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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 5322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5322 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2489/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel.
Avv. Daniela Gesmundo Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2489/2021, riservata in decisione all'udienza del 25.06.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: lesione personale
TRA
(C.F.: ), rapp.to e difeso dall'avv. Giacomo Parte_1 C.F._1
AN (C.F.: ), presso il cui studio domicilia in Napoli al CodiceFiscale_2
Centro direzionale Isola G1 pec: Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del suo procuratore, Controparte_1 con sede in Verona alla Via Lungadice Cangrande n°16, rappresentata e difesa dall'Avv.
AR RU (c.f. ) e con quest'ultima elettivamente C.F._3 domiciliata in Salerno alla Via L. Guercio n.319
Pec: Email_2 APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per Appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellata: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n 8699/2020, il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della ha così provveduto: a) ha rigettato Controparte_2 la domanda proposta da;
b) ha condannato l'attore alla refusione delle spese Parte_1 di giudizio sostenute dalla convenuta, che sono state liquidate in euro 7.254,00 per compensi, ed euro 100,00 per esborsi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 17/12/2020, con atto di citazione notificato in data 25/05/2021, ha proposto appello, deducendo a sostegno un motivo Parte_1 di appello.
2.1 L'appellante ha contestato la sentenza del Tribunale di Napoli, ritenendo che il giudice di prime cure abbia valutato erroneamente le prove presentate. In particolare, ha sostenuto che l'onere di dimostrare di essere terzo trasportato è stato soddisfatto, ma il giudice ha ignorato le prove nel loro complesso.
3. La , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_2 dell'appello.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 25/05/2021 risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 17/12/2020.
5. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Parte_1 non è fondato e va disatteso per i seguenti motivi.
6. Al fine di un corretto esame della censura in questione, occorre rilevare, anzitutto, che il giudice di prime cure ha ricondotto la domanda proposta da nell'alveo Parte_1 dell'azione diretta prevista dall'art. 141 D.lgs. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private).
E però, tale qualificazione non può trovare condivisione sulla scorta delle osservazioni che seguono (circa il potere del giudice di appello di riqualificare la domanda a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, cfr. Cassazione civile sez. III, 17/12/2024, n.32932).
Ed invero, l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato, aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento, mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito (cfr. Cass. Civ., n. 35318 del 30 novembre 2022).
I fatti costitutivi del diritto all'azione diretta spettante al terzo trasportato nei confronti dell'assicurazione del conducente sono previsti dal d.lgs. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private). Tale normativa prevede una serie di condizioni per poter usufruire dell'azione diretta e dei vantaggi previsti in tema di onere probatorio.
Con la sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, ai fini della proponibilità della azione in questione, hanno chiarito, tra l'altro, che “La tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile”.
Ne consegue che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
In tale ultimo caso, alla luce dell'art. 2054, primo comma c.c., l'onere probatorio gravante sul trasportato è analogo a quello previsto all'art. 141 c. ass., spettando al vettore che voglia andare esente da responsabilità, provare "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", ipotesi sostanzialmente analoga all'esimente del caso fortuito (Cass n. 1044/ 2024).
Pertanto, per invocare la tutela prevista dall'art. 144 c. ass., è onere di chi afferma di aver subito un danno a causa del sinistro in qualità di terzo trasportato, provare tale qualità.
Orbene, dall'esame degli atti del presente giudizio, emerge l'assenza del coinvolgimento di più veicoli, come pacificamente sostenuto anche dallo stesso appellante. Inoltre, posto che nel proprio atto introduttivo, l'attore ha sostenuto che il presunto conducente provocava la caduta del a causa di un suo comportamento scorretto, dato dall'utilizzo del Pt_1 cellulare alla guida, appare opportuno ricondurre la presente fattispecie nell'ambito dell'azione di cui all'art. 144 d.lgs. 209/2005.
Vale la pena precisare, come testè illustrato, che anche ai fini della presente azione il aveva comunque l'onere, tra l'altro, di dimostrare la qualità di trasportato. Pt_1
7. Tanto chiarito in via preliminare e passando all'esame dell'appello proposto dal Pt_1 si rileva che il giudice di primo grado ha rigettato la domanda attorea in quanto ha ritenuto non provato da parte dell'attore il fatto storico di essere terzo trasportato nel sinistro avvenuto il 16/01/2013. L'appellante ha, dunque, contestato tale decisione, richiedendo il riesame dell'intera istruttoria effettuata dal giudice di primo grado. In particolare, il ha evidenziato la necessità di riconsiderare le dichiarazioni rese dal Pt_1 teste , sostenendone l'imparzialità ed attendibilità. Testimone_1
Al riguardo, è bene precisare, in generale, che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 36298 del 28 dicembre 2023).
Rientra tra i poteri del giudice la facoltà nel valutare le prove proposte dalle parti di attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall' art. 116 c.p.c. In particolare, la testimonianza rientra tra le prove liberamente apprezzabili, che può essere valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento in base alla regola della libera valutazione delle prove.
In merito ai criteri di valutazione della prova testimoniale, il giudice è tenuto a verificare l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, avuto riguardo alla loro logicità, coerenza e analiticità, nonché all'assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati con caratteri di certezza (Cass. 10600/2024).
Orbene, in applicazione dei principi sopra illustrati ed all'esito di un attento esame delle emergenze istruttorie, deve trovare condivisione la valutazione svolta dal giudice di primo grado stante l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste all'udienza Tes_1 del 02/04/2019, siccome le stesse, oltre ad essere estremamente generiche, non avendo il teste riferito nel dettaglio la dinamica del sinistro, sono altresì contrastanti sia rispetto alle dichiarazioni rese dallo stesso istante nel corso dell'interrogatorio formale, sia rispetto alla deposizione resa dal teste , medico legale della compagnia assicuratrice Testimone_2
, sia rispetto alla documentazione medica agli atti. Pt_2
Ed invero, è pur vero che il teste cognata dell'appellante, ha riferito che, nelle Tes_1 circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attore, il conducente del motociclo sarebbe stato il padre dello stesso. E però, lo stesso nel corso dell'interrogatorio formale Pt_1 ha ammesso di aver redatto, a seguito del sinistro, una comunicazione all'Inail nella quale non ha specificato chi fosse il conducente del motociclo, mentre il teste medico Tes_2 legale della compagnia assicuratrice del proprio datore di lavoro , cui inizialmente Pt_2
l'istante aveva rivolto la pretesa, ha riferito che il ha chiaramente dichiarato di Pt_1 essere stato il conducente del motociclo (cfr. verbale del 1/10/2019).
Tale ultima dichiarazione, da intendersi quale prova testimoniale circa una confessione stragiudiziale fatta a terzi ai sensi dell'art. 2735 c.c., da valutarsi liberamente ai sensi dell'art. 116 c.p.c., coincide con altra dichiarazione fatta sempre dal al Pronto Pt_1 soccorso nell'immediatezza del sinistro, parimenti da intendersi quale confessione stragiudiziale fatta a terzi ai sensi dell'art. 2735 c.c. Difatti, dalla lettura di tale verbale, peraltro prodotto nella presente fase solo dalla compagnia, emerge che l'appellante, dopo aver dichiarato di essere “finito in una voragine in via Terracina ore 19.30 circa mentre viaggiava in motociclo”, ha espressamente negato la responsabilità di terzi (cfr. doc. allegati alla produzione di parte appellata). Ulteriori motivi di perplessità derivano, poi, dal comportamento dell'appellante il quale, nell'immediatezza dei fatti apriva una richiesta di indennizzo presso la compagnia assicuratrice , lamentando di essere stato vittima di infortunio in itinere e solo dopo Pt_2 oltre tre anni dal sinistro, in data 23/05/2016, effettuava una richiesta di risarcimento del danno alla riferendo di aver riportato lesioni in qualità di terzo Controparte_3 trasportato.
Non va sottaciuto che l'appellante ha affermato che le dichiarazioni fatte dal non Tes_2 sarebbero valutabili per aver proposto querela di falso avverso la scheda prodotta dalla appellata nel giudizio di primo grado, nonché che l'Inail non avrebbe accordato alcuna somma in favore del in quanto trasportato. Tali affermazioni, tuttavia, sono Pt_1 rimaste sfornite di prova (dalla lettura del procedimento di primo grado risulta il disconoscimento della firma apposta in calce alla dichiarazione resa dal alcuna Pt_1 querela risulta essere stata promossa dall'appellante).
A fronte, tali controverse emergenze processuali, deve ritenersi, così condividendo la decisione del primo giudice, che, all'esito di un attento esame di tutti i mezzi di prova forniti da entrambe le parti in giudizio, tenendo in considerazione tutti i fatti che sono stati acquisiti al processo, non risultano elementi idonei a provare la qualità di terzo trasportato del Pt_1
8. In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve considerarsi rigettato.
9. La totale soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del DM
55/14 (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), eccetto la fase istruttoria siccome non concretamente svolta.
10. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante principale, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 8699/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Condanna a pagare in favore di le Parte_1 Controparte_4
spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Maria Teresa Onorato
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
FINIZIO MARIAGIOVANNA, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel.
Avv. Daniela Gesmundo Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2489/2021, riservata in decisione all'udienza del 25.06.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: lesione personale
TRA
(C.F.: ), rapp.to e difeso dall'avv. Giacomo Parte_1 C.F._1
AN (C.F.: ), presso il cui studio domicilia in Napoli al CodiceFiscale_2
Centro direzionale Isola G1 pec: Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del suo procuratore, Controparte_1 con sede in Verona alla Via Lungadice Cangrande n°16, rappresentata e difesa dall'Avv.
AR RU (c.f. ) e con quest'ultima elettivamente C.F._3 domiciliata in Salerno alla Via L. Guercio n.319
Pec: Email_2 APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per Appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellata: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n 8699/2020, il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della ha così provveduto: a) ha rigettato Controparte_2 la domanda proposta da;
b) ha condannato l'attore alla refusione delle spese Parte_1 di giudizio sostenute dalla convenuta, che sono state liquidate in euro 7.254,00 per compensi, ed euro 100,00 per esborsi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 17/12/2020, con atto di citazione notificato in data 25/05/2021, ha proposto appello, deducendo a sostegno un motivo Parte_1 di appello.
2.1 L'appellante ha contestato la sentenza del Tribunale di Napoli, ritenendo che il giudice di prime cure abbia valutato erroneamente le prove presentate. In particolare, ha sostenuto che l'onere di dimostrare di essere terzo trasportato è stato soddisfatto, ma il giudice ha ignorato le prove nel loro complesso.
3. La , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_2 dell'appello.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 25/05/2021 risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 17/12/2020.
5. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Parte_1 non è fondato e va disatteso per i seguenti motivi.
6. Al fine di un corretto esame della censura in questione, occorre rilevare, anzitutto, che il giudice di prime cure ha ricondotto la domanda proposta da nell'alveo Parte_1 dell'azione diretta prevista dall'art. 141 D.lgs. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private).
E però, tale qualificazione non può trovare condivisione sulla scorta delle osservazioni che seguono (circa il potere del giudice di appello di riqualificare la domanda a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, cfr. Cassazione civile sez. III, 17/12/2024, n.32932).
Ed invero, l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato, aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento, mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito (cfr. Cass. Civ., n. 35318 del 30 novembre 2022).
I fatti costitutivi del diritto all'azione diretta spettante al terzo trasportato nei confronti dell'assicurazione del conducente sono previsti dal d.lgs. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private). Tale normativa prevede una serie di condizioni per poter usufruire dell'azione diretta e dei vantaggi previsti in tema di onere probatorio.
Con la sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, ai fini della proponibilità della azione in questione, hanno chiarito, tra l'altro, che “La tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile”.
Ne consegue che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
In tale ultimo caso, alla luce dell'art. 2054, primo comma c.c., l'onere probatorio gravante sul trasportato è analogo a quello previsto all'art. 141 c. ass., spettando al vettore che voglia andare esente da responsabilità, provare "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", ipotesi sostanzialmente analoga all'esimente del caso fortuito (Cass n. 1044/ 2024).
Pertanto, per invocare la tutela prevista dall'art. 144 c. ass., è onere di chi afferma di aver subito un danno a causa del sinistro in qualità di terzo trasportato, provare tale qualità.
Orbene, dall'esame degli atti del presente giudizio, emerge l'assenza del coinvolgimento di più veicoli, come pacificamente sostenuto anche dallo stesso appellante. Inoltre, posto che nel proprio atto introduttivo, l'attore ha sostenuto che il presunto conducente provocava la caduta del a causa di un suo comportamento scorretto, dato dall'utilizzo del Pt_1 cellulare alla guida, appare opportuno ricondurre la presente fattispecie nell'ambito dell'azione di cui all'art. 144 d.lgs. 209/2005.
Vale la pena precisare, come testè illustrato, che anche ai fini della presente azione il aveva comunque l'onere, tra l'altro, di dimostrare la qualità di trasportato. Pt_1
7. Tanto chiarito in via preliminare e passando all'esame dell'appello proposto dal Pt_1 si rileva che il giudice di primo grado ha rigettato la domanda attorea in quanto ha ritenuto non provato da parte dell'attore il fatto storico di essere terzo trasportato nel sinistro avvenuto il 16/01/2013. L'appellante ha, dunque, contestato tale decisione, richiedendo il riesame dell'intera istruttoria effettuata dal giudice di primo grado. In particolare, il ha evidenziato la necessità di riconsiderare le dichiarazioni rese dal Pt_1 teste , sostenendone l'imparzialità ed attendibilità. Testimone_1
Al riguardo, è bene precisare, in generale, che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 36298 del 28 dicembre 2023).
Rientra tra i poteri del giudice la facoltà nel valutare le prove proposte dalle parti di attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall' art. 116 c.p.c. In particolare, la testimonianza rientra tra le prove liberamente apprezzabili, che può essere valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento in base alla regola della libera valutazione delle prove.
In merito ai criteri di valutazione della prova testimoniale, il giudice è tenuto a verificare l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, avuto riguardo alla loro logicità, coerenza e analiticità, nonché all'assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati con caratteri di certezza (Cass. 10600/2024).
Orbene, in applicazione dei principi sopra illustrati ed all'esito di un attento esame delle emergenze istruttorie, deve trovare condivisione la valutazione svolta dal giudice di primo grado stante l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste all'udienza Tes_1 del 02/04/2019, siccome le stesse, oltre ad essere estremamente generiche, non avendo il teste riferito nel dettaglio la dinamica del sinistro, sono altresì contrastanti sia rispetto alle dichiarazioni rese dallo stesso istante nel corso dell'interrogatorio formale, sia rispetto alla deposizione resa dal teste , medico legale della compagnia assicuratrice Testimone_2
, sia rispetto alla documentazione medica agli atti. Pt_2
Ed invero, è pur vero che il teste cognata dell'appellante, ha riferito che, nelle Tes_1 circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attore, il conducente del motociclo sarebbe stato il padre dello stesso. E però, lo stesso nel corso dell'interrogatorio formale Pt_1 ha ammesso di aver redatto, a seguito del sinistro, una comunicazione all'Inail nella quale non ha specificato chi fosse il conducente del motociclo, mentre il teste medico Tes_2 legale della compagnia assicuratrice del proprio datore di lavoro , cui inizialmente Pt_2
l'istante aveva rivolto la pretesa, ha riferito che il ha chiaramente dichiarato di Pt_1 essere stato il conducente del motociclo (cfr. verbale del 1/10/2019).
Tale ultima dichiarazione, da intendersi quale prova testimoniale circa una confessione stragiudiziale fatta a terzi ai sensi dell'art. 2735 c.c., da valutarsi liberamente ai sensi dell'art. 116 c.p.c., coincide con altra dichiarazione fatta sempre dal al Pronto Pt_1 soccorso nell'immediatezza del sinistro, parimenti da intendersi quale confessione stragiudiziale fatta a terzi ai sensi dell'art. 2735 c.c. Difatti, dalla lettura di tale verbale, peraltro prodotto nella presente fase solo dalla compagnia, emerge che l'appellante, dopo aver dichiarato di essere “finito in una voragine in via Terracina ore 19.30 circa mentre viaggiava in motociclo”, ha espressamente negato la responsabilità di terzi (cfr. doc. allegati alla produzione di parte appellata). Ulteriori motivi di perplessità derivano, poi, dal comportamento dell'appellante il quale, nell'immediatezza dei fatti apriva una richiesta di indennizzo presso la compagnia assicuratrice , lamentando di essere stato vittima di infortunio in itinere e solo dopo Pt_2 oltre tre anni dal sinistro, in data 23/05/2016, effettuava una richiesta di risarcimento del danno alla riferendo di aver riportato lesioni in qualità di terzo Controparte_3 trasportato.
Non va sottaciuto che l'appellante ha affermato che le dichiarazioni fatte dal non Tes_2 sarebbero valutabili per aver proposto querela di falso avverso la scheda prodotta dalla appellata nel giudizio di primo grado, nonché che l'Inail non avrebbe accordato alcuna somma in favore del in quanto trasportato. Tali affermazioni, tuttavia, sono Pt_1 rimaste sfornite di prova (dalla lettura del procedimento di primo grado risulta il disconoscimento della firma apposta in calce alla dichiarazione resa dal alcuna Pt_1 querela risulta essere stata promossa dall'appellante).
A fronte, tali controverse emergenze processuali, deve ritenersi, così condividendo la decisione del primo giudice, che, all'esito di un attento esame di tutti i mezzi di prova forniti da entrambe le parti in giudizio, tenendo in considerazione tutti i fatti che sono stati acquisiti al processo, non risultano elementi idonei a provare la qualità di terzo trasportato del Pt_1
8. In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve considerarsi rigettato.
9. La totale soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del DM
55/14 (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), eccetto la fase istruttoria siccome non concretamente svolta.
10. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante principale, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 8699/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Condanna a pagare in favore di le Parte_1 Controparte_4
spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Maria Teresa Onorato
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
FINIZIO MARIAGIOVANNA, Magistrato Ordinario in Tirocinio.