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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. RE Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 08/05/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 3269/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. DAL PRETE ANDREA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. AVIGNI ALESSIA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 26/02/2024, con cui Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio a Gardone Riviera-BS in data 27.9.1997 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gardone Riviera al numero 13, parte II, serie A, dell'anno 1997), hanno chiesto:
“Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 26.2.24;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa in questo stesso procedimento il 22.7.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. I figli della coppia RE ed risultano entrambi di maggiore età, onde le parti nulla hanno a stabilire e Per_1
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determinare in merito al loro affidamento.
2. Il figlio RE è ad oggi autonomo ed autosufficiente sotto il profilo economico.
3. Mantenimento della figlia confermare che il padre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Per_1 Per_1 verserà direttamente a quest'ultima entro il 5 di ogni mese, una somma mensile di € 350,00= (trecentocinquanta/00) finché non sarà economicamente autosufficiente. L'assegno in questione verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 2026. Le parti, in ragione del 50% cad, contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia - ivi compresa la retta relativa all'università da questa attualmente frequentata - di cui al Protocollo di intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli stipulato tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, che le parti richiamano integralmente ed allegano al presente ricorso.
4. Mantenimento del coniuge: i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile, non ricorrendone i presupposti.
5. I coniugi danno atto che qualsiasi questione economica tra i medesimi non menzionata nel presente ricorso è stata definita, onde i medesimi dichiarano che, una volta adempiuto tutto quanto pattuito nel presente atto, null'altro avranno reciprocamente a pretendere ad alcun titolo.
6. Spese compensate tra le parti.
7. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) tra i coniugi:
Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 08/05/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. RE Tinelli
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