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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/11/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Laura Di Bernardi Presidente relatore
AL Tolettini IC
OL AT DE IC
di cui il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2829 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
tra
nato a [...], Lezhe (Albania) il 7 gennaio 1985 e residente a Parte_1
Trento, via Enrico Fermi n. 23, c.f. cittadino italiano, CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall'avv. Maria a Beccara del
Foro di Trento (c.f. fax 0461/231537; pec CodiceFiscale_2
, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, Email_1 via Rosmini n. 45
Parte ricorrente
contro
, nata a [...], Mirdite (Albania) il 3 luglio 1993 e residente a CP_1
Trevi (PG), via Santo Stefano - Fr. Picciche n. 5, c.f. , CodiceFiscale_3 cittadina albanese
Parte resistente contumace
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12 novembre 2025, parte ricorrente concludeva come da ricorso chiedendo di: “1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29.08.2011 in Lezhe (Albania) dai signori e Parte_1
, oggi matrimonio trascritto nel registro degli atti di CP_2 CP_1 matrimonio del Comune di Trento al n. 438 P. 2 S. C Uff. 1 anno 2015; 2. disporsi
l'affidamento esclusivo rafforzato di cui all'art. 337 quater c.c. dei figli minori Per_1
e al padre, con collocamento presso la sua residenza, sita in Trento,
[...] Persona_2 via Enrico Fermi n. 23, e con autorizzazione al signor ad adottare in via Parte_1 autonoma ed esclusiva le scelte e decisioni anche di maggior interesse riguardanti i due figli minori, senza necessità di acquisire l'autorizzazione materna e la sua sottoscrizione;
3. affidare al competente Servizio sociale la regolamentazione dell'eventuale diritto di visita materno;
4. assegnarsi la casa familiare al signor Pt_1 che vi risiederà con i due figli;
5. disporsi che la signora abbia a
[...] CP_1 contribuire al mantenimento ordinario dei figli minori e versando sul Per_1 Per_2 conto corrente del signor entro il giorno 15 di ogni mese, la somma Parte_1 mensile che sarà ritenuta di giustizia per ciascun figlio tenuto conto delle condizioni economiche della convenuta, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT; 6. disporsi che la signora abbia a contribuire nella misura che CP_1 sarà ritenuta di giustizia alle spese straordinarie per i due figli, da intendersi per quanto concerne la loro individuazione quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio Nazionale Forense nell'anno 2017; 7. disporsi che il signor genitore collocatario dei minori, percepirà in via esclusiva di tutti Parte_1
i contributi / detrazioni / assegni / provvidenze di qualsiasi natura (anche sotto forma di bonus / incentivi una tantum) previsti a favore dei figli e/o del nucleo familiare presso il quale gli stessi risiedono;
8. compenso professionale, oltre a 15 % rimborso forfettario
Pag. 2 di 13 spese generali, IVA e CNPA, nella misura di legge, rifusi. Con ogni riserva in ordine ad ulteriori deduzioni, produzioni e richieste istruttorie, anche in relazione al comportamento processuale di controparte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, iscritto in data 12 dicembre 2024, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Albania con la resistente in data 29 agosto 2011, trascritto nel Comune di Trento, al n. 438, P. 2, S. C, Uff. 1, anno 2015, con previsione dell'affidamento super esclusivo dei figli minori e Persona_1 Per_2
al padre, nonché con regolamentazione del diritto di visita della madre a mezzo
[...] del Servizio Sociale e con disposizione, a carico della resistente, dell'obbligo di contribuire al mantenimento della prole tramite la corresponsione di un assegno mensile di importo ritenuto equo e tramite la partecipazione al pagamento delle spese straordinarie nella misura del pari ritenuta equa.
Nei fatti, il predetto ha, in particolare, rappresentato che, dall'unione coniugale, erano nati due figli, , a Trento il 2 luglio 2015, e , a Trento il 6 Persona_1 Persona_2 giugno 2018, entrambi con lui residenti;
che il 13 dicembre 2019, la resistente si era allontanata dalla casa familiare di Trento, rappresentando allo stesso di non volere più proseguire la relazione;
che, successivamente al suo allontanamento, la resistente lo contattava telefonicamente, solo in alcune occasioni, al fine di avere notizie dei figli minori, ma senza, tuttavia, fornire ulteriori precisazioni in ordine al proprio domicilio né avanzare richiesta di visita della prole;
che, per tale ragione, egli, in data 16 dicembre
2019, si era recato presso la Questura di Trento, presentando denuncia di allontanamento volontario;
che, solo a seguito di una verifica presso l'Ufficio anagrafe del Comune di Trento, egli apprendeva che la resistente, a far data dal 16 dicembre
2019, era stata cancellata dall'Ufficio anagrafe di Trento onde trasferirsi a Trevi (PG) - in via Santo Stefano, Fr. Picciche n.
5 - presso la famiglia di tale signor Persona_3 al medesimo non noto;
che egli proponeva, dunque, ricorso per separazione dalla resistente e che tale procedimento veniva definito consensualmente tra le parti alle seguenti condizioni: “
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. I figli
Pag. 3 di 13 minori e sono affidati in via esclusiva al padre con Persona_1 Persona_2 collocamento presso la sua residenza, sita in Trento, via Enrico Fermi n. 23. 3. Il diritto di visita materno sarà regolato secondo le indicazioni del Servizio Sociale del Comune di Trento.
4. Il signor provvederà all'integrale mantenimento dei figli Parte_1 minori e , provvedendo altresì alle spese straordinarie, Persona_1 Persona_2 mediche, scolastiche e sportive per i due figli medesimi, e ciò sino a quando la madre non avrà reperito un'occupazione lavorativa che le permetta di contribuire al mantenimento della prole.
5. La casa coniugale è assegnata al signor che Parte_1 vi risiederà insieme ai figli.
6. Il signor genitore collocatario dei minori, Parte_1 percepirà gli importi relativi all'assegno unico e analoghe provvidenze.
7. Nell'ambito delle indicazioni che verranno impartite dal Servizio Sociale, entrambi i coniugi avranno cura che i figli abbiano sempre, nei confronti degli stessi, un sicuro e preciso riferimento genitoriale e ciascun coniuge avrà, comunque, cura che i figli abbiano regolari colloqui con l'altro genitore.
8. Le parti, quindi, reciprocamente rinunciano ad ogni ulteriore pretesa di carattere economico, dichiarandosi soddisfatte e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra, impegnandosi, altresì, a rimettere eventuali querele sporte nei confronti del coniuge in relazione ai fatti richiamati nei rispettivi scritti difensivi, nonché ad accettare le rispettive remissioni.
9. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”; che, successivamente alla separazione dei coniugi, veniva attivato, a mezzo del Servizio Sociale del Comune di Trento incaricato dal Tribunale Ordinario di Trento, il percorso volto a sostenere la ripresa della relazione fra i minori e la madre e che, purtuttavia, tale percorso veniva, sin da subito, interrotto e mai ripreso, atteso che quest'ultima vedeva i figli solamente una volta, nel mese di maggio 2021, senza, poi, più avanzare alcuna richiesta di frequentazione della prole;
che, così come all'epoca della separazione, egli abitava con i due figli minori presso la casa coniugale, con pagamento del relativo canone mensile di importo pari ad euro
600,00; che egli era anche titolare dell'impresa individuale BGB s.r.l.s, ignorando, invece, la condizione lavorativa ed economica della resistente;
che, alla luce di quanto rappresentato, erano sussistenti i presupposti per l'emissione dei chiesti provvedimenti.
Pag. 4 di 13 All'udienza del 18 giugno 2025, il ricorrente rappresentava di essersi già divorziato in
Albania e che, tuttavia, la pronuncia di divorzio non conteneva alcuna regolamentazione in ordine alla prole (“La pronuncia di divorzio ha interessato soltanto lo status e non contiene alcuna regolamentazione per i figli. La madre continua a non vedere la prole dal 2021 e nemmeno si fa sentire. A volte, con i bambini viene fuori il discorso della madre. A dicembre 2019 lei è sparita, per le ovvie ragioni che poi abbiamo visto. Dopo di che, c'è stato un tentativo di riavvicinamento, c'è stato anche il covid di mezzo. Ha fatto due incontri in Spazio neutro con i Servizi sociali, dopo di che lei ha rifiutato di fare questi incontri e poi nulla più. Inoltre, la resistente ha avuto un'altra figlia col suo nuovo marito. Io lavoro in edilizia, guadagno sui 2.000/2.100 netti al mese. Non so se la resistente svolge attività lavorativa, comunque lei a Trento non lavorava. Le bambine stanno bene e vanno regolarmente a scuola. Io percepisco già l'assegno unico”). Nella stessa udienza, venivano emessi i provvedimenti di cui all'articolo 473 bis.22 c.p.c., disponendosi, in particolare, l'affidamento super esclusivo dei minori Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) al padre Persona_2 con collocazione degli stessi presso quest'ultimo, l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, nonché la previsione, a carico della resistente, dell'obbligo di contribuire al mantenimento della prole tramite il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, al ricorrente, della somma di euro 400,00 (euro 200,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI, oltre che mediante il pagamento del 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le linee guida del CNF 2017, nonché da sottoporre a previa concertazione qualora superiori all'importo di euro 150,00. Veniva, ancora, acquisita una relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, già incaricati, al fine di relazionare: “sulle condizioni di vita e di salute psico-fisica dei minori (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata a [...] il [...]); sulle dinamiche personali intercorrenti tra i genitori;
sulle dinamiche intercorrenti tra i singoli genitori e i predetti minori, con particolare riguardo alla relazione degli stessi con la figura materna”, ed, ancora, informazioni presso l'Agenzia delle entrate competente per territorio (Comune di Trevi) in ordine alle eventuali dichiarazioni dei redditi, presentate negli ultimi tre anni da parte della
Pag. 5 di 13 resistente, e presso l'INPS, territorialmente competente, in merito alla eventuale posizione lavorativa e retributiva di quest'ultima.
All'udienza del 12.11.2025, parte ricorrente concludeva come da ricorso, con rinuncia ai termini di rito. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*
Orbene, va, anzitutto, per quanto attiene alla domanda di divorzio, dato atto che le parti risultano essersi già divorziate in Albania, con sentenza n. 89, pubblicata il 20.02.2021, emessa dal Tribunale distrettuale di Lezhe – Repubblica di Albania, passata in giudicato, come depositata in atti in data 07 novembre 2025.
Occorre, pertanto, in via preliminare, verificare la sussistenza dei presupposti per l'esplicazione degli effetti di tale sentenza anche nell'ordinamento giuridico italiano.
A riguardo, si evidenzia, in particolare, che, ai sensi della L. 218/1995 sul diritto privato internazionale, il riconoscimento di una sentenza straniera è subordinato alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli art. 64 e seguenti della legge in parola da parte della Corte di appello funzionalmente competente.
L'articolo 64 della sopra richiamata legge, prevede, nello specifico, che “La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b)
l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità
a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge: d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui
è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del
Pag. 6 di 13 processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico”.
Ciò posto, si ritengono sussistenti tutti i requisiti indicati nella precitata norma, in considerazione del fatto che la pronuncia straniera di divorzio è stata emessa in data 10 febbraio 2021, con giudizio recante numero 138/2020, e, dunque, radicatosi anteriormente al presente procedimento;
che tale sentenza è passata in giudicato;
che il giudizio di divorzio è stato regolarmente portato a conoscenza della convenuta, essendo la stessa, dall'autorità giudiziaria albanese, stata considerata validamente avvisata della pendenza del procedimento e, dunque, dichiarata contumace poiché non presentatasi senza motivo.
Si evidenzia, inoltre, che, in conformità al principio della circolazione internazionale dei provvedimenti giudiziari, con la legge n. 218/1995, il riconoscimento delle sentenze e dei provvedimenti stranieri, che possiedono i requisiti indicati negli artt. 64, 65 e 66, è divenuto automatico e non occorre più la delibazione degli stessi da parte della Corte di
Appello (cfr: Corte d'Appello Milano, 14-11-1997 “Ove sussistano i requisiti previsti dall'art. 64 l. 31 maggio 1995 n. 218, la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun provvedimento. In particolare, nessun provvedimento giurisdizionale di riconoscimento è necessario per la trascrizione delle sentenze di divorzio, dovendosi senz'altro provvedere l'ufficiale di stato civile. Ne deriva la carenza d'interesse ad agire per il riconoscimento della sentenza straniera di divorzio, ove siano incontestati i requisiti di cui all'art. 64 cit.”) e che la Suprema Corte di Cassazione, ha, poi, stabilito che “in tema di riconoscimento delle sentenze straniere, non è contraria ai principi fondamentali dell'ordine pubblico la sentenza straniera di divorzio che non indichi compiutamente le condizioni di affidamento e di mantenimento inerenti alla prole minorenne degli ex coniugi, dal momento che nessun principio costituzionale impone che la definitiva regolamentazione dei diritti e dei doveri scaturenti da un determinato status sia dettato in un unico contesto, tant'è che nel nostro ordinamento è prevista la sentenza non definitiva di divorzio, che statuisce sullo "status" e rinvia per l'adozione dei provvedimenti conseguenti (cfr. Cass. Civ sent. n. 13556 del 30 luglio 2012).
Pag. 7 di 13 Ne deriva, dunque, che, in applicazione dei principi sopra considerati, va ritenuta efficace nell'ordinamento italiano la pronuncia di divorzio emessa a seguito del giudizio di divorzio incardinato innanzi al Tribunale Albanese (stante la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento di tale sentenza nell'ordinamento italiano come sopra rilevati), con conseguente improponibilità, dunque, della domanda di divorzio avanzata del pari in tale sede, e dovendosi, inoltre, rilevare, per quanto, invece, attiene alla statuizione delle condizioni afferenti alla prole, la sussistenza della giurisdizione italiana quale autorità giudiziaria dello Stato di residenza abituale dei figli minori al momento della proposizione del presente ricorso, in conformità all'articolo 8, par. 1, del
Regolamento CE n. 2201 del 2003, il quale appunto recita che “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello
Stato membro alla data in cui sono aditi” e all'art. 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009.
Orbene, tanto chiarito, passando adesso all'analisi delle richieste afferenti alla prole, in punto di affidamento, si ritengono sussistenti i presupposti per prevedere l'affidamento super esclusivo della stessa al padre, tenuto conto di quanto di seguito evidenziato.
Segnatamente, si osserva, a riguardo, che l'affidamento esclusivo rafforzato o super esclusivo costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, fondato sul contenuto dell'art. 337 quater c.c, introdotto con il D. Lgs. n. 154/2013, e che tra i classici istituti dell'affidamento condiviso e dell'affidamento esclusivo, si colloca al gradino più elevato di tutela ed insieme di residualità. La norma citata, infatti, stabilisce che, “salvo che sia diversamente stabilito”, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. La clausola di salvaguardia ha aperto la strada, dunque, alla derogabilità giudiziaria. In tal guisa, il Tribunale, in alternativa all'affidamento a uno o entrambi i genitori, può assegnare ad uno di essi un potere decisionale con annessa responsabilità, permettendo così all'affidatario rafforzato di adottare, di fatto,
Pag. 8 di 13 tutte le decisioni inerenti il minore, sia quelle di ordinaria sia quelle di straordinaria amministrazione, senza la consultazione e senza il consenso dell'altro genitore. La giurisprudenza di riferimento ha, inoltre, chiarito anche i presupposti per l'adozione di una misura così estrema, consistenti, in particolare, in una situazione di totale disinteressamento della prole, di abbandono generalizzato e aggravato da episodi di violenza fisica e morale, sia verso il minore che verso l'altro coniuge, ovvero qualora il padre mostri contegno ostativo all'avvio di progetti di aiuto familiare (Tribunale di
Roma 15 luglio 2018) o se, per ostruzionismo, provochi delle paralisi decisionali deleterie per il minore (Tribunale di Roma, 19886/2018).
Va, per altro, evidenziato come la misura dell'affidamento super esclusivo si riconnette al potere dell'autorità giudiziaria, in caso di condotte pregiudizievoli per i figli minori, di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., ma piuttosto di graduare le misure applicabili, come, appunto, previsto dall'art. 333 c.c., il cui dettato normativo non contiene delle prescrizioni tassative, ma solo esemplificative, giacché è riservata al giudice la facoltà di scegliere la misura che in concreto si riveli più adatta a salvaguardare l'interesse dei minori, anche facendo ricorso all'istituto dell'affidamento esclusivo rafforzato (Corte di Cassazione, ordinanza 31 dicembre 2020
n. 29999, la quale, nel corpo della motivazione, nel confermare la decisione della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma del decreto del Tribunale per i Minorenni del 7/3/2017-15/3/2017, aveva disposto “l'affidamento super esclusivo”, ha espresso il principio sopra richiamato).
Orbene, ciò posto, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo dei figli minori al padre, alla luce dello stato di disinteressamento della madre verso questi ultimi e del loro abbandono generalizzato da parte della stessa, come
è anche emerso dalla relazione del Servizio Sociale agli atti, il quale ha, appunto, evidenziato che e non hanno rapporti con la madre, sig.ra , da Per_1 Per_2 CP_1
Pag. 9 di 13 Giugno 2021. Il sig. riferisce di non avere alcun contatto con lei. Anche lo Pt_1
scrivente, subentrato sulla situazione del nucleo a Gennaio 2025, non ha mai avuto contatti con la signora”. Nessun elemento di pregiudizio è, infine, emerso con riferimento all'ambiente familiare in cui i minori risultano essere inseriti, in considerazione del fatto che i minori “presentano una relazione positiva e caratterizzata da adeguata cura e attenzione ai loro bisogni. Il sig. ha recentemente acquistato Pt_1
un nuovo appartamento a Trento, nel quale è previsto il trasferimento a breve insieme ai figli. frequenta la classe quinta della scuola primaria “ ” di Trento. Per_1 Per_4
Prosegue la frequenza settimanale al centro “La Bussola”, dove riceve supporto scolastico ed educativo. Tale contesto rappresenta per il minore un importante punto di riferimento, frequentato anche nel periodo estivo. Parallelamente sta svolgendo un percorso psicologico presso il Centro Franca Martini, finalizzato a favorire una maggiore consapevolezza di sé. frequenta invece la classe seconda della stessa Per_2
scuola, con un rendimento scolastico positivo. La scuola non ha segnalato particolari criticità”.
Per quanto, poi, attiene al regime di visita della madre, si prevede che gli eventuali incontri della prole con quest'ultima, previa valutazione psicologica dello stato di benessere dei minori nella prospettiva di un loro riavvicinamento alla stessa, nonché previa valutazione delle capacità genitoriali della resistente, abbiano svolgimento presso lo Spazio Neutro, secondo le modalità che saranno ritenute necessarie da parte dei
Servizi Sociali territorialmente competenti e con il costante monitoraggio ad opera di tali Servizi.
Stante la collocazione dei minori presso il padre, si ritengono, inoltre, sussistenti i presupposti per disporre l'assegnazione della casa familiare al signor che Parte_1
vi risiederà con i due figli.
Venendo, adesso, alle questioni economiche, con riguardo al mantenimento relativo ai
Pag. 10 di 13 figli minori, si rileva, anzitutto, in punto di diritto, che la prole ha diritto ad ottenere un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, giusta applicazione dell'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Si precisa, poi, che il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali
(cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974), e che, ai sensi del novellato testo dell'art. 155 cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità. Nella determinazione dell'assegno di mantenimento occorre, inoltre, prendere in considerazione i tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori.
Orbene, fermi restando i principi sopra espressi, si evidenzia che, dalla documentazione acquisita d'ufficio da parte del Tribunale, risulta che la resistente ha percepito, nel corso degli ultimi tre anni, redditi minimi.
Ciò non di meno, tenuto conto del fatto che i minori vivono da tempo solo con il padre il quale si occupa di ogni loro esigenza, si ritiene necessario che la resistente contribuisca al loro mantenimento tramite il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, al ricorrente, della somma di euro 400,00 (euro 200,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI, oltre che mediante il pagamento del 50%
Pag. 11 di 13 delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le linee guida del CNF 2017, nonché da sottoporre a previa concertazione qualora superiori all'importo di euro 150,00.
Stante la disposizione dell'affidamento super esclusivo dei figli minori al padre, si evidenzia, inoltre, il diritto ex lege di quest'ultimo alla percezione integrale dell'assegno unico universale, dell'assegno provinciale e di ogni altro emolumento previsto in favore della prole.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente, nonché liquidate sulla base del D.M. 55 del 2014. Si ritiene, in particolare, che tali spese vadano quantificate facendo applicazione dei valori previsti per le cause del contenzioso ordinario ricomprese tra gli euro 26.001 e gli euro 52.000, con considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria e con esclusione, invece, di quella istruttoria, stante il mancato espletamento di prova orale, nonché tenuto conto del mancato deposito di memorie integrative Cartabia. Si ritiene, infine, di dovere applicare i valori minimi, in ragione del livello di difficoltà della presente causa e della mancata costituzione della resistente che ha reso, pertanto, non necessario l'espletamento, da parte del ricorrente, di un'ulteriore attività difensiva, a parte quella oggetto di prospettazione nell'ambito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentito il procuratore di parte ricorrente, presso atto della già emessa pronuncia di divorzio n. 89, pubblicata il
20.02.2021, da parte del Tribunale Albanese, passata in giudicato, con effetti nell'ordinamento italiano:
- DISPONE il non luogo a provvedere sulla domanda di divorzio;
- DISPONE l'affido super esclusivo dei figli minori (nato a [...] il Persona_1
2 luglio 2015) e (nata a [...] il [...]), al padre, con Persona_2 collocazione degli stessi presso quest'ultimo e con regolamentazione del diritto di visita della madre secondo le modalità specificate in parte motiva;
Pag. 12 di 13 - DISPONE l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente;
- PONE, a carico della resistente, l'obbligo di corrispondere al ricorrente, a titolo di assegno di mantenimento dei figli minori, la somma di € 400,00 (euro 200,00 a figlio) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, la quale sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI;
- PONE, a carico della resistente, l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai predetti figli minori, individuate secondo le linee guida del Protocollo del CNF del 2017 e da sottoporre a preventiva concertazione qualora superiori ad euro 150,00;
- CONDANNA la resistente al pagamento delle spese di lite, a favore del ricorrente, che liquida nella misura di euro 2.906,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Si comunichi alle parti costituite e al Servizio Sociale competente.
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Laura Di Bernardi Presidente relatore
AL Tolettini IC
OL AT DE IC
di cui il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2829 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
tra
nato a [...], Lezhe (Albania) il 7 gennaio 1985 e residente a Parte_1
Trento, via Enrico Fermi n. 23, c.f. cittadino italiano, CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall'avv. Maria a Beccara del
Foro di Trento (c.f. fax 0461/231537; pec CodiceFiscale_2
, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, Email_1 via Rosmini n. 45
Parte ricorrente
contro
, nata a [...], Mirdite (Albania) il 3 luglio 1993 e residente a CP_1
Trevi (PG), via Santo Stefano - Fr. Picciche n. 5, c.f. , CodiceFiscale_3 cittadina albanese
Parte resistente contumace
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12 novembre 2025, parte ricorrente concludeva come da ricorso chiedendo di: “1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29.08.2011 in Lezhe (Albania) dai signori e Parte_1
, oggi matrimonio trascritto nel registro degli atti di CP_2 CP_1 matrimonio del Comune di Trento al n. 438 P. 2 S. C Uff. 1 anno 2015; 2. disporsi
l'affidamento esclusivo rafforzato di cui all'art. 337 quater c.c. dei figli minori Per_1
e al padre, con collocamento presso la sua residenza, sita in Trento,
[...] Persona_2 via Enrico Fermi n. 23, e con autorizzazione al signor ad adottare in via Parte_1 autonoma ed esclusiva le scelte e decisioni anche di maggior interesse riguardanti i due figli minori, senza necessità di acquisire l'autorizzazione materna e la sua sottoscrizione;
3. affidare al competente Servizio sociale la regolamentazione dell'eventuale diritto di visita materno;
4. assegnarsi la casa familiare al signor Pt_1 che vi risiederà con i due figli;
5. disporsi che la signora abbia a
[...] CP_1 contribuire al mantenimento ordinario dei figli minori e versando sul Per_1 Per_2 conto corrente del signor entro il giorno 15 di ogni mese, la somma Parte_1 mensile che sarà ritenuta di giustizia per ciascun figlio tenuto conto delle condizioni economiche della convenuta, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT; 6. disporsi che la signora abbia a contribuire nella misura che CP_1 sarà ritenuta di giustizia alle spese straordinarie per i due figli, da intendersi per quanto concerne la loro individuazione quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio Nazionale Forense nell'anno 2017; 7. disporsi che il signor genitore collocatario dei minori, percepirà in via esclusiva di tutti Parte_1
i contributi / detrazioni / assegni / provvidenze di qualsiasi natura (anche sotto forma di bonus / incentivi una tantum) previsti a favore dei figli e/o del nucleo familiare presso il quale gli stessi risiedono;
8. compenso professionale, oltre a 15 % rimborso forfettario
Pag. 2 di 13 spese generali, IVA e CNPA, nella misura di legge, rifusi. Con ogni riserva in ordine ad ulteriori deduzioni, produzioni e richieste istruttorie, anche in relazione al comportamento processuale di controparte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, iscritto in data 12 dicembre 2024, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Albania con la resistente in data 29 agosto 2011, trascritto nel Comune di Trento, al n. 438, P. 2, S. C, Uff. 1, anno 2015, con previsione dell'affidamento super esclusivo dei figli minori e Persona_1 Per_2
al padre, nonché con regolamentazione del diritto di visita della madre a mezzo
[...] del Servizio Sociale e con disposizione, a carico della resistente, dell'obbligo di contribuire al mantenimento della prole tramite la corresponsione di un assegno mensile di importo ritenuto equo e tramite la partecipazione al pagamento delle spese straordinarie nella misura del pari ritenuta equa.
Nei fatti, il predetto ha, in particolare, rappresentato che, dall'unione coniugale, erano nati due figli, , a Trento il 2 luglio 2015, e , a Trento il 6 Persona_1 Persona_2 giugno 2018, entrambi con lui residenti;
che il 13 dicembre 2019, la resistente si era allontanata dalla casa familiare di Trento, rappresentando allo stesso di non volere più proseguire la relazione;
che, successivamente al suo allontanamento, la resistente lo contattava telefonicamente, solo in alcune occasioni, al fine di avere notizie dei figli minori, ma senza, tuttavia, fornire ulteriori precisazioni in ordine al proprio domicilio né avanzare richiesta di visita della prole;
che, per tale ragione, egli, in data 16 dicembre
2019, si era recato presso la Questura di Trento, presentando denuncia di allontanamento volontario;
che, solo a seguito di una verifica presso l'Ufficio anagrafe del Comune di Trento, egli apprendeva che la resistente, a far data dal 16 dicembre
2019, era stata cancellata dall'Ufficio anagrafe di Trento onde trasferirsi a Trevi (PG) - in via Santo Stefano, Fr. Picciche n.
5 - presso la famiglia di tale signor Persona_3 al medesimo non noto;
che egli proponeva, dunque, ricorso per separazione dalla resistente e che tale procedimento veniva definito consensualmente tra le parti alle seguenti condizioni: “
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. I figli
Pag. 3 di 13 minori e sono affidati in via esclusiva al padre con Persona_1 Persona_2 collocamento presso la sua residenza, sita in Trento, via Enrico Fermi n. 23. 3. Il diritto di visita materno sarà regolato secondo le indicazioni del Servizio Sociale del Comune di Trento.
4. Il signor provvederà all'integrale mantenimento dei figli Parte_1 minori e , provvedendo altresì alle spese straordinarie, Persona_1 Persona_2 mediche, scolastiche e sportive per i due figli medesimi, e ciò sino a quando la madre non avrà reperito un'occupazione lavorativa che le permetta di contribuire al mantenimento della prole.
5. La casa coniugale è assegnata al signor che Parte_1 vi risiederà insieme ai figli.
6. Il signor genitore collocatario dei minori, Parte_1 percepirà gli importi relativi all'assegno unico e analoghe provvidenze.
7. Nell'ambito delle indicazioni che verranno impartite dal Servizio Sociale, entrambi i coniugi avranno cura che i figli abbiano sempre, nei confronti degli stessi, un sicuro e preciso riferimento genitoriale e ciascun coniuge avrà, comunque, cura che i figli abbiano regolari colloqui con l'altro genitore.
8. Le parti, quindi, reciprocamente rinunciano ad ogni ulteriore pretesa di carattere economico, dichiarandosi soddisfatte e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra, impegnandosi, altresì, a rimettere eventuali querele sporte nei confronti del coniuge in relazione ai fatti richiamati nei rispettivi scritti difensivi, nonché ad accettare le rispettive remissioni.
9. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”; che, successivamente alla separazione dei coniugi, veniva attivato, a mezzo del Servizio Sociale del Comune di Trento incaricato dal Tribunale Ordinario di Trento, il percorso volto a sostenere la ripresa della relazione fra i minori e la madre e che, purtuttavia, tale percorso veniva, sin da subito, interrotto e mai ripreso, atteso che quest'ultima vedeva i figli solamente una volta, nel mese di maggio 2021, senza, poi, più avanzare alcuna richiesta di frequentazione della prole;
che, così come all'epoca della separazione, egli abitava con i due figli minori presso la casa coniugale, con pagamento del relativo canone mensile di importo pari ad euro
600,00; che egli era anche titolare dell'impresa individuale BGB s.r.l.s, ignorando, invece, la condizione lavorativa ed economica della resistente;
che, alla luce di quanto rappresentato, erano sussistenti i presupposti per l'emissione dei chiesti provvedimenti.
Pag. 4 di 13 All'udienza del 18 giugno 2025, il ricorrente rappresentava di essersi già divorziato in
Albania e che, tuttavia, la pronuncia di divorzio non conteneva alcuna regolamentazione in ordine alla prole (“La pronuncia di divorzio ha interessato soltanto lo status e non contiene alcuna regolamentazione per i figli. La madre continua a non vedere la prole dal 2021 e nemmeno si fa sentire. A volte, con i bambini viene fuori il discorso della madre. A dicembre 2019 lei è sparita, per le ovvie ragioni che poi abbiamo visto. Dopo di che, c'è stato un tentativo di riavvicinamento, c'è stato anche il covid di mezzo. Ha fatto due incontri in Spazio neutro con i Servizi sociali, dopo di che lei ha rifiutato di fare questi incontri e poi nulla più. Inoltre, la resistente ha avuto un'altra figlia col suo nuovo marito. Io lavoro in edilizia, guadagno sui 2.000/2.100 netti al mese. Non so se la resistente svolge attività lavorativa, comunque lei a Trento non lavorava. Le bambine stanno bene e vanno regolarmente a scuola. Io percepisco già l'assegno unico”). Nella stessa udienza, venivano emessi i provvedimenti di cui all'articolo 473 bis.22 c.p.c., disponendosi, in particolare, l'affidamento super esclusivo dei minori Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) al padre Persona_2 con collocazione degli stessi presso quest'ultimo, l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, nonché la previsione, a carico della resistente, dell'obbligo di contribuire al mantenimento della prole tramite il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, al ricorrente, della somma di euro 400,00 (euro 200,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI, oltre che mediante il pagamento del 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le linee guida del CNF 2017, nonché da sottoporre a previa concertazione qualora superiori all'importo di euro 150,00. Veniva, ancora, acquisita una relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, già incaricati, al fine di relazionare: “sulle condizioni di vita e di salute psico-fisica dei minori (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata a [...] il [...]); sulle dinamiche personali intercorrenti tra i genitori;
sulle dinamiche intercorrenti tra i singoli genitori e i predetti minori, con particolare riguardo alla relazione degli stessi con la figura materna”, ed, ancora, informazioni presso l'Agenzia delle entrate competente per territorio (Comune di Trevi) in ordine alle eventuali dichiarazioni dei redditi, presentate negli ultimi tre anni da parte della
Pag. 5 di 13 resistente, e presso l'INPS, territorialmente competente, in merito alla eventuale posizione lavorativa e retributiva di quest'ultima.
All'udienza del 12.11.2025, parte ricorrente concludeva come da ricorso, con rinuncia ai termini di rito. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*
Orbene, va, anzitutto, per quanto attiene alla domanda di divorzio, dato atto che le parti risultano essersi già divorziate in Albania, con sentenza n. 89, pubblicata il 20.02.2021, emessa dal Tribunale distrettuale di Lezhe – Repubblica di Albania, passata in giudicato, come depositata in atti in data 07 novembre 2025.
Occorre, pertanto, in via preliminare, verificare la sussistenza dei presupposti per l'esplicazione degli effetti di tale sentenza anche nell'ordinamento giuridico italiano.
A riguardo, si evidenzia, in particolare, che, ai sensi della L. 218/1995 sul diritto privato internazionale, il riconoscimento di una sentenza straniera è subordinato alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli art. 64 e seguenti della legge in parola da parte della Corte di appello funzionalmente competente.
L'articolo 64 della sopra richiamata legge, prevede, nello specifico, che “La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b)
l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità
a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge: d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui
è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del
Pag. 6 di 13 processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico”.
Ciò posto, si ritengono sussistenti tutti i requisiti indicati nella precitata norma, in considerazione del fatto che la pronuncia straniera di divorzio è stata emessa in data 10 febbraio 2021, con giudizio recante numero 138/2020, e, dunque, radicatosi anteriormente al presente procedimento;
che tale sentenza è passata in giudicato;
che il giudizio di divorzio è stato regolarmente portato a conoscenza della convenuta, essendo la stessa, dall'autorità giudiziaria albanese, stata considerata validamente avvisata della pendenza del procedimento e, dunque, dichiarata contumace poiché non presentatasi senza motivo.
Si evidenzia, inoltre, che, in conformità al principio della circolazione internazionale dei provvedimenti giudiziari, con la legge n. 218/1995, il riconoscimento delle sentenze e dei provvedimenti stranieri, che possiedono i requisiti indicati negli artt. 64, 65 e 66, è divenuto automatico e non occorre più la delibazione degli stessi da parte della Corte di
Appello (cfr: Corte d'Appello Milano, 14-11-1997 “Ove sussistano i requisiti previsti dall'art. 64 l. 31 maggio 1995 n. 218, la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun provvedimento. In particolare, nessun provvedimento giurisdizionale di riconoscimento è necessario per la trascrizione delle sentenze di divorzio, dovendosi senz'altro provvedere l'ufficiale di stato civile. Ne deriva la carenza d'interesse ad agire per il riconoscimento della sentenza straniera di divorzio, ove siano incontestati i requisiti di cui all'art. 64 cit.”) e che la Suprema Corte di Cassazione, ha, poi, stabilito che “in tema di riconoscimento delle sentenze straniere, non è contraria ai principi fondamentali dell'ordine pubblico la sentenza straniera di divorzio che non indichi compiutamente le condizioni di affidamento e di mantenimento inerenti alla prole minorenne degli ex coniugi, dal momento che nessun principio costituzionale impone che la definitiva regolamentazione dei diritti e dei doveri scaturenti da un determinato status sia dettato in un unico contesto, tant'è che nel nostro ordinamento è prevista la sentenza non definitiva di divorzio, che statuisce sullo "status" e rinvia per l'adozione dei provvedimenti conseguenti (cfr. Cass. Civ sent. n. 13556 del 30 luglio 2012).
Pag. 7 di 13 Ne deriva, dunque, che, in applicazione dei principi sopra considerati, va ritenuta efficace nell'ordinamento italiano la pronuncia di divorzio emessa a seguito del giudizio di divorzio incardinato innanzi al Tribunale Albanese (stante la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento di tale sentenza nell'ordinamento italiano come sopra rilevati), con conseguente improponibilità, dunque, della domanda di divorzio avanzata del pari in tale sede, e dovendosi, inoltre, rilevare, per quanto, invece, attiene alla statuizione delle condizioni afferenti alla prole, la sussistenza della giurisdizione italiana quale autorità giudiziaria dello Stato di residenza abituale dei figli minori al momento della proposizione del presente ricorso, in conformità all'articolo 8, par. 1, del
Regolamento CE n. 2201 del 2003, il quale appunto recita che “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello
Stato membro alla data in cui sono aditi” e all'art. 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009.
Orbene, tanto chiarito, passando adesso all'analisi delle richieste afferenti alla prole, in punto di affidamento, si ritengono sussistenti i presupposti per prevedere l'affidamento super esclusivo della stessa al padre, tenuto conto di quanto di seguito evidenziato.
Segnatamente, si osserva, a riguardo, che l'affidamento esclusivo rafforzato o super esclusivo costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, fondato sul contenuto dell'art. 337 quater c.c, introdotto con il D. Lgs. n. 154/2013, e che tra i classici istituti dell'affidamento condiviso e dell'affidamento esclusivo, si colloca al gradino più elevato di tutela ed insieme di residualità. La norma citata, infatti, stabilisce che, “salvo che sia diversamente stabilito”, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. La clausola di salvaguardia ha aperto la strada, dunque, alla derogabilità giudiziaria. In tal guisa, il Tribunale, in alternativa all'affidamento a uno o entrambi i genitori, può assegnare ad uno di essi un potere decisionale con annessa responsabilità, permettendo così all'affidatario rafforzato di adottare, di fatto,
Pag. 8 di 13 tutte le decisioni inerenti il minore, sia quelle di ordinaria sia quelle di straordinaria amministrazione, senza la consultazione e senza il consenso dell'altro genitore. La giurisprudenza di riferimento ha, inoltre, chiarito anche i presupposti per l'adozione di una misura così estrema, consistenti, in particolare, in una situazione di totale disinteressamento della prole, di abbandono generalizzato e aggravato da episodi di violenza fisica e morale, sia verso il minore che verso l'altro coniuge, ovvero qualora il padre mostri contegno ostativo all'avvio di progetti di aiuto familiare (Tribunale di
Roma 15 luglio 2018) o se, per ostruzionismo, provochi delle paralisi decisionali deleterie per il minore (Tribunale di Roma, 19886/2018).
Va, per altro, evidenziato come la misura dell'affidamento super esclusivo si riconnette al potere dell'autorità giudiziaria, in caso di condotte pregiudizievoli per i figli minori, di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., ma piuttosto di graduare le misure applicabili, come, appunto, previsto dall'art. 333 c.c., il cui dettato normativo non contiene delle prescrizioni tassative, ma solo esemplificative, giacché è riservata al giudice la facoltà di scegliere la misura che in concreto si riveli più adatta a salvaguardare l'interesse dei minori, anche facendo ricorso all'istituto dell'affidamento esclusivo rafforzato (Corte di Cassazione, ordinanza 31 dicembre 2020
n. 29999, la quale, nel corpo della motivazione, nel confermare la decisione della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma del decreto del Tribunale per i Minorenni del 7/3/2017-15/3/2017, aveva disposto “l'affidamento super esclusivo”, ha espresso il principio sopra richiamato).
Orbene, ciò posto, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo dei figli minori al padre, alla luce dello stato di disinteressamento della madre verso questi ultimi e del loro abbandono generalizzato da parte della stessa, come
è anche emerso dalla relazione del Servizio Sociale agli atti, il quale ha, appunto, evidenziato che e non hanno rapporti con la madre, sig.ra , da Per_1 Per_2 CP_1
Pag. 9 di 13 Giugno 2021. Il sig. riferisce di non avere alcun contatto con lei. Anche lo Pt_1
scrivente, subentrato sulla situazione del nucleo a Gennaio 2025, non ha mai avuto contatti con la signora”. Nessun elemento di pregiudizio è, infine, emerso con riferimento all'ambiente familiare in cui i minori risultano essere inseriti, in considerazione del fatto che i minori “presentano una relazione positiva e caratterizzata da adeguata cura e attenzione ai loro bisogni. Il sig. ha recentemente acquistato Pt_1
un nuovo appartamento a Trento, nel quale è previsto il trasferimento a breve insieme ai figli. frequenta la classe quinta della scuola primaria “ ” di Trento. Per_1 Per_4
Prosegue la frequenza settimanale al centro “La Bussola”, dove riceve supporto scolastico ed educativo. Tale contesto rappresenta per il minore un importante punto di riferimento, frequentato anche nel periodo estivo. Parallelamente sta svolgendo un percorso psicologico presso il Centro Franca Martini, finalizzato a favorire una maggiore consapevolezza di sé. frequenta invece la classe seconda della stessa Per_2
scuola, con un rendimento scolastico positivo. La scuola non ha segnalato particolari criticità”.
Per quanto, poi, attiene al regime di visita della madre, si prevede che gli eventuali incontri della prole con quest'ultima, previa valutazione psicologica dello stato di benessere dei minori nella prospettiva di un loro riavvicinamento alla stessa, nonché previa valutazione delle capacità genitoriali della resistente, abbiano svolgimento presso lo Spazio Neutro, secondo le modalità che saranno ritenute necessarie da parte dei
Servizi Sociali territorialmente competenti e con il costante monitoraggio ad opera di tali Servizi.
Stante la collocazione dei minori presso il padre, si ritengono, inoltre, sussistenti i presupposti per disporre l'assegnazione della casa familiare al signor che Parte_1
vi risiederà con i due figli.
Venendo, adesso, alle questioni economiche, con riguardo al mantenimento relativo ai
Pag. 10 di 13 figli minori, si rileva, anzitutto, in punto di diritto, che la prole ha diritto ad ottenere un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, giusta applicazione dell'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Si precisa, poi, che il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali
(cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974), e che, ai sensi del novellato testo dell'art. 155 cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità. Nella determinazione dell'assegno di mantenimento occorre, inoltre, prendere in considerazione i tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori.
Orbene, fermi restando i principi sopra espressi, si evidenzia che, dalla documentazione acquisita d'ufficio da parte del Tribunale, risulta che la resistente ha percepito, nel corso degli ultimi tre anni, redditi minimi.
Ciò non di meno, tenuto conto del fatto che i minori vivono da tempo solo con il padre il quale si occupa di ogni loro esigenza, si ritiene necessario che la resistente contribuisca al loro mantenimento tramite il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, al ricorrente, della somma di euro 400,00 (euro 200,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI, oltre che mediante il pagamento del 50%
Pag. 11 di 13 delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le linee guida del CNF 2017, nonché da sottoporre a previa concertazione qualora superiori all'importo di euro 150,00.
Stante la disposizione dell'affidamento super esclusivo dei figli minori al padre, si evidenzia, inoltre, il diritto ex lege di quest'ultimo alla percezione integrale dell'assegno unico universale, dell'assegno provinciale e di ogni altro emolumento previsto in favore della prole.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente, nonché liquidate sulla base del D.M. 55 del 2014. Si ritiene, in particolare, che tali spese vadano quantificate facendo applicazione dei valori previsti per le cause del contenzioso ordinario ricomprese tra gli euro 26.001 e gli euro 52.000, con considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria e con esclusione, invece, di quella istruttoria, stante il mancato espletamento di prova orale, nonché tenuto conto del mancato deposito di memorie integrative Cartabia. Si ritiene, infine, di dovere applicare i valori minimi, in ragione del livello di difficoltà della presente causa e della mancata costituzione della resistente che ha reso, pertanto, non necessario l'espletamento, da parte del ricorrente, di un'ulteriore attività difensiva, a parte quella oggetto di prospettazione nell'ambito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentito il procuratore di parte ricorrente, presso atto della già emessa pronuncia di divorzio n. 89, pubblicata il
20.02.2021, da parte del Tribunale Albanese, passata in giudicato, con effetti nell'ordinamento italiano:
- DISPONE il non luogo a provvedere sulla domanda di divorzio;
- DISPONE l'affido super esclusivo dei figli minori (nato a [...] il Persona_1
2 luglio 2015) e (nata a [...] il [...]), al padre, con Persona_2 collocazione degli stessi presso quest'ultimo e con regolamentazione del diritto di visita della madre secondo le modalità specificate in parte motiva;
Pag. 12 di 13 - DISPONE l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente;
- PONE, a carico della resistente, l'obbligo di corrispondere al ricorrente, a titolo di assegno di mantenimento dei figli minori, la somma di € 400,00 (euro 200,00 a figlio) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, la quale sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI;
- PONE, a carico della resistente, l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai predetti figli minori, individuate secondo le linee guida del Protocollo del CNF del 2017 e da sottoporre a preventiva concertazione qualora superiori ad euro 150,00;
- CONDANNA la resistente al pagamento delle spese di lite, a favore del ricorrente, che liquida nella misura di euro 2.906,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Si comunichi alle parti costituite e al Servizio Sociale competente.
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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