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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/06/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 63-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Roberto Sereni Lucarelli Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello Giudice relatore
Dott. Maria Letizia Mantovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da (C.F.: ), residente a Ostra Vetere (AN), Parte_1 C.F._1 via Martiri Ungheresi n. 4, rappresentato dall'Avv. MARCO VITALI, con l'assistenza dell'OCC Avv. Lucia Agostinelli;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
preso atto dei chiarimenti resi dal ricorrente e dall'OCC all'udienza del 12.06.2025; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 24.04.2025 il sig. a avanzato proposta di Parte_1 liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Pagina 1 c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;
ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, il sig. ha accumulato una Pt_1 consistente esposizione debitoria (complessivamente pari a € 521.859,68) derivante principalmente dalle difficoltà occorse nel risanare il dissesto economico familiare causato dalla crisi e dalla conseguente chiusura dell'impresa individuale del padre, sig.
, esercente l'attività di falegnameria e verniciatura di mobili fino all'anno CP_1
2008.
Come relazionato dall'OCC, il ricorrente, per ripianare i debiti familiari, nel 2009 ha costituito una propria società, la “NGT Verniciatura S.r.l., prestando garanzie personali ed accollandosi le passività dell'impresa paterna, ma la contingente crisi del comparto del mobile non ha consentito una ripresa economica nel lungo periodo, con conseguenza che il sig. non è stato in grado di adempiere alle obbligazioni assunte, fino alla Pt_1 dichiarazione di fallimento della nuova società nel 2016.
In aggiunta alle esposizioni debitorie di natura imprenditoriale, l'indebitamento del sig.
è correlato anche all'acquisto-aggiudicazione, nell'ambito di una procedura Pt_1 esecutiva immobiliare, del cespite sito a LI (attualmente abitato in comodato d'uso gratuito dai genitori), per il quale lo stesso ha contratto un mutuo ipotecario nel
2010 ed un consistente prestito da un soggetto privato. Come dedotto dall'OCC, in ragione degli scarsi proventi dell'attività di impresa, il ricorrente non è riuscito ad onorare i pagamenti dei ratei concordati, né paiono esservi concrete prospettive di rientro con il corrente reddito da lavoro dipendente.
Ciò premesso, atteso che, nell'attualità, il debitore presta attività lavorativa alle dipendenze della con sede a OG (PU) e che percepisce un reddito Controparte_2
Pagina 2 netto mensile pari a € 1.400,00, oltre alla tredicesima mensilità, quasi integralmente assorbito per assicurare un dignitoso tenore di vita al proprio nucleo familiare, costituito dalla compagna, sig.ra e dalla figlia minorenne, ne deriva la sostanziale Controparte_3 incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:
i. piena proprietà dell'immobile sito a LI (AN) in via Giotto 55/A, distinto al
Catasto dei Fabbricati del Comune di LI, al foglio 4, particella 1948, subalterni 4 e 6, cat. A/2, classe 4, vani 5,5, rendita catastale € 624,91 e dell'immobile (garage) distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di
LI, al foglio 4, particella 1948, subalterno 12, cat. C/6, classe 4, mq 29, rendita catastale € 67,40
ii. stipendio al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso iii. carta postepay n. 5333171107813087 con saldo, alla data del 27.01.2025, pari a €
71,43 iv. motoveicolo Aprilia RS serie 125, targa BK85973
Con riferimento al tale ultimo bene, pur risultando tuttora intestato al debitore, come si evince dalla visura PRA allegata, sulla base di quanto dedotto dall'OCC, il motoveicolo non risulta nella disponibilità del debitore in quanto andato distrutto, con conseguente esclusione del bene medesimo dalla procedura. Si dà atto che Il ricorrente, con la sottoscrizione dell'atto introduttivo, si è impegnato a depositare ricorso per la declaratoria della perdita di possesso del bene.
Quanto ai suindicati beni immobili, allo stato occupati dai genitori del ricorrente, Sigg.ri e , in forza di contratto di comodato d'uso regolarmente CP_1 Parte_2 registrato, all'udienza del 12.06.2025 il sig. a formalizzato la disponibilità degli stessi a Pt_1 versare in favore della procedura la somma di € 300,00 mensili a titolo di indennità di occupazione.
Circa la determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dal ricorrente, oltre Contr che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall tenuto conto dello stipendio percepito dalla compagna convivente (€ 1.233,50 circa al mese) e delle spese Contr mensili complessive stimate dall in € 2.380,00, può essere quantificata in € 1.100,00 la somma gravante sul ricorrente per il mantenimento proprio e dei familiari, dovendosi considerare appreso alla procedura il reddito eccedente tale limite, unitamente ad ogni
Pagina 3 ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura.
Sul punto, si dà atto che il sig. all'udienza del 12.06.2025, a fronte del proprio Pt_1 stipendio mensile medio di €. 1.400,00 e della tredicesima mensilità, ha dichiarato di mettere a disposizione della procedura la somma di €. 300,00 per 13 mensilità per ciascun anno di durata della procedura.
Alla luce delle suesposte considerazioni, ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
Con riferimento alle spese della presente procedura individuate dall'OCC come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII. Viceversa, le spese sostenute dal ricorrente per l'assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 cc. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6, ove manca qualsiasi riferimento a tali spese, oltre che dell'art. 277 CCII, la cui rubrica si riferisce ai “crediti posteriori” e non a quelli anteriori. Tali spese, peraltro, non potrebbero comunque ritenersi sorte “in funzione” della liquidazione in assenza di una norma che preveda l'assistenza obbligatoria di un avvocato nella presentazione della domanda di liquidazione controllata.
Quanto alla nomina del liquidatore, si impone la sostituzione dell'OCC Avv. Lucia
Agostinelli, non iscritta all'elenco ex art 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore Parte_1
C.F.: )
[...] C.F._1
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa
Giuliana Filippello;
NOMINA liquidatore l'Avv. Marta Sbaffo;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
Pagina 4 ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del motoveicolo Aprilia RS serie 125, targa BK85973, che viene escluso dalla procedura, nonchè dell'immobile sito a LI (AN) in via Giotto 55/A, distinto al
Catasto dei Fabbricati del Comune di LI, al foglio 4, particella 1948, subalterni 4 e
6, cat. A/2, classe 4, vani 5,5, rendita catastale € 624,91 e dell'immobile distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di LI, al foglio 4, particella 1948, subalterno 12, cat.
C/6, classe 4, mq 29, rendita catastale € 67,40, che i genitori del ricorrente sono autorizzati ad utilizzare, a fronte del versamento di un'indennità di occupazione di €. 300,00 mensili, fino all'eventuale aggiudicazione, salva una nuova disposizione del giudice delegato nel caso in cui mutino le attuali condizioni di fatto. Con riferimento a tutti gli altri beni, Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite del contributo gravante sul ricorrente per il mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1.100,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo, e la tredicesima mensilità nella misura di € 300,00, sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere, per la durata triennale della procedura;
AUTORIZZA il Liquidatore per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente, di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità
c.d. “home banking”), vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'Istituto Con bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;
Pagina 5 DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del
Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello Dott. Roberto Sereni Lucarelli
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Roberto Sereni Lucarelli Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello Giudice relatore
Dott. Maria Letizia Mantovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da (C.F.: ), residente a Ostra Vetere (AN), Parte_1 C.F._1 via Martiri Ungheresi n. 4, rappresentato dall'Avv. MARCO VITALI, con l'assistenza dell'OCC Avv. Lucia Agostinelli;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
preso atto dei chiarimenti resi dal ricorrente e dall'OCC all'udienza del 12.06.2025; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 24.04.2025 il sig. a avanzato proposta di Parte_1 liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Pagina 1 c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;
ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, il sig. ha accumulato una Pt_1 consistente esposizione debitoria (complessivamente pari a € 521.859,68) derivante principalmente dalle difficoltà occorse nel risanare il dissesto economico familiare causato dalla crisi e dalla conseguente chiusura dell'impresa individuale del padre, sig.
, esercente l'attività di falegnameria e verniciatura di mobili fino all'anno CP_1
2008.
Come relazionato dall'OCC, il ricorrente, per ripianare i debiti familiari, nel 2009 ha costituito una propria società, la “NGT Verniciatura S.r.l., prestando garanzie personali ed accollandosi le passività dell'impresa paterna, ma la contingente crisi del comparto del mobile non ha consentito una ripresa economica nel lungo periodo, con conseguenza che il sig. non è stato in grado di adempiere alle obbligazioni assunte, fino alla Pt_1 dichiarazione di fallimento della nuova società nel 2016.
In aggiunta alle esposizioni debitorie di natura imprenditoriale, l'indebitamento del sig.
è correlato anche all'acquisto-aggiudicazione, nell'ambito di una procedura Pt_1 esecutiva immobiliare, del cespite sito a LI (attualmente abitato in comodato d'uso gratuito dai genitori), per il quale lo stesso ha contratto un mutuo ipotecario nel
2010 ed un consistente prestito da un soggetto privato. Come dedotto dall'OCC, in ragione degli scarsi proventi dell'attività di impresa, il ricorrente non è riuscito ad onorare i pagamenti dei ratei concordati, né paiono esservi concrete prospettive di rientro con il corrente reddito da lavoro dipendente.
Ciò premesso, atteso che, nell'attualità, il debitore presta attività lavorativa alle dipendenze della con sede a OG (PU) e che percepisce un reddito Controparte_2
Pagina 2 netto mensile pari a € 1.400,00, oltre alla tredicesima mensilità, quasi integralmente assorbito per assicurare un dignitoso tenore di vita al proprio nucleo familiare, costituito dalla compagna, sig.ra e dalla figlia minorenne, ne deriva la sostanziale Controparte_3 incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:
i. piena proprietà dell'immobile sito a LI (AN) in via Giotto 55/A, distinto al
Catasto dei Fabbricati del Comune di LI, al foglio 4, particella 1948, subalterni 4 e 6, cat. A/2, classe 4, vani 5,5, rendita catastale € 624,91 e dell'immobile (garage) distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di
LI, al foglio 4, particella 1948, subalterno 12, cat. C/6, classe 4, mq 29, rendita catastale € 67,40
ii. stipendio al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso iii. carta postepay n. 5333171107813087 con saldo, alla data del 27.01.2025, pari a €
71,43 iv. motoveicolo Aprilia RS serie 125, targa BK85973
Con riferimento al tale ultimo bene, pur risultando tuttora intestato al debitore, come si evince dalla visura PRA allegata, sulla base di quanto dedotto dall'OCC, il motoveicolo non risulta nella disponibilità del debitore in quanto andato distrutto, con conseguente esclusione del bene medesimo dalla procedura. Si dà atto che Il ricorrente, con la sottoscrizione dell'atto introduttivo, si è impegnato a depositare ricorso per la declaratoria della perdita di possesso del bene.
Quanto ai suindicati beni immobili, allo stato occupati dai genitori del ricorrente, Sigg.ri e , in forza di contratto di comodato d'uso regolarmente CP_1 Parte_2 registrato, all'udienza del 12.06.2025 il sig. a formalizzato la disponibilità degli stessi a Pt_1 versare in favore della procedura la somma di € 300,00 mensili a titolo di indennità di occupazione.
Circa la determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dal ricorrente, oltre Contr che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall tenuto conto dello stipendio percepito dalla compagna convivente (€ 1.233,50 circa al mese) e delle spese Contr mensili complessive stimate dall in € 2.380,00, può essere quantificata in € 1.100,00 la somma gravante sul ricorrente per il mantenimento proprio e dei familiari, dovendosi considerare appreso alla procedura il reddito eccedente tale limite, unitamente ad ogni
Pagina 3 ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura.
Sul punto, si dà atto che il sig. all'udienza del 12.06.2025, a fronte del proprio Pt_1 stipendio mensile medio di €. 1.400,00 e della tredicesima mensilità, ha dichiarato di mettere a disposizione della procedura la somma di €. 300,00 per 13 mensilità per ciascun anno di durata della procedura.
Alla luce delle suesposte considerazioni, ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
Con riferimento alle spese della presente procedura individuate dall'OCC come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII. Viceversa, le spese sostenute dal ricorrente per l'assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 cc. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6, ove manca qualsiasi riferimento a tali spese, oltre che dell'art. 277 CCII, la cui rubrica si riferisce ai “crediti posteriori” e non a quelli anteriori. Tali spese, peraltro, non potrebbero comunque ritenersi sorte “in funzione” della liquidazione in assenza di una norma che preveda l'assistenza obbligatoria di un avvocato nella presentazione della domanda di liquidazione controllata.
Quanto alla nomina del liquidatore, si impone la sostituzione dell'OCC Avv. Lucia
Agostinelli, non iscritta all'elenco ex art 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore Parte_1
C.F.: )
[...] C.F._1
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa
Giuliana Filippello;
NOMINA liquidatore l'Avv. Marta Sbaffo;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
Pagina 4 ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del motoveicolo Aprilia RS serie 125, targa BK85973, che viene escluso dalla procedura, nonchè dell'immobile sito a LI (AN) in via Giotto 55/A, distinto al
Catasto dei Fabbricati del Comune di LI, al foglio 4, particella 1948, subalterni 4 e
6, cat. A/2, classe 4, vani 5,5, rendita catastale € 624,91 e dell'immobile distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di LI, al foglio 4, particella 1948, subalterno 12, cat.
C/6, classe 4, mq 29, rendita catastale € 67,40, che i genitori del ricorrente sono autorizzati ad utilizzare, a fronte del versamento di un'indennità di occupazione di €. 300,00 mensili, fino all'eventuale aggiudicazione, salva una nuova disposizione del giudice delegato nel caso in cui mutino le attuali condizioni di fatto. Con riferimento a tutti gli altri beni, Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite del contributo gravante sul ricorrente per il mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1.100,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo, e la tredicesima mensilità nella misura di € 300,00, sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere, per la durata triennale della procedura;
AUTORIZZA il Liquidatore per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente, di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità
c.d. “home banking”), vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'Istituto Con bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;
Pagina 5 DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del
Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello Dott. Roberto Sereni Lucarelli
Pagina 6