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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 29.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3496/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.5385/2024 pubblicata il 29/11/2024 dal
Tribunale di Napoli Nord
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacinto Siro Favalli,
Francesco Chiarelli e Giovanni Valentino
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Dario Abundo Controparte_1
e Rosanna Papa
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado la deduceva: CP_1
-di essere stata assunta alle dipendenze della società resistente nel mese di giugno 2016 con contratto a tempo determinato prorogato e poi trasformato in contratto a tempo indeterminato in data
16.03.2020, -di aver svolto mansioni di addetta alle vendite, assegnata da ultimo al punto vendita sito in Carinaro (CE),
-di aver ricevuto il 7.4.2023 contestazione disciplinare e reso giustificazioni con nota dell'11.04.2023, nonché di essere stata personalmente ascoltata in data 21.04.2023,
-di aver subito licenziamento per giusta causa in data 11.05.2023, impugnato in via stragiudiziale in data 13.06.2023, eccependo la illegittimità del licenziamento per insussistenza materiale e giuridica dei fatti contestati, chiedendo la condanna della società datrice alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del licenziamento e sino a quella dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si costituiva la società resistente eccependo sulla base di varie argomentazioni di fatto e di diritto la legittimità del licenziamento e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso;
avanzava inoltre domanda riconvenzionale avente ad oggetto la somma di € 2.104,86 indebitamente sottratta dalla ricorrente.
Esperita istruttoria orale il Tribunale accoglieva la domanda della ricorrente applicando la tutela ex art.3 comma 2 d. lgs n.23/15
(atteso che l'assunzione a tempo indeterminato era avvenuta nel
2020) e condannava la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente.
Propone appello la contestando la Parte_1 ricostruzione operata nella sentenza di primo grado.
Nello specifico deduce che:
-gli scontrini fiscali emessi vengono automaticamente registrati dalla cassa ma che, qualora nel corso delle operazioni di registrazione dei prodotti il cliente dovesse decidere di non pag. 2/13 ultimare l'acquisto (es: per aver dimenticato il portafoglio a casa) o di sospenderlo temporaneamente (es: per aver dimenticato di prendere alcuni prodotti), l'operatore di cassa digita l'apposito tasto “sospensione scontrino” e la cassa stampa uno scontrino non fiscale che viene consegnato al cliente e nel quale viene, tra l'altro, indicato l'importo della spesa sospesa;
se il cliente non ritorna per ultimare l'acquisto, la cassiera non potendosi allontanare dalla postazione (dovendo battere i prodotti degli altri clienti in coda) contatta il personale addetto alle vendite
(vale a dire gli addetti che si incontrano lungo le corsie) che ritirano la merce dalla cassa e la ripongono negli appositi scaffali;
se, invece, il cliente ritorna in tempi brevi per ultimare la spesa questi consegna alla cassiera lo scontrino sospeso e la cassiera, ridigitando il tasto “sospensione scontrino”, recupera l'operazione interrotta e la conclude emettendo il regolare scontrino fiscale incassando il relativo importo,
-che gli scontrini cd. sospesi non vengono registrati dalla cassa ai fini fiscali e contabili e gli importi ivi indicati non figurano come incassi,
-che secondo quanto disposto dalle procedure aziendali di Pt_1 nel caso in cui si rendano necessarie operazioni di storno,
l'ausiliario addetto in quel momento alle operazioni di cassa non può procedere in autonomia ma deve chiamare l'assistente o il vice assistente di filiale, i quali sono gli unici abilitati in quanto unici possessori del badge che consente lo storno degli articoli,
-che dalle indagini eseguite era emerso che sistematicamente la ricorrente, dopo aver battuto i prodotti di un cliente e constatato che il cliente avrebbe pagato in contanti, comunicava allo stesso la somma da pagare, rilevata dalla cassa premendo il tasto subtotale, e stampava lo scontrino “non fiscale” contenente tutti i pag. 3/13 prodotti battuti con l'importo dovuto dal cliente;
una volta ricevuto il denaro in contanti, la ricorrente stornava alcuni prodotti ed emetteva il regolare scontrino fiscale che ovviamente non conteneva i prodotti in precedenza stornati;
dopo tale operazione, la ricorrente incassava il denaro risultante dallo scontrino non fiscale e, in caso di richiesta del cliente, gli consegnava questo scontrino e non quello fiscale con i prodotti stornati,
-che era emerso che tutte le operazioni di annullo/storno erano state eseguite dalla ricorrente senza richiedere l'intervento dell'Assistente di Filiale e con l'utilizzo fraudolento di copia fotostatica dell'apposito badge,
-che era emerso che i prodotti stornati dalla ricorrente venivano portati al di fuori del punto vendita da parte di tutti i clienti e, in ogni caso, non risultava che gli stessi venissero rimessi in vendita o in giacenza in magazzino da parte dei colleghi della ricorrente,
-che la ricorrente aveva effettuato 628 operazioni di storno su
5626 operazioni di cassa,
-che era emerso che la merce stornata dagli altri colleghi – a differenza di quella stornata dalla ricorrente – non era risultata mancante,
-che era emerso, dalle verifiche effettuate, che i prodotti stornati dalla ricorrente non erano stati ribattuti al cliente successivo ma erano mancanti,
-che la ricorrente era venuta in possesso autonomamente di copia fotostatica del badge e che nessun ausiliario addetto alla vendita ne era in possesso,
-che la sentenza aveva dato una errata lettura degli elementi probatori,
pag. 4/13 -che non era necessario parametrare i dati contestati alla ricorrente all'operato di altri colleghi e la lettera di contestazione disciplinare conteneva tutti i dati necessari,
-che dalle testimonianze acquisite, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, si evinceva la natura anomala/eccessiva delle operazioni commesse dalla lavoratrice anche in relazione ai suoi colleghi,
-che rispetto al valore complessivo delle operazioni di storno poste in essere dalla ricorrente il valore complessivo delle operazioni della collega era inferiore dell'84% e quello del Pt_2 collega era inferiore del 91%, Tes_1
-che non vi era alcuna prassi – tollerata dai superiori – di utilizzare i codici del Responsabile/Vice per effettuare, per comodità, le operazioni di storno, come riferito dai testi Tes_2
e , Tes_3
-che la lavoratrice era in possesso della chiave di storno non in forza di una prassi (non più sussistente nè tollerata) ma perché aveva indebitamente trattenuto tale chiave dopo il periodo di formazione per diventare vice assistente durante il quale aveva avuto correttamente la chiave di storno,
-che, per eseguire le operazioni di annullo/storno, la lavoratrice avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione dell'assistente/vice assistente (come emerso dalle testimonianze) e che l'organizzazione del punto vendita prevedeva un'alternanza tra assistente e vice assistenti con modalità tali da garantire costantemente, nell'arco di tutta la giornata lavorativa, la presenza dell'Assistente e/o di uno o più vice a cui rivolgersi per le dovute autorizzazioni,
-che l'istruttoria svolta aveva notevolmente ridimensionato le criticità prospettate da controparte circa la mancanza di barriere cliente successivo e al mal funzionamento del pos,
-che, pertanto, il fatto contestato era sussistente,
pag. 5/13 -che anche a voler ritenere le operazioni di annullo/storno non fittizie la lavoratrice aveva, in ogni caso, reiteratamente violato le disposizioni aziendali sia utilizzando illegittimamente copia della chiave di storno sia senza chiedere, per ciascuna operazione,
l'autorizzazione/intervento dell'Assistente o del Vice Assistente, per cui (considerato che tali condotte non sono sanzionate dal CCNL con sanzioni conservative ma si annoverano tra le condotte punibili con il recesso) avrebbe dovuto, quantomeno, trovare applicazione l'art. 3, comma 1, del d.lgs. 23/2015 e ciò anche a voler ritenere il recesso per giusta causa sproporzionato,
-che nella applicazione dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 23/2015 il
Giudice non aveva ottemperato alle previsioni della norma laddove dispone di accertare e dedurre l'eventuale aliunde perceptum, non ammettendo la richiesta ex art.210 cpc articolata da essa società, chiedendo di rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla signora con il ricorso introduttivo e CP_1 conseguentemente condannare, per i motivi esposti in atti, la signora alla restituzione, in tutto o in parte, delle somme CP_1 corrisposte dalla società in esecuzione della sentenza appellata, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria sino alla data di effettivo pagamento.
Si è costituita la lavoratrice avversando l'atto di gravame e deducendo:
-la assenza di pregio in relazione alle recriminazioni sull'asserita, mancata considerazione da parte del Giudice di prime cure del raffronto tra il valore delle operazioni di storno compiute da essa rispetto ai suoi colleghi, trattandosi di CP_1 circostanza mai allegata né esplicitata in primo grado, risultando, pertanto, tardiva, oltre che inutile,
-che le testimonianze rese da Responsabile del punto Testimone_4 vendita di Carinaro, e caposettore commerciale Testimone_5
pag. 6/13 dell'appellante, erano state contraddittorie e confuse, mentre quelle di e lineari ed inequivocabili, Persona_1 CP_2 nonché genuine e disinteressate ed avevano avallato la circostanza che era prassi aziendale consegnare una copia della chiave di storno ad ogni cassiere del punto vendita,
-che dalla prova testimoniale nella sua interezza e dal file video allegato alla memoria difensiva a seguito di domanda riconvenzionale, risultava la prassi aziendale per cui ogni cassiere ha a disposizione una copia della chiave di storno e può utilizzarla all'occorrenza senza alcuna preventiva autorizzazione,
-che per l'eccezione dell'aliunde perceptum sarebbe spettato alla datrice allegare gli elementi fattuali posti a fondamento non essendo sufficienti richieste istruttorie esplorative,
-che non era emersa l'indebita appropriazione del prezzo né la falsità delle operazioni di annullo/storno e né l'utilizzazione non autorizzata del badge,
-che la circostanza che il valore economico degli storni effettuati fosse complessivamente superiore a quello degli storni effettuati dai colleghi è un fatto nuovo che si appalesa non solo inammissibile in appello perché in contrasto con il divieto di nova, sancito dall'art. 345 c.p.c., ma inconferente, neutra e priva di pregio come tutti gli altri dati contabili ostentati da controparte,
-che i testimoni avevano escluso l'emissione di scontrini non fiscali,
-che non era stato provato che a seguito di riunioni, o email, o formali comunicazioni fosse stato comunicato il presunto, categorico divieto di utilizzare il badge per gli storni da parte dei dipendenti che non fossero responsabili o loro vice, anzi era emerso il contrario,
pag. 7/13 -che nella realtà tutti i dipendenti della convenuta Società, sia in Carinaro che negli altri punti vendita della provincia, dispongono del badge per effettuare gli storni, perché su ogni cassa vi è una copia del badge che consente loro di procedere autonomamente all'operazione senza la necessità di chiamare in postazione il responsabile del punto vendita o il vice del momento.
Con decreto del Presidente della Corte n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere Buccheri ed assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
L'appello è infondato.
In linea generale il Collegio osserva che la ricostruzione dei fatti, come operata dal Giudice di primo grado anche all'esito degli esiti della prova testimoniale espletata, resiste a tutte le censure avanzate dalla difesa dell'appellata che supporta le proprie argomentazioni sulla scorta di una parziale allegazione del materiale istruttorio su cui si fonda la decisione.
Ed invero la società datrice richiama a sostegno delle proprie deduzioni esclusivamente le testimonianze dei propri (due) testi addotti ( ed ) tralasciando del tutto i riferimenti Tes_3 Tes_2 ai due testi addotti dalla allora ricorrente ( e che Per_1 CP_2 hanno fornito deposizioni ben diverse, portando il Giudice di primo grado ad una incontroversa ricostruzione reale di quanto posto in essere dalla , ben lontana dal comportamento contestato CP_1 disciplinarmente e sanzionato con il recesso, anche sulla scorta di quanto riferito proprio dagli stessi testi e . Tes_3 Tes_2
Ed infatti.
La società appellante sostiene nell'appello che la avrebbe CP_1 emesso e consegnato ai clienti i cd. scontrini sospesi, cioè gli pag. 8/13 scontrini (non fiscali) che la emetteva ogni volta in cui il CP_3 cassiere sospendeva la spesa, nei quali erano “battuti” i prodotti stornati (non presenti invece in quelli fiscali), incassando quindi la differenza tra lo scontrino sospeso (più alto) e quello fiscale.
Tuttavia lo stesso testimone proprio il responsabile del Tes_3 punto vendita di Cairano dove lavorava la ha escluso che CP_1 la cassa potesse emettere tale tipo di scontrino non fiscale “non
c'è la possibilità di emettere scontrino non fiscale perché la cassa fa solo le operazioni per cui è programmata, per quello che so io non si può fare”; anche l'altro testimone addotto dalla
, , caposettore commerciale, ha riferito in tal Pt_1 Tes_2 senso “non è possibile neppure emettere scontrini non fiscali, è possibile solo annullare lo scontrino;
in tal caso, lo scontrino viene comunque stampato, ma risulta annullato per cui la merce non
è registrata fiscalmente;
preciso che, dopo aver annullato lo scontrino, è possibile emettere scontrino fiscale, ma non senza ripassare tutta la merce al lettore, in pratica l'operazione di cassa deve essere ripetuta integralmente”. A conferma le dichiarazioni del ST (ex dipendente del medesimo punto CP_2 vendita, come cassiere) “gli scontrini erano sempre fiscali, non potevamo emettere scontrini non fiscali”.
La società ha poi ribadito in questo grado che secondo quanto disposto dalle procedure aziendali, nel caso in cui si rendano necessarie operazioni di storno, l'ausiliario addetto in quel momento alle operazioni di cassa non può procedere in autonomia ma deve chiamare l'assistente o il vice assistente di filiale, i quali sono gli unici abilitati a tale tipo di operazione in quanto unici possessori del badge che consente lo storno degli articoli.
Anche tale condotta è risultata smentita dalla istruttoria svolta in primo grado nonché dal file video allegato dalla allora ricorrente . CP_1
pag. 9/13 Il ST , riferendosi al periodo in cui lavorava presso il CP_2 punto vendita (anni 2021/2022 per 18 mesi), ha dichiarato che procedeva in autonomia senza chiamare il supervisore, “per stornare
i prodotti era necessario un badge che aveva il supervisore che però era messo a nostra disposizione sulle casse”, “la copia del badge era presente su ogni cassa e tutti i cassieri potevano utilizzarla”; in relazione al periodo successivo (una volta cessato il rapporto di lavoro) in cui ha frequentato il punto vendita come cliente ha riferito che “la situazione era la stessa, i cassieri continuavano ad usare il badge”. Confermativa la testimonianza della cliente “sia con la ricorrente sia con altri operatori Per_1 mi è capitato di far togliere un prodotto dallo scontrino, in tal caso tutti gli operatori di cassa avevano il badge accanto alla cassa, lo passavano ed eliminavano il prodotto;
tanto mi è capitato con chiunque c'era”.
Quindi dalla prova testimoniale è emerso che per prassi tutti gli addetti alla cassa avessero una copia del badge necessario per eseguire gli storni dei prodotti, senza necessità di chiamare ogni volta il responsabile, il chè invero appare credibile e logico atteso che non è pensabile che un responsabile stazioni perennemente nelle vicinanze delle casse (che sono più di una) al solo fine di consentire ai diversi cassieri di eseguire gli storni
(che dalle stesse allegazioni della non sono di poco Pt_1 numero).
Peraltro la prassi accertata attraverso l'escussione testimoniale è confermata anche dal file video whatsapp datato 11.4.24 prodotto dalla ricorrente in primo grado e mai contestato dalla nel Pt_1 quale si vede chiaramente una cassiera usare, per eseguire lo storno di un prodotto (rotoli di carta igienica), un bagde posizionato alla sua destra (la cassiera lo prende a fine spesa per fare lo storno e poi lo ripone nello stesso posto).
pag. 10/13 La appellante ha poi sostenuto che era emerso che i prodotti stornati dalla ricorrente venivano portati al di fuori del punto vendita da parte di tutti i clienti e, in ogni caso, non risultava che gli stessi venissero rimessi in vendita o in giacenza in magazzino da parte dei colleghi della ricorrente.
Ma dalla escussione degli stessi testimoni addotti dalla Pt_1 non è emerso affatto che siano state fatte verifiche in ordine ai prodotti oggetto di storno, accertando se i clienti li avessero comunque portati con sé fuori dal punto vendita ovvero fossero rimasti nel negozio (riposizionati o rivenduti ad altri clienti); sul punto il ST ha riferito che “non so dire se i Tes_2 prodotti stornati dalla ricorrente siano rimasti nel punto vendita
o siano usciti dallo stesso;
questa verifica non è stata fatta, non sono stati fatti inventari in quel periodo;
non abbiamo verificato se il prodotto stornato dalla ricorrente su uno scontrino, sia stato poi contabilizzato sullo scontrino del cliente successivo”, anche il ST non ha riferito di verifiche sulla vicenda: Tes_3
“io non ho partecipato agli approfondimenti disposti dalla azienda;
nel periodo di osservazione non sono stati da me personalmente disposti degli inventari”. Quindi né il capo settore commerciale della né il responsabile del punto vendita in cui operava Pt_1 la ha riferito di verifiche in merito agli storni CP_1 contestati, anzi l' ha escluso accertamenti in ordine a Tes_2 tale aspetto. Pertanto non corrisponde al vero quanto allegato nell'atto di appello laddove la sostiene che “era emerso Pt_1 che la merce stornata dagli altri colleghi – a differenza di quella stornata dalla ricorrente – non era risultata mancante” e “era emerso, dalle verifiche effettuate, che i prodotti stornati dalla ricorrente non erano stati ribattuti al cliente successivo ma erano mancanti” poiché non è stato mai accertato che i prodotti stornati dalla ricorrente fossero mancanti, invero non risulta neppure che pag. 11/13 un tale tipo di controllo sia stato eseguito in ordine agli storni eseguiti dagli altri addetti al punto vendita.
Da quanto appena esposto emerge, in conformità a quanto sostenuto e motivato nella sentenza appellata, come la condotta contestata alla lavoratrice sia insussistente sotto il profilo materiale e fattuale, non essendo stato in alcun modo provato (invero risultando per alcuni aspetti l'esatto contrario) l'indebito uso del badge per gli storni, la consegna ai clienti di uno scontrino non fiscale, la fuoriuscita dal punto vendita dei prodotti stornati, l'incasso del corrispettivo/prezzo da parte della lavoratrice, la falsità delle operazioni di storno.
Ne deriva l'infondatezza anche della prospettata applicazione dell'art.3, comma 1, del d.lgs. 23/2015 (ritenendo il recesso per giusta causa sproporzionato) non essendo emersa proprio la sussistenza della condotta contestata in tutti i suoi aspetti di rilievo disciplinare;
la appellata ha infatti invocato la norma sostenendo che comunque la avrebbe reiteratamente violato CP_1 le disposizioni aziendali utilizzando illegittimamente copia della chiave di storno senza chiedere, per ciascuna operazione,
l'autorizzazione/intervento dell'Assistente o del Vice Assistente, ma ambedue le condotte, come detto, si sono rivelate insussistenti.
Quanto alla eccezione di aliunde perceptum ed alla mancata attivazione da parte del Giudice dei poteri istruttori ex art.210 cpc richiesti dalla deve rilevarsi che secondo quanto Pt_1 affermato dalla S.C. (ordinanza n. 1636/2020 ex plurimis) “In tema di azione per risarcimento danni, la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito (cd. "aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione
pag. 12/13 del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c.”. Nel caso di specie l'eccezione della società datrice era (ed è) del tutto generica già sotto il profilo allegatorio (risolvendosi in una mera clausola di stile), né ai fini probatori è ammissibile un intervento esplorativo del Giudice laddove non risultino ritualmente acquisite al giudizio circostanze di fatto in ordine a tale aspetto (cfr. Cassazione ordinanza n.30330/2019 tra le tante).
Restano assorbite tutte le altre questioni, ivi compresa quella di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza con distrazione.
Va, infine, dato atto che ricorrono per la appellante le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello,
-condanna la società appellante alla refusione in favore di parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi euro
3.473,00 oltre rimborso forf. 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
Napoli 29.5.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 29.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3496/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.5385/2024 pubblicata il 29/11/2024 dal
Tribunale di Napoli Nord
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacinto Siro Favalli,
Francesco Chiarelli e Giovanni Valentino
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Dario Abundo Controparte_1
e Rosanna Papa
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado la deduceva: CP_1
-di essere stata assunta alle dipendenze della società resistente nel mese di giugno 2016 con contratto a tempo determinato prorogato e poi trasformato in contratto a tempo indeterminato in data
16.03.2020, -di aver svolto mansioni di addetta alle vendite, assegnata da ultimo al punto vendita sito in Carinaro (CE),
-di aver ricevuto il 7.4.2023 contestazione disciplinare e reso giustificazioni con nota dell'11.04.2023, nonché di essere stata personalmente ascoltata in data 21.04.2023,
-di aver subito licenziamento per giusta causa in data 11.05.2023, impugnato in via stragiudiziale in data 13.06.2023, eccependo la illegittimità del licenziamento per insussistenza materiale e giuridica dei fatti contestati, chiedendo la condanna della società datrice alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del licenziamento e sino a quella dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si costituiva la società resistente eccependo sulla base di varie argomentazioni di fatto e di diritto la legittimità del licenziamento e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso;
avanzava inoltre domanda riconvenzionale avente ad oggetto la somma di € 2.104,86 indebitamente sottratta dalla ricorrente.
Esperita istruttoria orale il Tribunale accoglieva la domanda della ricorrente applicando la tutela ex art.3 comma 2 d. lgs n.23/15
(atteso che l'assunzione a tempo indeterminato era avvenuta nel
2020) e condannava la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente.
Propone appello la contestando la Parte_1 ricostruzione operata nella sentenza di primo grado.
Nello specifico deduce che:
-gli scontrini fiscali emessi vengono automaticamente registrati dalla cassa ma che, qualora nel corso delle operazioni di registrazione dei prodotti il cliente dovesse decidere di non pag. 2/13 ultimare l'acquisto (es: per aver dimenticato il portafoglio a casa) o di sospenderlo temporaneamente (es: per aver dimenticato di prendere alcuni prodotti), l'operatore di cassa digita l'apposito tasto “sospensione scontrino” e la cassa stampa uno scontrino non fiscale che viene consegnato al cliente e nel quale viene, tra l'altro, indicato l'importo della spesa sospesa;
se il cliente non ritorna per ultimare l'acquisto, la cassiera non potendosi allontanare dalla postazione (dovendo battere i prodotti degli altri clienti in coda) contatta il personale addetto alle vendite
(vale a dire gli addetti che si incontrano lungo le corsie) che ritirano la merce dalla cassa e la ripongono negli appositi scaffali;
se, invece, il cliente ritorna in tempi brevi per ultimare la spesa questi consegna alla cassiera lo scontrino sospeso e la cassiera, ridigitando il tasto “sospensione scontrino”, recupera l'operazione interrotta e la conclude emettendo il regolare scontrino fiscale incassando il relativo importo,
-che gli scontrini cd. sospesi non vengono registrati dalla cassa ai fini fiscali e contabili e gli importi ivi indicati non figurano come incassi,
-che secondo quanto disposto dalle procedure aziendali di Pt_1 nel caso in cui si rendano necessarie operazioni di storno,
l'ausiliario addetto in quel momento alle operazioni di cassa non può procedere in autonomia ma deve chiamare l'assistente o il vice assistente di filiale, i quali sono gli unici abilitati in quanto unici possessori del badge che consente lo storno degli articoli,
-che dalle indagini eseguite era emerso che sistematicamente la ricorrente, dopo aver battuto i prodotti di un cliente e constatato che il cliente avrebbe pagato in contanti, comunicava allo stesso la somma da pagare, rilevata dalla cassa premendo il tasto subtotale, e stampava lo scontrino “non fiscale” contenente tutti i pag. 3/13 prodotti battuti con l'importo dovuto dal cliente;
una volta ricevuto il denaro in contanti, la ricorrente stornava alcuni prodotti ed emetteva il regolare scontrino fiscale che ovviamente non conteneva i prodotti in precedenza stornati;
dopo tale operazione, la ricorrente incassava il denaro risultante dallo scontrino non fiscale e, in caso di richiesta del cliente, gli consegnava questo scontrino e non quello fiscale con i prodotti stornati,
-che era emerso che tutte le operazioni di annullo/storno erano state eseguite dalla ricorrente senza richiedere l'intervento dell'Assistente di Filiale e con l'utilizzo fraudolento di copia fotostatica dell'apposito badge,
-che era emerso che i prodotti stornati dalla ricorrente venivano portati al di fuori del punto vendita da parte di tutti i clienti e, in ogni caso, non risultava che gli stessi venissero rimessi in vendita o in giacenza in magazzino da parte dei colleghi della ricorrente,
-che la ricorrente aveva effettuato 628 operazioni di storno su
5626 operazioni di cassa,
-che era emerso che la merce stornata dagli altri colleghi – a differenza di quella stornata dalla ricorrente – non era risultata mancante,
-che era emerso, dalle verifiche effettuate, che i prodotti stornati dalla ricorrente non erano stati ribattuti al cliente successivo ma erano mancanti,
-che la ricorrente era venuta in possesso autonomamente di copia fotostatica del badge e che nessun ausiliario addetto alla vendita ne era in possesso,
-che la sentenza aveva dato una errata lettura degli elementi probatori,
pag. 4/13 -che non era necessario parametrare i dati contestati alla ricorrente all'operato di altri colleghi e la lettera di contestazione disciplinare conteneva tutti i dati necessari,
-che dalle testimonianze acquisite, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, si evinceva la natura anomala/eccessiva delle operazioni commesse dalla lavoratrice anche in relazione ai suoi colleghi,
-che rispetto al valore complessivo delle operazioni di storno poste in essere dalla ricorrente il valore complessivo delle operazioni della collega era inferiore dell'84% e quello del Pt_2 collega era inferiore del 91%, Tes_1
-che non vi era alcuna prassi – tollerata dai superiori – di utilizzare i codici del Responsabile/Vice per effettuare, per comodità, le operazioni di storno, come riferito dai testi Tes_2
e , Tes_3
-che la lavoratrice era in possesso della chiave di storno non in forza di una prassi (non più sussistente nè tollerata) ma perché aveva indebitamente trattenuto tale chiave dopo il periodo di formazione per diventare vice assistente durante il quale aveva avuto correttamente la chiave di storno,
-che, per eseguire le operazioni di annullo/storno, la lavoratrice avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione dell'assistente/vice assistente (come emerso dalle testimonianze) e che l'organizzazione del punto vendita prevedeva un'alternanza tra assistente e vice assistenti con modalità tali da garantire costantemente, nell'arco di tutta la giornata lavorativa, la presenza dell'Assistente e/o di uno o più vice a cui rivolgersi per le dovute autorizzazioni,
-che l'istruttoria svolta aveva notevolmente ridimensionato le criticità prospettate da controparte circa la mancanza di barriere cliente successivo e al mal funzionamento del pos,
-che, pertanto, il fatto contestato era sussistente,
pag. 5/13 -che anche a voler ritenere le operazioni di annullo/storno non fittizie la lavoratrice aveva, in ogni caso, reiteratamente violato le disposizioni aziendali sia utilizzando illegittimamente copia della chiave di storno sia senza chiedere, per ciascuna operazione,
l'autorizzazione/intervento dell'Assistente o del Vice Assistente, per cui (considerato che tali condotte non sono sanzionate dal CCNL con sanzioni conservative ma si annoverano tra le condotte punibili con il recesso) avrebbe dovuto, quantomeno, trovare applicazione l'art. 3, comma 1, del d.lgs. 23/2015 e ciò anche a voler ritenere il recesso per giusta causa sproporzionato,
-che nella applicazione dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 23/2015 il
Giudice non aveva ottemperato alle previsioni della norma laddove dispone di accertare e dedurre l'eventuale aliunde perceptum, non ammettendo la richiesta ex art.210 cpc articolata da essa società, chiedendo di rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla signora con il ricorso introduttivo e CP_1 conseguentemente condannare, per i motivi esposti in atti, la signora alla restituzione, in tutto o in parte, delle somme CP_1 corrisposte dalla società in esecuzione della sentenza appellata, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria sino alla data di effettivo pagamento.
Si è costituita la lavoratrice avversando l'atto di gravame e deducendo:
-la assenza di pregio in relazione alle recriminazioni sull'asserita, mancata considerazione da parte del Giudice di prime cure del raffronto tra il valore delle operazioni di storno compiute da essa rispetto ai suoi colleghi, trattandosi di CP_1 circostanza mai allegata né esplicitata in primo grado, risultando, pertanto, tardiva, oltre che inutile,
-che le testimonianze rese da Responsabile del punto Testimone_4 vendita di Carinaro, e caposettore commerciale Testimone_5
pag. 6/13 dell'appellante, erano state contraddittorie e confuse, mentre quelle di e lineari ed inequivocabili, Persona_1 CP_2 nonché genuine e disinteressate ed avevano avallato la circostanza che era prassi aziendale consegnare una copia della chiave di storno ad ogni cassiere del punto vendita,
-che dalla prova testimoniale nella sua interezza e dal file video allegato alla memoria difensiva a seguito di domanda riconvenzionale, risultava la prassi aziendale per cui ogni cassiere ha a disposizione una copia della chiave di storno e può utilizzarla all'occorrenza senza alcuna preventiva autorizzazione,
-che per l'eccezione dell'aliunde perceptum sarebbe spettato alla datrice allegare gli elementi fattuali posti a fondamento non essendo sufficienti richieste istruttorie esplorative,
-che non era emersa l'indebita appropriazione del prezzo né la falsità delle operazioni di annullo/storno e né l'utilizzazione non autorizzata del badge,
-che la circostanza che il valore economico degli storni effettuati fosse complessivamente superiore a quello degli storni effettuati dai colleghi è un fatto nuovo che si appalesa non solo inammissibile in appello perché in contrasto con il divieto di nova, sancito dall'art. 345 c.p.c., ma inconferente, neutra e priva di pregio come tutti gli altri dati contabili ostentati da controparte,
-che i testimoni avevano escluso l'emissione di scontrini non fiscali,
-che non era stato provato che a seguito di riunioni, o email, o formali comunicazioni fosse stato comunicato il presunto, categorico divieto di utilizzare il badge per gli storni da parte dei dipendenti che non fossero responsabili o loro vice, anzi era emerso il contrario,
pag. 7/13 -che nella realtà tutti i dipendenti della convenuta Società, sia in Carinaro che negli altri punti vendita della provincia, dispongono del badge per effettuare gli storni, perché su ogni cassa vi è una copia del badge che consente loro di procedere autonomamente all'operazione senza la necessità di chiamare in postazione il responsabile del punto vendita o il vice del momento.
Con decreto del Presidente della Corte n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere Buccheri ed assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
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L'appello è infondato.
In linea generale il Collegio osserva che la ricostruzione dei fatti, come operata dal Giudice di primo grado anche all'esito degli esiti della prova testimoniale espletata, resiste a tutte le censure avanzate dalla difesa dell'appellata che supporta le proprie argomentazioni sulla scorta di una parziale allegazione del materiale istruttorio su cui si fonda la decisione.
Ed invero la società datrice richiama a sostegno delle proprie deduzioni esclusivamente le testimonianze dei propri (due) testi addotti ( ed ) tralasciando del tutto i riferimenti Tes_3 Tes_2 ai due testi addotti dalla allora ricorrente ( e che Per_1 CP_2 hanno fornito deposizioni ben diverse, portando il Giudice di primo grado ad una incontroversa ricostruzione reale di quanto posto in essere dalla , ben lontana dal comportamento contestato CP_1 disciplinarmente e sanzionato con il recesso, anche sulla scorta di quanto riferito proprio dagli stessi testi e . Tes_3 Tes_2
Ed infatti.
La società appellante sostiene nell'appello che la avrebbe CP_1 emesso e consegnato ai clienti i cd. scontrini sospesi, cioè gli pag. 8/13 scontrini (non fiscali) che la emetteva ogni volta in cui il CP_3 cassiere sospendeva la spesa, nei quali erano “battuti” i prodotti stornati (non presenti invece in quelli fiscali), incassando quindi la differenza tra lo scontrino sospeso (più alto) e quello fiscale.
Tuttavia lo stesso testimone proprio il responsabile del Tes_3 punto vendita di Cairano dove lavorava la ha escluso che CP_1 la cassa potesse emettere tale tipo di scontrino non fiscale “non
c'è la possibilità di emettere scontrino non fiscale perché la cassa fa solo le operazioni per cui è programmata, per quello che so io non si può fare”; anche l'altro testimone addotto dalla
, , caposettore commerciale, ha riferito in tal Pt_1 Tes_2 senso “non è possibile neppure emettere scontrini non fiscali, è possibile solo annullare lo scontrino;
in tal caso, lo scontrino viene comunque stampato, ma risulta annullato per cui la merce non
è registrata fiscalmente;
preciso che, dopo aver annullato lo scontrino, è possibile emettere scontrino fiscale, ma non senza ripassare tutta la merce al lettore, in pratica l'operazione di cassa deve essere ripetuta integralmente”. A conferma le dichiarazioni del ST (ex dipendente del medesimo punto CP_2 vendita, come cassiere) “gli scontrini erano sempre fiscali, non potevamo emettere scontrini non fiscali”.
La società ha poi ribadito in questo grado che secondo quanto disposto dalle procedure aziendali, nel caso in cui si rendano necessarie operazioni di storno, l'ausiliario addetto in quel momento alle operazioni di cassa non può procedere in autonomia ma deve chiamare l'assistente o il vice assistente di filiale, i quali sono gli unici abilitati a tale tipo di operazione in quanto unici possessori del badge che consente lo storno degli articoli.
Anche tale condotta è risultata smentita dalla istruttoria svolta in primo grado nonché dal file video allegato dalla allora ricorrente . CP_1
pag. 9/13 Il ST , riferendosi al periodo in cui lavorava presso il CP_2 punto vendita (anni 2021/2022 per 18 mesi), ha dichiarato che procedeva in autonomia senza chiamare il supervisore, “per stornare
i prodotti era necessario un badge che aveva il supervisore che però era messo a nostra disposizione sulle casse”, “la copia del badge era presente su ogni cassa e tutti i cassieri potevano utilizzarla”; in relazione al periodo successivo (una volta cessato il rapporto di lavoro) in cui ha frequentato il punto vendita come cliente ha riferito che “la situazione era la stessa, i cassieri continuavano ad usare il badge”. Confermativa la testimonianza della cliente “sia con la ricorrente sia con altri operatori Per_1 mi è capitato di far togliere un prodotto dallo scontrino, in tal caso tutti gli operatori di cassa avevano il badge accanto alla cassa, lo passavano ed eliminavano il prodotto;
tanto mi è capitato con chiunque c'era”.
Quindi dalla prova testimoniale è emerso che per prassi tutti gli addetti alla cassa avessero una copia del badge necessario per eseguire gli storni dei prodotti, senza necessità di chiamare ogni volta il responsabile, il chè invero appare credibile e logico atteso che non è pensabile che un responsabile stazioni perennemente nelle vicinanze delle casse (che sono più di una) al solo fine di consentire ai diversi cassieri di eseguire gli storni
(che dalle stesse allegazioni della non sono di poco Pt_1 numero).
Peraltro la prassi accertata attraverso l'escussione testimoniale è confermata anche dal file video whatsapp datato 11.4.24 prodotto dalla ricorrente in primo grado e mai contestato dalla nel Pt_1 quale si vede chiaramente una cassiera usare, per eseguire lo storno di un prodotto (rotoli di carta igienica), un bagde posizionato alla sua destra (la cassiera lo prende a fine spesa per fare lo storno e poi lo ripone nello stesso posto).
pag. 10/13 La appellante ha poi sostenuto che era emerso che i prodotti stornati dalla ricorrente venivano portati al di fuori del punto vendita da parte di tutti i clienti e, in ogni caso, non risultava che gli stessi venissero rimessi in vendita o in giacenza in magazzino da parte dei colleghi della ricorrente.
Ma dalla escussione degli stessi testimoni addotti dalla Pt_1 non è emerso affatto che siano state fatte verifiche in ordine ai prodotti oggetto di storno, accertando se i clienti li avessero comunque portati con sé fuori dal punto vendita ovvero fossero rimasti nel negozio (riposizionati o rivenduti ad altri clienti); sul punto il ST ha riferito che “non so dire se i Tes_2 prodotti stornati dalla ricorrente siano rimasti nel punto vendita
o siano usciti dallo stesso;
questa verifica non è stata fatta, non sono stati fatti inventari in quel periodo;
non abbiamo verificato se il prodotto stornato dalla ricorrente su uno scontrino, sia stato poi contabilizzato sullo scontrino del cliente successivo”, anche il ST non ha riferito di verifiche sulla vicenda: Tes_3
“io non ho partecipato agli approfondimenti disposti dalla azienda;
nel periodo di osservazione non sono stati da me personalmente disposti degli inventari”. Quindi né il capo settore commerciale della né il responsabile del punto vendita in cui operava Pt_1 la ha riferito di verifiche in merito agli storni CP_1 contestati, anzi l' ha escluso accertamenti in ordine a Tes_2 tale aspetto. Pertanto non corrisponde al vero quanto allegato nell'atto di appello laddove la sostiene che “era emerso Pt_1 che la merce stornata dagli altri colleghi – a differenza di quella stornata dalla ricorrente – non era risultata mancante” e “era emerso, dalle verifiche effettuate, che i prodotti stornati dalla ricorrente non erano stati ribattuti al cliente successivo ma erano mancanti” poiché non è stato mai accertato che i prodotti stornati dalla ricorrente fossero mancanti, invero non risulta neppure che pag. 11/13 un tale tipo di controllo sia stato eseguito in ordine agli storni eseguiti dagli altri addetti al punto vendita.
Da quanto appena esposto emerge, in conformità a quanto sostenuto e motivato nella sentenza appellata, come la condotta contestata alla lavoratrice sia insussistente sotto il profilo materiale e fattuale, non essendo stato in alcun modo provato (invero risultando per alcuni aspetti l'esatto contrario) l'indebito uso del badge per gli storni, la consegna ai clienti di uno scontrino non fiscale, la fuoriuscita dal punto vendita dei prodotti stornati, l'incasso del corrispettivo/prezzo da parte della lavoratrice, la falsità delle operazioni di storno.
Ne deriva l'infondatezza anche della prospettata applicazione dell'art.3, comma 1, del d.lgs. 23/2015 (ritenendo il recesso per giusta causa sproporzionato) non essendo emersa proprio la sussistenza della condotta contestata in tutti i suoi aspetti di rilievo disciplinare;
la appellata ha infatti invocato la norma sostenendo che comunque la avrebbe reiteratamente violato CP_1 le disposizioni aziendali utilizzando illegittimamente copia della chiave di storno senza chiedere, per ciascuna operazione,
l'autorizzazione/intervento dell'Assistente o del Vice Assistente, ma ambedue le condotte, come detto, si sono rivelate insussistenti.
Quanto alla eccezione di aliunde perceptum ed alla mancata attivazione da parte del Giudice dei poteri istruttori ex art.210 cpc richiesti dalla deve rilevarsi che secondo quanto Pt_1 affermato dalla S.C. (ordinanza n. 1636/2020 ex plurimis) “In tema di azione per risarcimento danni, la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito (cd. "aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione
pag. 12/13 del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c.”. Nel caso di specie l'eccezione della società datrice era (ed è) del tutto generica già sotto il profilo allegatorio (risolvendosi in una mera clausola di stile), né ai fini probatori è ammissibile un intervento esplorativo del Giudice laddove non risultino ritualmente acquisite al giudizio circostanze di fatto in ordine a tale aspetto (cfr. Cassazione ordinanza n.30330/2019 tra le tante).
Restano assorbite tutte le altre questioni, ivi compresa quella di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza con distrazione.
Va, infine, dato atto che ricorrono per la appellante le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello,
-condanna la società appellante alla refusione in favore di parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi euro
3.473,00 oltre rimborso forf. 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
Napoli 29.5.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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