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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1181 R.G.A. 2022 promossa in grado di appello
D A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Scibetta e Daniele Delfino presso Parte_1 il cui studio in Palermo, via Emerico Amari n.94, è elettivamente domiciliato appellante
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv.to Martina Rizzuto presso il cui studio Controparte_1 in Palermo, via Sammartino n.6, è elettivamente domiciliata appellato CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to Martina Rizzuto presso il cui Controparte_2 studio in Palermo, via Sammartino n.6, è elettivamente domiciliata appellato all'udienza del 20.02.2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti FATTO e DIRITTO
1) Con sentenza n.1669/2022, emessa in data 12.5.2022, il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, respingeva il ricorso proposto da volto ad Parte_1 ottenere, previa risoluzione ai sensi dell'art.1453 c.c., la condanna della al Controparte_1 risarcimento del danno asseritamente subito per effetto dell'inadempimento della detta società all'obbligo, preso nei suoi confronti in sede di conciliazione sindacale del
17.4.2013, di assumerlo alle proprie dipendenze a tempo indeterminato con corresponsione da parte del precedente datore di lavoro del TFR in misura inferiore (euro
6.000,00) rispetto al dovuto (euro 10.000,00).
Pag.1 Il primo Giudice dava atto, in via preliminare, che all'udienza del 27.5.2021 la (ossia la società che aveva incorporato l'originaria datrice di lavoro Controparte_2 del aveva consegnato banco iudicis al ricorrente la somma di euro 4.000,00 a titolo di Pt_1 differenze residue sul TFR per come quantificate nel verbale del 17.4.2013; talchè, sul punto, dichiarava intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nel resto, richiamato il verbale di conciliazione del 17.4.2013, osservava che la condizione cui era stata subordinata l'assunzione (“successivamente ed a condizione del rilascio da parte della competente Prefettura e Questura delle autorizzazioni previste dal TULPS che verranno richieste congiuntamente dal Sig. e dalla ) era “mancata per tutto il tempo Parte_1 CP_1 in cui il ricorrente” era “stato sottoposto a un procedimento penale a seguito di denuncia sporta nei suoi confronti già nel 2012 …. e fino a quando, con la decisione della Corte di Appello n.813/2018, egli” era “stato dichiarato definitivamente assolto”.
Riteneva, pertanto, che era stato “lo stesso ricorrente a rendersi inadempiente alla scadenza del termine pattuito, perciò autorizzando l'istituto di vigilanza a non dare a sua volta esecuzione all'accordo del 17/4/2013 anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1460 c.c.”. Rilevava che a diversa conclusione non poteva pervenirsi sulla scorta di quanto prospettato dal ossia che la controparte avrebbe potuto dare corso all'obbligo di Pt_1 assunzione inquadrandolo in un ruolo amministrativo per il quale il possesso delle autorizzazioni amministrative non era necessario. Ciò in quanto la possibilità di adibizione ai ruoli operativi e amministrativi non era configurata come alternativa bensì cumulativa per come confermato dal riferimento alla necessità di ottenere le autorizzazioni previste dal TULPS;
che, inoltre, la destinazione ad incarichi esclusivamente amministrativi avrebbe costituito una modifica della pregresse condizioni di lavoro di cui non vi era traccia nell'accordo; che, in tal senso, deponeva lo stesso comportamento del ricorrente, il quale aveva sollecitato l'azienda ad adempiere al verbale di conciliazione solo dopo l'esito favorevole del giudizio penale di primo grado
(ossia dopo tre anni dall'accordo), “evocando solo in quel momento un possibile “inquadramento diverso da quello di guardia giurata (per esempio addetto portineria)” e pur riconoscendo che solo il primo costituisse il “naturale inquadramento” conseguente all'accordo raggiunto”.
Riteneva, conseguentemente, che soltanto nel 2018, dopo la definitiva assoluzione, il “poteva ritenersi nelle condizioni di espletare nuovamente anche il ruolo di guardia giurata”; Pt_1 che, tuttavia, era evidente che “a quella data - ben oltre 5 anni dalla scadenza del termine pattuito” era “venuto meno qualsivoglia interesse da parte dell'azienda a dare corso alla pattuita assunzione”, sicchè del tutto legittimamente la stessa aveva rifiutato “ancora una volta il tardivo adempimento offerto e l'esecuzione del contratto”. Aggiungeva che contrari argomenti non potevano trarsi dal fatto che nell'accordo il termine non fosse stato indicato come essenziale in quanto “la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1453 c.c. (secondo la quale dalla domanda di risoluzione del contratto l'inadempiente non può più adempiere la propria prestazione) non autorizza a ritenere che, nel tempo anteriore alla
Pag.2 domanda giudiziale, l'adempimento sia sempre ed incondizionatamente possibile, dovendo necessariamente la citata disposizione di legge (che - di per sè solo considerata - sembra non prevedere alcunché per il tempo anteriore alla proposizione della domanda giudiziale) essere armonizzata con altri principi e norme dell'ordinamento ed, in specie, con il comma 1 dell'art. 1453 (che nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di inadempimento di una parte, attribuisce all'altra la facoltà di scelta tra l'adempimento e la risoluzione del contratto) e con l'art. 1455 c.c., il quale, enunciando che il contratto non può essere risolto se l'inadempimento di una parte abbia scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra, attribuisce sostanzialmente al creditore adempiente la potestà di rifiutare la prestazione tardiva della controparte inadempiente se alla prestazione stessa il creditore non sia più interessato per l'importanza dell'inadempimento”. Facendo, dunque, applicazione di tali principi, riteneva “evidente anzitutto l'estrema ampiezza del ritardo, pari a ben cinque anni dal convenuto patto di assunzione” e, inoltre, rilevante il fatto che “l'azienda avesse già nel 2016 evidenziato di ritenere “non avere più alcun obbligo nei confronti del sig. , in considerazione dell'esito negativo dell'istanza di autorizzazione al rilascio Pt_1 della licenza prefettizia di cui all'art. 138 TULPS, considerata per di più l'aleatorietà dell'esito favorevole del giudizio penale di secondo grado e la natura neppure automatica dell'eventuale riesame dell'istanza una volta definito il medesimo e ben potendosi presumere, infine, che le esigenze aziendali che avevano condotto all'impegno negoziale di assunzione fossero mutate nel lungo tempo trascorso”.
Affermava, in definitiva, che la stessa parte ricorrente era “incorsa in un inadempimento di carattere certamente grave per la controparte ai sensi dell'art. 1455 c.c.” e che
“venuto meno ogni suo interesse alla concreta attuazione del contratto l'azienda ne” avesse
“legittimamente rifiutato la chiesta esecuzione”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
10.11.2022, chiedendone la riforma. Ha resistito al gravame la con memoria depositata in data Controparte_1
29.10.2024.
Con memoria depositata il 4/5 novembre 2024 si è pure costituita in giudizio la chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_2 Cont Concesso termine all'appellante per l'esame della memoria della (cfr. verbale udienza del 7.11.2024), all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
2) Col primo motivo, l'appellante, rileva che sin dal 2016 egli si era dichiarato disposto a svolgere mansioni differenti rispetto a quelle di guardia giurata, non potendo ottenere, nella pendenza del procedimento penale a suo carico, il rilascio delle autorizzazioni previste dal T.U.P.L.S..
Censura, pertanto, la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha escluso che l'accordo del 2013 non consentisse l'assunzione esclusivamente nei ruoli amministrativi.
Pag.3 Sostiene che il Tribunale “non ha tenuto conto né del tenore letterale dell'accordo concluso tra le parti né di quella che era evidentemente l'intenzione comune di cui l'accordo era espressione”.
Soggiunge che “le autorizzazioni di polizia così come il porto d'armi sono previste come obbligatorie dal T.U.L.P.S. per lo svolgimento delle mansioni di guardia giurata e non per poter essere dipendenti delle società che svolgono funzioni di vigilanza”.
Rileva che a favore della propria prospettazione deponeva la stessa condotta della controparte che nel corso del giudizio di primo grado aveva proposto, in via conciliativa,
l'assunzione con mansioni di portiere. Censura, inoltre, la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha attribuito valore “all'elemento temporale inserito all'art. 6, lett. a) dell'Accordo siglato tra le parti il 17/4/2013 ove si legge testualmente: “la si impegna ad assumere inderogabilmente e CP_1 senza eccezione di sorta il Sig. entro e non oltre 150 giorni dalla firma del presente Parte_1 accordo””. Ribadisce che il termine previsto dall'accordo del 2013 non era essenziale e che era stato inserito a garanzia esclusiva del lavoratore;
che “nella vicenda per cui è causa non può certo affermarsi che dopo 150 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo fosse venuto meno l'interesse ed il bisogno del Sig. odierno ricorrente e creditore nel rapporto obbligatorio di che trattasi, a che Pt_1 venisse esattamente eseguita la prestazione dedotta in contratto”.
Deduce che la clausola apposta all'accordo “evidenzia con chiarezza l'obbligo della società di dare esecuzione alla propria obbligazione contrattuale entro il termine ivi indicato escludendo a priori qualsiasi possibile deroga o eccezione”. In ragione di tali considerazioni, ribadisce, col secondo motivo di appello, la sussistenza dell'inadempimento contrattuale ad opera della con Controparte_1 conseguente diritto al risarcimento del danno patito per la ingiusta ed immotivata mancata assunzione, quantificato in complessivi €92.019,37 oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo, prendendo come riferimento, dall'aprile 2013 alla data di presentazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la retribuzione base fissata dai CCNL del settore succedutisi nel tempo per i dipendenti inquadrati al IV livello.
I primi due articolati motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati avendo il primo Giudice fatto buon governo delle risultanze processuali e della normativa applicabile al caso di specie.
Nel verbale di conciliazione versato in atti, sottoscritto il 17.4.2013, venne stabilito che l'assunzione “nei ruoli operativi/amministrativi” sarebbe stata “6. … effettuata secondo i seguenti termini e modalità: a) La si impegna ad assumere inderogabilmente e senza eccezione di sorta il sig. CP_1 entro e non oltre 150 giorni dalla firma del presente accordo;
Parte_1
Pag.4 b) l'assunzione verrà effettivamente eseguita successivamente ed a condizione del rilascio da parte della competente Prefettura e Questura delle autorizzazioni previste dal TULPS che verranno richieste congiuntamente dal Sig. e dalla … Parte_1 CP_1
…. il mancato rispetto anche di una sola clausola del presente accordo, lo annulla …”.
Orbene, per come già osservato da questa Corte in caso del tutto analogo (cfr. sent. n.165/2024), risulta evidente come l'assunzione fosse stata espressamente condizionata al rilascio, da parte degli organi preposti, delle autorizzazioni di legge con onere di richiesta posto (anche) a carico del congiuntamente alla Pt_1 Controparte_1
Tuttavia, costituisce fatto incontroverso tra le parti (oltre che documentalmente provato) che il già dal 2012 era stato sottoposto ad un procedimento penale che gli Pt_1 aveva impedito di ottenere il rilascio del decreto prefettizio di nomina a Guardia Giurata particolare. Un tanto emerge dalla piana lettura del Decreto della Prefettura di Catania prot.
n.185/2014 (cfr. doc. fasc. di parte) con il quale la detta autorità amministrativa, a fronte della richiesta inoltrata proprio dall'Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l., aveva opposto il diniego esprimendo un “giudizio di inaffidabilità dell'interessato in ordine al buon uso delle autorizzazioni richieste”.
Conseguentemente, in assenza della nomina prefettizia, per espresso patto contenuto nel citato verbale di conciliazione sindacale, non poteva ritenersi insorto alcun obbligo di assunzione, dovendosi, per l'effetto, da un lato, escludere qualsivoglia condotta inadempiente della dall'altro, ritenere (invece) sussistente Controparte_1
l'inadempimento da parte del Pt_1
Né, può sostenersi che la avrebbe potuto adibire il a Controparte_1 Pt_1 mansioni amministrative. Come si è già detto da questa Corte nella sentenza n.165/2024 sopra citata,
l'assetto di interessi evincibile dall'accordo conciliativo del 17.4.2013 rendeva “implicito che
l'assunzione sarebbe avvenuta per la qualifica di guardia particolare giurata, e non invece per compiti amministrativi, che non avrebbero richiesto il menzionato titolo abilitativo”.
E che, del resto, fosse proprio questa l'intenzione delle parti lo si ricava non solo dal tenore del citato accordo del 2013 ma dalla stessa condotta serbata dal nel Pt_1 periodo successivo, avendo costui - conscio di non poter ottenere le prodromiche autorizzazioni amministrative (diligentemente, ma inutilmente, richieste dalla controparte)
– serbato, per oltre tre anni, una condotta silente (sintomatica del fatto che lo stesso fosse ben consapevole di poter assunto, in forza dell'accordo, in costanza delle autorizzazioni di legge), mutata solo dopo la pronuncia assolutoria resa in primo grado in data 23.3.2016
(cfr. doc. fasc. di parte). Infatti, soltanto con la lettera del 27.5.2016 (cfr. doc. in atti) il chiedeva alla Pt_1 di “definire insieme una soluzione alla situazione venutasi a creare … e per dare Controparte_1
Pag.5 adempimento a quanto posto ad oggetto del citato verbale di conciliazione”, cui faceva seguito la risposta della detta società secondo cui l'assunzione non era “potuta avvenire …. a causa del mancato avveramento della condizione ex verbale di conciliazione …. Punto 6) lettera B)” (cfr. doc. fasc. di parte). Non solo.
Con la successiva lettera del 19.7.2016 (cfr. doc. fasc. di parte) il - dopo aver Pt_1 rilevato di aver ottenuto sentenza assolutoria in primo grado e che il giudizio di appello si sarebbe concluso entro l'anno - evidenziava che nel breve termine “ogni ostacolo relativo alle autorizzazioni ed all'assunzione” sarebbe stato “superato” e, per l'effetto, chiedeva di dar corso all'assunzione con inquadramento diverso da quello di guardia giurata “in attesa del naturale inquadramento che potrà essere modificato all'inizio del prossimo anno”.
Risulta, in altri termini, patente come lo stesso avesse ben inteso il senso Pt_1 dell'accordo del 2013, ossia che l'assunzione dovesse avvenire nei ruoli operativi (solo ed eventualmente cumulabili con quelli amministrativi).
In siffatto contesto, si osserva, del tutto legittimamente, per come affermato dal primo Giudice, la con nota del 30.11.2016 (cfr. doc. fasc. di parte) aveva Controparte_1 ritenuto di non aver più alcun obbligo ai sensi del punto 6 del verbale di conciliazione. Né, si osserva, contrari argomenti possono trarsi dal fatto che durante il giudizio di primo grado la avesse offerto al “l'assunzione ex novo” nelle Controparte_1 Pt_1 mansioni di portierato (cfr. verbale 23.3.2021), in quanto trattasi, ad ogni evidenza, di proposta avanzata in funzione di una eventuale conciliazione della lite che, in caso di suo perfezionamento, avrebbe travolto con efficacia novativa-costitutiva (per l'appunto ex novo) il contenuto dell'accordo del 2013.
Quanto all'essenzialità o meno del termine di cui all'accordo del 2013, la Corte condivide pienamente le argomentazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado, essendo patente come il decorso del tempo (ben 5 anni alla data della definitiva assoluzione del in sede di appello) avesse fatto venire meno qualsivoglia interesse Pt_1 della all'assunzione, tenuto, altresì, conto delle ragioni e delle pattuizioni Controparte_1 poste a fondamento del verbale di conciliazione in sede sindacale del 17.4.2013.
Tanto più ove si consideri che nel corpo di tale atto venne espressamente affermato che … il mancato rispetto anche di una sola clausola del presente accordo, lo annulla …”
(cfr. doc. fasc. di parte).
Talchè, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto che il (il quale, per Pt_1 altro, non aveva reso edotto la controparte, in sede di accordo, della pendenza, sin dal
2012, del procedimento penale instaurato nei suoi confronti per come desumibile dal R.G.N.R. n.23204/2012 riportato nell'intestazione della sentenza penale di primo grado) fosse incorso in una “inadempimento di carattere certamente grave per la controparte ai sensi dell'art.1455 c.c.” e, dunque, venuto meno ogni interesse in capo alla alla Controparte_1 attuazione del contratto e della conseguente legittimità del rifiuto alla sua esecuzione.
Pag.6 Col terzo motivo, l'appellante rileva che il Tribunale “ha ritenuto e dichiarato la cessazione della materia del contendere nei confronti della a cagione dell'intervenuto Controparte_2 pagamento delle competenze di fine rapporto come quantificate nell'accordo del 17/4/2013” compensando le spese “relative al rapporto processuale … in ragione della tempestività di pagamento offerto una volta che con il presente ricorso, gliene è stato richiesto il pagamento”. Cont Osserva, al riguardo, che pur avendo la provveduto al pagamento della somma di €4.000,00, non poteva “non essere e tenuto nel giusto conto sia che la detta somma andava maggiorata degli invocati interessi legali di mora sia che la società resistente ha provveduto al pagamento del dovuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio promosso dal Sig. . Pt_1
Il motivo non può essere accolto. Cont Per come risulta dal verbale di udienza del 25.3.2021 la aveva offerto di
“provvedere con bonifico al pagamento della somma dovuta di euro 4.000,00 possibilmente con compensazione delle spese”. La difesa del si riservava di “comunicare alla controparte codice Pt_1 bancario IBAN e si rimette al Giudice per le spese di lite”.
Alla successiva udienza del 27.5.2021 le parti davano “atto dell'avvenuto pagamento degli €4000,00 da parte di . CP_2
Per come emerge, dunque, dalla piana lettura dei verbali di udienza or ora citati, la Cont lite tra il e la si è risolta bonariamente mediante versamento della somma Pt_1 richiesta (pari ad euro 4.000,00) con esclusione delle maggiorazioni per interessi e rivalutazione monetaria (accessori neanche richiesti, infatti, nelle note conclusive depositate dalla difesa del in data 2.5.2022). Pt_1 Cont Quanto alle spese processuali tra e va rilevato che dopo la lettera Pt_1 Cont inviata dal il 24.2.2017 (cfr. doc. in atti), la PO (oggi ) rispose con una Pt_1 nota datata 21.4.2017 (cfr. doc. fasc. di parte) con la quale aveva manifestato la volontà di pagare la somma complessiva di euro 4.000,00 chiedendo che venisse comunicato il “codice iban del conto bancario sul quale bonificare” tale somma. Cont E poiché – come dedotto in memoria dalla e non contestato dall'appellante – non vi è prova che tale missiva sia stata mai riscontrata, ritiene la Corte che correttamente il primo Giudice abbia compensato le spese in ragione della tempestività del pagamento operato in corso di causa. Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, l'appello deve essere disatteso con conseguente conferma della sentenza impugnata.
3) Le spese di questo seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo in favore della Controparte_1
Se ne ritiene, invece, conforme a giustizia la compensazione nei confronti della Cont
.
P.Q.M.
Pag.7 definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.1669/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data 12.5.2022.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore della che liquida in complessivi €3.473,00 per compensi oltre spese generali, Controparte_1
i.v.a. e c.p.a., come per legge se dovute.
Compensa le spese di questo grado nei confronti della Controparte_2
Palermo 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Carmelo Ioppolo Maria G. Di Marco
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