TAR
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01492/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 27/02/2026
N. 00539 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01492/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2025, proposto dalla società -
OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Pagano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Alessi n. 18;
contro la Ges.A.P. S.p.A. - Società di Gestione dell'Aeroporto di Palermo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
l'AC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eleonora Papi Rea, Raffaella Ciardo e Maria Lavalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 01492/2025 REG.RIC.
di-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto dell'istanza di certificazione presentata da -OMISSIS-, prot. AC-ASC-09/05/2025-0065879-P, notificato con PEC in data 9.05.2025;
- del preavviso di rigetto ex art.10-bis L.241/1990, prot. AC-ASC-18/04/2025-
0056403-P, e della comunicazione di GES.A.P.;
- della Comunicazione di avvio del procedimento di decadenza del certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra n. 73 indirizzata a -OMISSIS-, prot. AC-
ASC-24/04/2025-0059067-P;
- del provvedimento di decadenza definitivo della certificazione n.73 intestata a -
OMISSIS-, se già adottato o da adottarsi in pendenza del presente giudizio;
- nonché di ogni atto presupposto, prodromico, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, che abbia inciso sulla posizione giuridica della ricorrente e ostacolato il subentro nella certificazione n.73.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. RL UO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente - -OMISSIS-, operante nel settore della fornitura di servizi aeroportuali, domanda l'annullamento: N. 01492/2025 REG.RIC.
- del provvedimento di rigetto dell'istanza di certificazione presentata da -OMISSIS-, prot. AC-ASC-09/05/2025-0065879-P, notificato con Pec in data 9.05.2025;
- del preavviso di rigetto ex art.10-bis L.241/1990, prot. AC-ASC-18/04/2025-
0056403-P e della comunicazione di GES.A.P. allegata;
- della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza del certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra n. 73 indirizzata a -OMISSIS-, prot. AC-
ASC-24/04/2025-0059067-P;
- del provvedimento di decadenza definitivo della certificazione n.73 intestata a -
OMISSIS-, se già adottato o da adottarsi in pendenza del presente giudizio;
- nonché di ogni atto presupposto, prodromico, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, che abbia inciso sulla posizione giuridica della ricorrente e ostacolato il subentro nella certificazione n.73;
…con riserva di domanda di risarcimento del danno, in conseguenza dell'illegittimità dell'azione amministrativa.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 Regolamento AC n.8/2023, degli artt. 1, 3, 10-bis e 21-nonies L. 241/1990; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
b) Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 Regolamento AC n.8/2023; rinuncia
o abdicazione della potestà autoregolamentare da parte di AC; violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. in relazione agli effetti del trasferimento di ramo d'azienda sulla continuità dei rapporti giuridici, in particolare sulla certificazione di idoneità n.73; legittimo affidamento dell'avvenuto subentro da parte di -OMISSIS- nelle posizioni giuridiche di -OMISSIS-; violazione degli obblighi di motivazione ex art. 3 L.241/1990; carenza assoluta di motivazione e omessa comparazione degli interessi coinvolti; interpretazione dell'oggetto sociale N. 01492/2025 REG.RIC.
secondo buona fede ai sensi dell'art. 1362 c.c. e secondo i criteri funzionali ex art.
1369 c.c.;
c) Violazione dei principi di continuità del servizio aeroportuale, libertà di stabilimento e libera concorrenza sanciti dalla Direttiva 96/67/CE, dal D.Lgs.
18/1999 e dalla normativa nazionale in materia di liberalizzazione dei servizi di handling;
d) Inesistenza o nullità del procedimento e del provvedimento di decadenza per carenza assoluta del presupposto soggettivo: violazione dell'art.2112 c.c., violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 10-bis L.241/1990, violazione dei principi di correttezza procedimentale, buon andamento, legittimo affidamento, eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto assoluto di istruttoria;
e) Violazione del principio di proporzionalità e di continuità del servizio pubblico, eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta;
f) Violazione dei principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione, sviamento di potere;
g) Violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio procedimentale ex artt.7 e 10-bis L.241/1990.
2.- Si costituiva l'AC, che concludeva: i) per l'inammissibilità, in parte qua, del ricorso per carenza di legittimazione attiva (avendo impugnato provvedimenti che inciderebbero sul certificato di idoneità n. 73 detenuto in via esclusiva dalla società -
OMISSIS- s.r.l.); ii) per l'inammissibilità, in parte qua, del ricorso per difetto di interesse (la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dalla certificazione n. 73) e o tardività dell'impugnazione (il provvedimento di decadenza dalla certificazione n. 73); iii) l'infondatezza del ricorso nel merito.
Nel corso del giudizio, l'AC depositava documenti. N. 01492/2025 REG.RIC.
3.- Con ordinanza cautelare n. 464/2025 del 9.9.2025, questo TAR accoglieva l'istanza cautelare; la decisione veniva appellata e riformata con ordinanza n.
378/2025 del 28.11.2025 del CGARS.
4.- Con memorie in vista dell'udienza di merito, le parti insistevano nelle rispettive posizioni.
5.- All'udienza pubblica del 24.02.2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
6.- Il ricorso è fondato nei sensi e limiti di cui si dirà.
6.1- Il Collegio osserva che:
- le determinazioni impugnate sono avvinte da un intenso collegamento funzionale, attesa l'unitarietà dell'operazione economica di cessione del ramo d'azienda -
OMISSIS---OMISSIS- e la parziale partecipazione consentita alla ricorrente, anche nel procedimento attivato per la decadenza della certificazione in capo a -OMISSIS-;
- in particolare, i due segmenti procedimentali - decadenza di -OMISSIS- dalla certificazione n. 73 e nuova istanza di certificazione dell'odierna ricorrente - non possono dirsi completamente avulsi tra loro né sostanzialmente autonomi, essendo stato documentato in atti che: i) l'acquisizione del ramo d'azienda di -OMISSIS-, da parte della ricorrente, rinviene la sua causa in concreto nella possibilità di aspirare a subentrare nella certificazione n. 73; ii) diversamente, la ricorrente non avrebbe ragionevolmente manifestato l'interesse a sanare il sostanzioso compendio debitorio di -OMISSIS- nei confronti della ES e dell'Agenzia delle Entrate; iii) della sequenza di attività svolte dalla ricorrente e da -OMISSIS-, al fine di portare a compimento l'operazione economica nel suo complesso, erano al corrente sia ES che AC;
- conseguentemente, la posizione della ricorrente – che, nelle more dell'emissione del provvedimento di decadenza dalla certificazione n. 73 a carico di -OMISSIS-, aveva già acquisito da quest'ultima il ramo d'azienda – si colora di lesività, nella misura in cui non ha avuto piena partecipazione e considerazione nei procedimenti contestati; N. 01492/2025 REG.RIC.
- per tale ragione, non sono condivisibili le eccezioni di inammissibilità sollevate da
AC (neanche sotto il profilo della tardività dell'impugnazione del provvedimento di decadenza, essendo stato notificato solo a -OMISSIS-);
- in altri termini, alla luce dell'andamento diacronico delle operazioni condotte dalle parti (-OMISSIS- e -OMISSIS-) e delle comunicazioni indirizzate, a vario titolo, a
ES e ad AC, non può non ritenersi sussistente una posizione differenziata in capo all'odierna ricorrente, che cristallizza l'interesse a ricorrere in chiave attuale e concreta;
- in particolare, nel provvedimento di decadenza della certificazione n. 73 non appaiono evidenziate, all'interno del compendio motivazionale, le ragioni che hanno condotto AC a non tenere in considerazione gli investimenti posti in essere dalla ricorrente, avuto riguardo al risanamento della posizione debitoria di -OMISSIS-
(impregiudicata l'impossibilità per la ricorrente di subentrare, ex sé, nella certificazione n. 73, alla luce delle prescrizioni di cui all'art. 3 co. 2 del Regolamento di AC);
- in altri termini, pur non vantando un “diritto” al subentro nella certificazione – come condivisibilmente affermato dal difensore di parte ricorrente nel corso della discussione in udienza – l'avvenuta cessione del ramo di azienda in favore della -
OMISSIS- da parte di -OMISSIS- costituisce presupposto legittimante della partecipazione al procedimento di decadenza;
- tale circostanza assume maggior valore anche alla luce del fatto che dalla
“estromissione” di -OMISSIS- dal novero dei soggetti “certificati” sarebbero derivati effetti riflessi sul numero (ridotto) di posizioni disponibili nella sede dell'aeroporto di
Palermo;
- le determinazioni “a valle”, relative al rilascio di una nuova certificazione in capo alla ricorrente, risultano conseguentemente inficiate dalla compressione delle garanzie di partecipazione al procedimento e dalla mancanza di adeguata motivazione in ordine N. 01492/2025 REG.RIC.
all'attività profusa dalla ricorrente (tanto nel procedimento di decadenza dalla certificazione n. 73 che in quello per il rilascio di una nuova certificazione) nell'ambito dell'operazione considerata nel suo complesso;
- infatti, solo a seguito di una integrale valutazione della posizione di -OMISSIS- nei due segmenti procedimentali, AC potrà giungere a vagliarne, con ampia discrezionalità, l'idoneità ad ottenere la certificazione anelata;
- conseguentemente, AC dovrà riesaminare l'intera vicenda, nel contraddittorio tra tutte le parti, nel termine di 90 gg. dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notifica, se anteriore.
7.- La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite. Nulla per le spese per le parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate tra le parti costituite. Nulla per le spese per le parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e quella controinteressata non costituita.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01492/2025 REG.RIC.
RE AN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
RL UO, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RL UO RE AN
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 27/02/2026
N. 00539 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01492/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2025, proposto dalla società -
OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Pagano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Alessi n. 18;
contro la Ges.A.P. S.p.A. - Società di Gestione dell'Aeroporto di Palermo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
l'AC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eleonora Papi Rea, Raffaella Ciardo e Maria Lavalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 01492/2025 REG.RIC.
di-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto dell'istanza di certificazione presentata da -OMISSIS-, prot. AC-ASC-09/05/2025-0065879-P, notificato con PEC in data 9.05.2025;
- del preavviso di rigetto ex art.10-bis L.241/1990, prot. AC-ASC-18/04/2025-
0056403-P, e della comunicazione di GES.A.P.;
- della Comunicazione di avvio del procedimento di decadenza del certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra n. 73 indirizzata a -OMISSIS-, prot. AC-
ASC-24/04/2025-0059067-P;
- del provvedimento di decadenza definitivo della certificazione n.73 intestata a -
OMISSIS-, se già adottato o da adottarsi in pendenza del presente giudizio;
- nonché di ogni atto presupposto, prodromico, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, che abbia inciso sulla posizione giuridica della ricorrente e ostacolato il subentro nella certificazione n.73.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. RL UO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente - -OMISSIS-, operante nel settore della fornitura di servizi aeroportuali, domanda l'annullamento: N. 01492/2025 REG.RIC.
- del provvedimento di rigetto dell'istanza di certificazione presentata da -OMISSIS-, prot. AC-ASC-09/05/2025-0065879-P, notificato con Pec in data 9.05.2025;
- del preavviso di rigetto ex art.10-bis L.241/1990, prot. AC-ASC-18/04/2025-
0056403-P e della comunicazione di GES.A.P. allegata;
- della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza del certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra n. 73 indirizzata a -OMISSIS-, prot. AC-
ASC-24/04/2025-0059067-P;
- del provvedimento di decadenza definitivo della certificazione n.73 intestata a -
OMISSIS-, se già adottato o da adottarsi in pendenza del presente giudizio;
- nonché di ogni atto presupposto, prodromico, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, che abbia inciso sulla posizione giuridica della ricorrente e ostacolato il subentro nella certificazione n.73;
…con riserva di domanda di risarcimento del danno, in conseguenza dell'illegittimità dell'azione amministrativa.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 Regolamento AC n.8/2023, degli artt. 1, 3, 10-bis e 21-nonies L. 241/1990; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
b) Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 Regolamento AC n.8/2023; rinuncia
o abdicazione della potestà autoregolamentare da parte di AC; violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. in relazione agli effetti del trasferimento di ramo d'azienda sulla continuità dei rapporti giuridici, in particolare sulla certificazione di idoneità n.73; legittimo affidamento dell'avvenuto subentro da parte di -OMISSIS- nelle posizioni giuridiche di -OMISSIS-; violazione degli obblighi di motivazione ex art. 3 L.241/1990; carenza assoluta di motivazione e omessa comparazione degli interessi coinvolti; interpretazione dell'oggetto sociale N. 01492/2025 REG.RIC.
secondo buona fede ai sensi dell'art. 1362 c.c. e secondo i criteri funzionali ex art.
1369 c.c.;
c) Violazione dei principi di continuità del servizio aeroportuale, libertà di stabilimento e libera concorrenza sanciti dalla Direttiva 96/67/CE, dal D.Lgs.
18/1999 e dalla normativa nazionale in materia di liberalizzazione dei servizi di handling;
d) Inesistenza o nullità del procedimento e del provvedimento di decadenza per carenza assoluta del presupposto soggettivo: violazione dell'art.2112 c.c., violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 10-bis L.241/1990, violazione dei principi di correttezza procedimentale, buon andamento, legittimo affidamento, eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto assoluto di istruttoria;
e) Violazione del principio di proporzionalità e di continuità del servizio pubblico, eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta;
f) Violazione dei principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione, sviamento di potere;
g) Violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio procedimentale ex artt.7 e 10-bis L.241/1990.
2.- Si costituiva l'AC, che concludeva: i) per l'inammissibilità, in parte qua, del ricorso per carenza di legittimazione attiva (avendo impugnato provvedimenti che inciderebbero sul certificato di idoneità n. 73 detenuto in via esclusiva dalla società -
OMISSIS- s.r.l.); ii) per l'inammissibilità, in parte qua, del ricorso per difetto di interesse (la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dalla certificazione n. 73) e o tardività dell'impugnazione (il provvedimento di decadenza dalla certificazione n. 73); iii) l'infondatezza del ricorso nel merito.
Nel corso del giudizio, l'AC depositava documenti. N. 01492/2025 REG.RIC.
3.- Con ordinanza cautelare n. 464/2025 del 9.9.2025, questo TAR accoglieva l'istanza cautelare; la decisione veniva appellata e riformata con ordinanza n.
378/2025 del 28.11.2025 del CGARS.
4.- Con memorie in vista dell'udienza di merito, le parti insistevano nelle rispettive posizioni.
5.- All'udienza pubblica del 24.02.2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
6.- Il ricorso è fondato nei sensi e limiti di cui si dirà.
6.1- Il Collegio osserva che:
- le determinazioni impugnate sono avvinte da un intenso collegamento funzionale, attesa l'unitarietà dell'operazione economica di cessione del ramo d'azienda -
OMISSIS---OMISSIS- e la parziale partecipazione consentita alla ricorrente, anche nel procedimento attivato per la decadenza della certificazione in capo a -OMISSIS-;
- in particolare, i due segmenti procedimentali - decadenza di -OMISSIS- dalla certificazione n. 73 e nuova istanza di certificazione dell'odierna ricorrente - non possono dirsi completamente avulsi tra loro né sostanzialmente autonomi, essendo stato documentato in atti che: i) l'acquisizione del ramo d'azienda di -OMISSIS-, da parte della ricorrente, rinviene la sua causa in concreto nella possibilità di aspirare a subentrare nella certificazione n. 73; ii) diversamente, la ricorrente non avrebbe ragionevolmente manifestato l'interesse a sanare il sostanzioso compendio debitorio di -OMISSIS- nei confronti della ES e dell'Agenzia delle Entrate; iii) della sequenza di attività svolte dalla ricorrente e da -OMISSIS-, al fine di portare a compimento l'operazione economica nel suo complesso, erano al corrente sia ES che AC;
- conseguentemente, la posizione della ricorrente – che, nelle more dell'emissione del provvedimento di decadenza dalla certificazione n. 73 a carico di -OMISSIS-, aveva già acquisito da quest'ultima il ramo d'azienda – si colora di lesività, nella misura in cui non ha avuto piena partecipazione e considerazione nei procedimenti contestati; N. 01492/2025 REG.RIC.
- per tale ragione, non sono condivisibili le eccezioni di inammissibilità sollevate da
AC (neanche sotto il profilo della tardività dell'impugnazione del provvedimento di decadenza, essendo stato notificato solo a -OMISSIS-);
- in altri termini, alla luce dell'andamento diacronico delle operazioni condotte dalle parti (-OMISSIS- e -OMISSIS-) e delle comunicazioni indirizzate, a vario titolo, a
ES e ad AC, non può non ritenersi sussistente una posizione differenziata in capo all'odierna ricorrente, che cristallizza l'interesse a ricorrere in chiave attuale e concreta;
- in particolare, nel provvedimento di decadenza della certificazione n. 73 non appaiono evidenziate, all'interno del compendio motivazionale, le ragioni che hanno condotto AC a non tenere in considerazione gli investimenti posti in essere dalla ricorrente, avuto riguardo al risanamento della posizione debitoria di -OMISSIS-
(impregiudicata l'impossibilità per la ricorrente di subentrare, ex sé, nella certificazione n. 73, alla luce delle prescrizioni di cui all'art. 3 co. 2 del Regolamento di AC);
- in altri termini, pur non vantando un “diritto” al subentro nella certificazione – come condivisibilmente affermato dal difensore di parte ricorrente nel corso della discussione in udienza – l'avvenuta cessione del ramo di azienda in favore della -
OMISSIS- da parte di -OMISSIS- costituisce presupposto legittimante della partecipazione al procedimento di decadenza;
- tale circostanza assume maggior valore anche alla luce del fatto che dalla
“estromissione” di -OMISSIS- dal novero dei soggetti “certificati” sarebbero derivati effetti riflessi sul numero (ridotto) di posizioni disponibili nella sede dell'aeroporto di
Palermo;
- le determinazioni “a valle”, relative al rilascio di una nuova certificazione in capo alla ricorrente, risultano conseguentemente inficiate dalla compressione delle garanzie di partecipazione al procedimento e dalla mancanza di adeguata motivazione in ordine N. 01492/2025 REG.RIC.
all'attività profusa dalla ricorrente (tanto nel procedimento di decadenza dalla certificazione n. 73 che in quello per il rilascio di una nuova certificazione) nell'ambito dell'operazione considerata nel suo complesso;
- infatti, solo a seguito di una integrale valutazione della posizione di -OMISSIS- nei due segmenti procedimentali, AC potrà giungere a vagliarne, con ampia discrezionalità, l'idoneità ad ottenere la certificazione anelata;
- conseguentemente, AC dovrà riesaminare l'intera vicenda, nel contraddittorio tra tutte le parti, nel termine di 90 gg. dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notifica, se anteriore.
7.- La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite. Nulla per le spese per le parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate tra le parti costituite. Nulla per le spese per le parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e quella controinteressata non costituita.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01492/2025 REG.RIC.
RE AN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
RL UO, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RL UO RE AN
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.