Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 1302
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata ricezione o invalidità della notifica della cartella presupposta

    La Corte ha ritenuto che, nonostante la potenziale irregolarità nella notifica della cartella originaria, la notifica di una precedente intimazione di pagamento (in data 27.01.2022) contenente la cartella in contestazione, sia valida e abbia interrotto la prescrizione, cristallizzando l'obbligazione. L'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente e la sua mancata impugnazione preclude eccezioni relative a vizi precedenti.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito fiscale

    La Corte ha stabilito che la notifica di una precedente intimazione di pagamento (in data 27.01.2022) ha interrotto la prescrizione. Inoltre, la prescrizione non era maturata neanche successivamente alla data di notifica dell'intimazione impugnata (27.02.2024).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 1302
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1302
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo