Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo Magrì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3005/2023 R.G. promossa da:
, residenti in [...], elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Verona, presso lo studio degli avv. P. De Nardi e M. Poggiani, che li rappresentano e difen- dono per procura in calce all'atto di citazione
A T T O R I
C O N T R O
, sito in Frabosa Sottana, in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Genova, pres- Parte_3 so lo studio dell'avv. E. Grosso, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla com- parsa di risposta
C O N V E N U T O
OGGETTO: Impugnazione delibera assemblea condominiale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli avv. P. De Nardi e M. Poggiani per gli attori così concludono:
“voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti
In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva delle delibere, oggetto della presente im- pugnazione, adottate il 16.11.2022 dall'assemblea dei condomini del Condominio relativa- mente ai punti n.1) e 2) – approvazione rendiconto consuntivo 2021/2022 e approvazione bi- lancio preventivo 2022/2023 e relativi piani di riparto;
sospendere l'efficacia esecutiva delle delibere, oggetto della presente impugnazione, adottate il 31.08.2023 dall'assemblea dei condomini del relati- Parte_4 vamente ai punti n.1) e 2) – approvazione rendiconto consuntivo 2022/2023 e approvazione bilancio preventivo 2023/2024 e relativi piani di riparto;
In via principale: accertare la nullità o comunque dichiarare l'annullabilità delle delibere adot- tate ai punti 1) e 2) il 16.11.2022 dall'assemblea del , per Parte_4 tutti i motivi di cui al presente atto e/o per quelli ritenuti di giustizia e, per l'effetto, dichiarare
1
, con conseguente pronuncia e condanna del Parte_4 Parte_4 convenuto al rimborso delle somme eventualmente percepite, oltre interessi fino all'effettivo pagamento;
accertare la nullità o comunque dichiarare l'annullabilità delle delibere adottate ai punti 1) e
2) il 31.08.2023 dall'assemblea del , per tutti i motivi di Parte_4 cui al presente atto e/o per quelli ritenuti di giustizia e, per l'effetto, dichiarare la nullità o co- munque annullare le delibere di cui ai punti 1) e 2) della suddetta assemblea del
[...]
, con conseguente pronuncia e condanna del convenuto Parte_4 Parte_4 al rimborso delle somme eventualmente percepite, oltre interessi fino all'effettivo pagamento;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi legali relativi al procedimento, oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfetario, incluse le spese e gli onorari per il procedimento di mediazione.”
L'avv. E. Grosso per il convenuto così conclude:
“Contrariis reiectis,
In via principale e nel merito, previa conferma dei provvedimenti già assunti con l'ordinanza del 04.05.2024, respingere, tutte le istanze ex adverso in quanto infondate in fatto, in diritto e comunque non provate , per i motivi tutti esposti in comparsa di costituzione e nelle successi- ve memorie ex art. 171 ter cpc e, conseguentemente, condannare parte attrice al pagamento di tutte le spese sia di causa, sia della fase di mediazione;
con vittoria di spese, onorari e competenze.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio davanti a questo Tribunale il chiedendo in via pre- Controparte_1 liminare di sospendere l'efficacia esecutiva delle delibere adottate il 16.11.2022 dall'assemblea del relativamente ai punti n. 1) e 2) – approvazione rendiconto Parte_4 consuntivo 2021/2022 e approvazione bilancio preventivo 2022/2023 e relativi piani di ripar- to, nonché delle delibere adottate il 31.08.2023 dall'assemblea del Controparte_2
relativamente ai punti n. 1) e 2) – approvazione rendiconto consuntivo 2022/2023 e
[...] approvazione bilancio preventivo 2023/2024 e relativi piani di riparto.
Chiedevano quindi gli attori che il Tribunale accertasse la nullità o comunque dichiarasse l'annullabilità delle predette delibere, con conseguente condanna del convenuto Parte_4 al pagamento delle spese processuali.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva in preliminare di respingere la Parte_4 richiesta di sospensione delle delibere impugnate e comunque la reiezione delle domande proposte nei suoi confronti, con vittoria di spese.
Con provvedimento emesso in data 04.05.2024, respingeva l'istanza di parte attrice di sospen- sione delle delibere impugnate, rimettendo la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza fissata, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta a decisio-
2 ne dal giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno impugnato le delibere condominiali di approvazione dei consuntivi, con rela- tivo riparto, relativi agli esercizi 2021/2022 – 2022/2023, nonché la delibera di approvazione del bilancio preventivo 2023/2024, con relativo riparto, assumendo la loro illegittimità, con riferimento alla ripartizione delle spese del riscaldamento, in violazione del regolamento con- dominiale contrattuale;
con riferimento alla ripartizione delle spese dell'acqua, in violazione della normativa vigente che impone, da un lato, l'adozione di contatori per la contabilizzazio- ne dei consumi e, dall'altro lato, l'utilizzo di un riparto basato sui consumi effettivi.
I
In ordine alla ripartizione delle spese del riscaldamento, lamentano gli attori che il Regola- mento del Condominio, di natura contrattuale, prevede, all'art. 5, che gli oneri di esercizio del riscaldamento condominiale siano ripartiti secondo la tabella allegata allo stesso, con la preci- sazione che il 30% della spesa è da imputarsi ad una quota fissa da redistribuirsi su base mil- lesimale, mentre il residuo 70% della spesa è da ripartirsi sulla base dei consumi effettivi (v. doc. n. 13 degli attori).
In occasione dell'assemblea del 16.11.2022, invece, la maggioranza dei condomini aveva ap- provato un riparto che capovolgeva tale criterio, stabilendo che oltre il 76% della spesa fosse imputato a quota fissa e quindi ripartita tra tutti i condomini su base millesimale.
Esponeva gli attori che, sebbene da alcuni anni il fosse dotato di un sistema di Parte_4 contabilizzazione del calore di tipo diretto che misura sia le calorie prodotte, sia quelle fornite alle singole unità abitative, la ripartizione dei consumi tra gli utenti finali avviene sulla base di apposita tabella che, tuttavia, imputa a “dispersioni di calore” e/o “quota “fissa” (più propria- mente, quota per potenza termica impegnata) oltre il 70% della spesa complessiva.
Sostengono gli attori che tale ripartizione si pone in contrasto non solo con il criterio di ripar- to convenzionale previsto dal regolamento del condominio che, anticipando le direttive UE sul tema, prescrive di imputare a quota fissa solo il 30% degli oneri ed ai consumi effettivi il residuo 70%, ma è altresì contrario alle innovazioni introdotte in materia dal D.Lgs. n. 73 del
2020.
Secondo l'art. 9, 5° comma, del D.Lgs. 102/2014, la ripartizione della spesa del riscaldamen- to centralizzato sulla base del consumo effettivo doveva essere calcolata sulla scorta della norma tecnica UNI 10200, dalla quale era possibile discostarsi solo al ricorrere di precise condizioni stabilite dalla norma medesima.
Il D.Lgs. n. 73/2020 ha apportato una serie di modifiche al D.Lgs. n. 102/2014 e, nell'ambito della ripartizione delle spese di riscaldamento (e di produzione di acqua calda sanitaria), ha eliminato l'obbligo di fare utilizzo dei criteri di cui alla norma UNI 10200 ed ha imposto di imputare le spese di riscaldamento (ed acqua sanitaria) per almeno il 50% alla quota di con- sumi volontari.
L'art. 9 del D.Lgs. n. 73/2020 ha infatti sostituito l'art. 9, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n.
3 102/2014, che adesso stabilisce che: “Quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o tele raffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo com- plessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica (…)”.
In base a tali risultanze, deve concludersi che il criterio di riparto adottato dal Parte_4 viola sia il disposto del regolamento contrattuale, sia la legislazione vigente in tema di conta- bilizzazione dei consumi per la produzione di riscaldamento, posto che l'art. 9, comma 5, lett.
d) del D.Lgs. n. 102/2014, come sopra modificato, stabilisce che almeno una quota del 50% sia attribuita “agli effettivi prelievi volontari di energia termica” (v. norma sopra citata).
Il convenuto afferma che il riparto avviene sulla base dei consumi effettivi, in Parte_4 ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 102 del 2014 (nella sua formulazione ante 2020); so- stiene che l'approvazione del suddetto criterio e delle attuali tabelle millesimali relative al c.d.
“fabbisogno di riscaldamento” delle singole unità che compongono il condominio è avvenuta con le maggioranze prescritte dalla normativa speciale e che essendo l'attuale criterio un'imposizione contenuta nell'ambito di una norma inderogabile, prevarrebbe anche su un re- golamento di natura contrattuale che prevedesse un diverso criterio.
Peraltro, pur concordando con l'opportunità di una ripartizione basata sul consumo effettivo ed ancorata a dati certi e misurabili, non si può ritenere che un'imputazione nella misura del
76% delle spese complessive di riscaldamento a quota fissa o involontaria sia rispettosa dello spirito e del contenuto di quella stessa legislazione.
Invero, anche il regolamento del di natura contrattuale, prevede, all'art. Parte_4
5, che gli oneri di esercizio del riscaldamento condominiale siano ripartiti secondo la tabella allegata allo stesso, con la precisazione che il 30% della spesa è da imputarsi ad una quota fis- sa da redistribuirsi su base millesimale, mentre il residuo 70% della spesa è da ripartirsi sulla base dei consumi (v. doc. n. 13 degli attori).
E' evidente che un riparto che ribalta tale distribuzione, imputando oltre il 76% della spesa a quota fissa e, quindi, ripartita tra tutti i condomini su base millesimale, è contrario al disposto del regolamento condominiale e normativo sopra citato.
Se è vero infatti che la ripartizione tra gli utenti finali dei c.d. “consumi involontari (o quota fissa)” avviene – oggi - sulla base di apposita tabella di fabbisogno, elaborata sulla scorta del- le indicazioni di cui alla normativa tecnica UNI10200 (a sua volta richiamata dal D.lgs
102/2014 nella formulazione ante 2020), è altrettanto vero che solo il 20% del costo comples- sivo del riscaldamento è ripartito sulla base dei concreti prelievi di calore.
La violazione del regolamento, e quindi l'illegittimità dell'attuale riparto consiste nel mancato rispetto dell'imputazione finale dei costi del riscaldamento, un'imputazione (70% - 30%) a suo tempo convenzionalmente stabilita e pienamente in linea con la successiva normativa che ha imposto sia la contabilizzazione dei consumi del riscaldamento, sia la ripartizione delle
4 spese sulla base, appunto, dei consumi effettivi.
Come detto sopra, il D.Lgs. 73/2020, modificando il D.Lgs n. 102/2014, da un lato ha del tut- to eliminato l'obbligo di fare utilizzo della norma UNI 10200 e, dall'altro, ha imposto di im- putare le spese di riscaldamento (ed acqua sanitaria) per almeno il 50% alla quota di consumi volontari.
Il Condominio ha contraddittoriamente affermato che l'obiettivo della normativa invocata sa- rebbe quello di migliorare il risparmio energetico, ma non quello di contenere la quota fissa.
E' chiaro, invece, che tali due aspetti sono inscindibilmente legati tra loro, poiché il conteni- mento della c.d. “quota fissa”, a fronte di un parallelo aumento della c.d. “quota variabile”, responsabilizza i singoli condomini sul piano dei consumi, che si traduce in un risparmio energetico.
Di conseguenza, le delibere impugnate, che hanno approvato il bilancio facendo applicazione di un criterio di ripartizione illegittimo di ripartizione delle spese del riscaldamento, devono essere annullate.
II
Gli attori contestano altresì il criterio di riparto degli oneri relativi al consumo di acqua pota- bile, che, allo stato, sono ripartiti in quote uguali tra i condomini.
Il regolamento di condominio, all'art. 5, riguardante la ripartizione dei costi relativi al consu- mo di acqua, si limita a rimandare genericamente ad un criterio che sarebbe adottato dall'azienda che eroga il servizio idrico, azienda che addebiterebbe “una quota fissa per ap- partamento”.
Tuttavia non vi è traccia di documentazione che riporti l'adozione, da parte della società Pt_4
di uno specifico criterio di riparto, né, stando alla lettera del regolamento, risulta che,
[...] al di là dell'imputazione di una quota fissa per appartamento, sia imposto che i consumi per l'acqua potabile vadano integralmente ridistribuiti tra i condomini in quote uguali.
Tale ripartizione, in assenza di una chiara ed espressa disposizione convenzionale, non solo risulta iniqua e priva di logica, ma è altresì in contrasto con la normativa codicistica, nonché con la normativa pubblicistica che impone l'adozione di contatori (di sottrazione) e, quindi, la ripartizione dei costi sulla base degli effettivi consumi: ciò, peraltro, anche nell'ottica di re- sponsabilizzare gli utenti finali.
La suddetta impostazione trova conferma in un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, fatta salva la diversa disciplina convenzionale, la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua andrebbe realizzata secondo i consumi effettivi e, laddove manchino i con- tatori installati in ogni singola unità immobiliare, andrebbe effettuata, ai sensi dell'art.1123
c.c., su base millesimale (v. Cass. 17557/2014).
Peraltro recenti pronunce di merito, partendo dall'analisi della normativa di settore - L. 36/94
(Servizio Idrico Integrato) ed il Dpcm 4 Marzo 1996 (Disposizione in materia di risorse idri- che – ecologia) - sono giunte alla conclusione per la quale l'adozione dei (sotto)contatori di sottrazione nelle unità abitative non integra una mera facoltà, bensì un obbligo imposto dalla legislazione di natura pubblicista anche di derivazione comunitaria che, in quanto tale, prevale
5 sulle norme nazionali e locali eventualmente di senso contrario e, naturalmente, sui regola- menti condominiali predisposti da soggetti privati, sebbene contrattuali (v. Tribunale di Mila- no, sentenza 4275/2019, doc. n. 14 degli attori).
Di conseguenza, la delibera di approvazione del bilancio consuntivo (e preventivo) deve rite- nersi viziata anche riguardo al riparto delle spese dell'acqua potabile e, per l'effetto, dev'essere annullata.
All'accoglimento della domanda proposta dagli attori consegue la condanna del Parte_4 al pagamento delle spese processuali sostenute dai predetti nel presente giudizio, liquidate se- condo i parametri indicati dal DM 147/2022, ma nella misura minima, stante la non comples- sità delle questioni trattate.
Applicato lo scaglione di valore tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 (Tab. 2), liquida il compenso del difensore in complessivi euro 3.809,00, oltre accessori e rimborsi di legge.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) annulla le delibere adottate ai punti 1) e 2) in data 16.11.2022 dall'assemblea del
[...]
e condanna il convenuto al rimborso Controparte_3 Parte_4 delle somme eventualmente percepite, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) annulla le delibere adottate ai punti 1) e 2) in data 31.08.2023 dall'assemblea del
[...]
e condanna il convenuto al rimborso Controparte_3 Parte_4 delle somme eventualmente percepite, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_4 [...]
e nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro Pt_1 Parte_2
3.809,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%.
Cuneo 21/02/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì
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