Articolo 199 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 198Articolo 200
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25 febbraio 2023
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28 settembre 2024
Art. 199. Fascicolo della procedura 1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale ((...)) viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato. (17)
2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione.
3. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.
4. I creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.
------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 38, comma 4) che "L'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria prevista dall' articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , e' rinviata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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