TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 2224
TAR
Ordinanza collegiale 12 giugno 2025
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TAR
Sentenza 31 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del principio di segretezza dell'offerta economica

    La richiesta di chiarimenti era finalizzata a evitare dubbi interpretativi sul contenuto dell'offerta economica, senza che la commissione o il RUP ne conoscessero il contenuto effettivo. La piattaforma telematica garantisce la segretezza.

  • Accolto
    Mancata verifica di adeguatezza e sostenibilità del Piano Economico Finanziario

    Nei verbali di gara non è documentato che la commissione abbia verificato la sostenibilità dei piani economici finanziari presentati. L'argomento che la mancata verbalizzazione non implica la mancata verifica non è convincente.

  • Improcedibile
    Mancata applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

    L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale assorbe l'esame di questo motivo, in quanto la procedura viene annullata per un vizio precedente.

  • Improcedibile
    Criteri e sub criteri di valutazione non specifici

    L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale assorbe l'esame di questo motivo, in quanto la procedura viene annullata per un vizio precedente.

  • Accolto
    Illegittimità del modulo di offerta tecnica e dell'art. 18 del disciplinare

    L'allegazione del piano economico finanziario all'offerta tecnica era in grado di influenzare la valutazione dei commissari sull'offerta tecnica. La clausola è illegittima e va annullata.

  • Rigettato
    Inadeguatezza dei requisiti dell'ausiliaria

    L'accoglimento della censura non comporterebbe l'esclusione della prima classificata, ma solo della seconda, non garantendo l'aggiudicazione alla ricorrente. Pertanto, il Tribunale non procede all'esame.

  • Improcedibile
    Piano economico finanziario con risultato di gestione in perdita

    L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale assorbe l'esame di questo motivo, in quanto la procedura viene annullata per un vizio precedente.

  • Improcedibile
    Piano economico finanziario con omessa computazione IVA

    L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale assorbe l'esame di questo motivo, in quanto la procedura viene annullata per un vizio precedente.

  • Improcedibile
    Omessa verifica equivalenza CCNL

    L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale assorbe l'esame di questo motivo, in quanto la procedura viene annullata per un vizio precedente.

  • Improcedibile
    Omessa verifica piano economico finanziario

    L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale assorbe l'esame di questo motivo, in quanto la procedura viene annullata per un vizio precedente.

  • Rigettato
    Risarcimento del danno

    La domanda di risarcimento del danno è respinta, atteso che la ripetizione della gara sana integralmente la lesione dell'interesse legittimo.

  • Accolto
    Violazione del principio di segretezza dell'offerta economica da parte di Universiis S.c.s.

    Universiis S.c.s. ha dichiarato all'ASP di Cosenza il canone complessivo annuo e l'incremento rispetto al canone minimo, violando il principio di segretezza dell'offerta economica. Pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa.

  • Rigettato
    Inserimento del piano economico finanziario nella busta B anziché C

    La clausola dell'art. 18 del disciplinare che imponeva l'inserimento del piano economico finanziario nella busta B è stata ritenuta illegittima. Pertanto, la difformità della condotta dell'operatore economico è irrilevante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 2224
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 2224
    Data del deposito : 31 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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