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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/12/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3036 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Daniela Arsie e Tiziana Stella;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
1 Condizioni delle parti:
che il Tribunale di Vicenza Voglia, previ gli incombenti di rito e salva l'applicazione della previsione di cui all'art. 473 bis 51 secondo comma c.p.c. (sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte) dichiarare la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio in Nove (VI) il 18/09/2016 con atto registrato al n. 11 parte II serie A anno 2016 del Comune di Nove;
alle seguenti
CONDIZIONI (mutate rispetto al ricorso introduttivo)
- I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti e rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento reciproco;
- la sig.ra si impegna a rilasciare la casa coniugale entro la data di Parte_1
svolgimento dell'udienza presidenziale e/o non appena troverà adeguata soluzione abitativa anche per le figlie, rinunciando, così, all'assegnazione della casa coniugale;
- le figlie e vengono affidate in via condivisa ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, con residenza prevalente presso la residenza della madre;
- si stabilisce il diritto di visita che di seguito si descrive:
-il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie almeno due pomeriggi delle Parte_2
settimane lavorative nei giorni di martedì e giovedì, andando a prendere le figlie presso l'abitazione della madre una volta finito l'orario di lavoro dalle ore 17.15 alle ore 20.30,
riportandole, quindi, a casa dalle madre. Nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, il padre assicurerà il pranzo di mezzogiorno alla figlia o alle figlie che non abbiano la mensa scolastica, presso la sua abitazione o presso i nonni, se disponibili,
andando a prendere la figlia o le figlie a scuola. Sarà la madre ad andare a prendere la figlia o le figlie a fine pranzo. Nelle giornate di visita del padre di martedì e di giovedì,
2 qualora i nonni paterni diano disponibilità ad accudire le figlie, le stesse potranno essere accompagnate a casa dai nonni anche a metà pomeriggio, in attesa del padre che tornerà a fine lavoro. Per gli anni a venire, la scelta dei giorni della settimana deputati alle visite sopra indicate potrà subire delle modifiche in ragione dei diversi orari scolastici delle figlie: in tal caso, i ricorrenti si impegnano a trovare le soluzioni che meglio garantiscano i loro reciproci diritti di visita e il benessere delle figlie;
-il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie durante il fine settimana a Parte_2
settimane alterne, dal sabato mattina, quando andrà a prenderle verso le ore 8.30-
9.00, alla domenica sera, quando provvederà a riportarle presso la residenza della madre in un orario compatibile con la loro giovane età. Le festività legate ai “ponti scolastici” verranno gestite in ragione della disponibilità dei genitori e comunque con prevalente permanenza presso il genitore con cui le figlie trascorrerebbero il fine settimana legato al ponte di riferimento;
-durante le vacanze scolastiche natalizie, e per la prima festività successiva alla separazione, le figlie rimarranno con la madre per la prima settimana e comunque a
Natale e con il padre la seconda settimana e comunque a Capodanno e così
alternandosi per gli anni a seguire. Resta inteso che durante la giornata di Natale sarà
comunque garantita la visita di entrambi i genitori e dei nonni.
-durante le vacanze scolastiche pasquali, e per la prima festività successiva alla separazione, le figlie rimarranno con padre e così alternandosi per gli anni a seguire.
Resta inteso che durante la giornata di Pasqua e sarà comunque garantita la visita di entrambi i genitori e dei nonni.
-per quanto concerne le vacanze estive, il padre avrà la possibilità di tenere le figlie
3 con sé per almeno due settimane anche non consecutive da concordare previamente con l'altro genitore;
-resta inteso che, data l'età delle figlie minorenni, nella gestione delle visite saranno tenuti in considerazione sia il rispetto della bigenitorialità, avendo i ricorrenti la possibilità di concordare diverse modalità di visita, e sia le esigenze scolastiche e ludiche delle figlie;
-i ricorrenti si impegnano a risolvere con spirito conciliativo le difficoltà nella gestione delle figlie che si dovessero manifestare in via occasionale, ad esempio periodi di malattia, dichiarandosi disponibili a assumere la cura delle figlie anche in periodi diversi da quelli qui previsti, per venire incontro alle esigenze lavorative dell'altro genitore;
-i ricorrenti riconoscono che entrambe le coppie di nonni delle proprie figlie sono dei validi e preziosi aiuti nella gestione della prole e che gli stessi possono supplire agli impegni di cura dei ricorrenti. I ricorrenti si impegnano ad assicurare anche ai nonni il mantenimento di un costante rapporto familiare con le nipoti;
-in un'ottica di tutela della crescita psicologica delle figlie, durante la presente fase di transizione, e sentito i professionisti, i ricorrenti concordano e reciprocamente si impegnano a non frequentare persone con le quali hanno o avranno relazioni sentimentali alla presenza delle figlie almeno per i prossimi due anni a decorrere dall'udienza presidenziale. In particolare, i ricorrenti si impegnano, in presenza delle figlie, a non ospitare le predette persone in casa o organizzare uscite per pranzi, cene,
gite o vacanze unitamente agli stessi, quantomeno per il tempo sopra indicato;
- il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 500,00 a titolo Parte_2 Parte_1
di mantenimento delle figlie (€ 250.00 per ciascuna figlia), somma da versarsi in via
4 anticipata entro il 15 di ogni mese di competenza sul conto corrente che la ricorrente avrà cura di indicare. Tale somma verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 01/01/2027. I genitori provvederanno, inoltre, per la quota del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie, seguendo per la loro individuazione e le modalità
di liquidazione le prescrizioni contenute nel Protocollo per i Procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza convenuto tra il Presidente del
Tribunale, il Presidente dell'OA e le associazioni rappresentative in data 26/10/2017,
che le parti dichiarano di conoscere nei suoi contenuti;
-i ricorrenti dichiarano di essere cointestatari di un conto corrente comune che hanno già provveduto ad estinguere, suddividendo a metà quanto di reciproca competenza;
-tenuto conto delle reciproche capacità reddituali e della necessità della sig.ra Pt_1
di reperire altra abitazione ove dare alloggio anche alle figlie, le parti stabiliscono che la sig.ra provveda a formulare annuale richiesta e a trattenere per sé a Parte_1
scopo di mantenimento delle figlie l'intero importo di cui all'assegno unico e universale ai sensi dell'art. 1 D.Lgs 230/2021, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 del predetto testo normativo;
-il sig. è proprietario esclusivo dell'autovettura per trasporto di persone Parte_2
uso proprio Fiat 500 X immatricolata in data 29/12/2015 al n. A103680VI20 di targa
FG667PW (numero di identificazione del veicolo: ZFA3340000P417823), bene al quale ai soli fini fiscali viene attribuito il valore complessivo di € 5.000,00. Le parti convengono che il sig. ceda e trasferisca la proprietà di detto bene Parte_2
mobile registrato alla ricorrente . Il bene viene ceduto nello stato di fatto Parte_1
e di diritto in cui esso si trova, libero da oneri e pesi, dichiarando la cessionaria di ben
5 conoscere il bene, per il fatto di averlo usato quotidianamente e quindi riconoscendo che lo stesso è privo di vizi e difetti. Il possesso giuridico ed il materiale godimenti del bene si intende trasferito al momento del perfezionamento del provvedimento presidenziale. Le spese inerenti e conseguenti all'atto, come per legge a carico della parte cessionaria.
-in ordine al predetto passaggio di proprietà, le parti dichiarano di rinunciare all'ipoteca legale;
-Le parti dichiarano altresì che il trasferimento del diritto di proprietà qui convenuto,
senza corresponsione di denaro, è indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, dandosi reciproco atto che questa pattuizione, assunta senza spirito di liberalità, costituisce elemento di soluzione conciliativa e compensativa dei rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio, anche con riferimento all'obbligo di mantenimento della prole ed è espressamente intesa come connessa e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. E' quindi applicabile (e le parti ne chiedono l'applicazione) il trattamento tributario di cui all'art. 19 della L. 74/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 n. 154, così come nella successiva sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
-le parti dichiarano di aver già raggiunto un accordo in merito alla divisione di ogni altro bene mobile (es oggetti di arredamento, mobilia, elettrodomestici, stoviglieria ecc)
presente nella casa coniugale, null'altro avranno le parti reciprocamente a richiedere anche in termini di restituzione delle cose comuni;
-spese di lite da sopportarsi nella misura del 50% per ciascuna parte.
6 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 08/08/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Nove (VI) in data 18.09.2016, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato
7 di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio in Nove (VI) in data 18.09.2016 con atto trascritto al n. 11, parte II,
serie A, anno 2016 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nove (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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