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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/07/2024, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza telematica del 4.6.2024, ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 5898/2023 R.G.L. promossa D A
in proprio e nella qualità di titolare della ditta Parte_1 Pt_1
rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv.to
[...]
Gianluca Fuccillo;
- opponente -
C O N T R O
, anche per conto della in persona dei rispettivi CP_1 CP_2
l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
- opposti - conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2 ottobre 2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e la proponendo CP_1 CP_2
opposizione avverso la comunicazione di debito ricevuta in data 5 settembre 2023 con cui gli era stato richiesto di pagare, tra gli altri, contributi inps gestione commercianti per l'anno 2014 per l'importo di euro 8.221,47, e ne chiedeva l'annullamento; in subordine, chiedeva accertarsi la minore somma eventualmente dovuta.
Con memoria in data 16 marzo 2024 si costituiva l anche per CP_1
conto della per la fase cautelare e per la fase di merito CP_2
con memoria in data 24 maggio 2024, chiedendo, con varie
1 argomentazioni in fatto e in diritto, il rigetto del ricorso di cui deduceva l'infondatezza.
Reputa il giudicante che l'azione intrapresa da parte ricorrente difetti d'interesse.
L'interesse ad agire, infatti, si concreta nell'esigenza, manifestata da colui che domanda, di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non altrimenti conseguibile che con l'intervento del giudice (cfr. Cass. nn. 2115 del 1975, 927 del
1967), e – secondo l'insegnamento della Suprema Corte di legittimità – esso dev'essere concreto ed attuale, nel senso che in assenza dell'intervento dell'autorità giurisdizionale l'attore subirebbe un ingiusto danno, consistente nella privazione di un bene garantito dalla legge o nella mancata eliminazione di una situazione d'incertezza che renda insicuro il godimento di un bene
(Cass. nn. 4232 del 1988, 4220 del 1983).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento della comunicazione di debito notificatagli in data 5 settembre 2023 per intervenuta prescrizione del credito azionato, ma trattasi, all'evidenza, di un atto che non appare idoneo a incidere in modo concreto ed attuale il suo patrimonio, così come non è idonea a pregiudicare il patrimonio di alcun soggetto la mera rivendicazione di una somma di denaro operata da chi si ritiene creditore della stessa. Argomentare diversamente equivarrebbe ad ammettere che l'interesse ad agire possa collegarsi all'eliminazione dell'incertezza circa la sussistenza o meno del debito, mentre l'unica “incertezza” che l'ordinamento giuridico consente di rimuovere mediante l'adito all'autorità giudiziaria è quella relativa alla titolarità di situazioni giuridiche assolute (o
2 finali), come il diritto al nome (art. 7 c.c.) o il diritto di proprietà su un'immobile (art. 949 c.c.); per contro, ammettendo l'azione di accertamento negativo di un'obbligazione si contravverrebbe alla logica del sistema, che – in caso di mancata cooperazione dell'obbligato – lascia al (presunto) creditore la scelta di agire per la soddisfazione del suo interesse, coerentemente con la natura di situazioni giuridiche strumentali ch'è propria dei diritti di credito.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
La peculiarità delle questioni trattate impone, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Torre Annunziata 18.07.2024
Il Giudice
Antonella Paparo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza telematica del 4.6.2024, ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 5898/2023 R.G.L. promossa D A
in proprio e nella qualità di titolare della ditta Parte_1 Pt_1
rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv.to
[...]
Gianluca Fuccillo;
- opponente -
C O N T R O
, anche per conto della in persona dei rispettivi CP_1 CP_2
l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
- opposti - conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2 ottobre 2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e la proponendo CP_1 CP_2
opposizione avverso la comunicazione di debito ricevuta in data 5 settembre 2023 con cui gli era stato richiesto di pagare, tra gli altri, contributi inps gestione commercianti per l'anno 2014 per l'importo di euro 8.221,47, e ne chiedeva l'annullamento; in subordine, chiedeva accertarsi la minore somma eventualmente dovuta.
Con memoria in data 16 marzo 2024 si costituiva l anche per CP_1
conto della per la fase cautelare e per la fase di merito CP_2
con memoria in data 24 maggio 2024, chiedendo, con varie
1 argomentazioni in fatto e in diritto, il rigetto del ricorso di cui deduceva l'infondatezza.
Reputa il giudicante che l'azione intrapresa da parte ricorrente difetti d'interesse.
L'interesse ad agire, infatti, si concreta nell'esigenza, manifestata da colui che domanda, di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non altrimenti conseguibile che con l'intervento del giudice (cfr. Cass. nn. 2115 del 1975, 927 del
1967), e – secondo l'insegnamento della Suprema Corte di legittimità – esso dev'essere concreto ed attuale, nel senso che in assenza dell'intervento dell'autorità giurisdizionale l'attore subirebbe un ingiusto danno, consistente nella privazione di un bene garantito dalla legge o nella mancata eliminazione di una situazione d'incertezza che renda insicuro il godimento di un bene
(Cass. nn. 4232 del 1988, 4220 del 1983).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento della comunicazione di debito notificatagli in data 5 settembre 2023 per intervenuta prescrizione del credito azionato, ma trattasi, all'evidenza, di un atto che non appare idoneo a incidere in modo concreto ed attuale il suo patrimonio, così come non è idonea a pregiudicare il patrimonio di alcun soggetto la mera rivendicazione di una somma di denaro operata da chi si ritiene creditore della stessa. Argomentare diversamente equivarrebbe ad ammettere che l'interesse ad agire possa collegarsi all'eliminazione dell'incertezza circa la sussistenza o meno del debito, mentre l'unica “incertezza” che l'ordinamento giuridico consente di rimuovere mediante l'adito all'autorità giudiziaria è quella relativa alla titolarità di situazioni giuridiche assolute (o
2 finali), come il diritto al nome (art. 7 c.c.) o il diritto di proprietà su un'immobile (art. 949 c.c.); per contro, ammettendo l'azione di accertamento negativo di un'obbligazione si contravverrebbe alla logica del sistema, che – in caso di mancata cooperazione dell'obbligato – lascia al (presunto) creditore la scelta di agire per la soddisfazione del suo interesse, coerentemente con la natura di situazioni giuridiche strumentali ch'è propria dei diritti di credito.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
La peculiarità delle questioni trattate impone, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Torre Annunziata 18.07.2024
Il Giudice
Antonella Paparo
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