Decreto ingiuntivo 22 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto ingiuntivo 22/07/2022, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/07/2022
N. 00407/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 407 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
per il pagamento
della somma di € 3.653,93, concessa a titolo di “equo indennizzo” con decreto n.-OMISSIS-, adottato dal Ministero della Difesa in data 9 marzo 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 118 cod. proc. amm. e 633 e ss. cod. proc. civ.;
Considerato che parte ricorrente, già Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, chiede che sia ingiunto al Ministero della Difesa il pagamento della somma di € 3.653,93, allo stesso concessa a titolo di “equo indennizzo” con decreto n.-OMISSIS-, adottato dalla menzionata Amministrazione in data 9 marzo 2021;
Ritenuto:
1) che detta domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
2) che sussistono i presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., trattandosi di un credito che ha ad oggetto una somma liquida di denaro della quale vi è prova scritta in atti;
3) che pertanto ne va ingiunto al Ministero della Difesa il pagamento;
4) che si ravvisano i presupposti di cui all’art. 642, comma 2, c.p.c., attesa l’esistenza di “documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere”;
5) che le spese, i diritti e gli onorari della presente fase vanno posti a carico dell’Amministrazione intimata e sono liquidati in dispositivo;
P.Q.M.
Ordina il pagamento di € 3.653,93 in favore del sig. -OMISSIS-, maggiorata degli interessi legali sino al soddisfo.
Autorizza, in mancanza di pagamento immediato, l’esecuzione provvisoria del presente decreto e avvisa che, nel termine di giorni quaranta dalla notificazione dello stesso, potrà essere proposta opposizione e che in difetto si procederà ad esecuzione forzata.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari della presente fase che si liquidano in € 700,00, con distrazione a favore dell’avvocato Tommasi, dichiaratosi antistatario.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce il giorno 21 luglio 2022.
| Il Presidente |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.