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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3503 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 4131/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
24.4.2024, proposto da
(C.F.: – CUI: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1 C.F._2
05.01.1988, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Laguardia
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
RESISTENTI
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino guineense, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di Foggia il 22.01.2024 e notificato il 28.03.2024, recante rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale. 1 Con decreto del 5.5.2024, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 26.11.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.
Il 20.11.2024 il si è costituito in giudizio, Controparte_1 CP_1 istando per il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta, con ordinanza del 4.12.2024 è stato confermato il decreto del 5.5.2024.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con concessione dei termini per il deposito di note scritte entro il 17.9.2025.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
Nel caso di specie la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti sugli aspetti decisivi della sua vicenda (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del
7.10.2020 secondo cui: “E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente”; conforme Cass. n. 8931/2020).
Inoltre, dal comportamento processuale del ricorrente (istanza di audizione formulata genericamente e non reiterata nel corso del giudizio), è emerso il manifesto disinteresse verso la narrazione orale dei fatti inerenti alla propria vicenda personale.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova innanzitutto premettere che l'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), che ha dato attuazione
2 nell'ordinamento nazionale al principio - di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di
New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato domanda di protezione internazionale in data successiva all'entrata in vigore del citato DL n. 20/2023, va applicato il disposto del suddetto art. 19 nella sua nuova formulazione.
2.3. – Il ricorrente ha allegato al fascicolo di parte documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha lavorato prevalentemente come bracciante agricolo, percependo i seguenti importi: (i) per il 2025, complessivi € 3.062,03 (cfr. busta paga di agosto emessa da Soc. agr. Don Matteo, buste paga di aprile e maggio emesse dall'impresa individuale AK KA GN, modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione c/o agr. dal 7.1.2025 al 31.1.2025 con busta paga di gennaio); (ii) per il 2024, Controparte_2 complessivi € 5.367,71, di cui € 495,78, a titolo di disoccupazione agricola (cfr. CU 2025), ed €
4.871,78 per attività lavorativa (cfr. modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione c/o agr. dal 14.11.2024 al 31.12.2024 e buste paga di novembre e dicembre, Controparte_2 modelli Unilav di assunzione c/o l'impresa individuale dal 9.4.2024 al Controparte_3
31.5.2024 e sei buste paga emesse dal medesimo datore di lavoro); (iii) per il 2023, complessivi €
1.361, 83, per ventitré giorni lavorativi (cfr. estratto contributivo del 21.11.2024, modello CP_4
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale dal 2.8.2023 al 30.6.2023e busta paga di agosto); (iv) Controparte_3 per il 2022, complessivi € 8.352,66, per centoquarantasei giorni lavorativi (cfr. estratto contributivo del 21.11.2024). CP_4
3 Le comunicazioni UNILAV e la documentazione di natura contrattuale e amministrativa relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà dello sforzo profuso dal ricorrente nel tentativo di inserirsi nel tessuto socioeconomico del Paese di accoglienza.
Emerge, quindi, l'impegno dell'istante a trovare un'occupazione per raggiungere un'integrazione lavorativa in Italia.
Inoltre, il ricorrente ha stabilito la propria residenza nel Comune di San Severo come da certificato rilasciato il 24.4.2023.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data
23.4.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così Parte_1 provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) per le spese di lite. CP_5
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 4131/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
24.4.2024, proposto da
(C.F.: – CUI: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1 C.F._2
05.01.1988, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Laguardia
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
RESISTENTI
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino guineense, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di Foggia il 22.01.2024 e notificato il 28.03.2024, recante rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale. 1 Con decreto del 5.5.2024, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 26.11.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.
Il 20.11.2024 il si è costituito in giudizio, Controparte_1 CP_1 istando per il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta, con ordinanza del 4.12.2024 è stato confermato il decreto del 5.5.2024.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con concessione dei termini per il deposito di note scritte entro il 17.9.2025.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
Nel caso di specie la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti sugli aspetti decisivi della sua vicenda (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del
7.10.2020 secondo cui: “E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente”; conforme Cass. n. 8931/2020).
Inoltre, dal comportamento processuale del ricorrente (istanza di audizione formulata genericamente e non reiterata nel corso del giudizio), è emerso il manifesto disinteresse verso la narrazione orale dei fatti inerenti alla propria vicenda personale.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova innanzitutto premettere che l'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), che ha dato attuazione
2 nell'ordinamento nazionale al principio - di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di
New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato domanda di protezione internazionale in data successiva all'entrata in vigore del citato DL n. 20/2023, va applicato il disposto del suddetto art. 19 nella sua nuova formulazione.
2.3. – Il ricorrente ha allegato al fascicolo di parte documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha lavorato prevalentemente come bracciante agricolo, percependo i seguenti importi: (i) per il 2025, complessivi € 3.062,03 (cfr. busta paga di agosto emessa da Soc. agr. Don Matteo, buste paga di aprile e maggio emesse dall'impresa individuale AK KA GN, modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione c/o agr. dal 7.1.2025 al 31.1.2025 con busta paga di gennaio); (ii) per il 2024, Controparte_2 complessivi € 5.367,71, di cui € 495,78, a titolo di disoccupazione agricola (cfr. CU 2025), ed €
4.871,78 per attività lavorativa (cfr. modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione c/o agr. dal 14.11.2024 al 31.12.2024 e buste paga di novembre e dicembre, Controparte_2 modelli Unilav di assunzione c/o l'impresa individuale dal 9.4.2024 al Controparte_3
31.5.2024 e sei buste paga emesse dal medesimo datore di lavoro); (iii) per il 2023, complessivi €
1.361, 83, per ventitré giorni lavorativi (cfr. estratto contributivo del 21.11.2024, modello CP_4
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale dal 2.8.2023 al 30.6.2023e busta paga di agosto); (iv) Controparte_3 per il 2022, complessivi € 8.352,66, per centoquarantasei giorni lavorativi (cfr. estratto contributivo del 21.11.2024). CP_4
3 Le comunicazioni UNILAV e la documentazione di natura contrattuale e amministrativa relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà dello sforzo profuso dal ricorrente nel tentativo di inserirsi nel tessuto socioeconomico del Paese di accoglienza.
Emerge, quindi, l'impegno dell'istante a trovare un'occupazione per raggiungere un'integrazione lavorativa in Italia.
Inoltre, il ricorrente ha stabilito la propria residenza nel Comune di San Severo come da certificato rilasciato il 24.4.2023.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data
23.4.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così Parte_1 provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) per le spese di lite. CP_5
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
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