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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 26/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 921/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Federica Meloni Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 921/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Elisa Giuseppina Caccavari parte ricorrente e ato a Cremona il 08/10/1968 Controparte_1
(C.F. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Tania Reggiani parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio il 27/09/2008 sono Per_ nati a Milano i figli e Per_1
Terminata la relazione, con ricorso del 24/05/2024 la ricorrente introduceva il presente giudizio, cui seguiva la regolare costituzione del resistente: punti del contendere tra le parti erano il contributo per il mantenimento dei figli e l'esercizio del diritto di visita paterno -parte ricorrente chiedeva porsi a carico del sig. l'importo periodico mensile di €. 1.000,00 (euro mille/00) CP_1
Per_ quale contributo per il mantenimento dei figli minori e in quanto Per_1
Per_ la figlia era seguita dall'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infanzia e
Adolescenza di Cremona per una grave forma di anoressia e necessitava della continua presenza di essa madre, che quindi non era nella condizione di trovarsi un lavoro-, mentre nessuna contestazione sorgeva sull' assegnazione alla signora della casa sita in Cremona, via Milazzo 11, in locazione con Pt_1
Per_ contratto intestato al sig. sull'affidamento dei figli e Controparte_1 in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la madre e sulla percezione da parte di quest'ultima dell'assegno unico in quanto genitore collocatario.
All'udienza del 17/10/2024, avendo le parti riferito di un peggioramento delle Per_ condizioni di salute di il si dichiarava disponibile infine ad CP_1 accettare la richiesta economica della quanto all'assegno di mantenimento Pt_1 per i figli, per supportare e permettere alla ex compagna di seguire la minore;
pertanto, con ordinanza ex art.473bis.22 cod. proc. civ., si disponeva: l'affido condiviso dei minori, con collocamento presso la madre;
un diritto di visita Per_ paterno da esercitarsi liberamente previo accordo con i figli - quanto a compatibilmente con le sue condizioni-; l'assegnazione della casa sita in
Cremona, Via Milazzo n. 11 a parte;
un assegno mensile di € 1000,00 a Pt_1 carico del quale contributo per il mantenimento dei minori;
la CP_1 ripartizione al 50% tra le parti della spese straordinarie per i figli, da intendersi regolamentate dal Protocollo del tribunale di Cremona. All'udienza del 04.04.2025 le parti si sono dichiarate disponibili a una definizione consensuale del giudizio come da ordinanza provvisoria, essendo Per_ dato solo un lieve miglioramento della condizioni di essendo ancora la impossibilitata a trovarsi un lavoro per seguire la figlia -solo specificando Pt_1 che le spese straordinarie sono da intendersi disciplinate dal Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, che l'assegno unico sarà percepito al
100% dalla madre e che tale accordo sarà valido fino a quando parte non Pt_1 potrà riprendere a lavorare-; la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni infine concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse della prole, sicché le stesse possano essere omologate.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, stante la definizione consensuale del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
OMOLOGA le seguenti condizioni, concordate dalle parti: Per_
- dispone l'affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento prevalente presso la madre;
- dispone che il padre possa fare visita ai figli accordandosi liberamente Per_ con essi, quanto a anche compatibilmente con le sue condizioni;
- dispone l'assegnazione della casa sita in Cremona, Via Milazzo n. 11, alla madre, alla sig.ra ; Parte_1
- dispone che il padre, contribuisca al mantenimento Controparte_1 dei minori versando alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 1000,00, importo soggetto a rivalutazione ISTAT;
- dispone la ripartizione al 50% tra le parti delle spese straordinarie per i figli, da intendersi regolamentate dal Protocollo in uso presso la Corte di
Appello di Milano;
si dà atto che parti concordano perché queste condizioni trovino applicazione a far data dal 17.10.2024 e che tale accordo sarà valido fino a quando parte non potrà riprendere a lavorare;
Pt_1
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, il 23/05/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria