TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5471 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 15473/2024 promossa da:
Cont (P.Iva -già elettivamente Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 domiciliata in Torino, Via Campana n. 36, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Bianchi
( , che la rappresenta e la difende per Email_1 delega in atti;
appellante; contro
(Cf. ); CP_2 C.F._1 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 2303/2024 pubblicata il 26/07/2024 – contratti bancari – usura
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante: (come da note scritte del 24/10/2025): “… accogliere il presente appello
e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 2303/2024 del 26.7.2024, resa inter partes dal Giudice di Pace di Torino all'esito del giudizio RG 8028/2021, respingere come inammissibili e/o infondate tutte le domande della sig.ra , per le ragioni CP_2 esposte in narrativa, mandando assolta l'esponente da ogni pretesa avversaria.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario, per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1 1. La causa ha ad oggetto il finanziamento concesso dalla FG PI SP -poi CA
NK SP e poi a il 31/07/2014. Parte_1 CP_2
In particolare, in relazione a tale contratto, ha convenuto in giudizio, CP_2 innanzi al Giudice di Pace di Torino, la CA NK SP (già FG PI SP e poi Pt_1
), deducendo la violazione della normativa antiusura:
[...]
- “in particolar modo nella clausola contrattuale che disciplina la conclusione anticipata del finanziamento, la quale prevede di fatto l'applicazione di un tasso di costo usurario a carico del contraente” (cfr. cit. primo grado p. 2); in altri termini, “la verifica della clausola di estinzione anticipata ha dimostrato che, nell'ipotesi in cui il contraente decida di concludere il finanziamento a seguito del pagamento della rata numero 10, come il contratto le dà facoltà, risulterebbe a suo carico un TAEG del 28,3189%, calcolato includendo le eventuali spese di chiusura anticipata del contratto, contrariamente a quanto indicato nelle istruzioni di Banca di Italia del 2009. Il TAEG così determinato (28,32%) risulta superiore al tasso soglia usura (19,26%) rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni in oggetto” (cfr. cit. primo grado p. 7);
- nonché con riferimento al “tasso di mora sulla quota capitale della rata”, essendo emerso che “ad un tasso di mora applicato sull'intera rata corrisponde un tasso di mora applicato sulla sola quota capitale che raggiunge un valore massimo del 25,99% al primo mese di ammortamento, momento in cui, per la stessa natura del piano di ammortamento alla francese, la quota interesse è massima, e di conseguenza risulta essere minima la quota capitale. In questo caso il tasso di mora (25,99%) risulta superiore al tasso soglia
(19,26%)” (cfr. cit. primo grado p. 6).
In quest'ottica, ha invocato la gratuità del mutuo ex art. 1815 c. 2 Cc e, CP_2 dunque, il diritto alla restituzione di tutti gli oneri collegati al finanziamento e pagati in eccedenza rispetto al capitale, per un ammontare complessivo (comprensivo di rivalutazione monetaria) di € 10.634,99 (di cui € 8.745,48 per interessi, € 1.504,52 per spese iniziali, € 238,00 per oneri e € 146,98 per rivalutazione monetaria), oltre a € 182,81 per interessi legali – somma da cui detrarre l'importo ancora dovuto da per il CP_2 finanziamento (€ 7.471,17), con conseguente diritto della stessa di ottenere dalla convenuta la somma residua di € 3.346,63.
Costituendosi in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Torino, la CA NK SP (poi
[...]
) ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, Parte_1 sostenendo che il valore della controversia non sarebbe di € 3.346,63, ma di € 10.817,80
(somma complessiva che ha chiesto di compensare con il debito residuo di CP_2
2 € 7.471,17). Nel merito, la convenuta ha negato la violazione della normativa antiusura e ha richiesto il rigetto delle domande di . CP_2
La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti ed è stata definita in primo grado con la sentenza n. 2303/2024, pubblicata in data 26/07/2024, con la quale il Giudice di Pace di Torino, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla convenuta, ha accolto le doglianze attoree:
- accertando la violazione della normativa antiusura sia in considerazione dell'estinzione anticipata del contratto sia rispetto al “tasso di mora sulla quota capitale della rata” (cfr. sentenza Giudice di Pace di Torino n. 2303/2024, p. 2, 3);
- condannando la CA NK SP a pagare a la somma di € 3.346,63 CP_2
(€ 10.817,80 - € 7.471,17).
2. La (già CA NK SP) ha impugnato la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Torino, chiedendone -previa sospensione della provvisoria esecutività ex art. 283
Cpc- la totale riforma stante l'insussistenza di usura rispetto al finanziamento del
31/07/2014.
, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita nel presente CP_2 procedimento d'appello e, conseguentemente, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza del 6/11/2024 (fissata per la trattazione dell'istanza di sospensiva), il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa è poi giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa con note scritte ex art. 127 ter Cpc.
3. L'appello è fondato è deve essere accolto.
3.1. In primo luogo, non è condivisibile l'accertamento del Giudice di prime cure relativo al superamento del tasso soglia in considerazione dell'estinzione anticipata del contratto.
Al riguardo, il Giudice di Pace ha affermato che “nell'ipotesi in cui il contraente decisa di concludere il finanziamento a seguito del pagamento della rata numero 10, come il contratto le dà facoltà, risulterebbe a suo carico un TAEG del 28,189%, calcolato includendovi le eventuali spese di chiusura anticipata del contratto”, superiore al tasso soglia usura del 19,26% (cfr. sentenza Giudice di Pace di Torino n. 2303/2024, p. 2 e 3).
Ritiene il Tribunale che tale impostazione non possa trovare accoglimento, atteso che:
- per verificare l'usura occorre confrontare il TS (tasso soglia usura) con il TE (tasso effettivo globale) e non con il TA (tasso annuo effettivo globale);
- il calcolo del TE va eseguito computando tutti i costi collegati all'erogazione del credito al momento della pattuizione originaria e, in tale momento, va confrontato con il TS
3 (la configurabilità dell'usura cd. sopravvenuta è stata negata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno attribuito rilievo essenziale, ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di interesse, al momento in cui questi sono stati pattuiti - cfr.
Cass. Su 24675/2017);
- l'estinzione anticipata del finanziamento è un evento di carattere eccezionale (chi prende una somma di denaro a mutuo non ha, nell'ordinario, interesse né possibilità di restituirla subito, intendendo avvalersi invece del piano di ammortamento); pertanto, i costi collegati all'(eventuale) estinzione anticipata operano su un piano diverso rispetto a quelli che attengono alla fisiologia del rapporto;
in quest'ottica, la Corte d'appello di Torino, nelle sentenze n. 741/2020, n. 1128/2020 e n. 250/2020, ha affermato che la commissione per l'estinzione anticipata del mutuo non rappresenta un costo collegato all'erogazione del credito (cioè un onere che il soggetto finanziato deve sopportare per accedere al finanziamento), trattandosi di un costo solo eventuale avente la funzione di indennizzare la banca per la perdita degli interessi corrispettivi in caso di rimborso anticipato della somma mutuata;
conseguentemente, la commissione per l'estinzione anticipata non rileva ai fini del calcolo del TE.
3.2. In secondo luogo, non è condivisibile l'accertamento del Giudice di prime cure relativo al superamento del tasso soglia da parte del “tasso di mora sulla quota capitale della rata” (cfr. sentenza Giudice di Pace di Torino n. 2303/2024, p. 2).
Al riguardo, il Giudice di Pace ha affermato che dalla “verifica del tasso di mora sulla quota capitale della rata, è emerso che ad un tasso di mora applicato sull'intera rata corrisponde un tasso di mora applicato sulla sola quota capitale che raggiunge un valore massimo del 25,99% al primo mese di ammortamento, momento in cui, per la stessa natura del piano di ammortamento alla francese, la quota interesse è massima, e di conseguenza risulta essere minima la quota capitale. In questo caso il tasso mora risulta superiore al tasso soglia” (cfr. sentenza Giudice di Pace di Torino n. 2303/2024, p. 2).
Ritiene il Tribunale che tale impostazione non possa trovare accoglimento poiché la verifica del superamento del tasso soglia applicando il tasso di mora sulla sola quota capitale (e non sull'intera rata) è un'operazione priva di qualsiasi fondamento normativo, che conduce a un risultato privo di attendibilità e di significato poiché meramente ipotetico.
3.3. In conclusione, deve escludersi, con riferimento al contratto in analisi, la violazione della normativa anti-usura e, dunque, non vi sono i presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 c. 2 Cc;
nulla è pertanto dovuto a a tale titolo. CP_2
Ne consegue l'integrale riforma della sentenza del Giudice di prime cure.
4 4. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico della soccombente . CP_2
Le spese del giudizio di primo grado vengono liquidate -in base alla tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da a €
1.100,00 a € 5.200,00), tenuto conto dell'attività effettivamente svolta- in € 913,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Le spese del giudizio d'appello vengono liquidate -in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da a €
1.100,00 a € 5.200,00), tenuto conto dell'attività effettivamente svolta- nelle seguenti voci analitiche:
per la fase studio € 425,00 (valore medio);
per la fase introduttiva € 425,00 (valore medio);
per la fase decisionale € 426,00 (valore minimo, tenuto conto anche della contumacia della appellata);
per complessivi € 1.276,00 per compensi e € 174,00 per esposti (Cu+marca), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 2303/2024,
RIGETTA le domande avanzate in primo grado da contro la CA NK CP_2
SP (poi ); Parte_1
CONDANNA a rimborsare alla le spese di lite del CP_2 Parte_1 giudizio di primo grado che liquida in € 913,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
CONDANNA a rimborsare alla le spese di lite del CP_2 Parte_1 giudizio d'appello, che liquida in € 1.276,00 per compensi e € 174,00 per esposti, con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 16/12/2025. Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Con Minuta redatta con la collaborazione del Funzionario Dott.ssa Jennifer Di Maggio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 15473/2024 promossa da:
Cont (P.Iva -già elettivamente Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 domiciliata in Torino, Via Campana n. 36, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Bianchi
( , che la rappresenta e la difende per Email_1 delega in atti;
appellante; contro
(Cf. ); CP_2 C.F._1 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 2303/2024 pubblicata il 26/07/2024 – contratti bancari – usura
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante: (come da note scritte del 24/10/2025): “… accogliere il presente appello
e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 2303/2024 del 26.7.2024, resa inter partes dal Giudice di Pace di Torino all'esito del giudizio RG 8028/2021, respingere come inammissibili e/o infondate tutte le domande della sig.ra , per le ragioni CP_2 esposte in narrativa, mandando assolta l'esponente da ogni pretesa avversaria.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario, per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1 1. La causa ha ad oggetto il finanziamento concesso dalla FG PI SP -poi CA
NK SP e poi a il 31/07/2014. Parte_1 CP_2
In particolare, in relazione a tale contratto, ha convenuto in giudizio, CP_2 innanzi al Giudice di Pace di Torino, la CA NK SP (già FG PI SP e poi Pt_1
), deducendo la violazione della normativa antiusura:
[...]
- “in particolar modo nella clausola contrattuale che disciplina la conclusione anticipata del finanziamento, la quale prevede di fatto l'applicazione di un tasso di costo usurario a carico del contraente” (cfr. cit. primo grado p. 2); in altri termini, “la verifica della clausola di estinzione anticipata ha dimostrato che, nell'ipotesi in cui il contraente decida di concludere il finanziamento a seguito del pagamento della rata numero 10, come il contratto le dà facoltà, risulterebbe a suo carico un TAEG del 28,3189%, calcolato includendo le eventuali spese di chiusura anticipata del contratto, contrariamente a quanto indicato nelle istruzioni di Banca di Italia del 2009. Il TAEG così determinato (28,32%) risulta superiore al tasso soglia usura (19,26%) rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni in oggetto” (cfr. cit. primo grado p. 7);
- nonché con riferimento al “tasso di mora sulla quota capitale della rata”, essendo emerso che “ad un tasso di mora applicato sull'intera rata corrisponde un tasso di mora applicato sulla sola quota capitale che raggiunge un valore massimo del 25,99% al primo mese di ammortamento, momento in cui, per la stessa natura del piano di ammortamento alla francese, la quota interesse è massima, e di conseguenza risulta essere minima la quota capitale. In questo caso il tasso di mora (25,99%) risulta superiore al tasso soglia
(19,26%)” (cfr. cit. primo grado p. 6).
In quest'ottica, ha invocato la gratuità del mutuo ex art. 1815 c. 2 Cc e, CP_2 dunque, il diritto alla restituzione di tutti gli oneri collegati al finanziamento e pagati in eccedenza rispetto al capitale, per un ammontare complessivo (comprensivo di rivalutazione monetaria) di € 10.634,99 (di cui € 8.745,48 per interessi, € 1.504,52 per spese iniziali, € 238,00 per oneri e € 146,98 per rivalutazione monetaria), oltre a € 182,81 per interessi legali – somma da cui detrarre l'importo ancora dovuto da per il CP_2 finanziamento (€ 7.471,17), con conseguente diritto della stessa di ottenere dalla convenuta la somma residua di € 3.346,63.
Costituendosi in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Torino, la CA NK SP (poi
[...]
) ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, Parte_1 sostenendo che il valore della controversia non sarebbe di € 3.346,63, ma di € 10.817,80
(somma complessiva che ha chiesto di compensare con il debito residuo di CP_2
2 € 7.471,17). Nel merito, la convenuta ha negato la violazione della normativa antiusura e ha richiesto il rigetto delle domande di . CP_2
La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti ed è stata definita in primo grado con la sentenza n. 2303/2024, pubblicata in data 26/07/2024, con la quale il Giudice di Pace di Torino, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla convenuta, ha accolto le doglianze attoree:
- accertando la violazione della normativa antiusura sia in considerazione dell'estinzione anticipata del contratto sia rispetto al “tasso di mora sulla quota capitale della rata” (cfr. sentenza Giudice di Pace di Torino n. 2303/2024, p. 2, 3);
- condannando la CA NK SP a pagare a la somma di € 3.346,63 CP_2
(€ 10.817,80 - € 7.471,17).
2. La (già CA NK SP) ha impugnato la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Torino, chiedendone -previa sospensione della provvisoria esecutività ex art. 283
Cpc- la totale riforma stante l'insussistenza di usura rispetto al finanziamento del
31/07/2014.
, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita nel presente CP_2 procedimento d'appello e, conseguentemente, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza del 6/11/2024 (fissata per la trattazione dell'istanza di sospensiva), il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa è poi giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa con note scritte ex art. 127 ter Cpc.
3. L'appello è fondato è deve essere accolto.
3.1. In primo luogo, non è condivisibile l'accertamento del Giudice di prime cure relativo al superamento del tasso soglia in considerazione dell'estinzione anticipata del contratto.
Al riguardo, il Giudice di Pace ha affermato che “nell'ipotesi in cui il contraente decisa di concludere il finanziamento a seguito del pagamento della rata numero 10, come il contratto le dà facoltà, risulterebbe a suo carico un TAEG del 28,189%, calcolato includendovi le eventuali spese di chiusura anticipata del contratto”, superiore al tasso soglia usura del 19,26% (cfr. sentenza Giudice di Pace di Torino n. 2303/2024, p. 2 e 3).
Ritiene il Tribunale che tale impostazione non possa trovare accoglimento, atteso che:
- per verificare l'usura occorre confrontare il TS (tasso soglia usura) con il TE (tasso effettivo globale) e non con il TA (tasso annuo effettivo globale);
- il calcolo del TE va eseguito computando tutti i costi collegati all'erogazione del credito al momento della pattuizione originaria e, in tale momento, va confrontato con il TS
3 (la configurabilità dell'usura cd. sopravvenuta è stata negata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno attribuito rilievo essenziale, ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di interesse, al momento in cui questi sono stati pattuiti - cfr.
Cass. Su 24675/2017);
- l'estinzione anticipata del finanziamento è un evento di carattere eccezionale (chi prende una somma di denaro a mutuo non ha, nell'ordinario, interesse né possibilità di restituirla subito, intendendo avvalersi invece del piano di ammortamento); pertanto, i costi collegati all'(eventuale) estinzione anticipata operano su un piano diverso rispetto a quelli che attengono alla fisiologia del rapporto;
in quest'ottica, la Corte d'appello di Torino, nelle sentenze n. 741/2020, n. 1128/2020 e n. 250/2020, ha affermato che la commissione per l'estinzione anticipata del mutuo non rappresenta un costo collegato all'erogazione del credito (cioè un onere che il soggetto finanziato deve sopportare per accedere al finanziamento), trattandosi di un costo solo eventuale avente la funzione di indennizzare la banca per la perdita degli interessi corrispettivi in caso di rimborso anticipato della somma mutuata;
conseguentemente, la commissione per l'estinzione anticipata non rileva ai fini del calcolo del TE.
3.2. In secondo luogo, non è condivisibile l'accertamento del Giudice di prime cure relativo al superamento del tasso soglia da parte del “tasso di mora sulla quota capitale della rata” (cfr. sentenza Giudice di Pace di Torino n. 2303/2024, p. 2).
Al riguardo, il Giudice di Pace ha affermato che dalla “verifica del tasso di mora sulla quota capitale della rata, è emerso che ad un tasso di mora applicato sull'intera rata corrisponde un tasso di mora applicato sulla sola quota capitale che raggiunge un valore massimo del 25,99% al primo mese di ammortamento, momento in cui, per la stessa natura del piano di ammortamento alla francese, la quota interesse è massima, e di conseguenza risulta essere minima la quota capitale. In questo caso il tasso mora risulta superiore al tasso soglia” (cfr. sentenza Giudice di Pace di Torino n. 2303/2024, p. 2).
Ritiene il Tribunale che tale impostazione non possa trovare accoglimento poiché la verifica del superamento del tasso soglia applicando il tasso di mora sulla sola quota capitale (e non sull'intera rata) è un'operazione priva di qualsiasi fondamento normativo, che conduce a un risultato privo di attendibilità e di significato poiché meramente ipotetico.
3.3. In conclusione, deve escludersi, con riferimento al contratto in analisi, la violazione della normativa anti-usura e, dunque, non vi sono i presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 c. 2 Cc;
nulla è pertanto dovuto a a tale titolo. CP_2
Ne consegue l'integrale riforma della sentenza del Giudice di prime cure.
4 4. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico della soccombente . CP_2
Le spese del giudizio di primo grado vengono liquidate -in base alla tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da a €
1.100,00 a € 5.200,00), tenuto conto dell'attività effettivamente svolta- in € 913,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Le spese del giudizio d'appello vengono liquidate -in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da a €
1.100,00 a € 5.200,00), tenuto conto dell'attività effettivamente svolta- nelle seguenti voci analitiche:
per la fase studio € 425,00 (valore medio);
per la fase introduttiva € 425,00 (valore medio);
per la fase decisionale € 426,00 (valore minimo, tenuto conto anche della contumacia della appellata);
per complessivi € 1.276,00 per compensi e € 174,00 per esposti (Cu+marca), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 2303/2024,
RIGETTA le domande avanzate in primo grado da contro la CA NK CP_2
SP (poi ); Parte_1
CONDANNA a rimborsare alla le spese di lite del CP_2 Parte_1 giudizio di primo grado che liquida in € 913,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
CONDANNA a rimborsare alla le spese di lite del CP_2 Parte_1 giudizio d'appello, che liquida in € 1.276,00 per compensi e € 174,00 per esposti, con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 16/12/2025. Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Con Minuta redatta con la collaborazione del Funzionario Dott.ssa Jennifer Di Maggio
5