Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 13806/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
LAMURAGLIA ENZO GASPARE
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola anno 2022.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 07.04.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere iscritto negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza e di aver prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura nell'anno 2022 per n. 105 giornate, e di aver maturato il diritto all'indennità di disoccupazione agricola per sussistenza del requisito contributivo per aver lavorato nel biennio per almeno centodue giornate nel settore agricolo;
lamentando l'illegittimità del diniego dell' motivato dalla CP_1 prevalenza di lavoro dipendente in settore diverso, non essendo necessario sommare le giornate agricole con quelle non agricole,
Costituitasi la parte resistente domandava il rigetto di tutte le CP_1 domande azionate per infondatezza, risultando provata la prevalenza anche nel biennio di attività lavorativa dipendente in diverso settore rispetto a quello agricolo alla luce della chiara disposizione contenuta nel comma 56 dell'art. 1 L. n. 247/2007, con il favore delle spese di lite. Allegava documentazione.
All'esito della discussione, maturato il convincimento dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale.
Ebbene, le domande avanzate dalla parte ricorrente sono infondate e non meritano accoglimento.
La parte ricorrente, infatti, pur avendo allegato e provato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della prestazione previdenziale contesa in ogni caso non potrebbe averne diritto per prevalenza dell'attività lavorativa dipendente in altro settore nell'anno di riferimento della domanda e della prestazione1.
Pag. 2 di 9 A tanto deve pervenirsi dalla semplice disamina dell'estratto conto previdenziale prodotto dalle parti in cui è documentata l'iscrizione della parte ricorrente nella gestione degli operai agricoli a tempo determinato e la contribuzione nello stesso settore agricolo come
OTD, del tutto pacifica, per n. 105 giornate nell'anno 20222.
Non solo, dallo stesso estratto conto previdenziale emerge l'iscrizione del ricorrente nella gestione dei lavoratori dipendenti di settore diverso da quello agricolo ed il versamento di contribuzione nella stessa gestione per n. 31 settimane (non giornate) nell'anno 2022.
Da tanto si ricava in modo evidente la prevalenza del lavoro dipendente in settore diverso da quello agricolo rispetto all'attività lavorativa subordinata a titolo oneroso come operaio a tempo determinato in agricoltura.
In concreto, la produzione dell'estratto conto previdenziale in questo giudizio assume valenza dirimente e decisiva per il rigetto della domanda diretta ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 negata in sede amministrativa.
La parte resistente, infatti, ha dedotto di aver negato il beneficio qui preteso per la prevalenza dell'attività di lavoro dipendente in diverso settore da quello agricolo rispetto alle giornate accreditate in favore del ricorrente come operaio a tempo determinato in agricoltura.
La parte ricorrente ha contestato nel caso concreto l'operatività del comma 56 dell'art. 1 L. n. 247/2007 applicato dall' CP_1
coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
Pag. 3 di 9 Questo l'art. 1, commi 55 e 56 L. n. 247/2007:
< 55. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio
1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di
365 giornate del parametro annuo di riferimento.
56. Ai fini dell'indennità di cui al comma 55, sono valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in altri settori, purché in tal caso l'attività agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda.>>.
Ebbene, la tesi della parte ricorrente non è condivisibile.
Il chiaro tenore letterale dell'ultima parte del comma 56 dell'art. 1 appena cit. non lascia dubbi interpretativi sulla necessaria prevalenza dell'attività agricola nell'anno o nel biennio cui si riferisce la domanda
(in questo caso il 2022) rispetto alle attività espletate in altri settori perché possa insorgere lo stesso diritto alla prestazione temporanea della relativa gestione (OTD nel settore agricolo).
Nel caso di specie, nell'anno 2022 cui si riferisce la domanda amministrativa è pacificamente prevalente (per 31 settimane)
Pag. 4 di 9 l'attività lavorativa dipendente in settore non agricolo rispetto all'attività lavorativa subordinata come OTD, in cui risultano complessivamente accreditati nella gestione OTD del settore agricolo contributi totali per n. 105 giornate.
Questo decidente condivide ampiamente e fa proprie le motivazioni rese in contenzioso analogo dalla Corte di Appello di Bari nella pronuncia che si riporta pressoché integralmente anche ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.: “… (omissis)… Sulla questione relativa alle modalità di calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola in caso di cumulo dell'attività dipendente agricola e di quella non agricola questa Corte d'appello si è già pronunciata in altri precedenti arresti (v. App. Bari sent. 932/2020 del 6 luglio 2020, pubblicata il 21 luglio, est. Tarantino;
sent. n.
61/2021 del 14 gennaio 2021, pubblicata il 19 gennaio, est. Ariola), le cui considerazioni vanno in questa sede ribadite in quanto pienamente condivise dal Collegio.
La legge 24 dicembre 2007, n. 247, è intervenuta ad innovare la normativa relativa all'indennità di disoccupazione spettante ai lavoratori agricoli. Ed infatti, oltre a prevedere che l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola, per gli operai a tempo determinato e figure equiparate, è fissato nella misura del 40% della retribuzione di riferimento, e che l'importo viene corrisposto con riferimento alle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato (cfr. art
1, comma 55), la legge in parola disciplina anche l'ipotesi in cui debbano cumularsi attività dipendente agricola e attività dipendente non agricola.
A questo fine rileva, in particolare, il comma 56 dell'art. 1 cit., il quale così recita: «Ai fini dell'indennità di cui al comma 55, sono valutati i
Pag. 5 di 9 periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in altri settori, purché in tal caso l'attività agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda».
A seguito di tale innovazione legislativa l'Istituto previdenziale è intervenuto, con la circolare n. 24 del 20 febbraio 2009, a dettare chiarimenti applicativi proprio a proposito del cumulo dell'attività dipendente agricola e di quella non agricola.
Nella menzionata circolare si legge: «Ulteriore innovazione della legge di riforma è quella fissata dall'art 1 comma 56 che, ai fini della valutazione delle giornate di disoccupazione agricola da indennizzare, prende in considerazione, oltre alle giornate svolte nel settore agricolo, anche quelle dipendenti svolte nel settore non agricolo purché, nell'anno o nel biennio cui si riferisce la domanda, sia prevalente l'attività svolta nel settore agricolo. A partire dalle prestazioni relative al 2008, va quindi, in primo luogo appurata la prevalente attività agricola nell'anno di riferimento della prestazione:
- in caso di prevalenza, la prestazione va liquidata nel settore agricolo, cumulando l'attività agricola con quella non agricola;
- in caso contrario, occorre accertare la prevalenza dell'attività agricola nel biennio: in caso positivo, la prestazione va liquidata cumulando l'attività agricola con quella non agricola;
in caso negativo, la domanda deve essere gestita dal settore non agricolo».
4.2. Quanto al caso di specie, dall'estratto conto previdenziale dell'appellato risulta che:
- in riferimento all'anno 2019, sono stati accreditati 170 contributi giornalieri per lavoro agricolo;
Pag. 6 di 9 - in riferimento all'anno 2020, sono stati accreditati 26 contributi giornalieri per lavoro agricolo e 44 contributi settimanali per lavoro alle dipendenze della s.r.l. “HTC Costruzioni e servizi”.
In considerazione della contribuzione “mista” relativa all'anno 2020, dunque, per poter ottenere l'indennità di disoccupazione agricola il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare la prevalenza dell'attività agricola nell'anno di riferimento (2020) oppure nel biennio (2019 e
2020).
Orbene, le giornate in agricoltura espletate da … (omissis)… nel 2020 sono certamente in numero più esiguo rispetto a quelle svolte nel settore non agricolo: 26 giornate di lavoro in agricoltura, a fronte di
44 settimane (ossia 247 giornate, come dedotto dall' e non CP_1 contestato dall'appellato) svolte in un settore diverso.
Stesse considerazioni valgono altresì per il biennio: 196 giornate di lavoro in agricoltura (170 nel 2019 e 26 nel 2020), a fronte di 44 settimane svolte in un diverso settore.
Appare quindi indubitabile che l'attività agricola non possa essere considerata “prevalente” rispetto a quella non agricola, con l'ovvia conseguenza che non può essere riconosciuto a … (omissis)… il diritto alla liquidazione del trattamento di disoccupazione agricola per l'anno
2020.
4.3. Non può essere condivisa la tesi di parte appellata secondo cui la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 56, cit., non sarebbe quella prospettata dall' giacché in realtà la norma si limiterebbe CP_1
a disciplinare «… il caso specifico in cui, ai fini del calcolo dell'importo della disoccupazione agricola, possa essere conteggiato anche il periodo di lavoro non agricolo …». Secondo il lavoratore, difatti, «La norma in parola … non fa alcun di-vieto di richiedere la
Pag. 7 di 9 disoccupazione agricola in presenza di tutti i requisiti di legge» (v. pag. 3 della memoria di costituzione in questo grado).
In realtà, il tenore testuale della norma è chiaro nel senso che, dal
2008 in avanti, oltre ad essere unificati i criteri di calcolo dell'indennità ordinaria di disoccupazione e dei trattamenti speciali
(comma 55), è da ritenersi superato il vecchio orientamento secondo cui ai trattamenti speciali non era applicabile la regola del cumulo con i periodi di svolgimento di attività non agricola (indirizzo fondato sul tenore testuale dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 1049 del 1970, ritenuto di stretta interpretazione: cfr. Cass. n. 2876 del 1980); tuttavia, dalla stessa disposizione emerge in modo univoco che nel caso di prevalenza dell'attività non agricola nel biennio il lavoratore non perde affatto il diritto alla tutela contro la disoccupazione, ma semplicemente occorre aver riguardo alla disciplina propria del settore lavorativo diverso da quello agricolo ed in relazione al quale è accreditato il maggior numero di contributi nell'arco di tempo considerato.
5. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda attorea va rigettata. … (omissis)…”3.
Va rigettato, di conseguenza, il promosso ricorso per infondatezza.
Tenuto conto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali fatta dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 Il TRIBUNALE di BARI - in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari,07/04/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per tutte cfr. Cass. 02.08.2012, n. 13877 così massimata: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lg.lt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto
(in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o 2 Cfr. in all.ti parte ricorrente. 3 Cfr. CdA di Bari del 14.12.2023 resa all'esito del giudizio N.R.G. 1287/2022.