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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4056/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 4056/2020
promossa da:
CF: , rappresentata dall'avv. VASSALLO Parte_1 P.IVA_1
ARTURO
APPELLANTE contro
CF: , rappresentato dall'avv. CRISCOLI Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.02.2025 e comparse conclusionali depositate in atti. pagina 1 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio il (già ) Controparte_2 Controparte_3
esponendo di avere intrattenuto con lo stesso rapporto di conto corrente bancario n. 22180 ed un rapporto di mutuo chirografario n. 673914 per un importo di € 825.000,00 regolato su detto conto corrente. Denunciava che in relazione a detti rapporti erano stati contabilizzati in addebito sul conto corrente voci non previste in contratto ovvero in violazione di norme inderogabili, segnatamente per interessi passivi al tasso ultralegale senza valida pattuizione scritta, per interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. e comunque in assenza di valida pattuizione per forma e contenuto, per commissione di massimo scoperto, per giorni valute e per spese e commissioni non concordate, per interessi eccedenti il tasso soglia usurario.
Chiedeva, pertanto, di depurare il saldo dei suddetti rapporti bancari da dette voci illegittimamente addebitate, condannando la banca alla restituzione di quanto indebitamente addebitato alla società correntista, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio il che, nell'impugnare Controparte_4
quanto ex adverso dedotto e prodotto, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità della domanda, o in subordine, nel merito, per il rigetto della stessa, con vittoria di spese e competenze di lite.
Espletata una prima C.T.U. contabile avente ad oggetto la movimentazione di cui al rapporto di conto corrente, disposta ed eseguita una seconda ctu integrativa relativa al contratto di mutuo , la causa veniva riservata in decisione.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1339, pubblicata il 05.10.2020, rilevata la inesistenza di un saldo attivo per la società correntista alla data di chiusura del rapporto per le ragioni indicate in motivazione cui si rinvia, rigettava la domanda di restituzione dell'indebito proposta dalla , Parte_1
pagina 2 di 11 compensando tra le parti le spese di giudizio e ponendo quelle di ctu a carico di ciascuna parte per la metà.
Avverso tale sentenza proponeva appello la per i motivi che Parte_1
possono sintetizzarsi come segue:
Con un primo motivo di impugnativa – rubricato “Violazione artt. 115 e 116
c.p.c. - sulla illegittimità dell'anatocismo ex art. 1283 c.c.” l'appellante deduceva l'errore del Tribunale laddove non avrebbe espunto dal saldo di conto corrente ogni forma di capitalizzazione periodica degli interessi aderendo pedissequamente all'elaborato peritale.
Con un secondo motivo di impugnativa – rubricato “Violazione artt. 115 e 116
c.p.c. - errata valutazione della soglia usura di cui alla L. 108/96 e ss, mm.
DD.MM. applicativi” censurava l'errore del primo giudice laddove, nonostante la
CTU avesse rilevato il superamento del tasso soglia antiusura per ben tredici trimestri, non avrebbe tenuto conto delle conseguenze di tali violazioni e non avrebbe dunque espunto dal calcolo quanto risultante illegittimamente addebitato dalla banca in tali trimestri per detti interessi usurari non dovuti, pari ad € 3.827,12, ovvero non avrebbe compensato tale credito con la eventuale maggior somma dovuta dalla società correntista
Con un terzo motivo di impugnativa – rubricato “Violazione artt. 115 e 116
c.p.c. – errata valutazione della cms” impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice, aderendo apoditticamente alle risultanze della CTU, non avrebbe espunto dal calcolo diretto alla determinazione del saldo finale la nonostante la illegittimità della stessa in quanto non Parte_2
determinata/determinabile;
Con un quarto motivo di impugnativa – rubricato “Violazione artt. 115 e 116
c.p.c. – art. 117 tub: sul mutuo chirografario” impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado non avrebbe rilevato la illegittimità del metodo di “ammortamento alla francese” applicato al mutuo pagina 3 di 11 chirografario e l'illegittimo maggior onere economico per il mutuatario da esso derivante rispetto al metodo di ammortamento “italiano”, senza fornire alcuna adeguata informazione a riguardo al cliente, e non avrebbe neppure valutato la legittimità delle pattuizioni relative al contratto di mutuo chirografario n. 673914;
Con un quinto motivo di impugnativa – rubricato “Nullità contratto bancario per omessa sottoscrizione – violazione art. 117 TUB” censurava la sentenza di primo grado, adducendo la inefficacia e nullità del contratto mono firma per omessa sottoscrizione da parte della banca a mezzo di un funzionario abilitato alla stipula;
Con un sesto motivo di impugnativa – rubricato “Violazione artt. 115 c.p.c. e discordanza parte motiva/dispositivo” censurava la sentenza di primo grado adducendo l'errore del Tribunale laddove, pur risultando dalla CTU un saldo finale ricalcolato a credito della società correntista di + € 2.668,06 richiamato dal primo giudice in motivazione, questi aveva poi incoerentemente rigettato la domanda di restituzione dell'indebito avanzata da detta società;
Con un settimo ed ultimo motivo di impugnativa – rubricato “Violazione artt.
115 – sulla mancata osservanza dell'ordine di esibizione” censurava la sentenza di primo grado, adducendo la omissione del Giudice laddove non aveva valutato negativamente la condotta della che si era sottratta alla ingiunzione di CP_3
consegna della documentazione bancaria disposta a suo carico ex art. 119 TUB con precedente decreto ingiuntivo ed all'ordine di esibizione di detta documentazione disposto sempre nei suoi confronti in questo giudizio dal
Tribunale ex art. 210 cpc;
Tanto dedotto, l'appellante chiedeva, in riforma della sentenza Controparte_5
di primo grado, accogliersi la domanda di restituzione dell'indebito da essa proposta, con condanna della parte appellata anche al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
pagina 4 di 11 Si costituiva in giudizio il (già cui Controparte_1 Controparte_4
è succeduto in forza di fusione giusta atto del 13.12.2016 per notaio il Per_1
quale, per le ragioni esposte in comparsa di risposta cui espressamente si rimanda in questa sede, impugnava tutti i motivi di appello deducendone la inammissibilità e/o infondatezza, e, concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Si premette che si procederà innanzi tutto, per ragioni logiche e sistematiche, all'esame dei motivi di gravame ritenuti infondati e successivamente a quelli invece da accogliere e da ritenersi assorbiti nelle precedenti statuizioni.
Il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
In vero dall'esame della CTU, alle cui risultanze ha aderito il primo giudice, si evince che in ragione del mancato rispetto da parte della banca del criterio di reciprocità degli interessi a debito ed a credito (in ragione della identica previsione percentuale del
TAN e TAE creditori), il CTU nell'effettuare il riconteggio non ha proceduto alla capitalizzazione periodica degli interessi debitori, operando per l'appunto secondo il criterio della “capitalizzazione semplice” che esclude qualsiasi anatocismo sugli interessi (vedi CTU pag. 10).
Infondato e da respingere risulta anche il terzo motivo di appello.
In vero anche in questo caso dall'esame della CTU, alle cui risultanze ha aderito il primo giudice, si evince che il CTU ha depurato il riconteggio volto alla determinazione del saldo finale, in quanto non regolarmente pattuite per iscritto o non correttamente applicate, dalle voci di “Indennità di sconfinamento” e di “Commissione di Istruttoria
Veloce” uniche applicate nel caso di specie quali sostitutive della CMS, laddove ha invece rilevato che nulla è stato mai addebitato a sul conto corrente a titolo di
“Corrispettivo Disponibilità Creditizia” (altra voce sostitutiva della CMS), pur essendo tale commissione pattuita in contratto e citata nel riepilogo competenze trimestrali
(vedi CTU pag. 10).
pagina 5 di 11 Infondato e da rigettare risulta anche il quarto motivo di appello con il quale si deduce la pretesa illegittimità del piano di ammortamento secondo il cd.
“metodo alla francese”.
Va, sul punto, osservato che nel piano di ammortamento c.d. 'alla francese' il rimborso della somma mutuata e degli interessi avviene in base ad un piano, accettato dal mutuante, a rate costanti comprensive di una quota di capitale (via via crescente) e di una quota interessi (via via decrescente). In sostanza l'importo della rata rimane identico ed è composto da una parte di interessi al tasso pattuito, calcolati sin da subito sull'intero capitale e via via sul capitale residuo e da una parte di capitale, pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. Tale piano di ammortamento non comporta quindi la capitalizzazione degli interessi (e dunque la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cc), posto che questi, conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati solo sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. (vedi Cass. n. 1168/2025, 1403/2025,
Trib. Milano sez. Imprese 8259/2024). Sul punto, questo Collegio evidenzia ancora che la Corte di Cassazione, con recente sentenza a Sezioni Unite n.
15130/24, sposando sostanzialmente questa interpretazione ritiene la legittimità
e l'assenza di anatocismo degli interessi compensativi come calcolati nei mutui tradizionali cosiddetti “alla francese”, mutui cioè caratterizzati da rate costanti, in cui la quota parte di rata degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorta capitale progressivamente crescente. Inoltre, la mancata espressa indicazione delle “modalità” di ammortamento delle rate costanti e di calcolo degli interessi passivi – precisa la Corte - non ne determina di per sé la nullità per difetto di forma scritta.
Ugualmente infondato e da respingere è il quinto motivo di impugnativa.
pagina 6 di 11 In vero non si ha violazione dell'obbligo di forma scritta di cui all'art. 117 TUB, ed il contratto bancario deve ritenersi valido ed efficace, nella ipotesi in cui manchi la sottoscrizione del contratto da parte dell'istituto di credito e la scheda contrattuale sia stata sottoscritta dal solo correntista (cd. contratto mono firma).
Sul punto, questo Collegio osserva che la Corte di Cassazione, con orientamento oramai consolidato, conformemente ai principi espressi dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 898/2018, ha statuito anche con specifico riferimento ai contratti bancari che “In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma
3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.” (Cass. Ordinanza n. 16070 del
18/06/2018, ed ancora Cass. Ordinanza n. 19298 del 15.06.2022).
Ciò detto, appare evidente che, nel caso di specie, la banca ha posto in essere plurimi comportamenti concludenti idonei a dimostrare in modo inequivoco la sua volontà negoziale di voler concludere il contratto bancario in oggetto e di avvalersene, tra cui l'avvenuta apertura in concreto del conto corrente, la regolazione su di esso delle operazioni di mutuo, la consentita operatività dello stesso, la regolare annotazione sugli estratti conto di tutte le operazioni e movimentazioni relativi a detto rapporto bancario.
Va inoltre, ad abundantiam, rilevato che in ogni caso la richiamata nullità di cui all'art. 117 TUB deve ritenersi una “nullità di protezione” relativa, ovvero posta nell'esclusivo interesse del correntista e da lui invocabile qualora la banca abbia violato nei suoi confronti i primari obblighi informativi relativi agli elementi pagina 7 di 11 fondamentali caratterizzanti il contratto bancario, con la conseguenza che questi non può di certo farla valere nel caso in cui risulti che egli abbia sottoscritto il contratto e la mancanza di firma riguardi l'istituto di credito. In questo caso infatti deve ritenersi che, avendolo sottoscritto, il cliente abbia avuto piena conoscenza ed informazione in ordine al contenuto del contratto bancario.
Fondati e da accogliere, per le ragioni di seguito esposte, risultano invece il secondo e sesto motivo di appello.
Quanto al secondo motivo di gravame, come correttamente osservato dall'appellante, il CTU ha specificamente rilevato il superamento del tasso soglia antiusura ex legge 108/1996 per ben tredici trimestri (evidenziati in giallo nel prospetto di cui alla pag. 16, vedi CTU pagg. 15 e 16).
Conseguentemente, ancorché trattasi di sforamento successivo rispetto alla data di conclusione del contratto, per cui non può operare la nullità di cui all'art. 1815 cc per la quale occorre avere riguardo ai tassi soglia in vigore al momento della stipulazione, comunque detti interessi passivi sono stati applicati in tali successivi trimestri in violazione di legge, ovvero in eccesso rispetto al tasso soglia di legge vigente con riferimento a ciascuno di detti trimestri, e ciò costituisce in ogni caso un indebito con conseguente diritto del correntista alla ripetizione dei medesimi, ammontanti complessivamente per tali trimestri ad €
3.827,12 , cifra indicata nell'atto di appello, non contestata nella sua quantificazione da controparte e comunque risultante dalla stessa CTU.
Pertanto, tale somma va riconosciuta ed accreditata alla società correntista a titolo di restituzione di indebito.
Ugualmente fondato è il sesto motivo di gravame.
In vero il primo giudice, interpretando erroneamente i dati conclusivi forniti dal
CTU, ha ritenuto che dal saldo attivo finale di + € 2.668,06 a credito della correntista, - ricalcolato dal CTU alla data di chiusura del conto (vedi
Conclusioni a pag. 15 della CTU) facendo applicazione dei richiamati criteri pagina 8 di 11 (applicazione tassi di interesse convenzionali come pattuiti, esclusione della capitalizzazione periodica degli interessi, esclusione della indennità di sconfinamento e CIV etc. vedi pagg. da 8 a 10 della CTU) - dovesse essere sottratto l'importo a debito della correntista di € 3.376,89 corrispondente al saldo passivo bancario finale, stralciato e passato a sofferenza dall'istituto di credito alla data di chiusura del conto (conto chiuso pertanto a saldo zero), con conseguente residuo debito della correntista ritenuto ammontante per differenza ad € 708,83 .
Appare sul punto manifesto l'errore logico in cui è incorso il Tribunale in quanto, se a seguito del corretto ricalcolo del saldo finale da parte del CTU, esso risulta rettificato a credito della società correntista per € 2.668,06, è evidente che il debito di € 3.376,89 - costituito, si ripete, dal saldo passivo finale del conto corrente secondo i conteggi e gli estratti conto bancari e stralciato dalla banca al momento della chiusura del conto – non sussiste e non va quindi considerato.
Il settimo ed ultimo motivo di appello è assorbito da quanto innanzi statuito, risultando tra l'altro anche la produzione in atti di tutti gli estratti conto bancari sui quali il CTU ha fondato il ricalcolo del saldo finale del conto corrente.
Per tutte le motivazioni innanzi esposte, l'appello va accolto nei limiti e per le ragioni di cui sopra, con conseguente accoglimento della domanda attorea di restituzione dell'indebito per l'importo di € 6.495,18 (€ 2.668,06 + € 3.827,12), oltre interessi legali codicistici dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado al soddisfo.
La riforma della sentenza di primo grado impone la rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sulla base di una valutazione unitaria che tenga conto dell'esito globale della lite.
Considerato che la domanda dell'attrice , nonché i motivi di appello Parte_1
da essa formulati, sono stati solo in minor parte accolti, ricorrono i presupposti di legge per la compensazione per due terzi tra le parti delle spese processuali del pagina 9 di 11 primo e secondo grado, che per il restante terzo si liquidano come da dispositivo a carico di ed in favore di , in ragione CP_1 Parte_1
dell'accoglimento sia pur parziale della domanda di restituzione di indebito da essa proposta e dei motivi di appello, tenuto conto del valore della causa in base all'ammontare della condanna (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000) ed applicato per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi per l'appello di quella istruttoria non tenutasi) l'importo tabellare medio di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 .
Le spese di CTU del primo grado vanno poste per due terzi a carico di
[...]
e per un terzo a carico di . CP_1 Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, n. 1339/2020, pubblicata il 05.10.2020, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellato al pagamento, in CP_1
favore dell'appellante , a titolo di restituzione di indebito, della Parte_1
somma di € 6.495,18, oltre interessi legali codicistici dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado al soddisfo;
2) Compensa per due terzi le spese processuali del doppio grado di giudizio e condanna l'appellato al pagamento, in favore CP_1
dell'appellante del rimanente terzo che liquida, Parte_1
limitatamente a tale terzo, per il primo grado in € 49,00 per spese vive ed
€ 1.692,33 per compensi, e per il grado di appello in € 1.322,00 per compensi, il tutto oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al difensore avv. Arturo Vassallo dichiaratosi antistatario;
pagina 10 di 11 3) Pone le spese di CTU del primo grado per due terzi a carico di
[...]
e per un terzo a carico di . CP_1 Parte_1
Napoli, 04.04.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 4056/2020
promossa da:
CF: , rappresentata dall'avv. VASSALLO Parte_1 P.IVA_1
ARTURO
APPELLANTE contro
CF: , rappresentato dall'avv. CRISCOLI Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.02.2025 e comparse conclusionali depositate in atti. pagina 1 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio il (già ) Controparte_2 Controparte_3
esponendo di avere intrattenuto con lo stesso rapporto di conto corrente bancario n. 22180 ed un rapporto di mutuo chirografario n. 673914 per un importo di € 825.000,00 regolato su detto conto corrente. Denunciava che in relazione a detti rapporti erano stati contabilizzati in addebito sul conto corrente voci non previste in contratto ovvero in violazione di norme inderogabili, segnatamente per interessi passivi al tasso ultralegale senza valida pattuizione scritta, per interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. e comunque in assenza di valida pattuizione per forma e contenuto, per commissione di massimo scoperto, per giorni valute e per spese e commissioni non concordate, per interessi eccedenti il tasso soglia usurario.
Chiedeva, pertanto, di depurare il saldo dei suddetti rapporti bancari da dette voci illegittimamente addebitate, condannando la banca alla restituzione di quanto indebitamente addebitato alla società correntista, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio il che, nell'impugnare Controparte_4
quanto ex adverso dedotto e prodotto, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità della domanda, o in subordine, nel merito, per il rigetto della stessa, con vittoria di spese e competenze di lite.
Espletata una prima C.T.U. contabile avente ad oggetto la movimentazione di cui al rapporto di conto corrente, disposta ed eseguita una seconda ctu integrativa relativa al contratto di mutuo , la causa veniva riservata in decisione.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1339, pubblicata il 05.10.2020, rilevata la inesistenza di un saldo attivo per la società correntista alla data di chiusura del rapporto per le ragioni indicate in motivazione cui si rinvia, rigettava la domanda di restituzione dell'indebito proposta dalla , Parte_1
pagina 2 di 11 compensando tra le parti le spese di giudizio e ponendo quelle di ctu a carico di ciascuna parte per la metà.
Avverso tale sentenza proponeva appello la per i motivi che Parte_1
possono sintetizzarsi come segue:
Con un primo motivo di impugnativa – rubricato “Violazione artt. 115 e 116
c.p.c. - sulla illegittimità dell'anatocismo ex art. 1283 c.c.” l'appellante deduceva l'errore del Tribunale laddove non avrebbe espunto dal saldo di conto corrente ogni forma di capitalizzazione periodica degli interessi aderendo pedissequamente all'elaborato peritale.
Con un secondo motivo di impugnativa – rubricato “Violazione artt. 115 e 116
c.p.c. - errata valutazione della soglia usura di cui alla L. 108/96 e ss, mm.
DD.MM. applicativi” censurava l'errore del primo giudice laddove, nonostante la
CTU avesse rilevato il superamento del tasso soglia antiusura per ben tredici trimestri, non avrebbe tenuto conto delle conseguenze di tali violazioni e non avrebbe dunque espunto dal calcolo quanto risultante illegittimamente addebitato dalla banca in tali trimestri per detti interessi usurari non dovuti, pari ad € 3.827,12, ovvero non avrebbe compensato tale credito con la eventuale maggior somma dovuta dalla società correntista
Con un terzo motivo di impugnativa – rubricato “Violazione artt. 115 e 116
c.p.c. – errata valutazione della cms” impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice, aderendo apoditticamente alle risultanze della CTU, non avrebbe espunto dal calcolo diretto alla determinazione del saldo finale la nonostante la illegittimità della stessa in quanto non Parte_2
determinata/determinabile;
Con un quarto motivo di impugnativa – rubricato “Violazione artt. 115 e 116
c.p.c. – art. 117 tub: sul mutuo chirografario” impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado non avrebbe rilevato la illegittimità del metodo di “ammortamento alla francese” applicato al mutuo pagina 3 di 11 chirografario e l'illegittimo maggior onere economico per il mutuatario da esso derivante rispetto al metodo di ammortamento “italiano”, senza fornire alcuna adeguata informazione a riguardo al cliente, e non avrebbe neppure valutato la legittimità delle pattuizioni relative al contratto di mutuo chirografario n. 673914;
Con un quinto motivo di impugnativa – rubricato “Nullità contratto bancario per omessa sottoscrizione – violazione art. 117 TUB” censurava la sentenza di primo grado, adducendo la inefficacia e nullità del contratto mono firma per omessa sottoscrizione da parte della banca a mezzo di un funzionario abilitato alla stipula;
Con un sesto motivo di impugnativa – rubricato “Violazione artt. 115 c.p.c. e discordanza parte motiva/dispositivo” censurava la sentenza di primo grado adducendo l'errore del Tribunale laddove, pur risultando dalla CTU un saldo finale ricalcolato a credito della società correntista di + € 2.668,06 richiamato dal primo giudice in motivazione, questi aveva poi incoerentemente rigettato la domanda di restituzione dell'indebito avanzata da detta società;
Con un settimo ed ultimo motivo di impugnativa – rubricato “Violazione artt.
115 – sulla mancata osservanza dell'ordine di esibizione” censurava la sentenza di primo grado, adducendo la omissione del Giudice laddove non aveva valutato negativamente la condotta della che si era sottratta alla ingiunzione di CP_3
consegna della documentazione bancaria disposta a suo carico ex art. 119 TUB con precedente decreto ingiuntivo ed all'ordine di esibizione di detta documentazione disposto sempre nei suoi confronti in questo giudizio dal
Tribunale ex art. 210 cpc;
Tanto dedotto, l'appellante chiedeva, in riforma della sentenza Controparte_5
di primo grado, accogliersi la domanda di restituzione dell'indebito da essa proposta, con condanna della parte appellata anche al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
pagina 4 di 11 Si costituiva in giudizio il (già cui Controparte_1 Controparte_4
è succeduto in forza di fusione giusta atto del 13.12.2016 per notaio il Per_1
quale, per le ragioni esposte in comparsa di risposta cui espressamente si rimanda in questa sede, impugnava tutti i motivi di appello deducendone la inammissibilità e/o infondatezza, e, concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Si premette che si procederà innanzi tutto, per ragioni logiche e sistematiche, all'esame dei motivi di gravame ritenuti infondati e successivamente a quelli invece da accogliere e da ritenersi assorbiti nelle precedenti statuizioni.
Il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
In vero dall'esame della CTU, alle cui risultanze ha aderito il primo giudice, si evince che in ragione del mancato rispetto da parte della banca del criterio di reciprocità degli interessi a debito ed a credito (in ragione della identica previsione percentuale del
TAN e TAE creditori), il CTU nell'effettuare il riconteggio non ha proceduto alla capitalizzazione periodica degli interessi debitori, operando per l'appunto secondo il criterio della “capitalizzazione semplice” che esclude qualsiasi anatocismo sugli interessi (vedi CTU pag. 10).
Infondato e da respingere risulta anche il terzo motivo di appello.
In vero anche in questo caso dall'esame della CTU, alle cui risultanze ha aderito il primo giudice, si evince che il CTU ha depurato il riconteggio volto alla determinazione del saldo finale, in quanto non regolarmente pattuite per iscritto o non correttamente applicate, dalle voci di “Indennità di sconfinamento” e di “Commissione di Istruttoria
Veloce” uniche applicate nel caso di specie quali sostitutive della CMS, laddove ha invece rilevato che nulla è stato mai addebitato a sul conto corrente a titolo di
“Corrispettivo Disponibilità Creditizia” (altra voce sostitutiva della CMS), pur essendo tale commissione pattuita in contratto e citata nel riepilogo competenze trimestrali
(vedi CTU pag. 10).
pagina 5 di 11 Infondato e da rigettare risulta anche il quarto motivo di appello con il quale si deduce la pretesa illegittimità del piano di ammortamento secondo il cd.
“metodo alla francese”.
Va, sul punto, osservato che nel piano di ammortamento c.d. 'alla francese' il rimborso della somma mutuata e degli interessi avviene in base ad un piano, accettato dal mutuante, a rate costanti comprensive di una quota di capitale (via via crescente) e di una quota interessi (via via decrescente). In sostanza l'importo della rata rimane identico ed è composto da una parte di interessi al tasso pattuito, calcolati sin da subito sull'intero capitale e via via sul capitale residuo e da una parte di capitale, pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. Tale piano di ammortamento non comporta quindi la capitalizzazione degli interessi (e dunque la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cc), posto che questi, conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati solo sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. (vedi Cass. n. 1168/2025, 1403/2025,
Trib. Milano sez. Imprese 8259/2024). Sul punto, questo Collegio evidenzia ancora che la Corte di Cassazione, con recente sentenza a Sezioni Unite n.
15130/24, sposando sostanzialmente questa interpretazione ritiene la legittimità
e l'assenza di anatocismo degli interessi compensativi come calcolati nei mutui tradizionali cosiddetti “alla francese”, mutui cioè caratterizzati da rate costanti, in cui la quota parte di rata degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorta capitale progressivamente crescente. Inoltre, la mancata espressa indicazione delle “modalità” di ammortamento delle rate costanti e di calcolo degli interessi passivi – precisa la Corte - non ne determina di per sé la nullità per difetto di forma scritta.
Ugualmente infondato e da respingere è il quinto motivo di impugnativa.
pagina 6 di 11 In vero non si ha violazione dell'obbligo di forma scritta di cui all'art. 117 TUB, ed il contratto bancario deve ritenersi valido ed efficace, nella ipotesi in cui manchi la sottoscrizione del contratto da parte dell'istituto di credito e la scheda contrattuale sia stata sottoscritta dal solo correntista (cd. contratto mono firma).
Sul punto, questo Collegio osserva che la Corte di Cassazione, con orientamento oramai consolidato, conformemente ai principi espressi dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 898/2018, ha statuito anche con specifico riferimento ai contratti bancari che “In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma
3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.” (Cass. Ordinanza n. 16070 del
18/06/2018, ed ancora Cass. Ordinanza n. 19298 del 15.06.2022).
Ciò detto, appare evidente che, nel caso di specie, la banca ha posto in essere plurimi comportamenti concludenti idonei a dimostrare in modo inequivoco la sua volontà negoziale di voler concludere il contratto bancario in oggetto e di avvalersene, tra cui l'avvenuta apertura in concreto del conto corrente, la regolazione su di esso delle operazioni di mutuo, la consentita operatività dello stesso, la regolare annotazione sugli estratti conto di tutte le operazioni e movimentazioni relativi a detto rapporto bancario.
Va inoltre, ad abundantiam, rilevato che in ogni caso la richiamata nullità di cui all'art. 117 TUB deve ritenersi una “nullità di protezione” relativa, ovvero posta nell'esclusivo interesse del correntista e da lui invocabile qualora la banca abbia violato nei suoi confronti i primari obblighi informativi relativi agli elementi pagina 7 di 11 fondamentali caratterizzanti il contratto bancario, con la conseguenza che questi non può di certo farla valere nel caso in cui risulti che egli abbia sottoscritto il contratto e la mancanza di firma riguardi l'istituto di credito. In questo caso infatti deve ritenersi che, avendolo sottoscritto, il cliente abbia avuto piena conoscenza ed informazione in ordine al contenuto del contratto bancario.
Fondati e da accogliere, per le ragioni di seguito esposte, risultano invece il secondo e sesto motivo di appello.
Quanto al secondo motivo di gravame, come correttamente osservato dall'appellante, il CTU ha specificamente rilevato il superamento del tasso soglia antiusura ex legge 108/1996 per ben tredici trimestri (evidenziati in giallo nel prospetto di cui alla pag. 16, vedi CTU pagg. 15 e 16).
Conseguentemente, ancorché trattasi di sforamento successivo rispetto alla data di conclusione del contratto, per cui non può operare la nullità di cui all'art. 1815 cc per la quale occorre avere riguardo ai tassi soglia in vigore al momento della stipulazione, comunque detti interessi passivi sono stati applicati in tali successivi trimestri in violazione di legge, ovvero in eccesso rispetto al tasso soglia di legge vigente con riferimento a ciascuno di detti trimestri, e ciò costituisce in ogni caso un indebito con conseguente diritto del correntista alla ripetizione dei medesimi, ammontanti complessivamente per tali trimestri ad €
3.827,12 , cifra indicata nell'atto di appello, non contestata nella sua quantificazione da controparte e comunque risultante dalla stessa CTU.
Pertanto, tale somma va riconosciuta ed accreditata alla società correntista a titolo di restituzione di indebito.
Ugualmente fondato è il sesto motivo di gravame.
In vero il primo giudice, interpretando erroneamente i dati conclusivi forniti dal
CTU, ha ritenuto che dal saldo attivo finale di + € 2.668,06 a credito della correntista, - ricalcolato dal CTU alla data di chiusura del conto (vedi
Conclusioni a pag. 15 della CTU) facendo applicazione dei richiamati criteri pagina 8 di 11 (applicazione tassi di interesse convenzionali come pattuiti, esclusione della capitalizzazione periodica degli interessi, esclusione della indennità di sconfinamento e CIV etc. vedi pagg. da 8 a 10 della CTU) - dovesse essere sottratto l'importo a debito della correntista di € 3.376,89 corrispondente al saldo passivo bancario finale, stralciato e passato a sofferenza dall'istituto di credito alla data di chiusura del conto (conto chiuso pertanto a saldo zero), con conseguente residuo debito della correntista ritenuto ammontante per differenza ad € 708,83 .
Appare sul punto manifesto l'errore logico in cui è incorso il Tribunale in quanto, se a seguito del corretto ricalcolo del saldo finale da parte del CTU, esso risulta rettificato a credito della società correntista per € 2.668,06, è evidente che il debito di € 3.376,89 - costituito, si ripete, dal saldo passivo finale del conto corrente secondo i conteggi e gli estratti conto bancari e stralciato dalla banca al momento della chiusura del conto – non sussiste e non va quindi considerato.
Il settimo ed ultimo motivo di appello è assorbito da quanto innanzi statuito, risultando tra l'altro anche la produzione in atti di tutti gli estratti conto bancari sui quali il CTU ha fondato il ricalcolo del saldo finale del conto corrente.
Per tutte le motivazioni innanzi esposte, l'appello va accolto nei limiti e per le ragioni di cui sopra, con conseguente accoglimento della domanda attorea di restituzione dell'indebito per l'importo di € 6.495,18 (€ 2.668,06 + € 3.827,12), oltre interessi legali codicistici dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado al soddisfo.
La riforma della sentenza di primo grado impone la rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sulla base di una valutazione unitaria che tenga conto dell'esito globale della lite.
Considerato che la domanda dell'attrice , nonché i motivi di appello Parte_1
da essa formulati, sono stati solo in minor parte accolti, ricorrono i presupposti di legge per la compensazione per due terzi tra le parti delle spese processuali del pagina 9 di 11 primo e secondo grado, che per il restante terzo si liquidano come da dispositivo a carico di ed in favore di , in ragione CP_1 Parte_1
dell'accoglimento sia pur parziale della domanda di restituzione di indebito da essa proposta e dei motivi di appello, tenuto conto del valore della causa in base all'ammontare della condanna (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000) ed applicato per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi per l'appello di quella istruttoria non tenutasi) l'importo tabellare medio di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 .
Le spese di CTU del primo grado vanno poste per due terzi a carico di
[...]
e per un terzo a carico di . CP_1 Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, n. 1339/2020, pubblicata il 05.10.2020, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellato al pagamento, in CP_1
favore dell'appellante , a titolo di restituzione di indebito, della Parte_1
somma di € 6.495,18, oltre interessi legali codicistici dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado al soddisfo;
2) Compensa per due terzi le spese processuali del doppio grado di giudizio e condanna l'appellato al pagamento, in favore CP_1
dell'appellante del rimanente terzo che liquida, Parte_1
limitatamente a tale terzo, per il primo grado in € 49,00 per spese vive ed
€ 1.692,33 per compensi, e per il grado di appello in € 1.322,00 per compensi, il tutto oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al difensore avv. Arturo Vassallo dichiaratosi antistatario;
pagina 10 di 11 3) Pone le spese di CTU del primo grado per due terzi a carico di
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e per un terzo a carico di . CP_1 Parte_1
Napoli, 04.04.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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