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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1302/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3175/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19240/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 24/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249010526785 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato il 29.04.2025 , la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 19240/2024, depositata il 24.12.2024, con la quale la CGT di I Grado di Napoli Sez.11 rigettava il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249010526785, notificata il 27.02.2024 per l'importo di
€ 158,63 , relativa alla cartella n. 07120140088785972 di cui assumeva la mancata ricezione.
Opponeva,infatti, di non aver ricevuto ovvero, era invalida la notifica della cartella presupposta all'intimazione ,per conseguenza ed in assenza di atti interruttivi, era intervenuta la prescrizione.
Censurava la sentenza impugnata per violazione dell'art. 140 cpc, art.8 L.890/1982,falsa applicazione dell'art. 60 DPR 600/73 poiché , erroneamente, era stata ritenuta perfezionata la notifica della stessa, , eseguita secondo il rito della irreperibilità assoluta.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate ON la quale resisteva alle censure avverse concludendo per il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 13.01.2026 ,sulle conclusioni delle parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia può essere decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe gli ulteriori motivi di contestazione.
L'appellante lamenta che la sentenza impugnata non ha correttamente statuito in ordine alla ritenuta regolarità della notifica della cartella n. 07120140088785972 ,presupposta all'intimazione impugnata, non risultando rispettata la procedura riservata all'irreperibilità assoluta .
Il rilievo,seppure corretto, non può tuttavia condurre all'accoglimento del gravame.
Dalla produzione versata in atti dal Concessionario è risultata provata la esecuzione della notifica di precedenti intimazioni, peraltro è lo stesso appellante che ne dà atto sia pure per contestarne la validità.
Ebbene è emerso che in data 16.01 .2018 è stata notificata la intimazione di pagamento n.
07120179025440072000; inoltre ,in data 27.01.2022 è stata notificata la intimazione di pagamento n. .07120219019407738 che l'appellante medesima riconosce validamente notificata(pag.3 dell'appello) ancorchè irrilevante poiché già maturata la prescrizione e l'intimazione non è atto obbligatoriamente impugnabile .
Tale ultima intimazione contiene ,tra le altre, la cartella in contestazione ne segue,pertanto che essa ha prodotto ,da una parte, l' effetto interruttivo della prescrizione, costituendo manifestazione della volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto con conseguente esercizio del relativo potere;
dall'altro, ha comportato la cristallizzazione dell'obbligazione di cui si controverte.
In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria pena,appunto, la cristallizzazione dell'obbligazione.
Da tanto discende che qualsiasi eccezione relativa alla pretesa portata da tale atto impositivo è preclusa, ivi compresa quella di quella di prescrizione del credito fiscale che sia compiuta precedentemente alla notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Correlativamente alla data di notifica dell'intimazione qui impugnata ( il 27.02.2024) non è maturata neppure la prescrizione successiva.
In definitiva, l'appello è infondato e va rigettato .
Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in € 290,00 oltre accessori.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3175/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19240/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 24/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249010526785 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato il 29.04.2025 , la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 19240/2024, depositata il 24.12.2024, con la quale la CGT di I Grado di Napoli Sez.11 rigettava il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249010526785, notificata il 27.02.2024 per l'importo di
€ 158,63 , relativa alla cartella n. 07120140088785972 di cui assumeva la mancata ricezione.
Opponeva,infatti, di non aver ricevuto ovvero, era invalida la notifica della cartella presupposta all'intimazione ,per conseguenza ed in assenza di atti interruttivi, era intervenuta la prescrizione.
Censurava la sentenza impugnata per violazione dell'art. 140 cpc, art.8 L.890/1982,falsa applicazione dell'art. 60 DPR 600/73 poiché , erroneamente, era stata ritenuta perfezionata la notifica della stessa, , eseguita secondo il rito della irreperibilità assoluta.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate ON la quale resisteva alle censure avverse concludendo per il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 13.01.2026 ,sulle conclusioni delle parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia può essere decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe gli ulteriori motivi di contestazione.
L'appellante lamenta che la sentenza impugnata non ha correttamente statuito in ordine alla ritenuta regolarità della notifica della cartella n. 07120140088785972 ,presupposta all'intimazione impugnata, non risultando rispettata la procedura riservata all'irreperibilità assoluta .
Il rilievo,seppure corretto, non può tuttavia condurre all'accoglimento del gravame.
Dalla produzione versata in atti dal Concessionario è risultata provata la esecuzione della notifica di precedenti intimazioni, peraltro è lo stesso appellante che ne dà atto sia pure per contestarne la validità.
Ebbene è emerso che in data 16.01 .2018 è stata notificata la intimazione di pagamento n.
07120179025440072000; inoltre ,in data 27.01.2022 è stata notificata la intimazione di pagamento n. .07120219019407738 che l'appellante medesima riconosce validamente notificata(pag.3 dell'appello) ancorchè irrilevante poiché già maturata la prescrizione e l'intimazione non è atto obbligatoriamente impugnabile .
Tale ultima intimazione contiene ,tra le altre, la cartella in contestazione ne segue,pertanto che essa ha prodotto ,da una parte, l' effetto interruttivo della prescrizione, costituendo manifestazione della volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto con conseguente esercizio del relativo potere;
dall'altro, ha comportato la cristallizzazione dell'obbligazione di cui si controverte.
In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria pena,appunto, la cristallizzazione dell'obbligazione.
Da tanto discende che qualsiasi eccezione relativa alla pretesa portata da tale atto impositivo è preclusa, ivi compresa quella di quella di prescrizione del credito fiscale che sia compiuta precedentemente alla notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Correlativamente alla data di notifica dell'intimazione qui impugnata ( il 27.02.2024) non è maturata neppure la prescrizione successiva.
In definitiva, l'appello è infondato e va rigettato .
Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in € 290,00 oltre accessori.