Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 7107/2024
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente est.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7107/24 R.G. avente ad oggetto: attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativa vertente
TRA
(CF. , rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti dall'Avv. Pasquale Acone, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. Valentina Bevilacqua, elett.te CP_1 domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
(CF. ) Controparte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 12 bis l. n. 898/1970 depositato in data 24.9.2024 Parte_1
ha dedotto: 1) di aver contratto matrimonio con in data
[...] Controparte_2
24.1.1981; 2) che con sentenza parziale n. 630/2014 emessa in data 2.1.2014 il
1
Tribunale di Salerno aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con sentenza n. 1354/2018 emessa in data 19.4.2018 ha previsto in suo favore un assegno divorzile di 1.750,00 euro;
3) che il aveva prestato CP_2
Parte la propria attività lavorativa presso l di Salerno sino a quando era andato in pensione;
4) di aver mantenuto lo stato libero non avendo contratto nuovo matrimonio. Chiedeva pertanto “accertato e dichiarato il suo diritto a percepire il
40% del T.F.R. che il dott. ha diritto di percepire a seguito della CP_2 cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui lo stesso è coinciso con il matrimonio ossia dal 24 gennaio 1981 al 2 gennaio 2014, condanni il dott. ai sensi dell'art.12 bis della legge sul divorzio, a versarle Parte_3 il detto importo, con ordine al in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, di pagarlo a lei direttamente, ove il T.F.R. non sia stato ancora erogato”.
L si costituiva con comparsa del 4.11.2024 chiedendo la declaratoria di CP_1 inammissibilità del ricorso nei propri confronti atteso il proprio difetto di legittimazione passiva. restava contumace. Controparte_2
Alla udienza del 4.2.2025 non è comparsa né la ricorrente (che non ha dato nemmeno prova della notifica del ricorso al , né il resistente CP_2 CP_2 ma solo il difensore dell che ha insistito per la trattazione del
[...] CP_1 procedimento nonostante la mancata comparizione del ricorrente (art. 473-bis.21
c.p.c.). Il Giudice delegato, preso atto, assegnava al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
Il Tribunale evidenzia che la mancata comparizione alla udienza della ricorrente
, che non ha nemmeno fornito prova di aver notificato il Parte_1 ricorso al resistente comporta la declaratoria di estinzione del Controparte_2 procedimento con riferimento alla domanda proposta nei confronti di suddetto resistente.
L , unica parte comparsa alla udienza, ha invero insistito per la CP_1 prosecuzione del giudizio solo con riferimento alle richieste formulate nei suoi confronti al fine di sentir dichiarare inammissibile il ricorso nella parte de qua.
2 Proc. R.G. n. 7107/2024
Il Tribunale all'uopo evidenzia che l'eccezione sollevata dall risulta fondata. CP_1
Invero, obbligato alla corresponsione della percentuale dell'indennità di fine rapporto all'ex coniuge ex art. 12 bis L. n. 8989/1970 è il lavoratore/coniuge divorziato e non il suo datore di lavoro (o l che è tenuto ex lege a versare il CP_1
TFR al lavoratore. Del resto, una diversa interpretazione sarebbe inconciliabile con il tenore lessicale della disposizione, che parla del diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto non semplicemente spettante, ma percepita dal proprio ex coniuge. Ne consegue che soggetto obbligato è necessariamente l'ex coniuge e non l'erogatore del trattamento di fine rapporto, il quale, nel momento in cui sorge il diritto ex art. 12 l.n. 898/1970, con la riscossione dell'importo da parte del lavoratore, ha già adempiuto la propria prestazione.
Il Tribunale, peraltro, non può ordinare alcun versamento diretto da parte dell all'ex coniuge richiedente non essendovi alcuna previsione in tal senso CP_1 sul punto nell'art. 12 bis L. n. 8989/1970 invocato dalla ricorrente.
La natura delle questioni affrontate e la condotta processuale delle parti consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio tra e Parte_1 Controparte_2
- dichiara inammissibile la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti dell CP_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10.2.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
3