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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7026/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7026/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CORSO FRANCIA 3 TORINO presso lo studio dell'avv. DEPETRIS FEDERICO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note difensive del 23/4/2025
“In via temporanea ed urgente: - Autorizzare i coniugi a vivere separati;
- Disporre l'affidamento esclusivo del minore ed il collocamento della prole presso la Sig.ra ove manterranno la Pt_1 residenza anagrafica;
- Assegnare la casa familiare alla Sig.ra unitamente a tutti gli arredi Pt_1 che la compongono;
- Disporre a carico del Sig. la corresponsione di assegno mensile per il CP_1 contributo al mantenimento dei figli di euro 500,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo della causa di separazione giudiziale;
-
Disporre che a carico di ciascuna delle Parti l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie relative alla prole come da Protocollo d'intesa vigente presso il Foro di Torino;
- Disporre a carico del
Sig. la corresponsione di assegno di mantenimento per la moglie Sig.ra di euro 300,00 CP_1 Pt_1 soggetto a rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo della causa di separazione giudiziale;
- Disporre che gli assegni famigliari, l'assegno unico e le altre forme di provvidenza ed assistenza riconosciute per la presenza della prole siano corrisposti alla Sig.ra quale genitore collocatario;
- Disporre che il padre possa incontrare il figlio minore secondo Pt_1 un calendario ritenuto più opportuno dal Tribunale adito, tenendo conto delle condizioni di salute del minore
pagina 1 di 6 Nel merito in via principale: - Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del Sig. ed ordinare all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alle conseguenti iscrizioni e CP_1 trascrizioni e autorizzare dei coniugi a vivere separati;
- Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre ed il collocamento della prole presso la Sig.ra - Assegnare la casa Pt_1 famigliare alla Sig.ra unitamente a tutti gli arredi che la compongono;
- Disporre a carico Pt_1 del Sig. la corresponsione di assegno mensile per il contributo al mantenimento dei figli di euro CP_1
500,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo della causa di separazione giudiziale;
- Disporre che a carico di ciascuna delle Parti
l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie relative alla prole come da Protocollo d'intesa vigente presso il Foro di Torino;
- Disporre a carico del Sig. la corresponsione di assegno di CP_1 mantenimento per la moglie Sig.ra di euro 300,00 soggetto a rivalutazione annuale Istat, con Pt_1 decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo della causa di separazione giudiziale. -
Disporre che gli assegni famigliari, l'assegno unico e le altre forme di provvidenza ed assistenza riconosciute per la presenza della prole siano corrisposti alla Sig.ra quale genitore Pt_1 collocatario;
- Disporre l'avvio, da parte dei Servizi Sociali competenti, di attività di monitoraggio e supporto del nucleo familiare;
- Disporre che il padre possa incontrare i figli in luogo neutro ed alla presenza di educatori nel solo caso lo stesso ne faccia espressa richiesta;
Nel merito in via subordinata:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi ed ordinare all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alle conseguenti iscrizioni e trascrizioni e autorizzare dei coniugi a vivere separati;
- Disporre
l'affidamento condiviso del minore ed il collocamento della prole presso la Sig.ra ove Pt_1 manterranno la residenza anagrafica
- Assegnare la casa famigliare alla Sig.ra unitamente a tutti gli arredi che la compongono;
- Pt_1
Disporre a carico del Sig. la corresponsione di assegno mensile per il contributo al mantenimento CP_1 dei figli di euro 500,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo della causa di separazione giudiziale;
- Disporre che a carico di ciascuna delle Parti
l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie relative alla prole come da Protocollo d'intesa vigente presso il Foro di Torino;
- Disporre a carico del Sig. la corresponsione di assegno di CP_1 mantenimento per la moglie Sig.ra di euro 300,00 soggetto a rivalutazione annuale Istat, con Pt_1 decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo della causa di separazione giudiziale. -
Disporre che gli assegni famigliari, l'assegno unico e le altre forme di provvidenza ed assistenza riconosciute per la presenza della prole siano corrisposti alla Sig.ra quale genitore Pt_1 collocatario;
- Disporre l'avvio, da parte dei Servizi Sociali competenti, di attività di monitoraggio e supporto del nucleo famigliare;
- Disporre un calendario di incontri padre-figli ritenuto più idoneo tenendo in particolare considerazione le patologie del minore In ogni caso: con vittoria di Per_1 spese, diritti ed onorari maggiorati ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis DM 55/2014 (predisposizione atti per PCT).
In via istruttoria: Si chiede che venga ordinato all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 213 c.p.c.,
l'esibizione dell'elenco degli istituti di credito con cui il Sig. intrattiene rapporti contrattuali e CP_1 quindi ordinare agli Istituto di credito così individuati, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione degli estratti conto degli ultimi tre anni. Si chiede che vengano disposte indagini di Polizia Fiscale e tributaria sui redditi del Sig. Si chiede che venga ordinato al convenuto l'esibizione delle proprie CP_1 dichiarazioni dei redditi, buste paga e estratti conto bancari
pagina 2 di 6 Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
TORINO il 22/08/1991.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 277 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 09/04/2001, Persona_2 Persona_3
, il 24/02/2003 e , nato
[...] Persona_4 il 01/10/2008.
Con ricorso depositato il 19/04/2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, affermando che da oltre un anno e mezzo il marito si è allontanato dalla casa coniugale non facendovi più ritorno. Chiedeva quindi di disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore con collocazione presso di sé e di disporsi l'assegnazione della casa coniugale, di porsi a carico del sig. un assegno per contribuire al mantenimento CP_1 di moglie e figli, anche per i maggiorenni ma non economicamente indipendenti, nella misura complessiva di € 800,00 mensili, (500 euro per i figli e 300 euro per lei) oltre al 50% delle spese straordinarie e l'intero A.U.
Nelle more perveniva la relazione dei servizi sociali, richiesta da questo Tribunale.
All'udienza del 23/10/2024 compariva parte ricorrente con il difensore, invero, non CP_1 si è costituito ed è stato dichiarato contumace. All'esito, adottati provvedimenti provvisori e, ritenuta superflua l'attività istruttoria, fissava udienza di discussione.
Perveniva, altresì, la relazione Parte_2
All'udienza del 14/5/2025 compariva parte ricorrente e il difensore, il quale precisava le conclusioni come da note conclusive. Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo (dalle dichiarazioni rilasciata da parte ricorrente risulta che il marito abbia lasciato la casa coniugale, senza dar più sue notizie, dal dicembre
2023).
Dunque, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sui figli: affidamento, collocazione, contributo al mantenimento.
Parte ricorrente ha domandato l'affidamento esclusivo del minore con collocazione presso di sé – e con gli altri due figli maggiorenni, ma non economicamente indipendenti- e la assegnazione della casa coniugale.
pagina 3 di 6 Tali domande devono trovare accoglimento.
È infatti incontrovertibile il disinteresse per il minore da parte del padre: dal suo allontanamento non ha avuto più contatti con il figlio e nulla versa per il mantenimento della prole.
Dalla relazione dei Servizi emerge che in un periodo assai datato (2017) il padre sembrava occuparsi del minore;
ad esempio, si evidenzia che era stato possibile attivare un percorso di autonomia ambulatoriale in favore del minore (poiché affetto da invalidità) “come scelta condivisa con i genitori” che, “il ragazzo era prevalentemente gestito dalla madre perché il padre lavorava perché all'epoca risultava unica fonte di reddito” e infine che “fino a qualche tempo fa alle riunioni scolastiche erano presenti entrambi i genitori”. D'altra parte, gli stessi Servizi sono stati informati della separazione proprio dal sig. CP_1
“l'attuale scelta di separazione tra i coniugi era stata riferita dal padre alla scrivente in data
18/12/2023, presentatosi al Servizio Sciale-Area Disabili chiedendo aiuto per perché, a suo dire, era stato mandato fuori casa dalla moglie senza motivo;
in quella sede gli erano state date informazioni di massima e da allora il signore non ha più preso contatti con il servizio Sociale” (cfr. rel. del 10/10/2024) Alla luce dell'attuale situazione, connotata dalla totale noncuranza paterna, occorre disporsi l'affidamento esclusivo cd rafforzato attribuendo alla madre il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti il minore in materia sanitaria, scolastica e sul rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
Tale modalità di affidamento si giustifica anche alla luce delle delicate condizioni di salute del minore, affetto da invalidità riconosciuta (cfr. doc 4) e, dunque, per la necessità di agevolare la madre nella sua gestione ordinaria e burocratica.
Conseguenza è la assegnazione della casa coniugale alla madre.
*
Con riguardo agli incontri padre-minore deve confermarsi quanto previsto con ordinanza ex art. 473 bis.
22 cpc, e cioè “…disporre che il padre possa incontrare il figlio minore solo su accordo con la madre ed in sua presenza”.
Per quel che concerne la presa in carico da parte dei Servizi e NPI con provvedimento 473 bis22 cpc, dalle relazioni emerge infatti un atteggiamento di totale chiusura da parte della madre all'intervento di supporto esterno sostanziatasi sinanche in un “comportamento.. molto provocatorio e aggressivo verbalmente “nei confronti della mediatrice: “…alla luce di ciò non è possibile la continuazione della presa in carico della signora con funzioni di monitoraggio e sostegno alla genitorialità richiesta da codesto Tribunale per la mancata collaborazione della stessa e la sua scarsa/nulla consapevolezza dell'importanza e significato di un supporto in tal senso”.
Ritiene nondimeno il Tribunale prudenziale mantenere la presa in carico da parte dei Servizi con funzioni di monitoraggio e con riattivazione degli interventi di supporto alla genitorialità ove se ne presentino le condizioni tenuto conto anzitutto della disponibilità della ricorrente.
*
Con riguardo al contributo al mantenimento in favore dei figli deve confermarsi il quantum richiesto da parte ricorrente (euro 500,00) e già riconosciuto con il provvedimento provvisorio del 29/10/2024.
Dalle dichiarazioni circostanziate di parte ricorrente è emerso che la primogenita, di età 24 anni, ha svolto sì attività lavorativa presso un call center, ma attualmente è priva di un'occupazione stabile, eccezion pagina 4 di 6 fatta per qualche ora settimanale (cfr. verbale del 23710/2024 “(..) fa qualche ora due giorni alla settimana” (cfr. verbale del 23/10/2024).
Il figlio secondogenito, di età 22 anni, è attualmente studente universitario;
da ultimo, vi è figlio più piccolo, il minore di età 17 anni, che è affetto da serie problematiche personali ragion per cui percepisce una pensione di accompagnamento e indennità pari ad euro 1322,16.
La precaria situazione reddituale della primogenita, l'impegno nella prosecuzione degli studi da parte del secondogenito e da ultimo la minore età dell'ultimo figlio fondano l'obbligo di contribuzione da parte del padre che è, per altro, giovane uomo da ritenere in grado di adempiere ai suoi doveri primari mediante l'espletamento di un'attività lavorativa.
In ogni caso, stante il regime di affidamento ccdd esclusivo rafforzato, l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.
Sulla domanda di addebito
Stante l'assenza di prova dei presupposti di cui all'art 151 capoverso, c.c, non può trovare accoglimento la domanda di addebito formulata da parte ricorrente che non si è neppure offerta di fornirla.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la dichiarazione di addebito della separazione
“implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi”(cfr. Cassazione civ. 32837/2022).
Sul contributo al mantenimento del coniuge.
Parte ricorrente ha domandato un contributo al mantenimento in suo favore.
La domanda non può trovare accoglimento in difetto di elementi che comprovino un'effettiva ed attuale sperequazione reddituale tra i coniugi
Sebbene emerga che, in costanza di matrimonio, il sig. svolgesse attività lavorativa CP_1 irregolare (cfr. altresì rel. 1/10/2024) mentre la sig.ra si occupava Parte_1 della famiglia, si rileva come dagli estratti conti emergano, nel 2023 costanti versamenti in contanti (di
900/950 euro) che fanno presumere l'esercizio di attività lavorativa, anche da parte della richiedente, non regolarizzata e comunque una capacità in tal senso.
I redditi del marito non sono certamente noti, egli al più lavorerebbe in modo irregolare come riporta la stressa ricorrente (“…il Sig. da parecchi anni si trova in stato di disoccupazione volontaria e CP_1 pertanto non coadiuvava in nucleo familiare nel loro sostentamento, reperendo impieghi saltuari o effettuando lavori senza regolare contratto svolgendo mansione di cuoco”); nulla di diverso essendo stato allegato, risultando pertanto inutili le indagini richieste.
Spese di lite
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc (stante l'accoglimento delle domande attoree, eccezion fatta per la domanda di addebito), le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta.
Le spese di giudizio sono liquidate, nella misura dei 2/3 stante il rigetto di alcune richieste, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000,01 ad E. 52.000), applicati i valori minimi delle fasi di pagina 5 di 6 studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della assenza di attività istruttoria.
Essendo la parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento da disposto a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DPR 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA il figlio minore, in via esclusiva rafforzata alla madre, attribuendole il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore importanza per il figlio relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
DISPONE che il minore mantenga residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale alla madre.
DISPONE che, qualora manifesti la volontà di incontrare il figlio, il padre possa riprendere gli accordi solo su accordo con la madre ed in sua presenza
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento del figlio minore e dei due figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti l'assegno mensile di euro 500,00 da versare entro il
5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre.
Conferma la presa in carico da parte dei Servizi con funzioni di monitoraggio e riattivazione degli interventi di supporto alla genitorialità ove se ne presentino le condizioni tenuto conto della disponibilità della ricorrente.
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.936,66, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA, con pagamento a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR 115/02.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7026/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CORSO FRANCIA 3 TORINO presso lo studio dell'avv. DEPETRIS FEDERICO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note difensive del 23/4/2025
“In via temporanea ed urgente: - Autorizzare i coniugi a vivere separati;
- Disporre l'affidamento esclusivo del minore ed il collocamento della prole presso la Sig.ra ove manterranno la Pt_1 residenza anagrafica;
- Assegnare la casa familiare alla Sig.ra unitamente a tutti gli arredi Pt_1 che la compongono;
- Disporre a carico del Sig. la corresponsione di assegno mensile per il CP_1 contributo al mantenimento dei figli di euro 500,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo della causa di separazione giudiziale;
-
Disporre che a carico di ciascuna delle Parti l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie relative alla prole come da Protocollo d'intesa vigente presso il Foro di Torino;
- Disporre a carico del
Sig. la corresponsione di assegno di mantenimento per la moglie Sig.ra di euro 300,00 CP_1 Pt_1 soggetto a rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo della causa di separazione giudiziale;
- Disporre che gli assegni famigliari, l'assegno unico e le altre forme di provvidenza ed assistenza riconosciute per la presenza della prole siano corrisposti alla Sig.ra quale genitore collocatario;
- Disporre che il padre possa incontrare il figlio minore secondo Pt_1 un calendario ritenuto più opportuno dal Tribunale adito, tenendo conto delle condizioni di salute del minore
pagina 1 di 6 Nel merito in via principale: - Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del Sig. ed ordinare all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alle conseguenti iscrizioni e CP_1 trascrizioni e autorizzare dei coniugi a vivere separati;
- Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre ed il collocamento della prole presso la Sig.ra - Assegnare la casa Pt_1 famigliare alla Sig.ra unitamente a tutti gli arredi che la compongono;
- Disporre a carico Pt_1 del Sig. la corresponsione di assegno mensile per il contributo al mantenimento dei figli di euro CP_1
500,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo della causa di separazione giudiziale;
- Disporre che a carico di ciascuna delle Parti
l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie relative alla prole come da Protocollo d'intesa vigente presso il Foro di Torino;
- Disporre a carico del Sig. la corresponsione di assegno di CP_1 mantenimento per la moglie Sig.ra di euro 300,00 soggetto a rivalutazione annuale Istat, con Pt_1 decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo della causa di separazione giudiziale. -
Disporre che gli assegni famigliari, l'assegno unico e le altre forme di provvidenza ed assistenza riconosciute per la presenza della prole siano corrisposti alla Sig.ra quale genitore Pt_1 collocatario;
- Disporre l'avvio, da parte dei Servizi Sociali competenti, di attività di monitoraggio e supporto del nucleo familiare;
- Disporre che il padre possa incontrare i figli in luogo neutro ed alla presenza di educatori nel solo caso lo stesso ne faccia espressa richiesta;
Nel merito in via subordinata:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi ed ordinare all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alle conseguenti iscrizioni e trascrizioni e autorizzare dei coniugi a vivere separati;
- Disporre
l'affidamento condiviso del minore ed il collocamento della prole presso la Sig.ra ove Pt_1 manterranno la residenza anagrafica
- Assegnare la casa famigliare alla Sig.ra unitamente a tutti gli arredi che la compongono;
- Pt_1
Disporre a carico del Sig. la corresponsione di assegno mensile per il contributo al mantenimento CP_1 dei figli di euro 500,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo della causa di separazione giudiziale;
- Disporre che a carico di ciascuna delle Parti
l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie relative alla prole come da Protocollo d'intesa vigente presso il Foro di Torino;
- Disporre a carico del Sig. la corresponsione di assegno di CP_1 mantenimento per la moglie Sig.ra di euro 300,00 soggetto a rivalutazione annuale Istat, con Pt_1 decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo della causa di separazione giudiziale. -
Disporre che gli assegni famigliari, l'assegno unico e le altre forme di provvidenza ed assistenza riconosciute per la presenza della prole siano corrisposti alla Sig.ra quale genitore Pt_1 collocatario;
- Disporre l'avvio, da parte dei Servizi Sociali competenti, di attività di monitoraggio e supporto del nucleo famigliare;
- Disporre un calendario di incontri padre-figli ritenuto più idoneo tenendo in particolare considerazione le patologie del minore In ogni caso: con vittoria di Per_1 spese, diritti ed onorari maggiorati ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis DM 55/2014 (predisposizione atti per PCT).
In via istruttoria: Si chiede che venga ordinato all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 213 c.p.c.,
l'esibizione dell'elenco degli istituti di credito con cui il Sig. intrattiene rapporti contrattuali e CP_1 quindi ordinare agli Istituto di credito così individuati, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione degli estratti conto degli ultimi tre anni. Si chiede che vengano disposte indagini di Polizia Fiscale e tributaria sui redditi del Sig. Si chiede che venga ordinato al convenuto l'esibizione delle proprie CP_1 dichiarazioni dei redditi, buste paga e estratti conto bancari
pagina 2 di 6 Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
TORINO il 22/08/1991.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 277 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 09/04/2001, Persona_2 Persona_3
, il 24/02/2003 e , nato
[...] Persona_4 il 01/10/2008.
Con ricorso depositato il 19/04/2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, affermando che da oltre un anno e mezzo il marito si è allontanato dalla casa coniugale non facendovi più ritorno. Chiedeva quindi di disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore con collocazione presso di sé e di disporsi l'assegnazione della casa coniugale, di porsi a carico del sig. un assegno per contribuire al mantenimento CP_1 di moglie e figli, anche per i maggiorenni ma non economicamente indipendenti, nella misura complessiva di € 800,00 mensili, (500 euro per i figli e 300 euro per lei) oltre al 50% delle spese straordinarie e l'intero A.U.
Nelle more perveniva la relazione dei servizi sociali, richiesta da questo Tribunale.
All'udienza del 23/10/2024 compariva parte ricorrente con il difensore, invero, non CP_1 si è costituito ed è stato dichiarato contumace. All'esito, adottati provvedimenti provvisori e, ritenuta superflua l'attività istruttoria, fissava udienza di discussione.
Perveniva, altresì, la relazione Parte_2
All'udienza del 14/5/2025 compariva parte ricorrente e il difensore, il quale precisava le conclusioni come da note conclusive. Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo (dalle dichiarazioni rilasciata da parte ricorrente risulta che il marito abbia lasciato la casa coniugale, senza dar più sue notizie, dal dicembre
2023).
Dunque, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sui figli: affidamento, collocazione, contributo al mantenimento.
Parte ricorrente ha domandato l'affidamento esclusivo del minore con collocazione presso di sé – e con gli altri due figli maggiorenni, ma non economicamente indipendenti- e la assegnazione della casa coniugale.
pagina 3 di 6 Tali domande devono trovare accoglimento.
È infatti incontrovertibile il disinteresse per il minore da parte del padre: dal suo allontanamento non ha avuto più contatti con il figlio e nulla versa per il mantenimento della prole.
Dalla relazione dei Servizi emerge che in un periodo assai datato (2017) il padre sembrava occuparsi del minore;
ad esempio, si evidenzia che era stato possibile attivare un percorso di autonomia ambulatoriale in favore del minore (poiché affetto da invalidità) “come scelta condivisa con i genitori” che, “il ragazzo era prevalentemente gestito dalla madre perché il padre lavorava perché all'epoca risultava unica fonte di reddito” e infine che “fino a qualche tempo fa alle riunioni scolastiche erano presenti entrambi i genitori”. D'altra parte, gli stessi Servizi sono stati informati della separazione proprio dal sig. CP_1
“l'attuale scelta di separazione tra i coniugi era stata riferita dal padre alla scrivente in data
18/12/2023, presentatosi al Servizio Sciale-Area Disabili chiedendo aiuto per perché, a suo dire, era stato mandato fuori casa dalla moglie senza motivo;
in quella sede gli erano state date informazioni di massima e da allora il signore non ha più preso contatti con il servizio Sociale” (cfr. rel. del 10/10/2024) Alla luce dell'attuale situazione, connotata dalla totale noncuranza paterna, occorre disporsi l'affidamento esclusivo cd rafforzato attribuendo alla madre il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti il minore in materia sanitaria, scolastica e sul rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
Tale modalità di affidamento si giustifica anche alla luce delle delicate condizioni di salute del minore, affetto da invalidità riconosciuta (cfr. doc 4) e, dunque, per la necessità di agevolare la madre nella sua gestione ordinaria e burocratica.
Conseguenza è la assegnazione della casa coniugale alla madre.
*
Con riguardo agli incontri padre-minore deve confermarsi quanto previsto con ordinanza ex art. 473 bis.
22 cpc, e cioè “…disporre che il padre possa incontrare il figlio minore solo su accordo con la madre ed in sua presenza”.
Per quel che concerne la presa in carico da parte dei Servizi e NPI con provvedimento 473 bis22 cpc, dalle relazioni emerge infatti un atteggiamento di totale chiusura da parte della madre all'intervento di supporto esterno sostanziatasi sinanche in un “comportamento.. molto provocatorio e aggressivo verbalmente “nei confronti della mediatrice: “…alla luce di ciò non è possibile la continuazione della presa in carico della signora con funzioni di monitoraggio e sostegno alla genitorialità richiesta da codesto Tribunale per la mancata collaborazione della stessa e la sua scarsa/nulla consapevolezza dell'importanza e significato di un supporto in tal senso”.
Ritiene nondimeno il Tribunale prudenziale mantenere la presa in carico da parte dei Servizi con funzioni di monitoraggio e con riattivazione degli interventi di supporto alla genitorialità ove se ne presentino le condizioni tenuto conto anzitutto della disponibilità della ricorrente.
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Con riguardo al contributo al mantenimento in favore dei figli deve confermarsi il quantum richiesto da parte ricorrente (euro 500,00) e già riconosciuto con il provvedimento provvisorio del 29/10/2024.
Dalle dichiarazioni circostanziate di parte ricorrente è emerso che la primogenita, di età 24 anni, ha svolto sì attività lavorativa presso un call center, ma attualmente è priva di un'occupazione stabile, eccezion pagina 4 di 6 fatta per qualche ora settimanale (cfr. verbale del 23710/2024 “(..) fa qualche ora due giorni alla settimana” (cfr. verbale del 23/10/2024).
Il figlio secondogenito, di età 22 anni, è attualmente studente universitario;
da ultimo, vi è figlio più piccolo, il minore di età 17 anni, che è affetto da serie problematiche personali ragion per cui percepisce una pensione di accompagnamento e indennità pari ad euro 1322,16.
La precaria situazione reddituale della primogenita, l'impegno nella prosecuzione degli studi da parte del secondogenito e da ultimo la minore età dell'ultimo figlio fondano l'obbligo di contribuzione da parte del padre che è, per altro, giovane uomo da ritenere in grado di adempiere ai suoi doveri primari mediante l'espletamento di un'attività lavorativa.
In ogni caso, stante il regime di affidamento ccdd esclusivo rafforzato, l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.
Sulla domanda di addebito
Stante l'assenza di prova dei presupposti di cui all'art 151 capoverso, c.c, non può trovare accoglimento la domanda di addebito formulata da parte ricorrente che non si è neppure offerta di fornirla.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la dichiarazione di addebito della separazione
“implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi”(cfr. Cassazione civ. 32837/2022).
Sul contributo al mantenimento del coniuge.
Parte ricorrente ha domandato un contributo al mantenimento in suo favore.
La domanda non può trovare accoglimento in difetto di elementi che comprovino un'effettiva ed attuale sperequazione reddituale tra i coniugi
Sebbene emerga che, in costanza di matrimonio, il sig. svolgesse attività lavorativa CP_1 irregolare (cfr. altresì rel. 1/10/2024) mentre la sig.ra si occupava Parte_1 della famiglia, si rileva come dagli estratti conti emergano, nel 2023 costanti versamenti in contanti (di
900/950 euro) che fanno presumere l'esercizio di attività lavorativa, anche da parte della richiedente, non regolarizzata e comunque una capacità in tal senso.
I redditi del marito non sono certamente noti, egli al più lavorerebbe in modo irregolare come riporta la stressa ricorrente (“…il Sig. da parecchi anni si trova in stato di disoccupazione volontaria e CP_1 pertanto non coadiuvava in nucleo familiare nel loro sostentamento, reperendo impieghi saltuari o effettuando lavori senza regolare contratto svolgendo mansione di cuoco”); nulla di diverso essendo stato allegato, risultando pertanto inutili le indagini richieste.
Spese di lite
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc (stante l'accoglimento delle domande attoree, eccezion fatta per la domanda di addebito), le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta.
Le spese di giudizio sono liquidate, nella misura dei 2/3 stante il rigetto di alcune richieste, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000,01 ad E. 52.000), applicati i valori minimi delle fasi di pagina 5 di 6 studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della assenza di attività istruttoria.
Essendo la parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento da disposto a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DPR 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA il figlio minore, in via esclusiva rafforzata alla madre, attribuendole il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore importanza per il figlio relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
DISPONE che il minore mantenga residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale alla madre.
DISPONE che, qualora manifesti la volontà di incontrare il figlio, il padre possa riprendere gli accordi solo su accordo con la madre ed in sua presenza
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento del figlio minore e dei due figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti l'assegno mensile di euro 500,00 da versare entro il
5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre.
Conferma la presa in carico da parte dei Servizi con funzioni di monitoraggio e riattivazione degli interventi di supporto alla genitorialità ove se ne presentino le condizioni tenuto conto della disponibilità della ricorrente.
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.936,66, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA, con pagamento a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR 115/02.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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