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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/01/2024, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 4667/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 4667/2022 promossa da
già (C.F. e P.Iva ), con sede legale in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Trento (TN), Via Adriano Olivetti n. 7, mandataria dell' composto da Pt_3 Parte_1
(Mandataria)e (Mandante), aggiudicatario del Contratto per l'affidamento del Parte_4 servizio riscossione coattiva delle Entrate Tributarie, delle entrate regionali “diverse” - CIG
, sottoscritto con la CF. , assunto al prot. rep. n. P.IVA_2 Org_1 P.IVA_3
14521/18, in persona del l.r.p.t. dott. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Cesarano ( ), giusta procura in C.F._1 calce all'atto di appello, e con questo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via dei Mille, n. 40;
APPELLANTE
contro
Avv. , C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
28/08/1979 e residente in [...], in qualità di procuratore di sé stesso, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Torre Annunziata (NA), al Corso Umberto n. 182;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 646/2022 del
29/07/2021, pubblicata in data 10/02/2022; CONCLUSIONI
PER Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
- in via principale: ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle pretese avanzate ed alle doglianze mosse dal contribuente con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
- Con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al dichiaratosi antistatario, condannando la convenuta alla rivalsa di spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio”;
PER : Controparte_3
“Voglia l'adito Giudice di II grado, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza appellata resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata.
- con condanna dell'Appellante, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, del presente grado di giudizio, con attribuzione al sott.tto legale antistatario (s.p.v. Cass. civ. 23993/07) come da nota spese allegata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 31.03.2021, conveniva in giudizio, Controparte_2 innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, e la Parte_1 Parte_4 Org_1
impugnando il sollecito di pagamento n. 20200002039040516144979, notificato in data
[...]
26/03/2021, con cui veniva richiesto il pagamento della somma di € 80,77 per il mancato pagamento dell'ingiunzione n. 334045715763, asseritamente mai notificatagli e relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2013. A sostegno dell'opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il termine di tre anni previsto per il tributo in oggetto.
Chiedeva, quindi, di: (i) preliminarmente, sospendere l'esecutività del sollecito di pagamento;
(ii) nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto del sollecito, con cancellazione della pretesa tributaria dai ruoli esattoriali;
con vittoria di spese ed attribuzione.
1.1 Si costituiva in giudizio rilevando: (i) preliminarmente, di aver verificato l'avvenuta Parte_1 notifica dell'ingiunzione di pagamento emessa dalla per il mancato pagamento Org_1 della tassa automobilistica per il 2013, e di aver provveduto a notificare un'ulteriore intimazione di pagamento, per poi emettere, quale primo atto esecutivo, preavviso di fermo sul veicolo in questione;
(ii) il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
(iii) nel merito, la definitività della pretesa per mancata opposizione nei termini, e comunque l'inammissibilità di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo. Chiedeva preliminarmente dichiararsi il difetto di giurisdizione;
nel merito, il rigetto dell'opposizione o, in subordine, di essere tenuta indenne da un'eventuale condanna alle spese, stante il suo corretto operato.
1.3 Con sentenza n. 646/2022, il Giudice di Pace di Torre Annunziata, ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria, dichiarava l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale, annullando il sollecito di pagamento;
condannava il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore vittorioso, compensando per le altre parti. 2. Avverso detta sentenza, presentava appello con atto di citazione notificato in data Parte_1
12/09/2022, deducendo l'erroneità della pronuncia per non aver debitamente valutato il giudice la non autonoma impugnabilità del mero sollecito di pagamento ed il difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria. Chiedeva pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la legittimità della pretesa esattoriale per mancato decorso della prescrizione, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. 2.1 Si costituiva , contestando le richieste dell'appellante e chiedendone il rigetto. Controparte_2
3. La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale e, dopo una serie di rinvii, in data
15/03/2023, transitava sul ruolo del giudice scrivente che, all'udienza del 04/07/2023, la tratteneva in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎
4. L'appello proposto da contro la sentenza n. 646/2022 del Giudice di Pace di Parte_1
Torre Annunziata, emessa in data 29/07/2021 e depositata in data 10/02/2022, va dichiarato inammissibile per tardività della sua proposizione, essendo spirato il termine di cui all'art. 327
c.p.c.
Al riguardo, in primo luogo, si rileva che, benché il suddetto motivo di inammissibilità non sia stato eccepito dall'appellato , lo stesso è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e Controparte_2 grado del giudizio e non è sanato dalla costituzione dell'appellato. Come chiarito, infatti, dalla
Suprema Corte di Cassazione, “l'inammissibilità dell'appello per tardivo deposito del relativo atto, siccome rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, può essere eccepita anche in sede di legittimità e non è sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado” (cfr.
Cass. Sez. III, Sentenza n. 4601 del 11/04/2000).
5. Tanto chiarito, si rileva che la sentenza appellata, resa in data 29/07/2021, veniva pubblicata in data 10/02/2022, momento da cui iniziava a decorrere il termine per impugnare. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 325-327 c.p.c., si distinguono un termine di impugnazione “breve” di trenta giorni, che decorrono dalla notifica della sentenza, ed un termine “lungo” di sei mesi che decorre dalla data di pubblicazione della medesima.
Alla fattispecie in esame, in assenza di prova della notifica della sentenza da cui far decorrere i trenta giorni utili all'impugnazione previsti dall'art. 325 c.p.c., deve applicarsi il termine lungo semestrale.
Tal termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, cui l'art. 327 c.p.c. fa espresso riferimento, che, come chiarito dalla giurisprudenza, coincide con il “giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all'ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, e quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l'attribuzione del relativo numero identificativo” (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 18586 del 13/07/2018). Ed infatti, la giurisprudenza, fatta propria da chi scrive, ha espressamente rilevato che, “nel caso – come quello in esame – in cui su una sentenza risulti apposta un'unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere, non rileva, ai fini dell'individuazione del termine ordinario ex art. 327 c.p.c. (per il quale deve, perciò, farsi riferimento al dato temporale dell'intervenuta pubblicazione), il mero previo inserimento della sentenza nel registro cronologico, qualora manchino l'attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere e, quindi, la scissione temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione (che devono, peraltro, essere, di regola, coincidenti), che ricorre nell'eventualità che siano apposte due distinte date di deposito (in tale ultima ipotesi trovando applicazione il principio sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18569 del 2016)”
(cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 7635 del 18/03/2019).
5.1 Deve inoltre rilevarsi che non può trovare applicazione, nel caso in esame, la sospensione
“feriale” dei termini, vertendosi in ambito di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dalla Legge 7/10/1969 n. 742, per cui la decorrenza di detti termini è sospesa di diritto ogni anno dal 1° agosto al 31 agosto, non si applica infatti ai giudizi di opposizione all'esecuzione promossi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. ed ai relativi gradi di impugnazione, riferendosi la disciplina citata al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio in Cassazione, prescindendo dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione (ex multis, cfr. Cass. Civ., ord. n. 13797/2022; ord. n.
11780/2020).
Sul punto, occorre precisare che, sebbene l'attore in primo grado non abbia qualificato espressamente l'azione in termini di opposizione ex art. 615 c.p.c., tale qualificazione giuridica le è stata assegnata direttamente dal giudice di prime cure (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), nell'esercizio del proprio potere-dovere interpretativo e qualificatorio (ex multis, Cass. Civ., ord. n.
21865/2022). È altresì principio granitico nella giurisprudenza di legittimità che, prescindendo dal merito – e dalla fondatezza – dei motivi di censura proposti, è la qualificazione giuridica operata dal giudice con la propria decisione ad orientare l'individuazione del mezzo d'impugnazione richiesto, discendendo da ciò l'applicazione delle forme e dei termini specificamente previsti dalla
Legge in conseguenza di detta qualifica (cfr. Cass. Civ., ord. n. 38587/2021, secondo cui “Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento, deve contemperarsi il principio secondo il quale il giudice non ha il potere di sottrarlo al gravame rivestendolo di una forma diversa da quella prevista dalla legge con quello che impone di non consentire alla parte di esperire un mezzo vietato, sicché il principio dell'apparenza deve prevalere sul contrario principio cd. "sostanzialistico" nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, sebbene non corrette, risultino determinate da consapevole scelta del giudice, ancorché non esplicitata con motivazione espressa, così ingenerando un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime di impugnazione”). Pertanto, stante la qualifica dell'azione in termini di opposizione ex art. 615 c.p.c. (profilo, peraltro, mai contestato dall'appellante), nel caso in esame non può applicarsi la sospensione feriale dei termini. Ne consegue che la notifica dell'appello, effettuata a mezzo PEC in data 12/09/2022, risulta irrimediabilmente tardiva, essendo stata effettuata dopo sette mesi e due giorni dalla data di pubblicazione della sentenza e, quindi, ben oltre il termine semestrale di decadenza ex art. 327 c.p.c.
Il rilievo, di natura preliminare ed assorbente, comporta pertanto l'integrale rigetto dell'appello per inammissibilità.
6. La pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ord. n. 7024/2022). Pertanto, facendo regolare applicazione del criterio di cui all'art. 91 c.p.c., l'appellante deve essere condannata alla rifusione delle Parte_1 spese di lite per il presente giudizio nei confronti di . Si applicano i valori di cui Controparte_2 al D.M. n. 55/2014 come modificati dal D.M. n. 147/2022, sulla base dei seguenti parametri: cause di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa da € 0,01 ad € 1.100,00, con riferimento alle sole fasi introduttiva, di studio e decisionale, stante l'assenza di attività istruttoria, facendo applicazione dei valori minimi, per le tutte le fasi considerate, in ragione della serialità e scarsa complessità delle questioni trattate, per un totale pari a € 232,00, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovuti con attribuzione al difensore, avv. , dichiaratosi antistatario. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara inammissibile l'appello contro la sentenza n. 646/2022 del Giudice di Pace di Torre
Annunziata, emessa in data 29/07/2021 e depositata in data 10/02/2022;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_2 quantificate in € 232,00, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovuti, con attribuzione all'avv. Controparte_2 ex art. 93 c.p.c.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 20/01/2024.
Il Giudice
Anita Carughi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 4667/2022 promossa da
già (C.F. e P.Iva ), con sede legale in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Trento (TN), Via Adriano Olivetti n. 7, mandataria dell' composto da Pt_3 Parte_1
(Mandataria)e (Mandante), aggiudicatario del Contratto per l'affidamento del Parte_4 servizio riscossione coattiva delle Entrate Tributarie, delle entrate regionali “diverse” - CIG
, sottoscritto con la CF. , assunto al prot. rep. n. P.IVA_2 Org_1 P.IVA_3
14521/18, in persona del l.r.p.t. dott. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Cesarano ( ), giusta procura in C.F._1 calce all'atto di appello, e con questo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via dei Mille, n. 40;
APPELLANTE
contro
Avv. , C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
28/08/1979 e residente in [...], in qualità di procuratore di sé stesso, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Torre Annunziata (NA), al Corso Umberto n. 182;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 646/2022 del
29/07/2021, pubblicata in data 10/02/2022; CONCLUSIONI
PER Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
- in via principale: ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle pretese avanzate ed alle doglianze mosse dal contribuente con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
- Con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al dichiaratosi antistatario, condannando la convenuta alla rivalsa di spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio”;
PER : Controparte_3
“Voglia l'adito Giudice di II grado, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza appellata resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata.
- con condanna dell'Appellante, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, del presente grado di giudizio, con attribuzione al sott.tto legale antistatario (s.p.v. Cass. civ. 23993/07) come da nota spese allegata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 31.03.2021, conveniva in giudizio, Controparte_2 innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, e la Parte_1 Parte_4 Org_1
impugnando il sollecito di pagamento n. 20200002039040516144979, notificato in data
[...]
26/03/2021, con cui veniva richiesto il pagamento della somma di € 80,77 per il mancato pagamento dell'ingiunzione n. 334045715763, asseritamente mai notificatagli e relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2013. A sostegno dell'opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il termine di tre anni previsto per il tributo in oggetto.
Chiedeva, quindi, di: (i) preliminarmente, sospendere l'esecutività del sollecito di pagamento;
(ii) nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto del sollecito, con cancellazione della pretesa tributaria dai ruoli esattoriali;
con vittoria di spese ed attribuzione.
1.1 Si costituiva in giudizio rilevando: (i) preliminarmente, di aver verificato l'avvenuta Parte_1 notifica dell'ingiunzione di pagamento emessa dalla per il mancato pagamento Org_1 della tassa automobilistica per il 2013, e di aver provveduto a notificare un'ulteriore intimazione di pagamento, per poi emettere, quale primo atto esecutivo, preavviso di fermo sul veicolo in questione;
(ii) il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
(iii) nel merito, la definitività della pretesa per mancata opposizione nei termini, e comunque l'inammissibilità di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo. Chiedeva preliminarmente dichiararsi il difetto di giurisdizione;
nel merito, il rigetto dell'opposizione o, in subordine, di essere tenuta indenne da un'eventuale condanna alle spese, stante il suo corretto operato.
1.3 Con sentenza n. 646/2022, il Giudice di Pace di Torre Annunziata, ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria, dichiarava l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale, annullando il sollecito di pagamento;
condannava il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore vittorioso, compensando per le altre parti. 2. Avverso detta sentenza, presentava appello con atto di citazione notificato in data Parte_1
12/09/2022, deducendo l'erroneità della pronuncia per non aver debitamente valutato il giudice la non autonoma impugnabilità del mero sollecito di pagamento ed il difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria. Chiedeva pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la legittimità della pretesa esattoriale per mancato decorso della prescrizione, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. 2.1 Si costituiva , contestando le richieste dell'appellante e chiedendone il rigetto. Controparte_2
3. La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale e, dopo una serie di rinvii, in data
15/03/2023, transitava sul ruolo del giudice scrivente che, all'udienza del 04/07/2023, la tratteneva in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎
4. L'appello proposto da contro la sentenza n. 646/2022 del Giudice di Pace di Parte_1
Torre Annunziata, emessa in data 29/07/2021 e depositata in data 10/02/2022, va dichiarato inammissibile per tardività della sua proposizione, essendo spirato il termine di cui all'art. 327
c.p.c.
Al riguardo, in primo luogo, si rileva che, benché il suddetto motivo di inammissibilità non sia stato eccepito dall'appellato , lo stesso è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e Controparte_2 grado del giudizio e non è sanato dalla costituzione dell'appellato. Come chiarito, infatti, dalla
Suprema Corte di Cassazione, “l'inammissibilità dell'appello per tardivo deposito del relativo atto, siccome rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, può essere eccepita anche in sede di legittimità e non è sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado” (cfr.
Cass. Sez. III, Sentenza n. 4601 del 11/04/2000).
5. Tanto chiarito, si rileva che la sentenza appellata, resa in data 29/07/2021, veniva pubblicata in data 10/02/2022, momento da cui iniziava a decorrere il termine per impugnare. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 325-327 c.p.c., si distinguono un termine di impugnazione “breve” di trenta giorni, che decorrono dalla notifica della sentenza, ed un termine “lungo” di sei mesi che decorre dalla data di pubblicazione della medesima.
Alla fattispecie in esame, in assenza di prova della notifica della sentenza da cui far decorrere i trenta giorni utili all'impugnazione previsti dall'art. 325 c.p.c., deve applicarsi il termine lungo semestrale.
Tal termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, cui l'art. 327 c.p.c. fa espresso riferimento, che, come chiarito dalla giurisprudenza, coincide con il “giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all'ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, e quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l'attribuzione del relativo numero identificativo” (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 18586 del 13/07/2018). Ed infatti, la giurisprudenza, fatta propria da chi scrive, ha espressamente rilevato che, “nel caso – come quello in esame – in cui su una sentenza risulti apposta un'unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere, non rileva, ai fini dell'individuazione del termine ordinario ex art. 327 c.p.c. (per il quale deve, perciò, farsi riferimento al dato temporale dell'intervenuta pubblicazione), il mero previo inserimento della sentenza nel registro cronologico, qualora manchino l'attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere e, quindi, la scissione temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione (che devono, peraltro, essere, di regola, coincidenti), che ricorre nell'eventualità che siano apposte due distinte date di deposito (in tale ultima ipotesi trovando applicazione il principio sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18569 del 2016)”
(cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 7635 del 18/03/2019).
5.1 Deve inoltre rilevarsi che non può trovare applicazione, nel caso in esame, la sospensione
“feriale” dei termini, vertendosi in ambito di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dalla Legge 7/10/1969 n. 742, per cui la decorrenza di detti termini è sospesa di diritto ogni anno dal 1° agosto al 31 agosto, non si applica infatti ai giudizi di opposizione all'esecuzione promossi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. ed ai relativi gradi di impugnazione, riferendosi la disciplina citata al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio in Cassazione, prescindendo dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione (ex multis, cfr. Cass. Civ., ord. n. 13797/2022; ord. n.
11780/2020).
Sul punto, occorre precisare che, sebbene l'attore in primo grado non abbia qualificato espressamente l'azione in termini di opposizione ex art. 615 c.p.c., tale qualificazione giuridica le è stata assegnata direttamente dal giudice di prime cure (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), nell'esercizio del proprio potere-dovere interpretativo e qualificatorio (ex multis, Cass. Civ., ord. n.
21865/2022). È altresì principio granitico nella giurisprudenza di legittimità che, prescindendo dal merito – e dalla fondatezza – dei motivi di censura proposti, è la qualificazione giuridica operata dal giudice con la propria decisione ad orientare l'individuazione del mezzo d'impugnazione richiesto, discendendo da ciò l'applicazione delle forme e dei termini specificamente previsti dalla
Legge in conseguenza di detta qualifica (cfr. Cass. Civ., ord. n. 38587/2021, secondo cui “Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento, deve contemperarsi il principio secondo il quale il giudice non ha il potere di sottrarlo al gravame rivestendolo di una forma diversa da quella prevista dalla legge con quello che impone di non consentire alla parte di esperire un mezzo vietato, sicché il principio dell'apparenza deve prevalere sul contrario principio cd. "sostanzialistico" nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, sebbene non corrette, risultino determinate da consapevole scelta del giudice, ancorché non esplicitata con motivazione espressa, così ingenerando un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime di impugnazione”). Pertanto, stante la qualifica dell'azione in termini di opposizione ex art. 615 c.p.c. (profilo, peraltro, mai contestato dall'appellante), nel caso in esame non può applicarsi la sospensione feriale dei termini. Ne consegue che la notifica dell'appello, effettuata a mezzo PEC in data 12/09/2022, risulta irrimediabilmente tardiva, essendo stata effettuata dopo sette mesi e due giorni dalla data di pubblicazione della sentenza e, quindi, ben oltre il termine semestrale di decadenza ex art. 327 c.p.c.
Il rilievo, di natura preliminare ed assorbente, comporta pertanto l'integrale rigetto dell'appello per inammissibilità.
6. La pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ord. n. 7024/2022). Pertanto, facendo regolare applicazione del criterio di cui all'art. 91 c.p.c., l'appellante deve essere condannata alla rifusione delle Parte_1 spese di lite per il presente giudizio nei confronti di . Si applicano i valori di cui Controparte_2 al D.M. n. 55/2014 come modificati dal D.M. n. 147/2022, sulla base dei seguenti parametri: cause di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa da € 0,01 ad € 1.100,00, con riferimento alle sole fasi introduttiva, di studio e decisionale, stante l'assenza di attività istruttoria, facendo applicazione dei valori minimi, per le tutte le fasi considerate, in ragione della serialità e scarsa complessità delle questioni trattate, per un totale pari a € 232,00, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovuti con attribuzione al difensore, avv. , dichiaratosi antistatario. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara inammissibile l'appello contro la sentenza n. 646/2022 del Giudice di Pace di Torre
Annunziata, emessa in data 29/07/2021 e depositata in data 10/02/2022;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_2 quantificate in € 232,00, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovuti, con attribuzione all'avv. Controparte_2 ex art. 93 c.p.c.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 20/01/2024.
Il Giudice
Anita Carughi