Sentenza 15 aprile 2025
Ordinanza collegiale 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 15/04/2025, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03120/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06311/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6311 del 2024, proposto da
Immobiliare Franto s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S.Brigida n.39;
contro
Comune di Giugliano in Campania, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta prodotta dalla società ricorrente in data 09.02.2023 – pratica PDC-00011-2023 tesa ad ottenere Permesso di costruire per la realizzazione di una struttura immobiliare da adibire a residence nel Comune di Giugliano in Campania nonché, per la nomina di commissario ad acta – in funzione sostitutoria per l’ipotesi di ulteriore inerzia – affinché esamini ed accolga la predetta richiesta, ex art. 117, III comma, D. Lgs. n. 104/2010 e proceda al rilascio del titolo edilizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente deduce di aver richiesto al Comune di Giugliano in Campania, in data 09.02.2023 il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione sul lotto di terreno, distinto in catasto terreno al foglio 72a p.lla 2854, di una struttura immobiliare da adibire a residence.
La società afferma, altresì, di aver provveduto più volte ad integrare la pratica edilizia su richiesta del Comune, da ultimo, con nota del 19.05.2024.
Lamenta che, nonostante il tempo trascorso, il Comune non avrebbe provveduto a concludere il procedimento.
Ha, dunque, agito perché sia ordinato al Comune di provvedere in via espressa sulla richiesta prodotta dalla società ricorrente in data 9.2.2024 e di procedere al rilascio del titolo edilizio richiesto entro un termine non superiore a trenta giorni, nonché per la nomina sin d’ora di un commissario ad acta in funzione sostitutoria, come previsto dall’art. 117 D. Lgs. n.104/10, per l’ipotesi in cui l’amministrazione, nonostante l’ordine emesso dal Tribunale, perduri nell’inerzia a provvedere.
Il Comune di Giugliano in Campania, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Per costante giurisprudenza di questo Tribunale l’astratta possibilità che su un’istanza di rilascio di un titolo edilizio si formi un provvedimento tacito di assenso non priva necessariamente il richiedente dell’interesse a sollecitare una determinazione espressa dell’ente (da ultimo, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 15.2.2025, n. 422).
Si è, infatti, condivisibilmente rilevato che: “Benché la nuova formulazione dell'art. 20, d.P.R. n. 380/2001, conseguente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 70/2011 convertito con la l. n. 106/2011, abbia introdotto nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, al di fuori delle fattispecie nelle quali emerga la sussistenza dei vincoli espressamente indicati, un'ipotesi di silenzio assenso, deve tuttavia ritenersi che dalla sopra indicata disposizione non discenda in ogni caso ed automaticamente l'inammissibilità dell'azione avverso il silenzio - inadempimento ai sensi degli artt. 31, 117 c.p.a., dovendo di contro essere valutata, al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, la specificità della fattispecie esaminata, la natura del potere esercitato dall'Amministrazione e il complesso degli interessi coinvolti ” (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 14/01/2021, n.260); ed ancora: “ All'esito dell'accoglimento dell'azione avverso il silenzio della p.a. sull'istanza mirante ad ottenere un provvedimento ricognitivo della formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio, l'Amministrazione potrà pronunciarsi motivatamente in senso positivo, rilasciando il richiesto titolo in forma cartacea ricognitivo del permesso di costruire in sanatoria già assentito per silentium, ove ritenga sussistenti i relativi presupposti; ovvero, in alternativa, in senso negativo, qualora ritenga che detti presupposti non sussistano nel caso di specie” (cfr. T.A.R., Trento, sez. I , 03/06/2022 , n. 105).
3. Nel caso di specie la rilevanza del progetto (realizzazione di un edificio da adibire a residence ) rende evidente l’interesse della ricorrente alla conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, al fine di evitare incertezze connesse all’assentibilità del progetto.
4. Il Comune avendo scelto di non costituirsi in giudizio non ha fornito la prova, sullo stesso incombente, di aver concluso il procedimento.
5. Conclusivamente, il gravame deve essere accolto, con conseguente ordine all’Amministrazione procedente di determinarsi con provvedimento espresso sull’istanza di parte ricorrente entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione/notifica della presente decisione.
In difetto di piena e puntuale esecuzione, su istanza di parte ricorrente debitamente notificata alle controparti, la Sezione si riserva di provvedere in ordine alla nomina di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva, previa apposita istanza di parte ricorrente da notificare alla controparte intimata.
6. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Giugliano in Campania di concludere il procedimento nel termine di giorni 30 dalla comunicazione/notifica della presente decisione.
Condanna il Comune di Giugliano in Campania al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO