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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 23/2017;
(304/2020; 313/2020)
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori
Magistrati:
dott. EL VIDETTA Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. CC TO SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 23/2017 alla quale sono riunite le cause iscritte al ruolo ai nn. 304/2020 e 313/2020 di Ruolo Generale, aventi ad oggetto, la prima
l'impugnazione della sentenza non definitiva n. 914/2016 del Tribunale di MATERA pubblicata il dì 8.6.2016 nell'ambito del giudizio iscritto al numero di R.G. 95/2010 e le ulteriori due, la sentenza definitiva n. 62/2020 del Tribunale di AT pubblicata il
27.01.2020, nell'ambito del medesimo giudizio iscritto al numero di R.G. 95/2010 notificata in data 22.05.2020 in materia di risarcimento danni da responsabilità medica.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
EL OR e AO RS, con domicilio in AT alla via XX Settembre n. 45 presso l'avv. EL OR APPELLANTE
(avverso la sentenza non definitiva 914/2016)
APPELLATO
(in relazione alla sentenza definitiva 62/2020)
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. TO Digirolamo ed elettivamente domiciliata in AT alla via Montescaglioso Part presso la sede legale dell
APPELLATA
(in relazione alla sentenza non definitiva 914/2016)
Pag. 1 di 53 NONCHÈ
(c.f. e p.i. Controparte_2
), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Desina, con domicilio in alla via del CP_2
Gallitello n. 281 APPELLANTE
(avverso la sentenza definitiva 62/2020)
APPELLATA
(in relazione alla sentenza non definitiva 914/2016)
NONCHÉ
(c.f. e p.i. in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. TO Di Tommaso ed elettivamente domiciliata in Melfi al viale Aldo Moro n. 15 APPELLATA
(in relazione alla sentenza non definitiva 914/2016 ed alla sentenza definitiva 62/2020)
NONCHÈ
(c.f. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_4 C.F._2
IN OM e dall'Avv. Cristiano OM, con domicilio in al Viale Marconi, 11 CP_2
APPELLANTE
(avverso la sentenza definitiva 62/2020)
APPELLATO
(in relazione alla sentenza non definitiva 914/2016)
***
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato in data 8 gennaio 2010 iscritto a ruolo al numero RG
95/2010, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di AT la Parte_1
Gestione Liquidatoria dell' , l' Controparte_5 [...]
, nonché il dott. Controparte_2 Controparte_4
per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'operato di sanitari sia del presidio ospedaliero di AT, che dell
[...]
, nonché del dott. , per fatti risalenti al 1998. In sintesi Controparte_2 CP_4
l'attore deduceva di aver subito in data 17.06.1998 un infortunio sul lavoro a seguito di ribaltamento del proprio trattore che provocava lo schiacciamento degli arti inferiori;
di
Pag. 2 di 53 esser stato trasportato dapprima al presidio ospedaliero di AT ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico;
in seguito a complicanze arteriose, veniva trasferito all'ospedale di ove veniva sottoposto a nuovo intervento. Dopo alcuni giorni di CP_2 CP_2
ricovero veniva rilevata una necrosi del lembo cutaneo;
trasferito all'ospedale di Salerno
ivi veniva praticata l'amputazione della gamba sinistra. Nel frattempo veniva intrapreso processo penale, nel quale si costituiva quale parte civile e che si Parte_1
concludeva in primo grado con la sentenza n. 1074/2005 con la quale il dott.
[...]
, medico chirurgo in servizio presso l'ospedale di , veniva CP_4 CP_2 CP_2
riconosciuto colpevole del reato di cui all'art 590 c.p. e condannato alla provvisionale di euro 35.000,00 in favore della parte civile. Inoltre con sentenza n. 462/2007 la Corte di
Appello aveva riformato la statuizione penale dichiarando prescritto il reato, ma confermando le statuizioni civili. La sentenza della Corte di Appello penale diveniva irrevocabile in data 12.10.2008.
2. Con comparsa depositata il 21 dicembre 2010 si costituiva in giudizio il dott.
chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in Controparte_4
causa della compagnia assicurativa (già Nel merito CP_3 Controparte_6
chiedeva, in via principale, di dichiarare l'insussistenza di una propria condotta colposa nella causazione dell'evento dedotto in giudizio, e, in via subordinata, accertare l'obbligo contrattuale dell di garantire idonea copertura assicurativa della Controparte_2
responsabilità civile dei dirigenti, laddove la polizza stipulata dall' con Controparte_2
appariva inidonea atteso l'invocato superamento del massimale e quindi di porre CP_3
ogni onere risarcitorio ad esclusivo carico di detta;
in subordine per il caso di CP_1
accertata colpa grave chiedeva di esser manlevato da in forza della polizza CP_3
integrativa stipulata dal dipendente.
3. Con comparsa del 2 marzo 2012 si costituiva la Gestione Liquidatoria della
CP_ soppressa Asl di AT chiedendo, in via preliminare, di dichiarare prescritto il diritto esercitato dall'attore e, nel merito, di rigettare la domanda perché infondata.
Pag. 3 di 53
4. Si costituiva in giudizio anche la compagnia assicurativa chiamata in CP_3
causa dal convenuto , chiedendo di dichiarare la nullità e Controparte_4
l'improcedibilità della chiamata in causa, la carenza di legittimazione attiva del chiamante, nonché l'inoperatività della garanzia assicurativa in riferimento all'evento dedotto in giudizio per superamento del massimale. La convenuta invocava altresì un
pregresso giudizio di lavoro svoltosi tra , Controparte_4 [...]
, e , intrapreso da per Controparte_7 CP_3 Controparte_4
ipotizzato inadempimento del proprio datore di lavoro in ordine all'obbligo di garantire copertura assicurativa per ipotesi di responsabilità professionale per colpa lieve;
detto giudizio si è concluso con le sentenza n. 295/2011 del Tribunale che ha rigettato la domanda confermata dalla Corte di Appello, sezione lavoro, con sentenza n. 216/2012
(nel corso del giudizio passata in giudicato a seguito della sentenza della Suprema Corte
di Cassazione n. 6434/2018 che ha rigettato il ricorso).
5. L si costituiva poi nel prosieguo del Controparte_2
giudizio con comparsa del 3.4.2017 chiedendo dichiararsi assenza di responsabilità
dell'Azienda deducente e l'esclusiva responsabilità della , in subordine Controparte_1
dichiarare il concorso di colpa tra i convenuti, con quota di responsabilità dell'
[...]
del 7 - 8% o in subordine nella misura ad individuarsi all'esito Controparte_2
dell'istruttoria.
6. Nel corso del giudizio di primo grado veniva rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva della Gestione e la causa veniva trattenuta in decisione.
7. Con sentenza non definitiva n. 914/2016, pubblicata il dì 8 giugno 2016, il Tribunale
di AT ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Gestione
Liquidatoria dell' di AT, ha compensato le spese di lite e ha disposto la Pt_3
prosecuzione del giudizio tra le altre parti con separata ordinanza.
8. Il giudizio proseguiva con assunzione di prove testimoniale e CTU medica e veniva deciso con sentenza definitiva n. 62/2020 con la quale il Tribunale di AT ha così
Pag. 4 di 53 disposto: A) accertato l'inesatto adempimento del convenuto nell'esecuzione CP_4
della prestazione sanitaria meglio descritta in parte motiva nonché la responsabilità
dell' , condanna in via solidale e l' Controparte_8 Controparte_4 [...]
al risarcimento nei confronti dell'attore del danno non patrimoniale Controparte_8
riportato, che si quantifica nella somma di euro 915.059,19, oltre interessi su detta
somma devalutata al momento del fatto (24 giugno 1998) e progressivamente rivalutata
secondo gli indici Istat fino alla decisione, più interessi legali dalla presente sentenza fino
al soddisfo, somma cui va detratta la somma versata in esecuzione della condanna
penale al pagamento della provvisionale;
5) condanna i convenuti, in solido tra loro, al
pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in complessivi euro
27.804,00 (di cui euro 4.388,00 per la fase introduttiva, euro 2.895,00 per la fase di
studio, euro 12.890,00 per la fase istruttoria ed euro. 7.631,00 per la fase decisoria), oltre
esborsi, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
C) pone definitivamente in capo
ai convenuti in via solidale gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u; D) condanna
al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia Controparte_4
assicuratrice che liquida in complessivi euro 14.914,00 (di cui euro 4.388,00 per la fase
introduttiva, euro 2.895,00 per la fase di studio ed euro 7.631,00 per la fase decisoria),
oltre esborsi, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge."
9. Il Tribunale ha così motivato la propria decisione: a) ha ritenuto vincolante il giudicato penale nei soli confronti del convenuto quanto alla riconosciuta Controparte_4
responsabilità, salva la quantificazione del danno, ritenendo invece non vincolante tale giudicato nei confronti dell' Controparte_2
; b) ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell' chiamata in
[...] CP_3
causa da in forza della polizza stipulata dal datore di lavoro Controparte_4
c) ha però Controparte_2
ritenuta non accoglibile la domanda di manleva proposta da nei confronti CP_4
dell' in virtù dell'eccepito superamento del massimale di entrambe le polizze, quale CP_3
Pag. 5 di 53 accertato dalla sentenza della Corte di Appello della Sezione Lavoro n. 216/2012 nel frattempo emessa tra le parti penale nell'atro giudizio;
d) ha ritenuto coperta dal medesimo giudicato l'infondatezza dell'ulteriore domanda proposta da
[...]
nei confronti della dell' CP_4 Controparte_2
per ipotizzata violazione dell'obbligo ex art. 24 del CCNL di garantire i
[...]
dirigenti per le responsabilità per colpa lieve;
e) pur ribadendo la non vincolatività del giudicato penale nei confronti dell' Controparte_2
, ha poi riconosciuto la responsabilità contrattuale di quest'ultima per
[...]
fatto proprio del dipendente;
e) ha anche affermato che non ridurrebbe la responsabilità
dell'ente, l'invocata corresponsabilità dei sanitari dell' , considerato che in tal CP_1
caso la condotta colposa del terzo determinerebbe il concorso di entrambi nella causazione dell'evento e la responsabilità e conseguente solidarietà di entrambi ex art. 2055 c.c.; f) in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale subito d
[...]
il Tribunale ha applicato le tabelle di Milano applicando altresì la Pt_1
personalizzazione, giungendo alla liquidazione di cui al dispositivo.
10. Nel frattempo con atto di citazione notificato il 5 gennaio 2017, iscritto al ruolo al
numero 23/2017 aveva proposto appello avverso la predetta Parte_1
sentenza non definitiva 914/2016, chiedendo di dichiarare la legittimazione passiva della Gestione Liquidatoria della e di disporre ai sensi Parte_4
dell'art, 354, comma 1, c.p.c. ovvero, in caso di ritenuta inapplicabilità al caso di specie delle previsioni di cui al citato articolo, di pronunciarsi nel merito della causa, accertando e dichiarando la responsabilità solidale della Gestione Liquidatoria dell Parte_4
con gli altri soggetti evocati in giudizio per l'errato trattamento sanitario subito, così
concludendo: A) dichiarare che Controparte_1 Parte_5
(ovvero Gestione Liquidatoria dell' , come si esprime il Tribunale
[...] Parte_6
di AT) in persona del Commissario Liquidatore pro-tempore, è il soggetto passivo
legittimato per legge a rispondere patrimonialmente delle conseguenze derivate
Pag. 6 di 53 dall'operato dei sanitari dell'Ospedale di AT in occasione del ricovero del Sig.
, avvenuto presso quella struttura in data 17/06/1998; B) all'esito e per Parte_1
l'effetto - ove I' CC.mo Collegio non dovesse ritenere esistenti i presupposti per poter
applicare e disporre ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. - entrare nel merito e accertare
e dichiarare che , in Controparte_9
persona del Commissario Liquidatore p.t. è solidalmente responsabile con gli altri
soggetti evocati in giudizio, a titolo contrattuale ovvero extracontrattuale, per l'errato
trattamento sanitario cui fu sottoposto il sig. in occasione del sinistro Parte_1
occorsogli in data 17/06/1998; C) accertare e dichiarare, altresì, che I' errato trattamento
sanitario di cui al precedente punto sub B) ha provocato, in danno dell'appellante, le
conseguenze lesive pure analiticamente in atti di causa;
D) condannare
[...]
, in persona del Commissario Controparte_9
Liquidatore p.t., a pagare in favore del Sig. in solido con gli altri Parte_1
soggetti evocati in giudizio, la complessiva di € 1.855.572,00 ovvero quella somma
maggiore che I' CC.ma Corte riterrà di liquidare, facendo ricorso al criterio equitativo, a
titolo di ristoro del danno non patrimoniale derivante dai pregiudizi e dalle compromissioni
dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti analiticamente descritti in atti di causa,
nonché di tutti i danni subiti e per ogni altra causa che dovesse essere accertata dal
Giudice adito, ingiustamente patiti e patiendi da per i fatti colposi Parte_1
evocati; E) condannare , Controparte_9
in persona del Commissario Liquidatore p.t, a pagare in favore del Sig.
[...]
in solido con gli altri soggetti evocati in giudizio, tutti gli interessi nella misura Pt_1
legale e della svalutazione monetaria, nonché al maggior danno scaturito dal colpevole
ritardo nell'adempimento di un'obbligazione di valore, ovvero ex art. 1224 c.c., sempre da
calcolarsi sul capitale liquidato a titolo risarcitorio e con decorrenza dall'evento dannoso,
ovvero in subordine dalla data della messa in mora, sino all'effettivo soddisfo, con
riconoscimento del maggior danno ragguagliato almeno alla misura del 10%, ossia
Pag. 7 di 53 all''usuale impiego del denaro in investimenti medi del consumatore ordinario nonché,
ancora, a tutte le ulteriori spese ed esborsi che dovessero rendersi necessarie in corso
di causa, da liquidarsi anche ex artt. 1226 e 2056 c.c.. Il tutto sempre, con vittoria delle
spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio”.
11. Con comparsa depositata il 27 marzo 2017 si costituiva nel giudizio R.G. 23/2017 la
Gestione Liquidatoria della soppressa di AT sostenendo in sintesi che il Pt_3
diritto al risarcimento del danno invocato dall'appellante era prescritto;
che nessuna responsabilità era ascrivibile ai sanitari del Presidio Ospedaliero di AT, non sussistendo alcun nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso dedotto in giudizio;
che la quantificazione del danno richiesto dall'appellante non era corrispondente alla misura reale e obiettiva dei danni sofferti, così concludendo:
respingere le domande di parte appellante con le quali è stato chiesto: - l'accertamento
della responsabilità solidale con gli altri soggetti evocati in giudizio in ordine al
trattamento sanitario cui è stato sottoposto l'appellante presso il presidio sanitario di
Part AT;
- La conseguente condanna delI' ; in via subordinata, nella denegata ipotesi
in cui venga ritenuta sussistente la responsabilità del personale sanitario del PO di
AT nella causazione del danno: accertare il grado della colpa di ciascun convenuto;
ridurre le richieste formulate da parte appellante nei limiti del giusto e dell'equo; vittoria di
spese, diritti ed onorari del presente
12. Si costituiva anche la compagnia contestando l'atto di appello nella parte CP_3
in cui richiedeva la devoluzione al giudice dell'impugnazione dell'integrale cognizione della domanda proposta in primo grado. Rilevava altresì l'inammissibilità improcedibilità
dell'estensione del gravame nei propri confronti e così concludendo: " a) Dichiarare
l'inammissibilità / improcedibilità del gravame formulato nei confronti della CP_3
stante la mancanza di conclusioni rassegnate nei confronti della stessa dalla parte
appellante anche nel giudizio di l° grado;
b) Dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in
causa stante la omessa riproduzione dell'atto introduttivo e delle comparse di
Pag. 8 di 53 costituzione delle altre parti convenute, che hanno impedito alla rappresentata di
conoscere il petitum e di approntare idonea difesa;
c) Dichiarare la carenza di
legittimazione attiva del dr. alla chiamata in garanzia della Controparte_4
comparente in relazione alla polizza assicurativa già contratta dalla Azienda S. Carlo di
, per non essere contraente della stessa;
Dichiarare l'improcedibilità della CP_2
chiamata in causa per violazione dell'art.5 L.n.28/10; Dichiarare la carenza di copertura
assicurativa della polizza con la compagnia , in riferimento all'evento del CP_3
giudizio; Nel merito: Dichiarare la prescrizione della domanda sotto il duplice profilo art.
2947 cod. civ. e/o art. 2952 comma 2 e 3 cod. civ, per quanto esposto nella parte motiva;
Respingere la domanda attrice in quanto infondata e non provata In via del tutto
subordinata, dichiarare il danno non risarcibile ai sensi delle condizioni di polizza
(clausola claims)."
13. Con comparsa depositata il 4 aprile 2017 si costituiva nel giudizio di impugnazione
, la quale chiedeva in via preliminare, di riformare la Controparte_10
sentenza nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
Gestione Liquidatoria della , così concludendo: in accoglimento della Parte_4
presente costituzione ricorso incidentale, riformare la sentenza parziale di primo in cui ha
ritenuto insussistente la legittimazione della di AT, in liquidazione;
In via CP_9
Principale rispetto all'appello del Sig. rigettare nel merito la domanda di parte Pt_1
attrice in quanto infondata o e in diritto;
in via subordinata: nel caso di accoglimento della
domanda attorea, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell' Controparte_11
e riconoscere la esclusiva responsabilità ,
[...] Controparte_9
condannando soltanto quest'ultima al risarcimento del danno invocato dall'attore; in via
ulteriormente subordinata, riconosciuto il concorso delle condotte poste in essere,
accertare e dichiarare la responsabilità causazione dell'evento in capo all' CP_8
in misura pari al 7% - 8% dell'intero e su tale base ripartire le somme a titolo di
risarcimento attribuite all'attore; in estremo subordine accertare e dichiarare il concorso di
Pag. 9 di 53 colpa - ai fini del risarcimento chiesto da parte attrice - tra i convenuti, in misura
determinata dal giudice secondo le responsabilità che riterrà provate in corso di giudizio.
e) Con vittoria di spese ed onorari della presente procedura.
14. L'appellato si è costituito nel giudizio R.G. 23/2017 Controparte_4
successivamente con comparsa del 30.11.2022 richiamando le conclusioni già svolte
in primo grado.
15. Con sentenza non definitiva n. 344/2022 pubblicata il 26.5.2022 questa Corte di
Appello ha così statuito: "a) accoglie I'appello proposto da , in riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza, dichiara la sussistenza della legittimazione passiva della
Gestione Liquidatoria della di AT;
b) dichiara inammissibile l'appello Pt_3
incidentale proposto da;
c) rimette la causa sul ruolo come Controparte_2
da separata ordinanza;
d) spese al definitivo".
16. Questa Corte, in sintesi ha così motivato la decisone: a) ha qualificato come appello incidentale le conclusioni rese dall' , dichiarandolo tardivo Controparte_10
ed inammissibile;
b) ha accolto l'appello di dichiarando che sussiste Parte_1
la legittimazione passiva della Gestione Liquidatoria della di AT in ordine alla Pt_3
domanda risarcitoria proposta dal per un fatto risalente al 1998; sul punto ha Pt_1
affermato che dal quadro normativo delineato emerge, per un verso, che le aziende sanitarie locali di e AT sono subentrate in tutti i rapporti giuridici facenti capo CP_2
alle aziende sanitarie UU.SS.LL. preesistenti e, per altro verso, che i debiti e i crediti preesistenti non sono trasferiti nella sfera giuridica delle istituite aziende, restando in capo alla che, attraverso le gestioni liquidatorie, ne cura l'estinzione; c) ha poi CP_12
affermato che nel caso di specie, in virtù della richiamata giurisprudenza della Suprema
Corte, non vi è luogo a remissione del giudizio in primo grado ma la causa doveva esser trattenuta e decisa nel merito, ne confronti della gestione Liquidatoria, in grado di appello.
Pag. 10 di 53 17. Nel frattempo, con atto di citazione notificato il 22.6.2020, iscritto al ruolo al
numero 304/2020 L' Controparte_2 CP_2
ha proposto appello avverso la predetta sentenza definitiva 62/2020, così
[...]
concludendo: "IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la
provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata per i motivi meglio esposti nel
presente atto;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Previa sospensione dell'efficacia
esecutiva della Sentenza di primo grado n. 62/2020, pendendo ancora c/o la medesima
Corte giudizio vs Sentenza parziale n. 914/2016, emessa dal Tribunale di AT, G.I.
dott.ssa Marchese, di carenza di legittimazione passiva in capo all Rg n. Parte_8
23/2017, riformare la sentenza di primo grado, n. 62/2020 emessa dal Tribunale di
AT Sez. Civile Dott.ssa Marchese, nell'ambito del giudizio Rg . 95/2010, depositata in
data 23.01.2020, accogliendo i motivi tutti dedotti in narrativa nel presente atto di appello
proposto, escludendo qualsiasi responsabilità di natura contrattuale in capo all
[...]
nella causazione dell'evento dannoso e dunque in via Controparte_2
consequenziale accogliendo le richieste e conclusioni rassegnata dalla odierna
appellante nel primo grado di giudizio;
- IN OGNI CASO: accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità dell di AT nella causazione dell'evento dannoso;
- CP_9
IN VIA SUBORDINATA: accertare la responsabilità contrattuale dell Controparte_2
per l'attività professionale svolta dal dott. , in termini di solidarietà con l CP_4 CP_9
Part di e per l'effetto dichiarare concorso di colpa – ai fini del risarcimento, nella misura
determinata dal giudice secondo le responsabilità quantificate in primo grado e ribadite
nel presente appello nella parte motivata o in misura che riterrà provate in corso di
giudizio;- IN VIA ISTRUTTORIA: disporre CTU medico legale in rinnovazione, ovvero ad
integrazione della CTU medica di primo grado, volta alla quantificazione del reale danno
biologico patito dall'attore in maniera più vicina ai parametri medico - legali abituali e
valutare in termini tecnici la parcellizzazione delle condotte dei singoli sanitari intervenuti
e dunque delle singole strutture sanitarie intervenute, ponendo tra gli altri il seguente
Pag. 11 di 53 quesito: "dica il CTU in che termini va posta l'attività svolta dalla di AT in CP_9
relazione alla condotta lesiva de qua ed in che termini ciò ha inciso sul successivo
intervento dei sanitari di . - Si deposita documentazione come da separato indice CP_2
degli atti. - Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi."
18. Si è costituito nel predetto giudizio 304/2020 chiedendo la Parte_1
riunione del giudizio a quello al numero R.G. 23/2017 e chiedendo il rigetto
dell'appello.
19. Si è costituito chiedendo la riunione del giudizio a quello Controparte_4
iscritto a ruolo al n. 313/2020 nel frattempo introdotto dallo stesso Controparte_4
per l'impugnazione della medesima sentenza definitiva riproponendo le medesime conclusioni e di cui appresso.
20. Con atto di citazione iscritto a ruolo al numero 313/2020 Controparte_4
aveva infatti impugnato la medesima sentenza definitiva n. 62/2020 così
concludendo: 1) dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c.
per omessa pronuncia in relazione a un punto decisivo della controversia, relativo alla
qualificazione della colpa in presenza di “copertura assicurativa integrativa per l'ipotesi di
” portata dalla polizza n.058833815 prodotta in atti;
Nel merito, nel caso in Parte_9
cui questa l'CC.ma Corte non dovesse disporre ai sensi dell'art. 354, comma 1 cpc, in
riforma della sentenza del Tribunale di MATERA n. 62/2020 del 23/01/2020 pubblicata il
27/01/2020 resa nel procedimento RG n.95/2010 dal Giudice Dott.ssa Mariadomenica
MARCHESE, notificata a mezzo PEC in data 22 maggio 2020 voglia 2) dichiarare e dare
atto dell'insussistenza, in capo al dott. , di una condotta colposa e di Controparte_4
un qualsivoglia apporto causale alla determinazione dell'evento sulla scorta della
documentazione acquisita e del quadro probatorio risultante in atti , In linea subordinata,
3) nella ipotesi che sia ravvisata colpa a carico del dott. , in relazione all'evento CP_4
posto a base della richiesta di risarcimento del danno, accertato l'obbligo contrattuale
dell' , a garantire la copertura assicurativa della Controparte_2
Pag. 12 di 53 responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio – porre integralmente
ed esclusivo carico di essa , ogni onere risarcitorio, con altrettanto totale ed CP_1
integrale esenzione e rimborso di ogni costo e spesa dell'appellante; 4) Per l'effetto,
accertata la vigenza in retroattività della garanzia portata dalla polizza e la capienza del
massimale garantito riferibile al periodo in cui si è verificato il sinistro - 1/1/1998 e il
31/12/1998 - non risultando provata la esaustività della garanzia per tale periodo
assicurativo, condannare l al pagamento dei danni lamentati e richiesti CP_3
dall'attore, nonché a restituire le somme già corrisposte dall'Appellante a titolo di
provvisionale con ogni spesa e competenza per tutti i giudizi sostenuti dall'appellante. In
via ulteriormente subordinata e previa qualificazione del grado di colpa, 5) Condannare in
ogni caso l'azienda ospedaliera In ipotesi di accertata e qualificata colpa lieve CP_2
del Dott. , anche in forza dei principi introdotti dalla legge 24/2017 e dalla legge 8 CP_4
novembre 2012, n. 189 che escludono in tale ipotesi, ogni responsabilità in capo ai
medici sul presupposto che la colpa lieve per imperizia esecutiva, è idonea a delimitare
l'area di NON responsabilità del professionista sanitario (Cass. 412/2019); principi
applicabili ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatasi in data antecedente
alla loro entrata in vigore) in quanto non attinenti alla consistenza del diritto al
risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al momento successivo del suo
accertamento in concreto. 6) in ipotesi di ravvisata colpa grave a carico dell'appellante,
condannare l al pagamento dei danni lamentati e richiesti dall'attore, nonché CP_3
a restituire le somme già corrisposte dall'Appellante a titolo di provvisionale con ogni
spesa e competenza per tutti i giudizi sostenuti dall'appellante, risultando operante e
vigente, all'epoca del denunciato sinistro, la autonoma polizza integrativa per colpa grave
n. 058833815 stipulata direttamente dal Dott. , prodotta in atti unitamente a nota CP_4
di attivazione del 8/09/2006 (DOC n.4 fascicolo di parte) risultando il massimale di
garanzia, per sinistro e per anno a persona, di EURO 1.500.000,00 con aggregato annuo
complessivo di Euro 5.000.000,00 per tutti i sinistri, del tutto INTEGRO. 7) Dichiarare
Pag. 13 di 53 applicabile nella presente controversia i criteri di liquidazione equitativa del danno non
patrimoniale, secondo le Tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del CAD come
riportati nel D.L. 13 settembre 2012, n. 138, art. 3, comma 3, convertito, con
modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189 confermati anche dalla successiva L. 8
marzo 2017, n. 24 , rideterminando il quantum del danno non patrimoniale, anche con
nuova disponenda CTU, vertendosi nella specie di controversia concernente la
responsabilità contrattuale od extracontrattuale per esercizio della professione sanitaria.
21. Si è costituita nel giudizio n. 313/2020 l' Controparte_2
concludendo analogamente al proprio appello
[...]
principale e chiedendo la riunione dei giudizi.
22. Si è costituita nel giudizio R.G. 313/2020 così concludendo "a) Dichiarare CP_3
la prescrizione della domanda sotto il duplice profilo ex art. 2947 cod. civ. e/o art. 2952
comma 2 e 3 cod. civ, per quanto esposto nella parte motiva;
b) Dichiarare la
inoperatività della polizza contratta con la compagnia , in riferimento all'evento CP_3
dedotto in giudizio, confermando la Sentenza gravata;
c) Respingere il gravame in
quanto infondato e non provato d) In via del tutto subordinata, dichiarare il danno non
risarcibile ai sensi delle condizioni di polizza (clausola claims)"
23. Con ordinanza del 20.11.2020 resa nell'ambito del giudizio 313/2020 questa Corte,
all'esito del giudizio all'uopo necessariamente sommario, ha disposto la sospensione della esecutività della sentenza.
24. Con ordinanza del 29.1.2021 il giudizio R.G. 313/2020 è stato riunito al giudizio R.G..
304/2020; con ordinanza del 5.4.2023 questa Corte ha disposto altresì la riunione del giudizio R.G. 304/2020, che reca riunito il giudizio R.G. 313/2020, al giudizio R.G.
23/2017.
25. Disposta ed espletata CTU medica, all'udienza del 19.11.2024, tenutasi in forma scritta, lette le note di trattazione scritta dell'appellante la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. ed è quindi decisa come segue.
Pag. 14 di 53 MOTIVI DELLA DECISIONE
26. L'appello proposto da avverso la sentenza non definitiva n. Parte_1
914/2016 del Tribunale di MATERA e la conseguente domanda di merito proposta
nei confronti della Gestione Liquidatoria DE , sono Controparte_9
definitivamente accolti; gli appelli proposti da Controparte_2
e da avverso la sentenza definitiva del
[...] Controparte_4
Tribunale di Potenza n. 62/2020 sono parzialmente fondati, nei limiti e per le ragioni che seguono.
27. Preliminarmente va delineato l'ambito di indagine di questo giudizio, tenendo conto anche delle pronunce nel frattempo emesse nei contenziosi relativi al medesimo oggetto tra le parti in causa.
28. Sul punto va innanzitutto precisato che pur essendo stati riuniti i giudizi, trattandosi di case scindibili occasionate da invocata responsabilità solidale e da domanda di garanzia impropria, vanno tenuti distinti i rapporti tra e , Parte_1 Controparte_4
nonché tra il primo e l' , tra il primo e la Gestione Controparte_2
Liquidatoria della;
va poi ulteriormente tenuto distinto il rapporto di garanzia e CP_9
manleva azionato da nei confronti dell' Controparte_4 Controparte_2
e dell' .
[...] CP_3
***
29. Ciò premesso esaminando, secondo l'ordine logico delle questioni, l'appello di
[...]
nell'ambito del rapporto dell'appellante con va CP_4 Parte_1
preliminarmente dato atto che la sentenza penale di primo grado resa dal Tribunale di
Potenza n. 1074/2005, agli atti nel fascicolo di nel pronunciare Parte_1
condanna penale di e nel condannarlo alla provvisionale in favore di Controparte_4
costituitosi parte civile, aveva ritenuto, in sintesi, provato che la causa Parte_1
della grave lesione patita dal fosse da individuare nella omessa esecuzione Pt_1
della corretta terapia idonea a prevenire ed evitare l'insorgere della gangrena,
Pag. 15 di 53 determinata da germi patogeni presenti nel terreno che aveva contaminato la ferita riportata dal a seguito dell'infortunio sul lavoro;
non solo presso l'ospedale di Pt_1
AT la pulizia della ferita era stata superficiale ma presso il nosocomio potentino era stato omesso di riaprire tutte le ferite, di pulirle e consentire la necessaria ossigenazione anche mediante terapia iperbarica.
30. Va anche rilevato che con sentenza n. 462/2007 (anch'essa agli atti e divenuta irrevocabile, circostanza pacifica tra tutte le parti) questa Corte di Appello di Potenza, in sede penale, nel dichiarare prescritto il reato, ha confermato le statuizioni civili in danno di . La sentenza della Corte di Appello penale ha esaminato i motivi Controparte_4
di gravame di il quale aveva contestato il primo profilo di colpa Controparte_4
ravvisato dal tribunale nella sua condotta, asserendo che durante le fasi preparatorie dell'intervento chirurgico effettuato nella notte del 18.06.98 egli era impegnato nel riportare sulla cartella clinica i dati forniti dal chirurgo operatore dr. e quindi non Per_1
poté esaminare tutte le ferite perché coperte dal telo, che lasciava libera alla vista solo quella sulla quale si intervenne chirurgicamente. La tesi è apparsa alla Corte
palesemente infondata. Ha osservato la Corte infatti che se fosse stato vero che l'imputato non ebbe la possibilità di esaminare tutte le ferite perché impegnato nella redazione della cartella clinica, la sua negligenza sarebbe ugualmente, anzi ancora di più
censurabile, atteso che nella diagnosi di uscita dell'ospedale di AT era precisato chiaramente che il paziente aveva riportato ferite lacero contuse agli arti inferiori destro e sinistro, con disturbi di circolo a livello dell'arto inferiore di sinistra e frattura terzo inferiore sinistro. E quindi la necessità che incombeva su tutti i sanitari di esaminare e curare tutte le ferite. La Corte ha inoltre affermato che la tesi trova una decisa smentita nel dato riportato in cartella, che avrebbe redatto proprio il dott. . Ebbene in tale CP_4
documento si attesta che "dopo aver posizionato il paziente sul tavolo operatorio è
possibile rimuovere la doccia di contenimento degli arti inferiori e le fasciature. Si
apprezzano numerose ferite lacero contuse a livello della coscia e della gamba,
Pag. 16 di 53 bilaterlmente, suturate in altra sede con clips metalliche. Si procede ad accurata pulizia e
disinfezione delle ferite medesime, che appaiono contaminate da materiale estraneo....”.
E' dunque apparso evidente alla Corte che, da un lato, l'esame di tutte le ferite venne effettuato, ma dall'altro che esso e la relativa pulizia non fu accurata, poiché un dato è
certo e non è neppure contestato, vale a dire che il processo patologico dello sviluppo della gangrena gassosa nella specie trovò la sua genesi appunto nella infezione da germi patogeni annidati nelle ferite contaminate con terriccio e non accuratamente pulite, ne ossigenate, né sottoposte ad immediata terapia iperbarica. La Corte ha altresì ritenuto infondato anche il secondo motivo, con il quale l'appellante ha inteso contestare l'addebito di aver omesso di attivarsi per ricercare altra struttura provvista di camera iperbarica. Sul punto al Corte ha motivato che la necessità di una terapia urgente in camera iperbarica è attestata dallo stesso imputato, atteso che alle ore 3.30 del 18.6.98
venne contattato l'ospedale di Lecce, che non aveva posti disponibili. A quel punto il invece di attivarsi, pur essendo consapevole della urgenza e del pericolo di CP_4
gangrena, altrimenti non avrebbe telefonato a Lecce nel cuore della notte, si disinteressò
completamente della cosa. La Corte ha altresì affermato che certamente il prevenuto non
è il solo responsabile dell'evento, poiché nella specie si registrano all'evidenza condotte negligenti di vari sanitari, condotte omissive che certamente furono causa e concausa dell'evento altamente lesivo subito dal Pt_1
31. Ciò premesso va quindi osservato che, nei rapporti tra e Parte_1 [...]
, in base al combinato disposto degli articoli 539, 578 e 651 c.p.p., la predetta CP_4
sentenza resa dal giudice penale in sede di appello vincola il giudice in sede civile in relazione all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso (si vedano sul punto Cass. n. 31947/2018,
Cass. n. 2083/2013, Cass. n. 14921/2010, Cass. n. 23633 del 6.11.2014, Cass. n.
2083/2013 e Cass. n. 5660/2018, già richiamate dal Tribunale in primo grado). Tale
vincolo, nel reato di lesione personale, comprende quindi il nesso di causalità materiale e
Pag. 17 di 53 cioè in sostanza l'esistenza del danno-evento, inteso come lesione della salute quale interesse tutelato. Cosicché ciò che andava rimesso alla valutazione del giudice civile, è
nel caso che ci occupa, il solo danno-conseguenza e cioè la verifica e quantificazione degli effetti pregiudizievoli subiti e di cui appresso.
32. Cosicché sono infondati i motivi di appello di avverso la sentenza Controparte_4
definitiva n. 62/2020 resa nel primo grado di questo giudizio, e relativi argomenti, tesi a ridiscutere la sussistenza della propria responsabilità per colpa nei confronti di
[...]
in relazione all'evento e delle conseguenze risarcitorie e tutte le relative Pt_1
conclusioni.
33. Va anche rimarcato che nel proprio atto di impugnazione invoca la Controparte_4
responsabilità altrui (altri sanitari di AT e del proprio datore di lavoro) ai fini dell'esclusione del nesso causale della propria condotta, ritenendoli unici responsabili con esclusione della propria responsabilità, esonero che tuttavia, come visto è inibito dal giudicato penale.
34. Con la precisazione che, a questi fini, è irrilevante l'accertamento e graduazione delle colpe degli altri sanitari dell' , considerato che, come già rilevato dal Parte_10
Tribunale nella sentenza di primo grado n. 62/2020, il concorso di terzi nella causazione dell'evento non esclude la propria responsabilità solidale e quindi per l'intero, ai sensi dell'art 2055 c.c.; considerato peraltro che non ha chiamato in Controparte_4
giudizio gli altri sanitari, pur se ritenuti corresponsabili, onde non vi è interesse ad ottenere una graduazione delle colpe che non sarebbe ad essi opponibile. Relativamente
invece alla responsabilità della e dell' , CP_9 Controparte_2
chiamati in questo giudizio come corresponsabili da si dirà in seguito, Parte_1
fermo restando che come detto la responsabilità solidale per l'evento anche di tali parti non esclude la responsabilità altrettanto solidale di . Controparte_4
35. Va confermata quindi la responsabilità di per il danno nei confronti di Controparte_4
come appresso a liquidarsi ed in via solidale ex art 2055 c.c., con le Parte_1
Pag. 18 di 53 altre parti in causa e cioè e per Controparte_1 Controparte_2
quanto in seguito si dirà (e salva la garanzia nei suoi confronti di , per quanto CP_3
altresì si vedrà).
***
36. Sempre proseguendo nell'esame dell'appello di in relazione al Controparte_4
rapporto con va quindi delibato il motivo di appello relativo alla Parte_1
quantificazione del danno operata da primo giudice sia in relazione alla percentuale di invalidità sia in relazione alla sua quantificazione. Va sul punto osservato che non coglie nel segno il motivo di doglianza operato sul punto da in base Controparte_4
all'invocata applicazione dei criteri di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 del codice delle assicurazioni richiamate dalla legge n. 24/2017 e prima dalla legge 8 novembre 2012, n.
189. Infatti nella fattispecie, trattandosi di invalidità cosiddetta macropermanente e cioè
con percentuale superiore al 9%, anche e proprio in applicazione dei principi espressi dalla richiamata pronuncia della Suprema Corte n. 28990/2018 (che esaminava un caso di micro-permanenti) non possono che, in ogni caso, trovare applicazione le Tabelle di
Milano (che utilizzano anch'esse il criterio a "punti") "non essendo stata data ancora
attuazione all'art. 138, comma 1, CAD che prevede la redazione di una apposita Tabella
unica nazionale per le lesioni determinati invalidità superiori al 9%" (cfr. il punto 3.12
della motivazione della citata sentenza n. 28990/2018). Con l'ulteriore precisazione che nel frattempo è stata data attuazione a tale norma con l'emanazione del d.P.R. 12/2025
contenente la tabella unica di cui all'art. 138 del citato codice delle assicurazioni, ma con espressa previsione all'art. 5 che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore".
Sta di fatto che in relazione alla individuazione del danno subito sia in relazione ai postumi permanenti di invalidità, sia alla invalidità temporanea, sia infine alla relativa quantificazione, rimessa in discussione anche da Controparte_2
Pag. 19 di 53 , soccorre la CTU svolta in questo grado di giudizio e di cui appresso, resasi CP_2
altresì necessaria come vedremo in relazione alla domanda di merito di
[...]
nei confronti della Gestione Liquidatoria della;
cosicché, ferma Pt_1 CP_13
come detto la responsabilità solidale di , per la liquidazione del danno Controparte_4
complessivo subito da i rimanda a quanto in seguito a motivarsi. Parte_1
***
37. Tralasciando per un momento gli ulteriori motivi di appello proposti da
[...]
relativi alla domanda di garanzia, ed esaminando invece le questioni che CP_4
riguardano i rapporti tra e la Gestione liquidatoria della Parte_1 CP_9
nonché tra il primo e l' , va preliminarmente Controparte_2
osservato che le sopra esaminate sentenze penali non vincolano il giudice civile in relazione a tali ulteriori parti che ha citato in questa sede, ritenendoli Parte_1
corresponsabili del danno, ma che non hanno partecipato al giudizio penale;
con la precisazione che nei confronti della Gestione liquidatoria della non è CP_9
opponibile nemmeno la sentenza di primo grado resa in sede civile avendola dichiarata non legittimata passiva e quindi esclusa tra le parti processuali.
38. Cosicché va esaminata nel merito, sotto ogni aspetto - sia relativo all'imputabilità, sia alla liquidazione del danno, la domanda proposta da nei confronti della Parte_1
Gestione Liquidatoria della , che non era stata esaminata in primo grado per CP_9
aver il Tribunale, con la sentenza parziale n. 914/2016, ritenuto assente la sua legittimazione passiva e che invece è stata affermata da questa Corte con la sentenza non definitiva n. 344/2022.
39. Va anche ricordato che, risolta dalla sentenza parziale resa da questa Corte n. 344/2022,
la questione della legittimazione passiva della gestione liquidatoria della , in CP_9
primo grado esclusa in favore della nuova , all'uopo il giudizio 23/2017 Parte_4
(introdotto presso questa Corte a seguito dell'impugnazione di vverso Parte_1
la sentenza parziale di primo grado che appunto aveva escluso la legittimazione della
Pag. 20 di 53 Gestione liquidatoria) è proseguito nel merito proprio svolgendo quell'istruttoria mancata appunto nei suoi confronti in primo grado, disponendosi all'uopo la CTU medico legale.
Tale CTU è stata però svolta allorquando al giudizio R.G. 23/2017 erano stati già riuniti anche i giudizi R.G. 304/2020 e 313/2020 introdotti rispettivamente da
[...]
e , con i rispettivi appelli avverso la sentenza Controparte_2 Controparte_4
definitiva n. 62/2020 del Tribunale;
cosicché tale istruttoria è senz'altro utile anche per delibare le ragioni di impugnazioni di merito svolte dall' Controparte_2
con il proprio appello avverso la sentenza di primo grado definitiva n. 62/2020 oltre che quelle di , (ma per quest'ultimo, per quanto sopra detto, solo Controparte_4
relativamente alla liquidazione del danno, in disparte quindi ogni questione circa la sua responsabilità, già accertata in sede penale).
40. Va ricordato a questo punto che l' con il proprio Parte_11
appello avverso la sentenza definitiva n 62/2020 del Tribunale di Potenza, ha formulato doglianze tese, in sintesi, ad escludere la propria responsabilità per mancanza del nesso causale con l'operato dei propri sanitari e in subordine a procedere alla parcellizzazione delle colpe e delle varie condotte tenute dagli altri soggetti che hanno partecipato all'evento, considerato che le sentenze penali non sono imputabili all'
[...]
(né alla gestione Liquidatoria della ) e che la CTU Controparte_2 CP_9
svolta in primo grado si limitava, in ragione dei quesiti posti, alla liquidazione del danno senza valutarne l'imputabilità; quanto alla liquidazione del danno operata in primo grado,
l' si duole, in sintesi, della omessa valutazione del danno Controparte_2
iatrogeno, invocando la necessità di considerare il solo danno differenziale rispetto alla situazione patologica pregressa del danneggiato.
41. Va anche osservato che l' si duole, con il proprio appello, Controparte_2
anche della mancata valutazione da parte del primo giudice della legittimazione passiva della Gestione Liquidatoria, questione tuttavia inammissibile in quanto già risolta da
Pag. 21 di 53 questa Corte con la sentenza parziale n. 344/2022, che appunto ha riconosciuto la legittimazione passiva al giudizio di quest'ultima.
42. Può quindi procedersi in via unitaria, nei confronti della Gestione liquidatoria CP_9
e , alla verifica se, a seguito della fase istruttoria di Controparte_2
questo secondo grado in sede civile, possa ritenersi accertata la responsabilità
concorrente e solidale di tali enti e, all'esito, procedersi alla liquidazione del relativo danno, anche in relazione alla posizione di , questioni come visto non Controparte_4
coperte dal giudicato penale.
Con la ulteriore annotazione che, come già detto, anche le risultanze del giudizio penale e le prove ivi raccolte e la relativa sentenza, seppure non direttamente opponibili a coloro che non sono stati parte del relativo giudizio, costituiscono fonti di prova atipiche liberamente valutabili dal Giudice civile (si vedano le già richiamate sentenze per tutte da ultimo Sez. 3 -, Sentenza n. 9957 del 16/04/2025; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947
del 01/02/2023 e numerose altre.
A ciò va aggiunto che in questo giudizio i CTU sono stati comunque chiamati a rispondere agli ampi quesiti relativi, in sintesi: a) alla indicazione della causa dell'amputazione dell'arto, b) alla verifica se siano stati conformi alle linee guida nazionali e internazionali, ai protocolli di intervento, alle buone pratiche accreditale presso la comunità scientifica, nazionale e internazionale e alla più accreditata letteratura specialistica (indicando espressamente linee guida, buone pratiche e letteratura utilizzata per le valutazione compiute) le opzioni comportamentali assunte dai sanitari delle diverse strutture sanitarie con riferimento all'approccio diagnostico assunto e il conseguente trattamento terapeutico attivato, avendo cura di distinguere il contegno posto in essere dai sanitari presso il presidio ospedaliero di AT da quello dei sanitari del nosocomio di;
c) alla valutazione se venissero in rilievo problemi tecnici di particolare CP_2
difficoltà che trascendono la preparazione media dei professionisti dotati della medesima specializzazione di quelli che ebbero in cura il paziente o non ancora sufficientemente
Pag. 22 di 53 studiati dalla scienza medica ovvero rispetto ai quali siano stati discussi nella scienza medica sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica diversi e incompatibili tra loro;
d) a valutare il periodo d'invalidità temporanea, accertandone la durata e indicandone la misura percentuale e gli effettivi postumi permanenti, tenuto conto anche conto delle condizioni di salute al momento dell'ingresso presso il nosocomio e premessa la rilevanza della menomazioni preesistenti che aggravano le conseguenze della lesione all'integrità psicofisica, stabiliscano quale sarebbe stato il periodo d'invalidità
temporanea, accertandone la durata e indicandone la misura percentuale, e quali
Par sarebbero stati i postumi permanenti, quantificandoli in termini percentuali, che ,
avrebbe subito in assenza dell'eventuale e accertata inadeguatezza professionale.
43. Orbene in tale relazione i Consulenti nominati, dapprima hanno riportato il contenuto degli atti di causa, e della documentazione medica, già esaminata dai giudici penali;
procedono poi con l'anamnesi e l'esame obiettivo del paziente;
hanno riportato le nozioni che ritengono fondamentali sulle ferite del tipo subito da e cioè gravi ferite Parte_1
dei tessuti molli, caratterizzate da con presenza di terriccio, sul loro trattamento e sulle relative complicanze - riferendosi alle conoscenze dell'epoca (1998) e quindi alla relativa letteratura esistente al momento dei fatti.
Essi giungono poi ad affermare, con argomenti che appaiono logici e coerenti ed applicativi della scienza medica come riportata dai Consulenti medici e della cui esattezza non vi è motivo di dubitare, ed infatti non contestata dalle parti, che: a) le legis artis e le corrette e buone pratiche mediche accreditate per il trattamento delle predette ferite,
prevedevano nel caso che ci occupa un'accurata detersione dei tessuti, disinfezione locale, trattamento profilattico (antibiotico, siero antigangrenoso e siero antitetanico),
essendo ampiamente prevedibile l'evoluzione gangrenosa;
b) affermano e concludono i consulenti che pertanto, v'è stata imperizia, imprudenza e negligenza dei sanitari del P.S.
del P.O. di AT che sono intervenuti in maniera non conforme alle buone pratiche clinico-assistenziali praticando una inadeguata detersione delle ferite, una impropria
Pag. 23 di 53 chiusura delle ferite con clips metalliche ed una inadeguata terapia profilattica;
c)
affermano inoltre che l'antibioticoterapia doveva essere a largo spettro necessariamente in attesa di un esame con tampone da tessuto e batterioscopico per l'individuazione della terapia mirata. Invece la terapia iniziata all'Ospedale di AT e proseguita all'Ospedale
di non è stata quella corretta ed idonea, quale invece poi disposta all'Ospedale di CP_2
Salerno; d) affermano quindi i consulenti che vi è una responsabilità comune degli ospedali di AT e di nella scelta della antibioticoterapia idonea per ferite CP_2
contaminate appunto come quelle provocate dalla fresatrice al Infatti, pur in Pt_1
presenza di un alto rischio di infezione da germi anaerobi i sanitari del P.O. di AT non hanno instaurato immediatamente una terapia antibiotica adatta per tali germi favorendo l'insorgenza della complicanza gangrenosa. I sanitari del P.O. di , invece, hanno CP_2
somministrato il (cefalosporina) con dosaggio inefficace, poiché tale farmaco va Per_2
somministrato almeno ogni otto ore e non ogni dodici ore come attuato e con dosaggi nettamente più alti. Anche la somministrazione di OS (teicoplanina) è stata incongrua poiché eseguita con dosaggi inferiori a quelli richiesti dal caso in esame, ed in particolare nei primi giorni, ed è attiva solo su alcuni batteri gram positivi. Pertanto, anche i sanitari del P.O. di hanno somministrato una terapia antibiotica inefficace e CP_2
peraltro inidonea per l'assenza di farmaci contro germi anaerobici. (si vedano in particolare pagine 81 - 83); e) proseguono i consulenti affermando che la somministrazione del siero antigangrenoso è stata iniziata precocemente al P.O. di
AT e proseguita al P.O. di , ma non risulta più dal 20 giugno 1998, pur non CP_2
trovandosi traccia della decisione di interrompere il trattamento. Dal dato documentale emerge che veniva avviata la profilassi ma non il trattamento prolungato, probabilmente in considerazione delle condizioni cliniche del paziente per cui si era immaginato un ritorno all , essendosi concluso il ruolo di intervento di chirurgia vascolare Parte_10
eseguito ed apparentemente con successo;
f) affermano che il doppler eseguito a AT
aveva rivelato il danno vascolare e l'urgenza di trasferire il paziente presso un reparto di
Pag. 24 di 53 Chirurgia Vascolare, individuato a . Giunto a le ferite del CP_2 CP_2 Pt_1
venivano correttamente di nuovo aperte e deterse e disinfettate, ma dagli atti risulta che non tutte venivano aperte, ritenendosi alcune poco significative. Pertanto, l'evoluzione gangrenosa è collegabile alla persistenza di danno locale da materiale contaminato,
laddove l'osservazione frequente e la rimozione di tessuto necrotico per arginare il processo infettivo sono baluardi della terapia delle ferite così determinate;
g) rilevano inoltre il vuoto informativo di cartella clinica (dell'Ospedale di ) nei giorni di sabato CP_2
20 e domenica 21 giugno 1998, che suscita dubbi sulla avvenuta valutazione del decorso.
Infatti, in questi due giorni nulla viene riportato nel diario clinico della relativa Cartella. Dal
diario infermieristico risulta che l'arto inferiore sinistro veniva quotidianamente medicato dagli infermieri con sostituzione delle garze, senza ulteriori elementi;
h) rilevano altresì i consulenti che la lettura del diario clinico induce a ritenere che la valutazione clinica del si sia fermata al 19/06/1998 senza alcun aggiornamento alle reali condizioni Pt_1
cliniche, tant'è che solo il 23/06/1998 è annotato “…Polso pedidio valido. Ferite
extrachirurgiche, trattate altrove, maleodoranti… Ore 22.30 Si riesplora una delle ferite
(quella anteriore di gamba sinistra, a lembo, suturata a AT con clips metalliche).
Necrosi del lembo cutaneo;
colliquazione necrotica del tessuto sottocutaneo;
fuoriuscita di
bolle gas. Si decide di riproporre il paziente per terapia iperbarica...”; i) affermano altresì i consulenti che trattasi di una condotta dei sanitari chiaramente negligente. Nella Cartella
Clinica sono annotati i tentativi di trasferire il paziente verso Centri di Terapia Iperbarica e solo nella mattinata del 24/06/1998 c'è il via libera per gli OO.RR. di Salerno, dove alle ore
18,41 il sig. giungeva in condizioni critiche e si decideva per Parte_1
l'amputazione; l) proseguono i consulenti affermando che la insufficiente ed inadeguata osservazione del decorso, oltre alla tardiva ricerca di una struttura per la terapia iperbarica, hanno modificato in senso peggiorativo il decorso del caso e pertanto, sussiste anche in questo caso una condotta censurabile per imprudenza dei sanitari del P.O. di a seguito di una mancata applicazione di quanto correttamente previsto;
m) CP_2
Pag. 25 di 53 relativamente al caso in esame i Consulenti evidenziano quindi i seguenti timing
diagnostici e terapeutici con valutazione negativa: in merito al timing diagnostico messo in atto presso il P.S. dell'ospedale di AT, risulta una valutazione clinica inadeguata rispetto all'anamnesi traumatologica e alla espressività clinica delle lesioni agli arti inferiori del tant'è che veniva posta una prognosi di soli “Giorni 20 s.c.”; in merito al Pt_1
timing terapeutico messo in atto presso l'ospedale di AT, esso risulta manchevole per insufficiente detersione delle ferite, impropria chiusura delle ferite con clips metalliche ed inadeguata terapia profilattica;
in merito al timing terapeutico messo in atto presso l'ospedale di esso risulta improprio per inadeguata terapia antibiotica e tardiva CP_2
prescrizione di terapia iperbarica
44. Da quanto sopra, ed anche all'esito delle osservazioni dei consulenti di parte alle quali offrono ragionate risposte, i Consulenti giungono alla conclusione con valutazione ex ante
- e come detto non vi è ragione per discostarsi da tale valutazione - che risulta censurabile la condotta dei sanitari degli ospedali di AT e di e ritengono che CP_2
l'amputazione della coscia sinistra del sia stata, secondo la logica del più Pt_1
probabile che non, la causa della condotta imperita, imprudente e negligente di tali sanitari.
Essi poi, in risposta alle osservazioni di parte, specificano anche che, relativamente all'influenza dell'ischemia determinata dalla lesione arteriosa a carico della pedidia è più
che giustificato ritenere che se le ferite fossero state deterse correttamente con una probabilità superiore al 51% non ci sarebbe stato sviluppo di Cl. e non ci CP_14
sarebbe stata gangrena gassosa ed inoltre che una condotta medica diversa, perita,
prudente e diligente, anche di fronte a lesioni come quelle riportate dal (ferite Pt_1
lacero contuse agli arti inferiori, occlusione dell'arteria poplitea sinistra, frattura perone sinistro al III medio) avrebbe potuto determinarne una diversa evoluzione e, soprattutto un diverso esito.
Da quanto sopra affermano i Consulenti deducono che non può che riconoscersi una
Pag. 26 di 53 responsabilità delle strutture sanitarie di AT e di nella genesi del danno CP_2
iatrogeno del addebitabile in egual misura ad entrambe (si veda pagina 118), Pt_1
45. Cosicché nel rispondere conclusivamente ai quesiti relativi alle cause e relative responsabilità dell'amputazione dell'arto subito dal , alle Parte_13
pagine 94 e 95, poi confermate e richiamate a pagina 121, che l'arto è stato amputato a seguito della gangrena gassosa che aveva interessato l'arto inferiore sinistro fino al terzo medio di coscia;
che risulta censurabile la condotta dei sanitari degli ospedali di AT e di per i motivi specificati nelle pagine precedenti;
che alla luce della letteratura CP_2
del settore confacente e dello studio del dato documentale, come sopra specificato, si ritiene che l'amputazione della coscia sinistra del secondo la logica del più Pt_1
probabile che non, sia stata causata dalla condotta imperita, imprudente e negligente dei sanitari degli ospedali di AT e di , per i motivi sopra specificati;
non CP_2
sussistevano le limitazioni previste dall'art. 2236 cc, poiché la prestazione eseguita era routinaria, non complessa e non implicava problemi tecnici di particolare difficoltà in relazione alla competenza dei medici intervenuti presso l'ospedale di AT e presso l'ospedale di;
conclusioni che, va ribadito, non vi è ragione di non condividere alla CP_2
luce degli elementi tecnici offerti dai periti.
46. Deve quindi confermarsi la responsabilità solidale delle due strutture sanitarie e cioè oggi
Gestione Liquidatoria della e , CP_9 Controparte_2
per il danno subito da le quali rispondono a titolo contrattuale sia per Parte_1
fatto proprio relativo alla propria organizzazione sia per fatto dei propri dipendenti o ausiliari in forza dell'articolo 1228 c.c., in pari misura tra loro, come accertato dal CTU.
47. Con la precisazione che per il medesimo fatto concorre, come visto, anche la responsabilità personale di , dipendente dell' Controparte_4 Controparte_2
, quale unico medico parte in causa, tra tutti coloro che quali
[...] Controparte_2
dipendenti dell'Ospedale di Potenza (e dell' ) hanno avuto in cura il Parte_10
nei giorni del ricovero;
cosicché la misura della responsabilità Parte_1
Pag. 27 di 53 dell' , come detto quantificata in pari Controparte_15
misura con quella della gestione Liquidatoria della di AT, e quindi nella metà CP_9
dal CTU, va a sua volta ripartita in pari misura con il suo dipendente ai sensi del medesimo citato terzo comma dell'art 2055 c.c. Salva la responsabilità solidale di tutte le parti di questo giudizio, per l'intero, nei confronti di Parte_1
48. Sul punto va infatti precisato che anche la misura di responsabilità tra la
[...]
e tra questa ed il proprio dipendente non può che esser Controparte_2
considerata paritaria, ai sensi dell'art. 2055 c.c. terzo comma, mancando un'espressa domanda di regresso o una domanda di ripartizione delle rispettive colpe in vista dello stesso, di una parte nei confronti dell'altra, avendo l' solo invocato la colpa CP_1
dell' per escludere la propria ovvero in astratto per escludere il nesso CP_1
causale, ma si ribadisce, non in funzione o in vista del regresso non esercitato e nemmeno qui prospettato nei confronti del proprio medico;
ed avendo anche quest'ultimo invocato la responsabilità esclusiva dei medici di AT ovvero della propria datrice di lavoro per escludere la propria responsabilità e comunque non in funzione del regresso.
Vale quindi il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n.
30952 del 07/11/2023 secondo cui: "(..) la questione della gravità delle colpe e dell'entità
delle conseguenze che ne sono derivate, rilevando nelle sole obbligazioni solidali, può
essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei
confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale
accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti e
non già laddove la chiamata in causa del terzo, da parte di colui che sia stato convenuto
in giudizio dal danneggiato, sia finalizzata alla radicale esclusione della propria
responsabilità.". A ciò va aggiunto che secondo quanto insegna la Suprema Corte In
tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario,
Pag. 28 di 53 la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma
2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa (Cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 29001 del 20/10/2021, conforme Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 34516 del
11/12/2023)
***
49. Quanto alla liquidazione del danno i consulenti di Ufficio in questo grado di giudizio,
sempre in base alle leggi della scienza medica e tenendo conto altresì delle condizioni di salute di al momento dell'ingresso presso il nosocomio e premessa la Parte_1
rilevanza delle menomazioni preesistenti che aggravano le conseguenze della lesione all'integrità psicofisica, hanno riferito che: "Tenuto conto dell'attuale menomazione e della
sua incidenza non solo economica ma anche biologica, sociale e culturale nella vita del
considerati il sesso, l'età e la somma delle funzioni naturali svolte dal periziando Pt_1
nell'ambiente in cui vive ed opera, nonché valutata la menomazione della “validità” e
tenuto conto che la malpractice accertata non interrompe il nesso causale tra l'evento del
17/06/1998 e gli attuali postumi, rappresentando una concausa sopravvenuta, si ritiene
che in R.C. il danno biologico permanente subito da a seguito del Parte_1
trauma del 17/06/1998 sia non inferiore ad un complessivo tasso dell'85%
(ottantantacinque per cento)" specificando che detta percentuale è così composta: a)
all'amputazione di coscia sinistra al di sopra del terzo prossimale, con protesi non
Pag. 29 di 53 perfettamente efficace, i Consulenti ritengono vada riconosciuto un tasso del 55% "atteso
che i più accreditati barèmes prevedono per la “…perdita della coscia al di sopra della sua
metà…” un tasso del 65% 7, per la “...Amputazione monolaterale di coscia a qualsiasi
livello, in rapporto alla possibilità di applicazione di protesi efficace...” un tasso del 45-60%
8 e che le Linee Guida SIMLA stabiliscono per la “...Perdita anatomica di un arto inferiore
a qualsiasi livello di coscia, in rapporto alla possibilità di applicazione di protesi efficace...”
ugualmente un tasso del 45-60%"; b) al disturbo post-traumatico da stress cronico da lieve a moderato i Consulenti ritengono vada riconosciuto un tasso del 20%, "atteso che i
più accreditati barèmes stabiliscono un tasso del 21-25% per il “...Disturbo posttraumatico
da stress cronico – forme da lieve a moderata o lieve complicata...” e le Linee Guida
SIMLA stabiliscono per la “...Forma lieve complicata o moderata...” del disturbo post-
traumatico da stress cronico un tasso del 16-20%; c) al pregiudizio estetico all'arto inferiore destro vada riconosciuto un tasso del 16%, "atteso che le predette Linee Guida
prevedono alla “Classe II” per il “…pregiudizio estetico da lieve a moderato…” un range
del 6-15%, rientrando in questa categoria “...cicatrici lineari e/o nastriformi estese
nell'ordine di 10-15 cm, ipertrofiche o discromiche, al tronco o agli arti...”, e alla “Classe III”
per il “...pregiudizio estetico da moderato a rilevante...” un range del 16-25%, rientrando in
questa categoria “...cicatrici plurilineari o irregolari... di notevole estensione al tronco o agli
arti...”.
50. Specificano poi i Consulenti che di detto tasso dell'85% di Danno Biologico, il 60%
(sessanta per cento) è attribuibile all'operato omissivo-commissivo dei sanitari degli
Ospedali di AT e di e la restante quota del 25% è connessa alle originarie CP_2
lesioni cutanee agli arti inferiori con frattura del perone sinistro, lesione dell'arteria poplitea sinistra e probabilmente dello sciatico popliteo esterno (SPE), che sarebbero state
comunque foriere di esiti, certamente meno gravi ma in ogni caso permanenti.
Proseguono quindi i Consulenti che "Va da sé che tale danno differenziale del 60%
andrebbe monetizzato tabellarmente a partire dal 26% di danno biologico fino all'85% di
Pag. 30 di 53 danno biologico. Da quanto sopra, infine, appare evidente che la su descritta
menomazione è incompatibile (riferimenti: nessuna ripercussione;
ripercussione lieve;
ripercussione media;
ripercussione grave;
incompatibilità) con l'attività lavorativa specifica
del di coltivatore diretto. Infatti, tale attività lavorativa prevede impegni funzionali Pt_1
per gli arti inferiori, in particolare in riferimento alla capacità statica e deambulatoria, che il
leso non potrà più assolvere come prima dell'evento traumatico in oggetto."
51. Al suddetto danno biologico permanente, i Consulenti aggiungono, quanto al danno temporaneo, "l'allungamento del tempo di guarigione e della durata della malattia, oltre
quello prevedibile in relazione alla natura ed entità della lesione traumatica riportata,
conseguente invece alla lesione cagionata dall'operato omissivo-commissivo dei suddetti
sanitari, invalidità temporanea quantificabile approssimativamente con 1.000 (mille) giorni
di parziale al 75%, connessa soprattutto al disturbo psichiatrico e all'adattamento della
protesi conseguenti all'amputazione di coscia sinistra, laddove si specifica che sarebbe
assolutamente sconveniente riconoscere una invalidità temporanea parziale inferiore al
75% in un soggetto con una accertata riduzione della validità psico-fisica del 75%.".
52. Cosicché in risposta ai quesiti relativi alla liquidazione del danno coì concludono: a) i postumi permanenti che sarebbero residuati all'originaria lesione traumatica con una evoluzione normale sarebbero stati probabilmente nella misura del 25% di danno biologico, così come sopra specificato, e l'inabilità temporanea sarebbe stata di circa 100
giorni di cui 40 di ITT e 60 di ITP progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50%; b) la temporanea complessiva ascrivibile alla malpractice, al netto di quella
che comunque sarebbe conseguita all'originario trauma, è stata di 1.000 giorni al
75%; c) il danno biologico esitato alla descritta malpractice è quantificabile nella misura
del 60% e, considerato che trattasi di un danno differenziale, andrebbe monetizzato
tabellarmente a partire dal 26% fino al 85%, così come in precedenza riportato; d)
trattasi di postumi permanenti che, considerato anche il lungo lasso di tempo trascorso rispetto all'evento traumatico del 17/06/1998, non possono migliorare né possono essere
Pag. 31 di 53 del tutto o in parte eliminati, mentre si potrà verificare un peggioramento legato al progredire dell'età; d) l'attuale menomazione è incompatibile con l'attività lavorativa specifica del di coltivatore diretto praticata all'epoca dei fatti, per i motivi sopra Pt_1
specificati, nonché con ogni attività ludica che richieda una efficienza della deambulazione e della statica.
53. Procedendosi quindi alla liquazione del predetto danno va ricordato che il danno biologico,
in quanto non patrimoniale, necessariamente va liquidato in via equitativa, ma con l'ausilio delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, applicate ormai su base nazionale ai fini dell'uniformità della liquidazione stessa (non potendosi ovviamente, come detto, applicare alla fattispecie, la tabella unica emanata con il recentissimo decreto 12/2025, applicabile agli eventi verificatisi dopo l'entrata in vigore di tale normativa).
54. Va infatti ricordato che le tabelle del Tribunale di Milano, recepiscono i punti di arrivo della giurisprudenza della Suprema Corte in materia e sono funzionali ad uniformare, su scala nazionale, le valutazioni, pur sempre equitative dei giudici, nell'ottica di fornire appunto una giustizia per quanto possibile univoca ed uniforme. Cosicché appare corretto attenersi alle predette liquidazioni. Sul punto sia sufficiente ricordare quanto anche di recente insegnato dalla Suprema Corte di Cassazione la quale tende a riconoscere come interesse primario quello dell'uniformità su tutto il territorio nazionale della valutazione dei danni.
Si riporta: “Per la liquidazione del danno non patrimoniale, inteso come categoria unitaria
che comprende le sottocategorie di danno biologico, morale ed esistenziale, devono
essere utilizzate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, affinché su tutto il territorio
nazionale venga adottato un criterio che garantisca equità, e l'eccezione circa
l'applicazione di tabelle diverse può essere sollevata anche in sede di appello.” (Cass.
civ. Sez. III Ordinanza, 14/11/2017, n. 26805).
Va anche osservato che le citate tabelle recepiscono anche l'orientamento giurisprudenziale recente che riconosce quali distinte componenti di danno, sia il danno
Pag. 32 di 53 biologico inteso come lesione alla salute ed alla vita dinamico-relazionale sia il danno
morale o interiore, inteso come sofferenza soggettiva, che va risarcito ove, anche solo presuntivamente allegato e dimostrato. Nella specie va ricordato che l'attore sin dall'inizio ha invocato la sofferenza interiore causata dall'evento con ripercussioni su ogni aspetto della propria vita, danno diverso ed ulteriore rispetto al disturbo psichico invalidante derivato dall'evento. Si riporta: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della
salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto
prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può
influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e
provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto
al danno biologico. (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022).
Ed infatti l'Osservatorio, nelle tabelle pubblicate il 5 giugno 2024 e nell'esplicazione dei relativi criteri applicativi, nel ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale in materia e l'adattamento delle tabelle stesse ai punti di approdo della ivi richiamata giurisprudenza,
ha evidenziato le seguenti modifiche: “a) nella terza colonna della Tabella (che nella
edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del
punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la
specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della
Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non
patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è
stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo
atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno
morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla
dottrina definite come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da
sofferenza soggettiva interiore” media presumibile (ordinariamente conseguente alla
lesione dell'integrità psicofisica accertata)”.
Pag. 33 di 53 55. Cosicché applicando le ridette tabelle, aggiornate all'attualità, in corrispondenza di una lesione dell'85% in soggetto di 29 anni al momento del sinistro, la colonna riporta il seguente importo: € 1.038.762,00 di cui euro € 882.608,00 per danno biologico/dinamico relazionale ed euro 348.264,00 quale danno morale.
56. Va a questo punto considerato che, detto danno va liquidato solo in misura differenziale,
considerato che "La liquidazione del danno biologico cd. differenziale - rilevante qualora
l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una causa naturale e di una condotta
umana, ovvero quando una menomazione preesistente aggravi i postumi della causa
iatrogena o, incidendo negativamente su questi, aggravi la situazione del soggetto leso -
va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo, in
termini di range risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritta
all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile
all'errore medico, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto
tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a
quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d'invalidità
aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe in caso di
frazionamento della causalità materiale" (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 4680 del
22/02/2025) Cosicché nella fattispecie, secondo detta indicazione, dalla predetta liquidazione del danno va sottratta la liquidazione del danno corrispondente alla percentuale di invalidità pari al 25%. Cosicché, sempre in base alle ridette tabelle,
aggiornate all'attualità, in corrispondenza di una lesione del 25% in soggetto di 29 anni al momento del sinistro, la colonna riporta l'importo complessivo (comprensivo di danno morale) pari ad euro 133.655,00.
Ne consegue che sottraendo ad euro 1.038.762,99 l'importo di euro 133.655,00, il danno imputabile al fatto dannoso di cui è causa è pari nel complesso ad euro 905.107,00.
57. Non vi è luogo ad una ulteriore personalizzazione del danno, considerato che ogni componente delle invocate conseguenze non patrimoniali, comprese le alterazioni alla vita
Pag. 34 di 53 di relazione, danno esistenziale, incidenza psichica dell'evento e sofferenza interiore,
sono già ricomprese nelle predette componenti di danno biologico/relazionale e morale. Si
consideri peraltro che la Suprema Corte ha da ultimo chiarito che in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le
Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: "1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale
concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo
accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette
tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione
di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione
della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico
depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali
ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di
positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere
all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a
quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in
tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass". (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 7892 del
22/03/2024).
58. Al predetto importo va poi aggiunta la liquidazione del danno da invalidità temporanea che, come visto, è pari a 1000 giorni al 75% di invalidità, già al netto di quella che sarebbe derivata dalla lesione subita e quindi già calcolata come differenziale.
59. Cosicché considerato che nella richiamata tabella di Milano il punto di invalidità
temporanea assoluta è indicato in euro 115,00, comprensivo di danno morale, deriva che il 75% di 115,00 è pari ad euro 86,25 che moltiplicato per mille giorni danno un importo
di euro 86.250,00 da sommarsi alla predetta liquidazione del danno permanente.
60. Il danno complessivo subito da all'attualità è quindi pari ad euro Parte_1
991.357,00 (euro 905.107,00 + euro 86.250,00). Con l'ulteriore precisazione che tale
Pag. 35 di 53 importo, devalutato sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado porta ad una liquidazione di euro 836.588,19, minore quindi dell'importo liquidato in primo grado con il conseguenziale accoglimento parziale sul punto dell'appello dell'
[...]
. Parte_14
61. Al pagamento del predetto importo, all'attualità, di Euro 991.357,00 vanno condannati
in solido l' Controparte_4 Controparte_2
CP_ e la . Su detto Controparte_16 Controparte_9 CP_9
importo, sono dovuti inoltre gli interessi a calcolarsi sulla somma devalutata al momento del fatto (24 giugno 1998) e progressivamente rivalutata secondo gli indici Istat fino alla decisione ed oltre interessi legali sulla predetta somma di euro 991357,00 dalla data di emissione di questa sentenza e fino al soddisfo.
62. Non essendo stata oggetto di impugnazione, va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui prevede la detrazione da detti importi della somma versata in esecuzione della condanna penale.
***
63. Vanno infine esaminati gli ulteriori motivi di gravame di e relative Controparte_4
conclusioni afferenti in sintesi alla domanda di garanzia e precisamente: a) all'invocato inadempimento dell'azienda del proprio obbligo di garantire i dipendenti per CP_2
responsabilità per colpa lieve e alle correlate questione della omessa graduazione della propria colpa e del superamento del massimale da parte della compagnia assicurativa;
b)
alla omessa pronuncia e mancato accoglimento della domanda proposta nei confronti della di garanzia diretta che si assume da questa dovuta per effetto della invocata CP_3
polizza integrativa n. 058833815, relativa a responsabilità per colpa grave, di cui
[...]
invoca l'autonomia rispetto alla polizza stipulata dall' CP_4 Controparte_2
, con massimale di garanzia, per sinistro e per anno a persona, di EURO
[...]
1.500.000,00 con aggregato annuo complessivo di Euro 5.000.000,00 per tutti i sinistri.
Pag. 36 di 53 64. Quanto a tali motivi di gravame va innanzitutto osservato che sono agli atti nel fascicolo di parte appellata le seguenti sentenze e precisamente: sentenza n. 295/2011 CP_3
del Tribunale di Potenza che ha rigettato la domanda di cui appresso, proposta da
, confermata dalla Corte di Appello, sezione lavoro, con sentenza n. Controparte_4
216/2012, passata a sua volta in giudicato a seguito della sentenza della Suprema Corte
di Cassazione n. 6434/2018 che ha rigettato il ricorso il cui contenuto è necessario qui esaminare e riportare per valutarne l'incidenza sulle questioni oggetto di questo giudizio.
65. Dalla lettura di tali pronunce emerge che , attinto dall'esecuzione Controparte_4
della predetta sentenza penale contenente condanna provvisionale in proprio danno,
aveva proposto azione nei confronti della propria datrice di lavoro Controparte_2
tesa ad accertare l'inadempimento contrattuale dell'obbligo di cui
[...]
all'art. 24 CCNL quadriennio 1998-2001 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del SSN per non aver assunto tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile del ricorrente in reazione a eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, e quindi le ipotesi di colpa lieve, quale quella che sarebbe ricorrente nel caso di specie;
per l'effetto chiedeva condannarsi l' Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso di tutte le
[...]
somme poste a carico del ricorrente a seguito dell'esecuzione presso terzi n. 1533/2006
R.E. del Tribunale di Potenza, come da allegata ordinanza di assegnazione, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento dei danni morali e materiali da quantificarsi in via equitativa. Costituitasi in giudizio la resistente si Controparte_2
difendeva assumendo che l'invocato CCNL non fosse applicabile ai fatti dedotti,
verificatisi nell'anno 1998; che ad ogni modo l' nel 2001 aveva stipulato polizza CP_1
Cont con la per responsabilità dei medici e chiedeva di chiamare in giudizio l'Assicuratrice
"affinché in ogni caso manlevi l' resistente nella denegata ipotesi di sua CP_1
Pag. 37 di 53 eventuale condanna, ai sensi di quanto previsto dall'art. A.
1.a del Capitolato Speciale
del contratto di assicurazione n. 46478658". In definitiva, ed in estremo subordine,
chiedeva limitarsi le somme rimborsabili "a quelle oggetto della sua condanna", non risultando dovuti i maggiori oneri imputabili al mancato tempestivo adempimento della prestazione da parte del professionista, nonché il richiesto risarcimento darmi. Si
costituiva l' (già , eccependo la nullità dell'atto di chiamata in CP_3 CP_17
causa (stante "l'omessa esplicitazione delle richieste e conclusioni"), nonché la prescrizione dell'azione risarcitoria di regresso nei confronti del responsabile civile,
trattandosi di evento noto nel 1998 e denunciato nel 2003; quindi, deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, per non essere garante del rischio oggetto del presente contenzioso e, comunque;
l'infondatezza della domanda del ricorrente.
66. Il Tribunale decise la causa con rigetto della domanda del ricorrente affermando in sintesi che l'art. 24 ("copertura assicurativa") deI CCNL dell'area della Dirigenza Sanitaria
Professionale Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale quadriennio
1998 - 2001, stipulato in data 8 giugno 2000 è inserito nella "parte normativa" del CCNL,
ma in un apposito capo, denominato "istituti di peculiare interesse", sì da stigmatizzarne l'assoluta peculiarità e statuisce effettivamente un obbligo a carico delle aziende.
Sennonché, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, tale obbligo non poteva che decorrere, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del contratto collettivo in parola, dal giorno successivo alla data di stipulazione di quest'ultimo, ovvero dal 9 giugno 2000, e non poteva che riferirsi ad eventi successivi a tale data;
tale interpretazione era senz'altro confermata, oltre che dall'espressione "le aziende assumono tutte le iniziative
necessarie" (che appare senz'altro riferita ad un'azione futura), dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del citato art. 24, che, al fine di poter rendere operativa la garanzia assicurativa de qua, prevedono non solo l'istituzione di un'apposita commissione, ma anche la costituzione di un fondo nazionale funzionale alla predetta tutela, da realizzarsi mediante la sottoscrizione di futuri accordi quadro tra compagnie di assicurazione ed
Pag. 38 di 53 aziende sanitarie. Ciò posto, a parere del Tribunale in attuazione dell'art. 24 del CCNL
dell'area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del Servizio
Sanitario Nazionale stipulato in data 8 giugno 2000, l' era Controparte_2
tenuta ad assumere "tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa,
salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, soltanto per i fatti successivi al 9 giugno 2000 e non già per tutti i danni potenzialmente già in corso, causati in conseguenza di errori professionali precedentemente posti in essere e non ancora conosciuti (o denunciati) dal professionista. Cosicché, considerato che il delitto di cui all'art. 590 c.p. di cui l'odierno ricorrente è stato ritenuto colpevole (sebbene il reato si sia estinto per prescrizione successivamente alla sentenza di primo grado) è stato commesso in dal 18 al CP_2
24 giugno 1998 ed il relativo procedimento giudiziario è stato iscritto nel 1999, come risulta dal numero di R.G.N.R. (4398/99). Ne segue che a tale fatto non si applica, ratione
temporis, l'obbligazione pattizia in parola. Prosegue il Tribunale del lavoro affermando che tale conclusione non risulta in alcun modo inficiata dalla circostanza che la polizza per responsabilità civile n. 46478658 (la cui sottoscrizione è stata considerata dal
Tribunale un'iniziativa idonea ad ottemperare alle prescrizioni dell'art. 24 del CCNL
8.6.2000, come innanzi specificate) includa una clausola di "garanzia di retroattività" (art
A.9.), prestata per ciascun periodo assicurativo annuo fino alla concorrenza del massimale di euro 1.000.000,00 (art. A.7., ultimo capoverso). Invero, tale clausola appare il frutto di un'iniziativa negoziale spontanea dell' , non riconducibile CP_1
all'obbligo di cui al predetto art. 24 (ma ulteriore rispetto alla garanzia da quest'ultimo richiesta), e che non può, pertanto, mai fondare una responsabilità per inadempimento contrattuale. Il Tribunale ha quindi affermato che "Dalle considerazioni che precedono
segue il rigetto della domanda proposta nei confronti dell' . Di Controparte_9
Pag. 39 di 53 conseguenza, rimane assorbita la domanda di "manleva" avanzata nei confronti della
società chiamata in causa."
67. La Corte di Appello sezione lavoro, all'esito dell'impugnazione proposta da
[...]
ha così disposto. Innanzitutto ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto CP_4
nei confronti della ,con atto di gravame notificato in data 29 marzo 2011 in Controparte_3
quanto in primo grado il medico, lamentava l'inadempimento da parte dell datrice CP_1
di lavoro, dell'obbligo imposto ex art. 24 CCNL, e non ha esteso la domanda di condanna dell'assicuratrice neppure a seguito della chiamata in causa richiesta dal datore di lavoro in primo grado, e non ha formulato nei suoi confronti alcuna pretesa anche non fondata sull'inadempimento contrattuale. Prosegue la Corte che d'altro canto la mancata estensione della domanda in primo grado, rende ogni iniziativa inammissibile in appello,
stante il divieto di jus novorum ex art.437 c.p.c. Nel merito ha poi rigettato il motivo di appello relativo all'invocata operatività dell'obbligo contrattuale assunto dall' ex CP_1
art 24 del CCNL, ribadendo che la portata di quella norma aveva solo valore programmatico;
che alcun inadempimento era quindi imputabile all' Controparte_2
Cont che aveva provveduto alla stipula di una polizza con la compagnia e nell'ambito di tale discrezionalità aveva deciso di estendere la copertura ai fatti pregressi (c.d. clausola di retroattività) con il limite di un massimale di € 1.000.000,00 incontestabilmente
"esausto" al momento della denuncia dei fatti. Né rileva, in quanto inammissibile ex art.437 c.p.c., la prospettazione sulla qualificazione del grado della colpa professionale accertata, del tutto estranea alla causa petendi originaria, poiché il ricorrente in primo grado aveva fondato la sua domanda di risarcimento da inadempimento, per violazione dell'art. 24 CCNL, deducendo la "colpevole insufficienza" e comunque la inidoneità "ad attuare il dettato patrizio" della polizza assicurativa attivata dall' . Controparte_2
D'altro canto, ove anche qualificata la colpa come lieve, il contratto di assicurazione con
Cont la non "coprirebbe", salva clausola specifica, un sinistro verificatosi prima della sua
Pag. 40 di 53 sottoscrizione. Ha poi respinto il motivo relativo ad una diversa portata interpretativa anche in base al comportamento successivo delle parti.
68. La Corte di Cassazione nel respingere il ricorso formulato da ha Controparte_4
motivato dapprima, secondo l'ordine logico delle questioni, il rigetto del secondo motivo di censura - con il quale il ricorrente insisteva sulla obbligatorietà dell'art 24 del CCNL
anche per i fatti rientranti nel periodo,1998-2001 - rilevando che il ricorrente non avesse aggredito l'altra ratio decidendi della sentenza di appello e cioè che il massimale di euro
1.000.000,00 della Polizza fosse esausto. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso relativo alla dichiarata inammissibilità dell'appello e relativa domanda nei confronti dell' perché non autosufficiente. CP_3
69. Da tutto quanto sopra appare evidente che le predette sentenze fanno stato nei rapporti tra e in relazione all'accertamento, Controparte_4 Controparte_2
già operato, dell'infondatezza della domanda, riproposta da in Controparte_4
questo giudizio, di declaratoria dell'inadempimento dell' stessa in ordine alla CP_1
ipotizzata violazione dell'art 24 del CCNL, così come in relazione all'accertato esaurimento del massimale di euro 1.000.000,00 di cui alla polizza n. n. 46478658,
essendo questo infatti il chiaro perimetro dell'accertamento compiuto, così come delineato nei tre gradi di giudizio.
70. Ne consegue che la domanda qui riproposta da di accertamento Controparte_4
dell'inadempimento contrattuale da parte dell' , già rigettata Controparte_15
in primo grado ed il relativo motivo di appello, così come ogni deduzione svolta da teso a contestare l'avvenuto superamento del massimale di euro Controparte_4
1.000.000 in relazione alla polizza n. 46478658 stipulata dall' per la Controparte_2
responsabilità dei medici per colpa lieve e con retroattività tuttavia limitata appunto al predetto massimale, non può esser accolta perché coperta dal giudicato.
***
Pag. 41 di 53 71. Valutazione inversa deve invece farsi con riferimento alla domanda di garanzia proposta da sin dal primo grado di questo giudizio, nei confronti della Controparte_4 CP_3
e relativa all'operatività della polizza integrativa per colpa grave n. 058833815. E'
[...]
infatti evidente che tale domanda non è coperta, né lambita, dal giudicato reso nell'ambito del giudizio di lavoro considerato che: a) è stato accertato con efficacia di giudicato che in quel giudizio alcuna domanda diretta era stata svolta da nei CP_4
confronti dell' ; b) la questione coperta dal giudicato in quel giudizio aveva ad CP_3
oggetto solo la polizza n. 46478658 stipulata dall' in favore dei Controparte_2
dipendenti e non la diversa polizza n. 058833815, stipulata direttamente dal dipendente proprio per coprire sinistri e responsabilità lasciate scoperte dalla polizza CP_4
stipulata dall' ed in particolare come vedremo, il caso di responsabilità per dolo e CP_1
colpa grave.
72. Cosicché è questa la sede per l'esame di questa domanda, non delibata dai giudici della sezione lavoro né dal Tribunale nel primo grado di questo giudizio, che ha ritenuto la questione assorbita da quella relativa alla polizza principale e riproposta dall'appellante in questo grado di giudizio quale motivo specifico di appello per omessa pronuncia su tale domanda.
73. Tale domanda di garanzia nei confronti dell' è fondata in quanto, all'esito CP_3
dell'esame della stessa così come sollecitata dall'appellante si giunge alla valutazione di piena operatività della garanzia invocata per il sinistro di cui è causa.
74. Sul punto va osservato che è agli atti nel fascicolo di primo grado di Controparte_4
(doc 4) la predetta invocata polizza integrativa n. 058833815 (che, giusta art.3 della medesima sostituisce una precedente n. 40575950 peraltro anch'essa agli atti e quindi in continuità). In essa si legge innanzitutto ed in premessa che detta polizza estende la copertura assicurativa della polizza di responsabilità civile stipulata dall'azienda
, della quale richiama tutte le relative condizioni in essa previste, Controparte_2
riguardanti la garanzia di responsabilità civile Terzi, estendendola "ai danni commessi dai
Pag. 42 di 53 dipendenti assicurati con colpa grave giudizialmente accertata anche in relazione
all'attività intramoenia nonché eventuale azione di rivalsa che l'Ente e per esso la Società
Assicuratrice dovesse esperire nei loro confronti"; all'art 1 è previsto, quale oggetto della garanzia "La Società si obbliga a tenere indenne di quanto questi sia tenuto Parte_15
a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per: morte e
lesioni personali distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di un fatto
accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata.
Tale assicurazione è prestata per danni cagionati con colpa grave di cui i soggetti
assicurati debbano rispondere in relazione all'attività prestata, nonché per le azioni di
rivalsa che I'Ente Ospedaliero e per esso la Società Assicuratrice dovessero effettuare
dopo aver risarcito il danno a terzi". All'art. 6 rubricato Massimale di garanzia, è previsto
"Massimale per sinistro e per anno a persona Euro 1.500.000,00 (unmilionecinque
centomila), con aggregato annuo complessivo di Euro 5.000.000,00 per tutti i sinistri.".
75. Va anche rilevato che è altresì agli atti, quale allegato alla memoria ex art 183 cpc n 1 di
Cont primo grado di , la lettera del 25.8.2006 della (di cui nella Controparte_4
Cont predetta memoria se ne riporta altresì il contenuto) con cui la dopo aver affermato che "E' stato precisato che il sinistro risulta aperto sulla posizione dell'
[...]
e che in ogni caso trattandosi di sinistro denunciato nel 2003 il Controparte_2
massimale di riferimento è esaurito pertanto la pratica non poteva essere da noi gestita
per conto dell' che risulta informata di tale circostanza" afferma Controparte_2
altresì "Relativamente alla copertura assicurativa responsabilità civile integrativa, che è in
corso con la nostra Compagnia, le precisiamo che tale copertura è estesa unicamente
alla “colpa grave” pertanto soltanto nel caso in cui dovesse emergere tale “colpa grave”
potremo procedere alla apertura del sinistro e alla gestione della pratica per suo conto".
Cont 76. Va anche precisato che (già nel costituirsi in giudizio in primo grado e CP_3
nel suo prosieguo non ha contestato né disconosciuto tali documenti ed il loro contenuto
Pag. 43 di 53 onde se ne deve tener conto ai fini della delibazione della domanda, essendo infondato il rilievo operato dall' in appello secondo cui si tratterebbe di documenti nuovi. CP_3
77. Si osserva inoltre che in relazione a tale domanda di garanzia diretta nei propri confronti,
proposta da ed al relativo motivi di appello, si difende in Controparte_4 CP_3
secondo grado eccependo la nullità dell'atto di appello per ipotizzata violazione dell'art. 342 c.p.c.; assume altresì che l'appellante abbia introdotto domande e documenti nuovi;
invoca nuovamente, come già in primo grado, il giudicato delle sentenze di lavoro,
ribadisce l'eccezione già formulata in primo grado di prescrizione della domanda relativa ad eventi del 1998 denunciati solo nel 2003, ribadisce altresì l'avvenuto esaurimento del massimale per la garanzia di retroattività anch'essa coperta dal giudicato reso nel giudizio di lavoro, ribadisce che la fattispecie non integra la colpa grave del dipendente;
anche con riferimento alla tutela legale ripropone la difese di primo grado secondo cui essa coprirebbe solo gli onorari del professionista.
78. Sta di fatto che tali eccezioni e deduzioni non sono idonee a contrastare l'ammissibilità e fondatezza della domanda di garanzia relativa alla polizza integrativa n. 058833815,
fermo il rigetto di quella relativa alla polizza principale n. 46478658 stipulata dall'
[...]
. CP_2
79. E' infatti infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per ipotizzata violazione dell'art. 342 cpc in quanto con esso parte appellante sviluppa critiche ragionate alla sentenza di primo grado individuando le parti di essa oggetto di gravame e le ragioni di dissenso;
infondato è altresì il rilievo di novità delle questioni e dei documenti prodotti,
poiché esse ripropongono temi già introdotti in primo grado e documenti già agli atti del primo grado;
è anche infondato è l'invocato giudicato contenuto nelle sentenze rese nel giudizio di lavoro che come visto non copre la questione della polizza integrativa, ma solo quella della polizza principale stipulata dall' . Controparte_2
80. Restano quindi da esaminare le eccezioni relative al preteso superamento del massimale anche per detta polizza, da valutarsi in modo autonomo rispetto alla polizza
Pag. 44 di 53 principale;
l'eccezione di prescrizione della relativa domanda;
va poi verificato se nella fattispecie si tratti di colpa lieve o di colpa grave, l'unica per la quale si attiverebbe la polizza integrativa.
81. Sul primo punto si rileva che dal chiaro tenore della polizza integrativa, emerge che, da un lato, la polizza è collegata alla polizza principale stipulata dall' , Controparte_2
richiamandone le condizioni, compresa quindi la retroattività per fatti avvenuti nel 1998,
infatti non contestata dall' per la polizza integrativa;
dall'altro, in quanto appunto CP_3
integrativa, detta polizza era destinata a coprire le ipotesi che sarebbero rimaste appunto scoperte dalla prima polizza. Ed è evidente che proprio a questo scopo la polizza indica un massimale del tutto autonomo appunto di euro 1.500.000,00 per persona Euro, con
aggregato annuo complessivo di Euro 5.000.000,00 per tutti i sinistri, che deve considerarsi quindi del tutto svincolato dal diverso massimale previsto nella polizza stipulata dall'Azienda, così come infatti interpretato dalla stessa assicuratrice con la citata lettera del 25.8.2006.
Ed infatti, si ribadisce, in detta lettera l'Assicuratrice invoca l'esaurimento del massimale solo per la polizza che tutela l'Azienda; quanto invece alla polizza integrativa invoca solo la necessità che si tratti nella specie di colpa grave, così confermando, con comportamento successivo alla conclusione del contratto, rilevante anche ai fini ermeneutici ai sensi dell'art 1362 c.c comma secondo, da un lato che il massimale della prima non incideva sulla seconda e dall'altro che il massimale della seconda non era esaurito. Con la precisazione che in giudizio parte appellata invoca per la polizza CP_3
integrativa l'esaurimento del massimale della polizza principale di euro 1.000.000,00 ma nulla allega né dimostra con riferimento al massimale di euro 1.500.000,00 per persona e cioè in relazione al dottor , né che sia stato esaurito il massimale Controparte_4
complessivo di euro 5.000.000,00.
82. Escluso quindi e comunque non provato dall' che sia esaurito anche il CP_3
massimale previsto per detta polizza integrativa va anche rigettata l'eccezione di
Pag. 45 di 53 prescrizione che si sarebbe maturata trattandosi di evento del 1998 denunciato solo nel
2003. Ed infatti sul punto proprio in ragione del richiamo alle condizioni della Polizza
principale contenuto nella premessa della polizza integrativa ed invocato dall' nella CP_3
proprie difese, deve applicarsi l'art 11 della ridetta polizza principale n. 46478658, agli atti nel fascicolo dell' , che, con riferimento alla RCT (Responsabilità Civile Terzi) così CP_3
recita "RCT :L' deve denunciare soltanto i sinistri per i quali è pervenuta Parte_15
richiesta di risarcimento danni. Pertanto si esonera esplicitamente I' Assicurato dal
denunciare gli atti interni (diversi dalle richieste di risarcimento danni) di tipo informativo
in relazione ai diversi e tipici accadimenti."
83. Cosicché non può invocarsi il decorso della prescrizione a partire dalla data dell'evento né da altri atti in virtù dei quali l'assicurato possa averne avuto notizia, ma ciò che rileva anche ai fini del decorso della prescrizione ed in virtù dell'art. 2935 secondo cui la
prescrizione comincia dal giorno in cui la prescrizione può esser fata valere", sarebbe stata una eventuale richiesta risarcitoria. Tale regola iuris è conforme peraltro a quella prevista dall'art 2952 c.c. commi terzo e quarto secondo i quali: "Nell'assicurazione della
responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore
della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso
della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile
oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto".
84. Nella fattispecie è pacifico che la denuncia del sinistro sia avvenuta nell'anno 2003, così
come invocato dall' e che quindi da tale data era sospeso il decorso della CP_3
prescrizione sino al momento in cui il credito del danneggiato è divenuto liquido ed esigibile e cioè sino alla sentenza penale del 14.12.2005 onde è stata tempestiva la richiesta di attivazione della polizza integrativa effettuata da giusta Controparte_4
lettera dell' del 25.8.2006 che ne dà pacifico riscontro. Con la precisazione che CP_3
non c'è alcuna evidenza documentale né allegazione da parte dell' di richieste CP_3
Pag. 46 di 53 risarcitorie pervenute all' nei due anni precedenti il 2003, data di denuncia del Parte_15
sinistro (dalla quale come detto la prescrizione era sospesa); con l'ulteriore precisazione l'onere di allegazione e prova era a carico dell' che ha invocato la prescrizione (si CP_3
vedano ad esempio Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14135 del 23/05/2019, Cass. Sez. 2 -,
Sentenza n. 15991 del 18/06/2018 e molte altre conformi secondo le quali: "L'eccezione
di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la
solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto,
determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando
escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso".
85. Va ribadito che nel nostro caso l' ha invocato la prescrizione biennale facendo CP_3
decorrere il termine dall'evento del 1998 sino alla denuncia del sinistro del 2003, laddove come visto il termine non inizia a decorrere dal fatto, ma dalla richiesta risarcitoria del terzo, circostanza e relativa data non allegata né provata dall' . CP_3
86. Resta da verificare se la polizza garantisce l'evento che ci occupa e cioè se si tratta di
"danni cagionati con colpa grave di cui i soggetti assicurati debbano rispondere in
relazione all'attività prestata".
87. Sul punto non vi è dubbio che nella fattispecie, sia per quanto accertato dal giudice penale, sia per quanto accertato dal Ctu in questo giudizio, si tratti di colpa grave dei sanitari e tra questi di , secondo la stessa definizione invocata Controparte_4
dall' e cioè che si tratta di errore inescusabile che trova origine nella mancata CP_3
applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione e nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell'uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell'atto operatorio e che il medico deve essere sicuro di poter adoperare correttamente ed infine, nella mancanza di prudenza o diligenza che non devono mai difettare in chi esercita la professione sanitaria. Ed infatti nel caso di specie, il Tribunale
prima e la Corte di Appello di Potenza in sede penale poi, hanno accertato e confermato che il sinistro è stato determinato da negligenza imprudenza ed imperizia, dei sanitari di
Pag. 47 di 53 AT e di e tra questi, per quello che qui ci occupa, del dott. che CP_2 CP_4
effettuò l'esame, apertura e pulizia delle ferite sporche di terriccio ed erroneamente chiuse all'Ospedale di AT, ma non lo fece nel modo necessariamente accurato,
tanto da averne lasciata chiusa almeno una, che poi ha cagionato la gangrena gassosa ed inoltre pur avendo individuato come necessaria la terapia urgente in camera iperbarica e pur essendo consapevole della urgenza e del pericolo di gangrena -
altrimenti non avrebbe telefonato a Lecce nel cuore della notte - al rifiuto di Lecce, invece di attivarsi ulteriormente, si disinteressò completamente. Cosicché risulta integrata la colpa grave, sebbene concorrente con altri, del dott. anche secondo la CP_4
definizione offerta dalla mai superata Cass Sez. 3, Sentenza n. 3044 del 13/10/1972
secondo cui "La colpa grave del professionista sanitario si risolve in un'ipotesi
particolarmente grave di imperizia e, precisamente, nella totale difformità del metodo o
della tecnica, su cui la scelta e caduta, da quelle regole che, per il comune consenso
delle autorità scientifiche e per consolidata sperimentazione, si possono considerare
acquisite alla scienza ed alla pratica, si da costituire il necessario corredo, culturale e
sperimentale del professionista che si dedichi ad un particolare settore della medicina. Il
complesso di quegli insegnamenti costituisce il limite oltre il quale la libertà di scelta del
professionista non può andare". Ed anche di recente Cass. Sez. 4, Sentenza n. 22405
del 08/05/2015 secondo cui: "In tema di responsabilità per attività medico chirurgica, al
fine di distinguere la colpa lieve dalla colpa grave, possono essere utilizzati i seguenti
parametri valutativi della condotta tenuta dall'agente: a) la misura della divergenza tra la
condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi, b) la misura del rimprovero
personale sulla base delle specifiche condizioni dell'agente; c) la motivazione della
condotta; d) la consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa."
88. Con la precisazione che sebbene tale sentenza penale non sia direttamente opponibile ad , che non partecipò al relativo giudizio, essa e le risultanze probatorie ivi CP_3
esaminate (consulenze tecniche, cartelle cliniche e documentazione medica) che peraltro
Pag. 48 di 53 sono state riportate ed esaminate anche in questo giudizio nell'ambito della CTU quivi svolta e non contestate sotto alcun aspetto da , costituiscono, come già sopra CP_3
detto, fonti di prova atipiche ben valutabili ed utilizzabili dal giudice civile (per tutte da ultimo Sez. 3 - , Sentenza n. 9957 del 16/04/2025; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947
del 01/02/2023 e numerose altre).
89. Con l'ulteriore rilievo che anche la CTU in questo grado di giudizio come sopra visto - se
Cont pure tesa ad accertare le responsabilità delle strutture sanitarie i AT e l'
[...]
, essendo la responsabilità personale del già accertata in Controparte_2 CP_4
sede penale - riportava ed esaminava, come detto, il contenuto della documentazione medica già esaminata dal giudice penale, ed in particolare per quello che qui occupa riportava quella della notte tra il 17 ed il 18.6.1998, in cui era di turno il dott.
[...]
presso l'Ospedale di avendo anche partecipato all'intervento di CP_4 CP_2
chirurgia vascolare di ricostruzione dell'asse popliteo, come pacifico e riportato dallo stesso e mai contestato dall' ; la CTU qui svolta, poi, nel Controparte_4 CP_3
riportare le legis artis e le corrette e buone pratiche mediche accreditate per il trattamento delle ferite del tipo subito da el caso che ci occupa (in sintesi pulizia Parte_1
accurata delle ferite, idonea terapia antibiotica e trattamento iperbarico), hanno confermato che il danno subito da ascrivibile alla condotta (oltre che, Parte_1
come visto, dei sanitari di AT), dei sanitari e tra questi quindi il dott. CP_2
, avendo anche concluso che la prestazione eseguita era routinaria, non CP_4
complessa e non implicava problemi tecnici di particolare difficoltà in relazione alla competenza dei medici intervenuti presso l'ospedale di AT e presso l'ospedale di
; così è confermato che la colpa è stata grave per esser stata una deviazione CP_2
ragguardevole dalla condotta che doveva attendersi. Si veda anche Cass. Sez. 4,
Sentenza n. 22281 del 15/04/2014 che insegna che "In tema di responsabilità medica,
la colpa grave a norma dell'art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189, si configura
quando si è in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato,
Pag. 49 di 53 come definito dalle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica,
tenuto conto della necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle
specifiche condizioni del paziente".
90. E' quindi confermato che il sinistro è stato determinato da colpa grave di
[...]
- sebbene non esclusiva ma in concorso con la colpa degli altri sanitari CP_4
dell'ospedale di AT e dell'Ospedale di - e rientra quindi nella copertura CP_2
assicurativa di cui è causa.
91. Per quanto attiene all'ulteriore copertura della “tutela legale”, così come indicata e riportata dalla stessa nella propria comparsa di costituzione nel giudizio RG CP_3
3131/2020 a pagina 10, emerge che con detta polizza “La Società assume a proprio
carico entro i limiti del massimale di seguito indicato, in luogo dell , gli oneri Parte_15
giudiziali extragiudiziali e peritali sostenuti e/o da sostenere, in ogni stato e grado, avanti
a qualsiasi sede ed Autorità…”; è quindi evidente che essa copra ogni onere sostenuto in relazione al sinistro (giudiziale, extragiudiziale e peritale) e quindi non solo "l'onorario
al professionista designato dall'assicurato", come invece sostenuto dalla Compagnia.
Fermo restando che nel nostro caso la copertura assicurativa di cui alla polizza integrativa n. 058833815, assorbe ogni questione, perché in base ad essa l'assicurato sarà tenuto indenne dalle conseguenze tutte del giudizio.
92. La domanda di garanzia di nei confronti di in forza della Controparte_4 CP_3
polizza n. n. 058833815, deve esser quindi integralmente accolta con conseguenziale obbligo della predetta a manlevare e quindi tenere indenne CP_3 [...]
da tutto quanto pagato e a pagare in esito alle sentenze penali e civili per CP_4
l'evento di cui è causa ed anche per spese.
***
93. Quanto alle spese di giudizio essendo stata riformata la sentenza di primo grado, esse vanno regolate secondo l'esito complessivo della lite che vede Parte_1
vittorioso nei confronti di , dell' Controparte_1 CP_9 Controparte_2
Pag. 50 di 53 e di , nonché quest'ultimo vittorioso nei confronti di CP_2 Controparte_4 CP_3
.
[...]
94. Cosicché le spese di primo e secondo grado sostenute da devono Parte_1
esser poste solidalmente a carico della Gestione liquidatoria , dell' Controparte_1 [...]
e di;
le spese di CTU di primo grado devono Controparte_2 Controparte_4
esser poste a carico dell'. (non della gestione Controparte_18
liquidatoria estromessa prima della CTU) mentre quelle di secondo grado devono esser poste a carico anche di Gestione liquidatoria , oltre che dell' Controparte_1 [...]
e di;
quanto ai rapporti tra e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_4
, le spese di primo e secondo grado di Leccese devono esser poste CP_3 CP_4
interamente a carico dell' , che dovrà anche manlevarlo per tutte le somme, CP_3
comprese le spese, anche di CTU, di cui vi è condanna a suo carico. Tutte le predette spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al DM 2014 n. 55, e per questo grado di giudizio, con l'aggiornamento da ultimo di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal
23.10.2022 ed in particolare possono essere utilizzati i valori medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da euro € 520.001,00 ad € 1.000.000,00.
95. Le spese tra le altre parti possono esser interamente compensate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando
sull'appello proposto da vverso la sentenza non definitiva n. 914/2016 Parte_1
del Tribunale di MATERA e la conseguente domanda di merito proposta nei confronti
Co della Gestione Liquidatoria DE Azienda Sanitaria US , nonché sugli CP_9
appelli proposti da Controparte_2
e da avverso la sentenza definitiva n. 62/2020 del
[...] Controparte_4
Tribunale di AT, così provvede:
I. Accoglie, nei limiti e nella misura di cui in motivazione, la domanda di
[...]
nei confronti della Pt_1 Controparte_1
Pag. 51 di 53 di MATERA;
accoglie parzialmente e nei limiti di cui in Controparte_9
motivazione gli appelli proposti da Controparte_2
e da e, per l'effetto, in riforma della
[...] Controparte_4
sentenza di primo grado, così provvede:
II. condanna di Controparte_1
MATERA, Controparte_2
e in solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_4 [...]
della somma complessiva di euro 991.357,00, oltre gli interessi legali a Pt_1
calcolarsi sulla somma devalutata al momento del fatto (24 giugno 1998) e
progressivamente rivalutata secondo gli indici Istat fino alla decisione ed oltre
interessi legali sulla predetta somma di euro 991.357,00 dalla data di pubblicazione
di questa sentenza e fino al soddisfo. A detrarsi gli importi della somma versata in
favore di da in esecuzione della condanna Parte_1 Controparte_4
penale.
III. Condanna di Controparte_1
MATERA, Controparte_2
e in solido tra loro al rimborso, in favore dell'avvocato Controparte_4
EL OR, quale difensore di per dichiarato anticipo, delle Parte_1
spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro € 27.804,00
per il primo grado ed euro € 26.155,00 per il secondo, oltre 15% per rimborso
spese generali, Cap e iva se dovuta, come per legge.
IV. Pone le spese di CTU di primo grado definitivamente a carico dell'
[...]
e di Controparte_2 [...]
pone le spese di CTU di secondo grado definitivamente a carico della CP_4
, Controparte_1
dell' e di Controparte_2
Controparte_4
Pag. 52 di 53 V. Condanna a manlevare e tenere quindi indenne CP_3 Controparte_4
da tutto quanto da questi pagato e a pagarsi in favore di dei Parte_1
suoi difensori e dei CTU, in forza delle condanne contenute nelle sentenze penali
richiamate in motivazione e in questa sentenza.
VI. Condanna al rimborso, in favore degli avvocati Avv. IN OM CP_3
Avv. Cristiano OM, in solido tra loro, quali difensori di per Controparte_4
dichiarato anticipo, delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in
complessivi euro € 27.804,00 per il primo grado ed euro € 26.155,00 per il secondo,
oltre 15% per rimborso spese generali, Cap e iva se dovuta, come per legge.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 18 novembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
CC TO IV EL DE
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