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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 16.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1755 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Carmelo Bifano e Parte_1
Annamaria Goglia coi quali è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Dei
Principati n. 78 presso lo studio di quest'ultimo avvocato;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la propria sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad ATP. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.3.2024 conveniva in Parte_1
giudizio l' esponendo di aver presentato domanda amministrativa per il CP_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e che tale domanda era stata respinta.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP, nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU dott. (insussistenza delle Persona_1
condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento)
deducendo che gli stati patologici denunciati le davano diritto piuttosto alla provvidenza richiesta.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_1
resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita con prove documentali e CTU medico legale nella persona del dott. e all'odierna udienza questo Giudicante, Persona_2
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter
c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti che si vengono a illustrare.
E invero, l'espletata CTU alla luce della documentazione medica allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio attestante un aggravamento dello stato di salute della soltanto in tempi più recenti ha accertato che Parte_1 questi non può deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore soltanto a partire dal mese di gennaio dello scorso anno e con revisione a luglio di quest'anno.
Tale giudizio è da condividersi dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Pertanto, alla stregua delle conclusioni del CTU, può affermarsi che sussistono nella ricorrente i requisiti necessari per l'indennità di accompagnamento ma soltanto con la diversa decorrenza appena indicata.
Ciò va a incidere anche sulle spese di lite. Più precisamente siccome il requisito sanitario è stato accertato con decorrenza successiva alla visita medico legale della competente Commissione così come dello stesso CTU
dott. nominato nella precedente fase le spese di lite - per il Persona_1
generale principio della soccombenza reciproca nella specie del parziale accoglimento della domanda - vanno compensate. E invero, nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile a una parzialità
dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite (Cass
26565/2016). Le spese di CTU, invece, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1755 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la Parte_1
invalida con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza soltanto dal mese di gennaio 2024 e con revisione a luglio 2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell le spesse di ctu. CP_1
Salerno, 16.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 16.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1755 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Carmelo Bifano e Parte_1
Annamaria Goglia coi quali è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Dei
Principati n. 78 presso lo studio di quest'ultimo avvocato;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la propria sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad ATP. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.3.2024 conveniva in Parte_1
giudizio l' esponendo di aver presentato domanda amministrativa per il CP_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e che tale domanda era stata respinta.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP, nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU dott. (insussistenza delle Persona_1
condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento)
deducendo che gli stati patologici denunciati le davano diritto piuttosto alla provvidenza richiesta.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_1
resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita con prove documentali e CTU medico legale nella persona del dott. e all'odierna udienza questo Giudicante, Persona_2
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter
c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti che si vengono a illustrare.
E invero, l'espletata CTU alla luce della documentazione medica allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio attestante un aggravamento dello stato di salute della soltanto in tempi più recenti ha accertato che Parte_1 questi non può deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore soltanto a partire dal mese di gennaio dello scorso anno e con revisione a luglio di quest'anno.
Tale giudizio è da condividersi dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Pertanto, alla stregua delle conclusioni del CTU, può affermarsi che sussistono nella ricorrente i requisiti necessari per l'indennità di accompagnamento ma soltanto con la diversa decorrenza appena indicata.
Ciò va a incidere anche sulle spese di lite. Più precisamente siccome il requisito sanitario è stato accertato con decorrenza successiva alla visita medico legale della competente Commissione così come dello stesso CTU
dott. nominato nella precedente fase le spese di lite - per il Persona_1
generale principio della soccombenza reciproca nella specie del parziale accoglimento della domanda - vanno compensate. E invero, nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile a una parzialità
dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite (Cass
26565/2016). Le spese di CTU, invece, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1755 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la Parte_1
invalida con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza soltanto dal mese di gennaio 2024 e con revisione a luglio 2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell le spesse di ctu. CP_1
Salerno, 16.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro