Ordinanza collegiale 3 luglio 2025
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00234/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2024, proposto collettivamente da
LO BO, nata a [...] il [...] e NN CO, nata a [...] il [...], entrambe rappresentate e difese dall’avvocato Giovanni Puntarello, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via della Libertà n. 39;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocatessa Laura Salvatrice Marussia Piscitello dell’Ufficio dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da REGINDE;
nei confronti
Ufficio del Genio Civile di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento di diniego n. 3 del 29.02.2024, con cui il Comune di Palermo ha rigettato la domanda di condono edilizio, assunta al protocollo n. 13645 del 10.04.2004, “inoltrata ai sensi della legge n. 326/2003 dal sig. CO EP, nato a [...] il [...] (c.f. CLNGPP54M06C8711), n.q. di richiedente e comproprietario al momento della presentazione dell’istanza, tendente ad ottenere il Titolo Abilitativo da Istanza di Condono, per avere realizzato opere abusive nell’immobile sito in via Nicolò Mineo n.35/A-35/B, piano seminterrato e rialzato, identificata al N.C.E.U. Fg. 42 part. 1481 sub. 1, categ. A/7” ;
- per quanto possa occorrere, del preavviso di diniego di cui alla nota prot. 210483 del 17 marzo 2023;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1493/2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. RI BO e uditi per le ricorrenti il difensore, avvocato Costa, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Con atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale le ricorrenti hanno domandato l’annullamento delle determinazioni del Comune di Palermo meglio specificate in epigrafe, prospettandone l’illegittimità per i motivi seguenti:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003, conv. con mod. legge n. 326/2003, per effetto del rinvio espresso all’art. 32 legge n. 47/1985; violazione e falsa applicazione dell’art. 24 legge reg. n. 15/2004; violazione e falsa applicazione della Variante Generale approvata con DD. nn. 558 e 124 D.R.U. del 2002; violazione e falsa applicazione degli artt. 136 e 142 d.lgs. n. 42/2004; radicale travisamento dei fatti, avuto riguardo alla sentenza della Corte cost. n. 252/2022 ;
II) Difetto d’istruttoria e radicale travisamento dei fatti, avuto riguardo al godimento dei requisiti per l’accoglimento dell’istanza di condono ;
III) Sul radicale travisamento dei fatti, avuto riguardo al provvedimento di diniego n. 37 del 05.06.2012 prot. n. 421801, relativo all’istanza presentata ai sensi dell’art. 13 legge n. 47/1985, prot. n. 669838 del 11.12.2006, per opere consistenti nella trasformazione delle coperture da tetto piano a falde e contestuale realizzazione di un porticato di superficie di mq 151,88 ;
IV) Sul radicale travisamento dei fatti, avuto riguardo alla documentazione comprovante l’idoneità sismica della costruzione sita in via Nicolò Mineo; violazione e falsa applicazione dell’art. 35 legge n. 47/1985, nonché dell’art. 26 legge reg. n. 37/1985; violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 2, legge n. 241/1990 .
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere hanno esposto di essere le attuali comproprietarie (per acquisto iure hereditario ) di un’immobile nel territorio di Palermo (località Uditore ), via Nicolò Mineo n. 31, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 42, part. 1481, sub. n. 1, categ. A/7.
Hanno aggiunto che in relazione a tale cespite è stata presentata un’istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 (protocollo n. EDIPRI-USCI2004-13645 in data 01.04.2004) per ottenere la regolarizzazione edilizia di un intervento di ampliamento dei piani seminterrato e rialzato; istanza denegata con gli atti gravati.
2) Ad esito dell’udienza pubblica del 02.07.2025 è stata pronunziata l’ordinanza collegiale n. 1493/2025, con cui a ) avendo constatato l’irritualità della procedura di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio rispetto all’Ufficio del Genio Civile (in quanto non espletata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege di tale Amministrazione) questo Tribunale ha accordato un termine per il rinnovo della medesima; b ) sono stati contestualmente richiesti dei documentati chiarimenti, tanto alla parte ricorrente che al Comune di Palermo, sull’esito di una pregressa istanza di condono edilizio (risalente all’anno 1995) presentata in relazione al fabbricato oggetto dei fatti di causa.
Adempiuti ritualmente entrambi gli incombenti, alla successiva udienza pubblica del 16.12.2025 il Tribunale ha rilevato di ufficio dei possibili profili d’inammissibilità del gravame, dovuti alla mancata impugnazione degli atti di pianificazione adottati dal Comune intimato (per la precisione della Variante al P.R.G. comunale, di cui meglio infra) ed invitato le parti presenti a dedurre sul punto.
Ad esito della discussione la causa è stata posta quindi in decisione.
3.1) Il gravame di parte ricorrente è infondato nel suo primo motivo ed improcedibile nei seguenti. Pertanto risulta meritevole di rigetto per le motivazioni che seguono.
Mercé provvedimento n. 3 del 29.02.2024 il Comune di Palermo ha denegato l’istanza di condono edilizio presentata dalle ricorrenti, adducendo, innanzitutto, che il loro cespite ricadrebbe, secondo quanto disposto dalla Variante Generale al P.R.G. comunale approvata con DD. nn. 558 e 124/D.R.U. del 2002, all’interno della fascia di rispetto dei corsi d’acqua interrati, nonché all’interno della perimetrazione del territorio ai sensi della legge n. 1497/1939, della successiva legge n. 431/1985 e degli artt. 136 e 142 d.lgs. n. 42/2004.
Inoltre, è stato rilevato che ostava all’accoglimento dell’istanza in discorso un pregresso diniego di condono edilizio (provvedimento n. 37 del 05.06.2012, prot. 421801) attinente alla trasformazione della superficie di copertura del fabbricato in tetto a falde ed alla contestuale realizzazione di un porticato, con conseguente alterazione della consistenza plano/volumetrica del cespite.
Infine, non sarebbe stato allegato alla domanda di titolo edilizio il pur richiesto certificato di idoneità sismica.
3.2.1) Fatta questa premessa è possibile passare all’esame del primo motivo di gravame, mercé il quale le ricorrenti hanno prospettato l’illegittimità di tale giustificazione nel punto attinente il vincolo d’inedificabilità nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua interrati, per il fatto che l’Amministrazione intimata non avrebbe tenuto conto che l’abuso edilizio da sanare era stato realizzato qualche anno prima (esattamente nel 1999) dell’imposizione di tale vincolo.
Tale circostanza implicherebbe, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 legge n. 47/1985, richiamato dall’art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003, conv. con mod. legge n. 326/2003, l’onere di motivare il provvedimento di diniego di regolarizzazione edilizia esplicitando le ragioni concrete dell’incompatibilità tra i manufatti da sanare e gli interessi pubblicisti sottesi al regime di inedificabilità dei suoli, corollario del vincolo in discorso, secondo la disciplina peculiare dei cd. vincoli relativi d’inedificabilità.
Sotto altro e concorrente profilo le ricorrenti hanno dedotto altresì che, dopo la creazione della condotta forzata, con cui è stato irregimentato il corso d’acqua presente nella zona (il torrente Passo di Rigano ), la fascia di rispetto fluviale presente nell’area sarebbe stata soppressa, come già riconosciuto da questo Tribunale in una sua precedente decisione (la sentenza n. 2742 del 09.12.2020) concernete un caso analogo all’odierno.
3.2.2) Tuttavia, ad un esame più approfondito della seconda di tali questioni, il Tribunale ritiene di rivedere il proprio orientamento e di considerare, quindi, tuttora in vigore il vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto del torrente Passo di Rigano , da ritenere peraltro alla stregua di un vincolo assoluto d’inedificabilità.
Infatti il r.d. n. 523/1904, recante il T.U. Opere Idrauliche, dispone al suo art. 96, lett. f), che “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:…f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione tale disposizione è informata alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso di quelle scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (cfr. Corte Cass., SS.UU. civ., sent. 30.07.2009, n. 17784).
Si tratta inoltre di una disposizione avente valore sussidiario, nel senso che è in facoltà degli EE.LL. interessati di derogarvi, prevedendo, mercé i loro strumenti urbanistici, una fascia di rispetto di ampiezza maggiore ovvero minore rispetto a quella di origine legale (cfr. Corte Cass., SS.UU. civ., sent. 18.07.2008, n. 19813).
È stato altresì chiarito che “I vincoli previsti dal r.d. n. 523 del 1904 sussistono anche per i corsi d’acqua tombinati, atteso che, a parte il caso che possano o meno essere riportati in qualsiasi momento allo stato precedente, anche per tali corsi d’acqua occorre consentire uno spazio di manovra, nel caso di necessarie attività di manutenzione e ripulitura delle condutture; peraltro, l’autorizzazione alla costruzione di nuove opere — a distanza assolutamente vietata da un corso d’acqua — non può essere concessa neanche per il fatto che esista una precedente costruzione, sita ad una distanza inferiore a quella prevista dalla legge, per l’inderogabilità delle norme poste a tutela della fascia di servitù idraulica e l’impossibilità per l’edificio esistente di costituire un presupposto idoneo a conferire ulteriori diritti edificatori, alla luce del carattere assoluto dei vincoli previsti dall’art. 96, r.d. n. 523 del 1904, e della natura prioritaria degli interessi pubblici ad essi sottesi” (cfr. Trib. Sup. Acque, sent. 18.02.2014, n. 44, in un caso attinente al nesso tra la disposizione in discorso e la legge n. 104/1992 sull’eliminazione delle barriere architettoniche, nonché in senso conforme Cons. Stato, Sez. VI, sent. 11.11.2019, n. 7695 e ibidem , Sez. V, sent. 26.03.2009, n. 1814).
Di talché, in considerazione sia dell’imposizione ex lege del vincolo in questione in un frangente anteriore alla regolarizzazione dei manufatti oggetto del caso a mani; sia della sua natura assolutamente ostativa al rilascio di un titolo edilizio in condono ai sensi di quanto disposto dall’art. 33 legge n. 47/1985 (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 29.11.2019, n. 8184, nonché ibidem , Sez. IV, sent. 22.06.2011, n. 3781; Sez. VI, sent. 12.02.2010, n. 772; Sez. VI, sent. 19.06.2009, n. 4052); è da considerare corretto l’avvenuto diniego dell’istanza delle ricorrenti da parte dell’Amministrazione intimata, non essendo state, tra l’altro, prospettate circostanze ulteriori a quella della data di apposizione del vincolo in discorso, per dedurne la natura meramente relativa.
3.2.3) In ogni caso, pur volendo seguire le prospettazioni di parte ricorrente, la conclusione non potrebbe che essere quella del rigetto del primo motivo di gravame.
Invero, come chiarito da un consolidato indirizzo interpretativo, dal quale questo Tribunale non vede ragione per decampare, sulla base della disciplina del cd. terzo condono (art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, conv. legge n. 326/2003, recepito in Sicilia con l’art. 24 legge reg. n. 15/2004, successivamente oggetto d’interpretazione autentica mercé l’art. 1 legge reg. n. 19/2021, a sua volta di novella dell’art. 25 bis della legge reg. n. 16/2016, disciplina regionale in seguito dichiarata incostituzionale dalla Corte cost. con sent. 19.12.2022, n. 252) sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli relativi d’inedificabilità, allorché ricorrano, in maniera congiunta, le seguenti condizioni a ) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b ) che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c ) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie d’illeciti, di cui ai numeri 4, 5, 6, Allegato 1 al d.l. n. 269/2003; d ) che sia intervenuto il parere favorevole dell’Autorità preposta al vincolo (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, sent. 30.01.2023, n. 1036; Cons. Stato, Sez. I, sent. 18.01.2023, n. 90; Cons. Stato, Sez. VI, sent. 14.10.2022, n. 8781; T.A.R.S. Catania, Sez. III, sent. 25.06.2024, n. 2316).
In effetti, l’art. 32, comma 26, d.l. n. 269/2003 (conv. legge n. 326/2003) prevede che “ Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio ”.
A sua volta l’Allegato 1 al d.l. cit. annovera i seguenti interventi edilizi ai nn. 4, 5, 6:
Tipologia 4 : Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all’art. 2 d.m. 02.04.1968 n. 1444;
Tipologia 5 : Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 6 : Opere di manutenzione straordinaria, come definite all’art. 3, comma 1, lettera b), d.P.R. n. 380/2001, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nonché opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Infine, ai sensi dell’art. 3, lett. b), d.P.R. n. 380/2016, recante il T.U. Edilizia, recepito in Sicilia con l’art. 1 legge reg. n. 16/2016, per “interventi di manutenzione straordinaria” si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell’ambito dei suddetti interventi sono inoltre ricompresi quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle uu.ii. con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole uu.ii., nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso; così come le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenerne o acquisirne l’agibilità ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.
Sulla base di quanto previsto dalla successiva lett. c) dell’art. 3 cit. sono poi da ritenere “interventi di restauro e di risanamento conservativo” quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso, purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono altresì il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio; l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso; l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
Orbene, nella fattispecie oggetto del decidere, com’è dato evincere dall’istanza di condono edilizio presentata al Comune di Palermo e versata in atti dalle ricorrenti, i manufatti abusivi, di cui era stata chiesta la regolarizzazione, consistono in “ampliamento del piano seminterrato e ampliamento di superficie non residenziale di piano rialzato” (cfr. allegato n. 4 della produzione in data 24.04.2024); dei manufatti, quindi, non aventi le caratteristiche necessarie per poter essere ammesse a condono sulla base della disciplina testé riportata.
4) Con i successivi motivi di gravame le ricorrenti avevano prospettato delle ragioni di censura delle ulteriori e concorrenti giustificazioni a supporto del provvedimento impugnato.
In particolare, mercé il secondo motivo di gravame è stato lamentato che il Comune intimato non avrebbe tenuto conto della sussistenza di tutti i requisiti di legge per l’accoglimento della loro richiesta di regolarizzazione edilizia sotto il profilo paesaggistico, in quanto la realizzazione del corpo di fabbrica principale aveva già ottenuto il N.O. in tal senso da parte della competente Soprintendenza BB.CC.AA.; così come i manufatti oggetto dei fatti di causa, considerati dall’Amministrazione soprintendizia come abusi minori, inidonei a creare nuova volumetria o superficie rilevante dal punto di vista paesaggistico.
Col successivo terzo motivo, invece, è stato dedotto che l’Amministrazione sarebbe incorsa in errore, nel ritenere ostativa all’accoglimento dell’istanza oggetto del decidere una precedente determinazione di diniego, adottata su una pregressa istanza di condono edilizio ed attinente la trasformazione della copertura del fabbricato, con conseguente aumento di volumetria (Provvedimento di Diniego n. 37 del 05.06.2012 prot. n. 421801, relativo all’istanza presentata ai sensi dell’art. 13 della L. 47/85 prot. n. 669838 del 11.12.2006) dal momento che detto diniego avrebbe avuto ad oggetto esclusivamente la trasformazione in tetto a falde della superficie di copertura del cespite di proprietà delle ricorrenti, non l’intero corpo di fabbrica.
Infine, mercé il quarto motivo di ricorso è stato prospettato in ordine alla supposta lacunosità dell’istanza di condono che, in realtà, il certificato di idoneità sismica del fabbricato era già in possesso dell’Amministrazione intimata, essendo stato prodotto con istanza n. 1217/S del 23.03.1995 allegata alla pregressa istanza di condono.
Orbene, l’esame di tutti i superiori profili di doglianza è da considerarsi precluso per sopravvenuta carenza d’interesse sulla base del consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui “In presenza di un atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. 21.10.2025, n. 8174).
5) In ordine alle spese del giudizio le medesime seguono la regola della soccombenza. Pertanto sono poste a carico solidale delle ricorrenti e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
a) rigetta il primo motivo di ricorso;
b) dichiara improcedibili gli ulteriori motivi di gravame.
Condanna le ricorrenti in solido tra di loro al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
BE NT, Presidente
RI BO, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI BO | BE NT |
IL SEGRETARIO