Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 03/02/2026, n. 1194
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica atto prodromico

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo provata l'omessa notifica dell'atto prodromico e decorso il termine di prescrizione.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo provato il decorso del termine di prescrizione.

  • Rigettato
    Mancata mediazione tributaria obbligatoria

    La Corte ha rigettato l'eccezione di improcedibilità poiché, sebbene il contribuente si fosse costituito prima della scadenza del termine di procedibilità, il ricorso era divenuto procedibile all'udienza di trattazione.

  • Rigettato
    Notifica del ricorso in formato cartaceo

    La Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che il ricorso fosse stato correttamente notificato tramite PEC dal procuratore del ricorrente.

  • Accolto
    Impugnazione oltre i termini

    La Corte ha accolto l'appello, ritenendo che la cartella di pagamento fosse stata regolarmente notificata e che l'omessa impugnazione dell'atto presupposto rendesse inoppugnabile la pretesa tributaria. La prescrizione è stata interrotta da atti di intimazione successivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 03/02/2026, n. 1194
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1194
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo