Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/06/2025, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 497/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Cristiana Satta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 497/2023 R.G. avente ad oggetto: “proprietà” vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Ciccarelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Villaricca (NA), alla via Dante Alighieri n. 3-5, giusta procura in atti;
ATTORE
E
c.f.: , in persona della Controparte_1 P.IVA_1
Straordinaria, p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele CP_2
Marciano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Anastasia (NA), alla via Donizetti n.4, giusta procura in atti;
P.IVA: , con sede in alla via Marano CP_3 P.IVA_2 Controparte_1
San Rocco n. 236, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marina Scotto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via F. Caracciolo n. 15, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.01.2025, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, le parti costituite, riportandosi ai propri scritti
1
difensivi, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione e concludevano come in atti.
Il Giudice riservava la causa in decisione concedendo i termini ex 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di socia Parte_1 della società “ , conveniva quest'ultima, in uno al CP_3 Controparte_1 dinanzi a questo Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertato quanto esposto nella causa petendi, condannare e/o ordinare al
[...] di procedere: a) all' accatastamento del manufatto abusivo – Controparte_1 appartamento in sopraelevazione di circa mq 150, realizzato sul preesistente opificio industriale in alla via San Rocco n. 263, distinto in NCEU Controparte_1 al fl. 14, p.lla 589, sub. 2, cat D7, per tal modo separando quest'ultima particella legittima dal predetto manufatto abusivo (appartamento in sopraelevazione di circa mq 150), oggetto quest'ultimo dell'ordinanza di demolizione n. 13/12 e successivo atto di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune del 22.1.2013; b) all'esito di tale accatastamento, procedere alla rettifica della nota trascritta dal di presso l'agenzia delle entrate, ufficio provinciale di Controparte_1 CP_1
– Territorio, servizio di pubblicità immobiliare di 2, ai nn. 53607 CP_1 CP_1
(registro generale) – 41244 (registro particolare), precisando che l'atto amministrativo – provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del comune
– riguarda, esclusivamente, la particella catastale ad individuarsi all'esito dell'accatastamento richiesto al punto 1a che precede e non l'opificio industriale, di proprietà della in alla via San Rocco n. 263, CP_3 Controparte_1 distinto in NCEU al fl. 14, p.lla 589, sub. 2, cat D7, con esonero di responsabilità della competente Conservatoria;
2) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
L'istante deduceva in fatto:
- di essere socia della società “ per una quota pari al 45%; CP_3
- che il patrimonio sociale della predetta società è principalmente costituito da un capannone industriale sito in Marano di Napoli (NA) alla via San Rocco
2 R.G. n. 497/2023
I Parte_2 signori del pane s.r.l.”;
- che, a fronte della realizzazione ad opera di terzi di un manufatto abusivo in sopraelevazione sul predetto opificio, il Comune di con ordinanza n. CP_1
13/12 del 12.06.2012, ordinava la demolizione del predetto manufatto;
- che, non ottemperando alla predetta ordinanza, il provvedeva CP_1 all'acquisizione al suo patrimonio indisponibile del cespite abusivo;
- che, come emerso dall'ispezione ipotecaria, il con nota del Controparte_1
23.12.2016, pur non avendone titolo, trascriveva, a suo favore, l'acquisto dell'intero immobile sito in al fl. 14, p.lla 589, sub. 2, categoria Controparte_1
D7, dunque non limitandosi ad acquisire la sola opera abusiva costruita in sopraelevazione sul preesistente capannone industriale;
- che, sebbene la trascrizione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale fosse riferibile all'ordinanza di demolizione n. 13/12, la stessa non chiariva espressamente che tale ordinanza non andava ad incidere sul preesistente capannone industriale;
- che la mancata chiarezza della predetta trascrizione osta alla possibilità di compiere atti dispositivi aventi ad oggetto il capannone, essendo in atto tra i soci il proposito di alienare ovvero di procedere alla scissione della CP_3
Concludeva, pertanto, come sopra.
In data 01.03.2023, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la società in persona del legale rappresentante p.t., la CP_3 quale, nell'aderire alla domanda attorea, chiedeva dichiararsi l'obbligo del
[...] di concludere la procedura (come definita con nota del Controparte_1
07.04.2022) di frazionamento e accatastamento del lastrico solare e delle opere realizzate su parte dello stesso e, per l'effetto, ordinare al predetto Ente la rettifica della nota trascritta presso l' Agenzia delle Entrate in esecuzione dell'atto amministrativo – provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del CP_1 limitando l'acquisizione alle opere realizzate senza titolo in sopraelevazione ed alla relativa area di sedime insistente sul lastrico solare, come autonomamente ad individuarsi all'esito dell'accatastamento, salva la piena ed esclusiva proprietà di essa convenuta del fabbricato sito in alla via San Rocco n. 263, Controparte_1
(distinto in NCEU al fl. 14, p.lla 589, sub 2, Cat. D7, e sub 3 cat. A/3). In subordine,
3 R.G. n. 497/2023
chiedeva di essere autorizzata a concludere l'iter di frazionamento ed accatastamento per la retrocessone a essa società del capannone erroneamente acquisito al patrimonio comunale;
sempre in subordine, disapplicarsi, ai sensi degli artt. 4 e 5 allegato E L. 2248/1865, il provvedimento di accertamento di inottemperanza ed acquisizione al patrimonio comunale, non conforme ai dettati legislativi per tutte le censure sollevate con ricorso al TAR Campania e ricorso in appello al Consiglio di Stato, con ogni conseguente statuizione per la retrocessione dell'immobile accatastato al foglio 14, part.lla 589 sub 2 nella piena titolarità di essa società; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
La convenuta premetteva di essere proprietaria del fabbricato ubicato in CP_1 alla via S. Rocco n. 263 oggi civico 77 (identificato in catasto al foglio 14
[...]
p.lla 589), autorizzato con concessione edilizia n.30 del 05.04.1990 e suddiviso in più unità immobiliari così distinte: • sub 2 cat. D7 destinato ad opificio industriale e condotto in locazione dalla società “I Signori del Pane s.r.l.”, in virtù di contratto dell'1.8.2016; • sub 3 cat. A/3 destinato ad abitazione condotto in locazione dal sig. in virtù di contratto registrato il 14 .5.2013. Persona_1
Rappresentava come il conduttore del sub 3, in assenza di autorizzazione della proprietaria, aveva realizzato sul lastrico solare in corrispondenza della verticale dello stesso sub 3, una sopraelevazione oggetto di ordinanza di demolizione, rimasta non ottemperata per circostanze non ascrivibili alla Controparte_3
Esponeva come, a seguito di accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione, il Comune aveva disposto l'acquisizione al patrimonio comunale, oltre che delle opere abusive, anche di area di sedime genericamente identificata nel lastrico solare del fabbricato. Alla generica indicazione del lastrico solare seguiva, poi, l'illegittima trascrizione a favore del Comune della parte del fabbricato destinata ad opificio, sempre di proprietà di essa convenuta (distinto in catasto urbano al foglio 14 part. 589 sub 2).
Specificava che, malgrado il sub 2 non fosse oggetto degli interventi edilizi abusivi contestati con il provvedimento 13/2012 – cui seguiva il provvedimento di accertamento di inottemperanza e acquisizione n. 5/2013 – il Controparte_1 per sanzionare le opere eseguite senza titolo in sopraelevazione al sub 3, acquisiva al patrimonio comunale anche il sub 2, peraltro separato fisicamente e
4 R.G. n. 497/2023
catastalmente dalle opere oggetto di contestazione, e che il provvedimento di acquisizione è sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato.
Sottolineava, poi, che l'acquisizione al patrimonio comunale estesa al sub 2 contrastava in primo luogo con il provvedimento di accertamento di inottemperanza e acquisizione al patrimonio comunale, che, per espressa indicazione della stessa amministrazione comunale, doveva essere limitato alle sole opere abusive e che la previsione di acquisizione del lastrico, in comune e indiviso tra i sub 2 e 3, imponeva il previo frazionamento ed accatastamento dello stesso.
L'Ente, contrariamente a quanto disposto nel provvedimento del 2013 (che precisava anche che l'acquisizione era limitata all'area di sedime insistente sul lastrico solare e solo per il tempo utile alla demolizione di quanto abusivamente realizzato) ed omettendo ogni attività utile a delimitare l'area di sedime, acquisiva l'intero sub 2, facendone seguire la illegittima trascrizione in suo favore della titolarità dello stesso. La convenuta rappresentava come, nonostante avesse significato la circostanza all'amministrazione comunale con plurimi atti stragiudiziali, l'Ente ometteva di attivare il procedimento per la retrocessione dell'immobile e di restituirne la piena titolarità all'avente diritto, altresì impedendole di provvedere al frazionamento ed autonomo accatastamento del lastrico solare, necessario per la compiuta applicazione della misura sanzionatoria irrogata dall'ente stesso.
Aggiungeva, poi, di aver inoltrato, con nota del 06.04.2022, all'Ente altra richiesta di frazionamento e accatastamento delle unità immobiliari, cui seguiva istruttoria,
e che, malgrado essa società avesse ottemperato alle indicazioni fornite dall'Ente, predisponendo, a proprie spese, gli atti catastali propedeutici al perfezionamento della procedura sanzionatoria avviata nel 2013, il Comune, non eseguendo gli adempimenti necessari alla rettifica della trascrizione pregiudizievole in
Conservatoria, con retrocessione all'avente diritto delle opere non oggetto di sanzione, di fatto paralizzava l'iter, deprivando essa convenuta del bene destinato a panificio industriale.
Il 23.04.2023 si costituiva in giudizio anche il Controparte_1 in persona della Commissione straordinaria p.t., il quale, in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo (avendo la controversia ad oggetto provvedimenti adottati dalla
5 R.G. n. 497/2023
Pubblica Amministrazione nell'esercizio del proprio potere autoritativo) e, nel merito, impugnava tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito poiché infondato in fatto ed in diritto nonché inammissibile ed improcedibile.
Il comparente rappresentava come la trascrizione in favore di esso Ente relativa all'acquisizione dell'intero immobile fosse necessitata dall'assenza di suddivisione delle varie componenti del fabbricato, non introducibile a cagione dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione. Precisava come le stesse istanze di rettifica ex adverso proposte avvalorassero la conservazione dell'abuso e, pertanto, fossero in contrasto con quanto previsto dalla normativa urbanistica in materia di procedura di acquisizione al patrimonio.
Rilevava, inoltre, la natura meramente dichiarativa dell'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, limitandosi lo stesso a formalizzare l'effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato all'ingiunzione stessa.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda attorea e di ogni richiesta delle parti convenute avanzate nei suoi confronti.
Alla prima udienza del 06.06.2023, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice concedeva i termini ex art. 183, co.6, c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 27.02.2024.
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza del
27.02.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.01.2025.
All'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo.
Nella fattispecie dedotta in giudizio, il petitum sostanziale si riferisce alla richiesta di condanna diretta all'ottenimento di un facere da parte del Controparte_1
da ricondurre al suo comportamento omissivo, per non aver espletato
[...]
l'attività tecnica propedeutica alla rettifica della nota trascritta dal predetto Ente
6 R.G. n. 497/2023
presso la Conservatoria in esecuzione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale n.5/2013 dell'opificio distinto in catasto urbano al foglio 14 part. 589 sub 2, di proprietà della sul presupposto della violazione CP_3 del principio generale del neminen laedere ricondotto alla violazione dagli artt.
2043,2051,2056 c.c., senza la prospettazione di alcuna violazione di disposizione specificamente disciplinante l'azione amministrativa.
In altri termini, l'oggetto della controversia risulta ricondotto ad assunte inerzie osservate dall'amministrazione comunale, che, in persona del nominato r.u.p., non ha, secondo la prospettazione di parte attrice e della convenuta CP_3 verificato e validato gli elaborati grafici trasmessi dalla in CP_3 ottemperanza alla nota del 07/04/2022 (allegata alla comparsa di costituzione della , né ha autorizzato la consegna dei predetti elaborati alla CP_3 competente Agenzia del Territorio per l'accatastamento delle unità immobiliari graficamente individuate né predisposto la rettifica della trascrizione in
Conservatoria con retrocessione del sub 2 all'avente diritto, chiedendo l'attrice – e con essa la convenuta società – la realizzazione di ogni intervento idoneo a salvaguardare la proprietà dell'opificio accatastato al sub 2.
Deve, perciò, essere fatta applicazione, nella specie, del principio più volte enunciato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione secondo cui “l'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia diretta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta ad ottenere la condanna della stessa ad un
"facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere” (sic: Sez. Un., 31/01/2025, n.2312; Sez.Un. n. 5926/2011; nello stesso senso v. anche la più recente giurisprudenza delle Sezioni semplici, quale quella di cui a Cass., Sez. 6 - 3, n. 25843/2021; Cass. Sez. 3, n. 14209/2023; Cass. Sez.3
n. 9318/2019).
Né è di ostacolo il disposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000 - che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia - giacché, a seguito della sentenza
7 R.G. n. 497/2023
n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta (sul punto, cfr. , Cass., Sez. Un., 22/12/2010, n. 25982; Cass., Sez. Un., 13/12/2007,
n. 26108; Cass., Sez. Un., 20/10/2006, n. 22521).
La giurisdizione del giudice amministrativo, anche di natura esclusiva, infatti, presuppone un collegamento con l'esercizio di poteri di natura pubblicistica, vale a dire dei poteri autoritativi che connotano l'agire della pubblica amministrazione.
Quando si deduca, invece, la violazione da parte della pubblica amministrazione del generale principio del neminem laedere, mediante comportamenti, commissivi od omissivi, che prescindono dall'esercizio, anche mediato, di attività amministrativa, la giurisdizione non può che essere quella propria del giudice ordinario.
Pertanto, malgrado quanto eccepito dal la pretesa Controparte_1 azionata dalla sig.ra – e con essa dalla - si è sostanziata in Pt_1 CP_3 una domanda di retrocessione alla società avente diritto dell'immobile erroneamente acquisito al patrimonio comunale attraverso l'esercizio di un'attività materiale tale da ripristinare l'assetto dominicale della stessa CP_3
e tanto senza procedere all'impugnazione di alcun provvedimento amministrativo, né richiedere l'emissione di apposito provvedimento di revoca.
Risolta la questione di giurisdizione e venendo al merito della controversia, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che seguono.
È emerso, infatti, per tabulas, che il complesso immobiliare di proprietà della sito in alla via S. Rocco n. 263 (oggi civico 77), CP_3 Controparte_1 identificato in catasto al foglio 14 p.lla 589 ed autorizzato con concessione edilizia n.30 del 05.04.1990, è suddiviso in più unità immobiliari così distinte: sub 2 cat.
D7, destinato ad opificio industriale, condotto in locazione da “I Signori del Pane
s.r.l.” e sub 3 cat. A/3, destinato ad abitazione, condotto in locazione dal sig.
(cfr. allegati nr. 5, 6 e 11 alla comparsa di costituzione della Persona_1
. Il conduttore del sub 3, in assenza di autorizzazione della CP_3 proprietaria, ha realizzato sul lastrico solare, in corrispondenza della verticale dello stesso sub 3, un piano in sopraelevazione, oggetto di ordinanza di demolizione ex art. 31 DPR 380/01 n. 13/2012 del 12.06.2012, notificata al sig. Pt_1
8 R.G. n. 497/2023
in qualità di committente e all'amministratore delegato della società Per_1 in qualità di proprietaria. CP_3
Ill provvedimento n.5/2013 del 22.01.2013 di accertamento dell'inottemperanza alla predetta ingiunzione a demolire, stabiliva quanto segue:
In forza del predetto provvedimento, venivano dunque acquisite al patrimonio del
Comune di “le opere abusive, nonché l'area di sedime costituita dal lastrico CP_1 solare del fabbricato riportato in catasto fabbricati al foglio 14, particella 589, sub 2, precisando che l'acquisizione del lastrico solare assume carattere temporaneo, in quanto essa è finalizzata unicamente all'esecuzione dei lavori di demolizione delle opere abusive”.
L'Ente, tuttavia, omettendo ogni attività utile a delimitare l'area di sedime, essendo il lastrico in questione in comune e indiviso tra i sub 2 e 3, ha acquisito al proprio patrimonio l'intero sub 2, inclusa la parte di fabbricato adibita ad opificio industriale e non interessata – in quanto urbanisticamente regolare – dagli
9 R.G. n. 497/2023
interventi edilizi abusivi contestati con l'ingiunzione di demolizione 13/2012 cui è seguito il provvedimento acquisitivo n. 5/2013, provvedendo poi a trascrivere l'acquisizione del predetto immobile in proprio favore nei RR.II; il tutto contravvenendo all'atto di acquisizione, che espressamente limitava l'acquisizione alla sola area di sedime insistente su porzione del lastrico solare di copertura del fabbricato.
In punto di diritto si osserva, in linea con la giurisprudenza amministrativa, che sussiste in capo all'Amministrazione Comunale l'obbligo di indicare nel formale atto di acquisizione delle opere abusive l'area da acquisire in caso di inottemperanza, specificando di volta in volta, nella motivazione del provvedimento acquisitivo, l'estensione dell'area, ulteriore rispetto a quella concretamente interessata dalla costruzione abusiva, di cui viene disposta l'acquisizione ai sensi dell'art. 31, d.P.R. n. 380/2001; posto che il legislatore non ha determinato l'ulteriore area acquisibile, limitandosi a prevedere che tale area non possa comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita, la determinazione dell'area - fermo il limite massimo del decuplo del sedime delle opere abusive chiaramente contemplato dall'art. 31, comma 3 - si giustifica per il fatto che risulti funzionale e strumentale rispetto all'acquisto del bene abusivo e della relativa area di sedime (cfr. Consiglio di Stato sez. I, 07/08/2024, n.999; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 02/11/2023, n.16250).
La sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all'ordine di rimessione in pristino, pur se definita come una conseguenza di diritto dall'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 - l'ordine di acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile abusivo comporta, invero, in base alle regole dell'obbligo propter rem, l'acquisto ipso iure del bene non ridotto in pristino – richiede quindi, in ogni caso, un provvedimento amministrativo che definisca l'oggetto dell'acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell'area sottratta al privato (sic: T.A.R. Napoli,
(Campania) sez. VII, 11/04/2023, n.2206; T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III,
27/09/2022, n.1054).
Per quanto qui di interesse, i giudici amministrativi hanno precisato che
“l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una sopraelevazione abusivamente realizzata di un edificio che, per la restante parte, risulta
10 R.G. n. 497/2023
legittimamente realizzato, si estende esclusivamente alla parte del lastrico solare che rappresenta l'effettiva area di sedime dell'abuso senza incidere sull'area materialmente e giuridicamente impegnata urbanisticamente dalle altre parti dell'edificio che possono essere, viceversa, conservate” (sic: T.A.R. Napoli
(Campania) sent. n. 159/2014). In modo conforme, il T.A.R. Lazio ha specificato che l'oggetto dell'acquisizione è l'opera abusivamente realizzata e la relativa area di sedime, senza alcuna possibilità di estensione alla parte legittima neppure in relazione ad una valutazione effettuata dal di connessione o inscindibilità CP_1 con l'opera abusiva (sent. 1062/2018). Incidendo l'atto acquisitivo sulla proprietà dei beni, sottraendoli al proprietario, la relativa disciplina legislativa, deve essere interpretata in maniera tassativa (T.A.R. Lazio sent. n.12796/2017), poiché
l'acquisizione anche di parti realizzate legittimamente comporterebbe un eccessivo sacrificio della proprietà privata in contrasto con la tutela costituzionale della stessa (T.A.R. Lazio n. 6376 – 6377/2017).
Alla luce delle svolte considerazioni, può dirsi certamente provato il pregiudizio patito dalla in conseguenza del provvedimento ablatorio e della CP_3 conseguente formalità pregiudizievole a favore del Controparte_1
L'illegittimità dell'operato dell'Ente emerge, altresì, dalla circostanza per cui la ha reiteratamente richiesto al in ultimo con nota prot. n. CP_3 CP_1
10688/2022, la rettifica della trascrizione e la retrocessione del sub. 2, ma le istanze, finalizzate alla corretta esecuzione dell'ordinanza ex art. 31 D.P.R. 380/01
n. 5/2013, sono rimaste prive di riscontro. Il invero, ha anche comunicato CP_1
l'avvio di istruttoria in relazione alla richiesta prot. 10688/2022 e, riconoscendo l'errore di trascrizione, ha anche incaricato la stessa società di predisporre gli atti catastali necessari per il frazionamento, retrocessione del sub 2) e trascrizione dell'acquisizione solo relativamente alla porzione di lastrico solare interessato dalle opere abusive. L'interessata ha dato corso alle attività prescritte dall'Ente
Comunale, ma questi non ha dato seguito agli adempimenti a suo carico paralizzando l'iter (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione dell' CP_3
contenente i documenti richiesti con nota di riscontro del comune prot.
[...]
10688 inviata via mail il 7.4.22, allegata al num. 3).
Nella nota di riscontro (all. 3 lo stesso Comune evidenzia CP_3 chiaramente come il sub 2 non sia oggetto dell'ordine di demolizione e della
11 R.G. n. 497/2023
conseguente prodromica acquisizione al patrimonio comunale ai fini della demolizione.
Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, la domanda appare fondata in assenza di titolo legittimante il comune alla trascrizione in proprio favore dell'acquisto dell'intero immobile sito in al fl. 14, p.lla 589, sub. Controparte_1
2, categoria D7.
In conseguenza di ciò il deve esser condannato a Controparte_1 rettificare la nota di trascrizione presso l'agenzia delle entrate, ufficio provinciale di
– Territorio, servizio di pubblicità immobiliare di 2, ai nn. 53607 CP_1 CP_1
(registro generale) – 41244 (registro particolare), precisando che l'atto amministrativo – provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del comune
– riguarda, esclusivamente, l'immobile abusivamente realizzato e che sarà catastalmente identificato previo espressa procedura di accatastamento, da porre in essere da parte del comune, con esclusione pertanto dell'opificio industriale, di proprietà della in alla via San Rocco n. 263, distinto CP_3 Controparte_1 in NCEU al fl. 14, p.lla 589, sub. 2, cat D7, con esonero di responsabilità della competente Conservatoria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue a carico del Controparte_1
p.q.m
Il tribunale di Napoli nord, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• condanna il previo accatastamento Controparte_1 dell'immobile abusivo di cui all'accertamento dell'inottemperanza n. 5/2013,
a rettificare la nota di trascrizione presso l'agenzia delle entrate, ufficio provinciale di – Territorio, servizio di pubblicità immobiliare di CP_1 CP_1
2, ai nn. 53607 (registro generale) – 41244 (registro particolare), in senso conforme al provvedimento denominato “accertamento inottemperanza” n.
5/2013, in parte motiva riportato, precisando che il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del comune – riguarda, esclusivamente,
l'immobile abusivimente realizzato e che sarà catastalmente identificato previo espressa procedura di accatastamento, da porre in essere da parte del
12 R.G. n. 497/2023
comune, con esclusione pertanto dell'opificio industriale, di proprietà della in alla via San Rocco n. 263, distinto in NCEU CP_3 Controparte_1 al fl. 14, p.lla 589, sub. 2, cat D7, con esonero di responsabilità della competente Conservatoria;
• condanna il alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di che si liquidano in euro 237,00 a titolo di spese ed Parte_1 euro 5261,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%,IVA e
CPA come per legge;
• condanna il alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di che si liquidano in euro euro 5261,00 per compensi CP_3 professionali oltre spese generali al 15%,IVA e CPA come per legge;
Aversa, 28.5.2025
Il giudice dott.ssa Cristiana Satta
13