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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/12/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. VL IA Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 2505/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), difeso dall'Avv. CHIECHI FRANCESCA;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
CONTRO
(cod. fisc.: ), difesa dall'Avv.to BENFATTO RAFFAELE;
CP_1 C.F._2
- resistente –
CON L'INTERVENTO
[...]
(cod. fisc.: , in persona della curatrice speciale Avv.to Controparte_2 C.F._3 ANTELMI LAURA;
- terza intervenuta -
E DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
- interventore ex lege -
Oggetto del giudizio: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in termini dalle parti costituite per l'udienza del 9/9/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/09/2024 , premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1 BRINDISI in data 25/04/1992 con e che dalla loro unione erano nati due figli, CP_1 Per_1 già maggiorenne e ancora minorenne, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale CP_2 dal predetto coniuge, alle condizioni ivi analiticamente indicate.
Costituendosi in giudizio impugnava le deduzioni di controparte, invocando CP_1 analogamente la separazione personale dal coniuge, ma alle diverse condizioni esposte in comparsa.
Intervenuta la costituzione della curatrice speciale della figlia minorenne delle parti e regolarizzato il contraddittorio, interveniva anche la costituzione in giudizio della resistente e all'udienza del 15/7/2025 le parti davano atto dell'intervenuto accordo per la trasformazione del giudizio. La trattazione veniva differita all'udienza del 9/9/2025 al fine di consentire la formalizzazione dell'accordo raggiunto, e all'esito di detta udienza, svoltasi con trattazione scritta, le parti confermavano la volontà di definire consensualmente la separazione secondo le condizioni allegate alle rispettive note scritte depositate rispettivamente il 6 (dal ricorrente) e l'8 (dalla resistente) settembre 2025.
Ciò premesso, la concorde domanda di separazione delle parti è fondata e merita accoglimento.
1 L'articolo 151 cod.civ., stabilendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha evidentemente assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza e anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria, deve prendersi atto dell'accordo raggiunto dai coniugi e trasfuso nell'allegato alle note rispettivamente depositate il 6 e l'8 settembre 2025, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione e alla ratifica delle condizioni concordate.
Visto l'esito del giudizio, va disposta la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Brindisi il 25/4/1992, con CP_1 atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brindisi al n. 67, parte II, serie A, dell'anno 1992.
b) Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile del Comune di Brindisi di procedere alla annotazione della presente sentenza.
c) Dispone che le questioni accessorie alla separazione siano disciplinate secondo le condizioni allegate alle note scritte rispettivamente depositate il 6/9/2025 dal ricorrente e l'8/9/2025 dalla resistente, che si riportano in calce alla presente sentenza.
d) Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 19/12/2025
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. VL IA
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