Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7285.2022 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Soggia
CONTRO
Controparte_1
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale, in data 5.7.22, chiedendo: “a) Condannare il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 552.05 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) Condannare il resistente al pagamento delle spese di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Lamenta la violazione dell'art.23, V co., ccnl per erronea determinazione delle aliquote di maggiorazione.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa lamentando la parziale infondatezza del ricorso, vantando parte ricorrente un credito, per i titoli di cui in ricorso, in misura di euro 473,10.
2023, salvo poi riconoscerlo.
All'odierna udienza è emerso come le parti abbiano bonariamente definito la lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007
, n. 4034]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere non pretende che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese [Cassazione civile , sez. I, 07 maggio 2009, n. 10553].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa
[Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887]
Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Segue la soccombenza virtuale la definizione delle spese di lite siccome indicato in dispositivo
Pqm
Il Giudice, definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'ente convenuto a tenere indenne parte ricorrente per le spese di lite che liquida in euro 258,00 per competenze, oltre accessori ex lege da distrarsi alla difesa antistataria.
Lecce, 05/02/2025
Lorenzo Bellanova