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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/05/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4824/2024
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promosso in data 27.12.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. ARTURO VOLPE, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
VALENTINA VERDINI,
RESISTENTE
Conclusioni: come congiuntamente precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 08.05.2025 e qui di seguito riportate per esteso:
“
1. In modifica del Decreto ex art. 148 2° co. C.C. reso dal Tribunale di Milano- Sezione IX Civile in data 24/1/2007 nel procedimento R.G. 50595/06, accertare e dichiarare che non sia più dovuto il contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne in ragione del venir meno dei Persona_1
presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in premessa, e conseguentemente, disporne la revoca con effetto dal gennaio;
2. In modifica del Decreto ex art. 148 2° co. C.C. reso dal Tribunale di Milano- Sezione IX Civile in data 24/1/2007 nel procedimento R.G. 50595/06, accertare e dichiarare il venir meno dei presupposti per l'assegnazione della casa familiare di San Giorgio su Legnano via Battisti 1 alla sig.ra CP_1
e, conseguentemente disporne la revoca con effetto dal gennaio 2025;
3. il sig. si impegna a trasferire, entro e non oltre il 30 giugno 2025, alla figlia Parte_1 [...]
l'intera proprietà dell'immobile di San Giorgio su Legnano via Ragazzi del 99 n. 58, acquisito Per_1
tramite successione ereditaria dalla madre sig.ra facendosi integrale carico delle spese Persona_2
notarili di trasferimento dell'immobile e delle spese condominiali per tutto il corrente anno 2025;
4. la sig.ra si impegna a rilasciare al sig. l'immobile Controparte_1 Parte_1
di San Giorgio su Legnano via Cesare Battisti n.1 con tutte le sue pertinenze completamente libero da persone e cose, entro e non oltre il 30 giugno 2025;
5. Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sono genitori di (nata il [...]) e hanno intrattenuto fino al febbraio Per_1
1997 una convivenza more uxorio nell'immobile sito in San Giorgio su Legnano, Via Cesare
Battisti n. 1, di proprietà esclusiva del Per_1
Le condizioni per l'esercizio della loro responsabilità genitoriale sono state regolamentate a mezzo del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 17.03.2008 limitatamente alle questioni relative all'affidamento e al collocamento prevalente di del decreto emesso dal Tribunale di Milano- Sezione IX Civile, all'epoca Per_3
territorialmente competente, in data 24.01.2007, limitatamente alle questioni di natura economica2. In particolare, il Tribunale di Milano, recependo l'accordo raggiunto dalle parti, aveva così disposto: “a) obbligo del padre di versare, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di € 250 mensili;
b) pagamento della quota del 50 % delle spese mediche e straordinarie;
c) impegno del sig. a pagare le spese condominiali ordinarie relative Per_1
all'appartamento di sua esclusiva proprietà”.
A mezzo del ricorso introduttivo del presente giudizio, per quello che qui rileva, il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni innanzi richiamate in ragione delle significative variazioni intervenute medio tempore. Nel dettaglio, il ha dedotto che Per_1
è oramai trentunenne, ha conseguito con successo la laurea magistrale in Per_1 neuroscienze cognitive e ha sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione alla professione di psicologa, oltre ad essere titolare di una partita IVA per l'organizzazione di eventi. Quanto alla casa familiare, il ricorrente ha dichiarato che si è da tempo Per_1
trasferita presso l'abitazione della nonna paterna (non sopportando, dunque, alcun costo abitativo) e ha allegato che la ha acquistato l'immobile sito in San Giorgio su CP_1
Legnano, Via Cesare Battisti n. 1 – interno 51, sito nel medesimo complesso immobiliare della casa familiare3. Ha, quindi, chiesto la revoca del contributo paterno al mantenimento di , la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla resistente e la condanna di Per_1
quest'ultima al pagamento delle spese di lite.
A mezzo della comparsa di costituzione depositata in data 29.04.2025 la resistente ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con il ricorrente per la definizione consensuale della presente vertenza.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 08.05.2025 le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente precisate così come innanzi integralmente richiamate.
L'accordo perfezionatosi tra le parti non presenta profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico e, pertanto, non si ravvisano condizioni ostative alla sua ricezione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) PRENDE ATTO delle condizioni concordate dalle parti (innanzi integralmente riportate) e DISPONE in conformità;
Così deciso in Busto Arsizio l'08.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. 2 ricorrente 2 V. doc. 1 ricorrente 3 V. doc. 3 e 4 ricorrente
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4824/2024
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promosso in data 27.12.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. ARTURO VOLPE, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
VALENTINA VERDINI,
RESISTENTE
Conclusioni: come congiuntamente precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 08.05.2025 e qui di seguito riportate per esteso:
“
1. In modifica del Decreto ex art. 148 2° co. C.C. reso dal Tribunale di Milano- Sezione IX Civile in data 24/1/2007 nel procedimento R.G. 50595/06, accertare e dichiarare che non sia più dovuto il contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne in ragione del venir meno dei Persona_1
presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in premessa, e conseguentemente, disporne la revoca con effetto dal gennaio;
2. In modifica del Decreto ex art. 148 2° co. C.C. reso dal Tribunale di Milano- Sezione IX Civile in data 24/1/2007 nel procedimento R.G. 50595/06, accertare e dichiarare il venir meno dei presupposti per l'assegnazione della casa familiare di San Giorgio su Legnano via Battisti 1 alla sig.ra CP_1
e, conseguentemente disporne la revoca con effetto dal gennaio 2025;
3. il sig. si impegna a trasferire, entro e non oltre il 30 giugno 2025, alla figlia Parte_1 [...]
l'intera proprietà dell'immobile di San Giorgio su Legnano via Ragazzi del 99 n. 58, acquisito Per_1
tramite successione ereditaria dalla madre sig.ra facendosi integrale carico delle spese Persona_2
notarili di trasferimento dell'immobile e delle spese condominiali per tutto il corrente anno 2025;
4. la sig.ra si impegna a rilasciare al sig. l'immobile Controparte_1 Parte_1
di San Giorgio su Legnano via Cesare Battisti n.1 con tutte le sue pertinenze completamente libero da persone e cose, entro e non oltre il 30 giugno 2025;
5. Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sono genitori di (nata il [...]) e hanno intrattenuto fino al febbraio Per_1
1997 una convivenza more uxorio nell'immobile sito in San Giorgio su Legnano, Via Cesare
Battisti n. 1, di proprietà esclusiva del Per_1
Le condizioni per l'esercizio della loro responsabilità genitoriale sono state regolamentate a mezzo del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 17.03.2008 limitatamente alle questioni relative all'affidamento e al collocamento prevalente di del decreto emesso dal Tribunale di Milano- Sezione IX Civile, all'epoca Per_3
territorialmente competente, in data 24.01.2007, limitatamente alle questioni di natura economica2. In particolare, il Tribunale di Milano, recependo l'accordo raggiunto dalle parti, aveva così disposto: “a) obbligo del padre di versare, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di € 250 mensili;
b) pagamento della quota del 50 % delle spese mediche e straordinarie;
c) impegno del sig. a pagare le spese condominiali ordinarie relative Per_1
all'appartamento di sua esclusiva proprietà”.
A mezzo del ricorso introduttivo del presente giudizio, per quello che qui rileva, il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni innanzi richiamate in ragione delle significative variazioni intervenute medio tempore. Nel dettaglio, il ha dedotto che Per_1
è oramai trentunenne, ha conseguito con successo la laurea magistrale in Per_1 neuroscienze cognitive e ha sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione alla professione di psicologa, oltre ad essere titolare di una partita IVA per l'organizzazione di eventi. Quanto alla casa familiare, il ricorrente ha dichiarato che si è da tempo Per_1
trasferita presso l'abitazione della nonna paterna (non sopportando, dunque, alcun costo abitativo) e ha allegato che la ha acquistato l'immobile sito in San Giorgio su CP_1
Legnano, Via Cesare Battisti n. 1 – interno 51, sito nel medesimo complesso immobiliare della casa familiare3. Ha, quindi, chiesto la revoca del contributo paterno al mantenimento di , la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla resistente e la condanna di Per_1
quest'ultima al pagamento delle spese di lite.
A mezzo della comparsa di costituzione depositata in data 29.04.2025 la resistente ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con il ricorrente per la definizione consensuale della presente vertenza.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 08.05.2025 le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente precisate così come innanzi integralmente richiamate.
L'accordo perfezionatosi tra le parti non presenta profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico e, pertanto, non si ravvisano condizioni ostative alla sua ricezione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) PRENDE ATTO delle condizioni concordate dalle parti (innanzi integralmente riportate) e DISPONE in conformità;
Così deciso in Busto Arsizio l'08.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. 2 ricorrente 2 V. doc. 1 ricorrente 3 V. doc. 3 e 4 ricorrente