione n. 07120179016354578 avvenuta in data
12/12/2017 e n. 07120239019879370 avvenuta in data 06/11/2023, come da documentazione allegata in atti.
L'appellante deduce l'inammissibilità del ricorso originario in quanto l'impugnazione della cartella è avvenuta oltre i termini previsti dall'art 21 del D.lgs 546/1992 la presentazione del ricorso non era stata tempestiva in quanto avvenuta oltre i 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
In materia tributaria, l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in forza dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta”. (Cass. civ. Sez. V, 11-11-2016, n. 23046).
Non vi è dubbio che "in tema di contenzioso tributario, l'omessa impugnazione di una cartella di pagamento nel termine di legge rende l'atto inoppugnabile. (Cass. Civ. Sez. V, sent. n. 17718 del 02-09-2004). Pertanto
, una volta che l'Ufficio ha dato prova, come nel caso in esame della regolare e tempestiva notifica della cartella di pagamento presupposta deve ritenersi preclusa ogni questione attinente al merito della pretesa tributaria.
Detto ciò va considerata la natura e l'efficacia del titolo esecutivo della cartella esattoriale e la durata del termine prescrizionale dei crediti iscritti in cartella.
Il credito una volta iscritto nei ruoli acquista l'efficacia del titolo esecutivo e ne segue la relativa disciplina giuridica, anche in termini di prescrizione. Per le cartelle esattoriali originate da crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP) vale il termine lungo di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale (Cass. n. 13080/2011 accertamento divenuto definitivo) L'attività dell'Agente della riscossione è soggetta esclusivamente al termine ordinario di prescrizione con la conseguenza che una volta notificata la cartella di pagamento è possibile attivare le procedure di riscossione coattiva entro dieci anni dalla data di notifica della cartella stessa.
Nella fattispecie in esame appare evidente che la cartella impugnata appare legittima.
Per tutto quanto sopra esposto, va accolto l'appello dell'Ufficio, riformata la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarato inammissibile il ricorso originario e legittima della cartella impugnata.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo tenuto conto che alla liquidazione delle spese di giudizio per l'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, l'Agenzia delle Entrate se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. (Decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546)
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, ogni diversa istanza disattesa o respinta, così definitivamente provvede:
Accoglie appello;
Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado che si liquidano in €800,00 per il primo grado ed in € 900,00 per questo grado di giudizio.