Art. 25.
Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro, e' dovuto, in luogo dell'indennita' di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049 , un trattamento speciale pari al 60 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della presente legge. (1) ((4)) Il trattamento speciale e' corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La 16 febbraio 1977, n. 37 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La misura del trattamento speciale in caso di disoccupazione, previsto dall' articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , e' elevata al 66 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della stessa legge." ----------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 55) che "Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennita' ordinaria di disoccupazione di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 , e successive modifiche e integrazioni, nonche' dei trattamenti speciali di cui all' articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , e all' articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37 , e' fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all' articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 , ed e' corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento."
Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro, e' dovuto, in luogo dell'indennita' di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049 , un trattamento speciale pari al 60 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della presente legge. (1) ((4)) Il trattamento speciale e' corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La 16 febbraio 1977, n. 37 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La misura del trattamento speciale in caso di disoccupazione, previsto dall' articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , e' elevata al 66 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della stessa legge." ----------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 55) che "Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennita' ordinaria di disoccupazione di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 , e successive modifiche e integrazioni, nonche' dei trattamenti speciali di cui all' articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , e all' articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37 , e' fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all' articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 , ed e' corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento."