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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 13/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 4002/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Il Tribunale di Macerata in composizione collegiale e in persona dei seguenti giudici: dr. Paolo VADALA' Presidente dr. Alessandra CANULLO Giudice dr. Anna WEGHER Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, udita la relazione de giudice relatore, ha emesso la seguente
SENTENZA sull'istanza congiunta di modifica delle condizioni di separazione proposta ai sensi dell'art. 473 bis 47
e 473 bis 51 c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Fogazzaro n.15 (doc.1), codice fiscale , rappresentato e difeso, in virtù di delega C.F._1
in calce al presente atto, dall'Avv. Massimo Nascimbeni del Foro di Macerata (C.F.
– fax 0733.233380 – pec ed C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Macerata, Via Padre Matteo Ricci n.11, il quale difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni riguardanti il presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
e
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Manzoni n° 118 (doc.2), cod. fisc. ai fini della presente procedura rappresentata C.F._3
e difesa in virtù di delega su foglio a parte da considerarsi parte integrante del presente ricorso
- pagina 1 di 3 dall'Avv. Maurizio Vallasciani ( fax 0733 810876, PEC CodiceFiscale_4
unitamente e non all'Avv. Alessia Pepi ( fax: Email_2 C.F._5
0733/810876, PEC ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Email_3
Civitanova Marche via Sabotino n. 23, ove richiede vengano effettuate tutte le notifiche e comunicazioni all'indirizzo pec dianzi indicato;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica premesso che con ricorso, ai sensi dell'art. 473 bis 51, e , deducevano: 1) Parte_1 Parte_2
di avere intessuto una relazione affettiva nel corso della quale era nato Il figlio (n. 23.9. Per_1
2014) (doc. 3); 2) che, successivamente, la relazione affettiva cessava e il Tribunale di Macerata, su ricorso congiunto delle parti, emetteva il decreto cron. N° 5328 del 19/09/2018 con il quale recepiva le condizioni dalle stesse pattuite in ordine all'affido del minore, al mantenimento del medesimo e alla regolamentazione dei tempi di permanenza con ciascuno dei genitori(doc.5); 4) che il tempo trascorso, la crescita del minore e le mutate esigenze di questo, ad oggi di anni dieci, imponevano una rivisitazione delle suddette condizioni già concordate e ratificate dal Tribunale, avuto riguardo, in particolare, alla regolamentazione della misura del contributo al mantenimento versato da padre nonché alla regolamentazione dei tempi di permanenza di quest'ultimo con il figlio;
osservato che le modifiche proposte, così come rettificate in punto di utilizzo della locuzione “assegno unico” al posto di quella “assegni familiari” anzi indicata, sono confacenti all'interesse del minore e non contrastano con norme imperative;
che il pubblico ministero nulla ha opposto;
quanto alle spese di giudizio, che nulla via da disporre stante la volontà delle parti di volerle compensare;
ciò premesso
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata in composizione collegiale così provvede:
- pagina 2 di 3 dispone la modifica del decreto cron. n° 5328 emesso dal Tribunale di Macerata in data 19/09/2018 alle condizioni pattuite dalle parti nel ricorso di cui al presente giudizio e come di poi ulteriormente modificate con note scritte del 6 febbraio 2025 spese compensate
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
Si comunichi
Il giudice est.
(Anna Wegher)
Il Presidente
(Paolo Vadalà)
- pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Il Tribunale di Macerata in composizione collegiale e in persona dei seguenti giudici: dr. Paolo VADALA' Presidente dr. Alessandra CANULLO Giudice dr. Anna WEGHER Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, udita la relazione de giudice relatore, ha emesso la seguente
SENTENZA sull'istanza congiunta di modifica delle condizioni di separazione proposta ai sensi dell'art. 473 bis 47
e 473 bis 51 c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Fogazzaro n.15 (doc.1), codice fiscale , rappresentato e difeso, in virtù di delega C.F._1
in calce al presente atto, dall'Avv. Massimo Nascimbeni del Foro di Macerata (C.F.
– fax 0733.233380 – pec ed C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Macerata, Via Padre Matteo Ricci n.11, il quale difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni riguardanti il presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
e
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Manzoni n° 118 (doc.2), cod. fisc. ai fini della presente procedura rappresentata C.F._3
e difesa in virtù di delega su foglio a parte da considerarsi parte integrante del presente ricorso
- pagina 1 di 3 dall'Avv. Maurizio Vallasciani ( fax 0733 810876, PEC CodiceFiscale_4
unitamente e non all'Avv. Alessia Pepi ( fax: Email_2 C.F._5
0733/810876, PEC ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Email_3
Civitanova Marche via Sabotino n. 23, ove richiede vengano effettuate tutte le notifiche e comunicazioni all'indirizzo pec dianzi indicato;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica premesso che con ricorso, ai sensi dell'art. 473 bis 51, e , deducevano: 1) Parte_1 Parte_2
di avere intessuto una relazione affettiva nel corso della quale era nato Il figlio (n. 23.9. Per_1
2014) (doc. 3); 2) che, successivamente, la relazione affettiva cessava e il Tribunale di Macerata, su ricorso congiunto delle parti, emetteva il decreto cron. N° 5328 del 19/09/2018 con il quale recepiva le condizioni dalle stesse pattuite in ordine all'affido del minore, al mantenimento del medesimo e alla regolamentazione dei tempi di permanenza con ciascuno dei genitori(doc.5); 4) che il tempo trascorso, la crescita del minore e le mutate esigenze di questo, ad oggi di anni dieci, imponevano una rivisitazione delle suddette condizioni già concordate e ratificate dal Tribunale, avuto riguardo, in particolare, alla regolamentazione della misura del contributo al mantenimento versato da padre nonché alla regolamentazione dei tempi di permanenza di quest'ultimo con il figlio;
osservato che le modifiche proposte, così come rettificate in punto di utilizzo della locuzione “assegno unico” al posto di quella “assegni familiari” anzi indicata, sono confacenti all'interesse del minore e non contrastano con norme imperative;
che il pubblico ministero nulla ha opposto;
quanto alle spese di giudizio, che nulla via da disporre stante la volontà delle parti di volerle compensare;
ciò premesso
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata in composizione collegiale così provvede:
- pagina 2 di 3 dispone la modifica del decreto cron. n° 5328 emesso dal Tribunale di Macerata in data 19/09/2018 alle condizioni pattuite dalle parti nel ricorso di cui al presente giudizio e come di poi ulteriormente modificate con note scritte del 6 febbraio 2025 spese compensate
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
Si comunichi
Il giudice est.
(Anna Wegher)
Il Presidente
(Paolo Vadalà)
- pagina 3 di 3