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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1011/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6354/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240027335068000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 222/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.9.2024, la sig.ra Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, con la quale le è stato intimato il pagamento della somma di euro 290,65
a titolo di omesso versamento della tassa automobilistica, per l'anno d'imposta 2021, oltre sanzioni ed interessi, in relazione all'autoveicolo tg. Targa_1
La ricorrente, ha dedotto che la cartella costituisce il primo atto con cui la pretesa impositiva è stata portata a sua conoscenza, essendo stata emessa, come indicato nell'atto stesso, ai sensi dell'art. 6 ,della
Legge Regionale della Calabria n. 56/2023, senza la preventiva notifica di un avviso di accertamento.
A sostegno del ricorso, ha eccepito i seguenti motivi:
irretroattività dell'art. 6 ,L.R. n. 56/2023: la norma, entrata in vigore nel 2023, non potrebbe essere applicata retroattivamente ad un'annualità d'imposta (2021) anteriore, in violazione dell'art. 11 delle preleggi e dell'art. 3 della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
Nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento ed illegittimità costituzionale della norma regionale: la legislazione statale in materia di tassa automobilistica (D.L. n. 953/1982 e L. n.
27/1978) imporrebbe la notifica di un atto di accertamento prima dell'iscrizione a ruolo. L'art. 6 della L.R.
n. 56/2023, derogando a tale principio, si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lett. e),
e 119, secondo comma, della Costituzione, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di disciplina sostanziale dei tributi erariali, quale deve considerarsi la tassa automobilistica per le regioni a statuto ordinario, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze nn. 199/2016, 242/2016, 288/2012).
La ricorrente ha, quindi, concluso per l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi attinenti al merito della pretesa, sostenendo di essere mera esecutrice del ruolo formato dall'ente impositore e di non poter sindacare la regolarità degli atti presupposti. Ha chiesto, pertanto, la propria estromissione dal giudizio o, in subordine, il rigetto del ricorso.
Si è ,altresì, costituita la Regione Calabria, la quale ha contestato le argomentazioni della ricorrente, sostenendo la piena legittimità del proprio operato. In particolare, ha affermato che la L.R. n. 56/2023 , non avrebbe efficacia retroattiva, in quanto la norma procedurale applicabile sarebbe quella vigente al momento dell'emissione dell'atto. Ha, inoltre, sostenuto la legittimità costituzionale della legge regionale, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2018, che a suo dire avrebbe superato il precedente orientamento e consentito alle Regioni di "concentrare" l'accertamento nella riscossione. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa depositata in data 16.12.2025, la parte ricorrente ha insistito nelle proprie tesi, replicando puntualmente alle difese avversarie e ribadendo, in particolare, l'inconferenza del richiamo alla sentenza n. 152/2018 della Corte Costituzionale, in quanto relativa a una regione a statuto speciale
(Sicilia) e non estensibile alle regioni a statuto ordinario come la Calabria. All'udienza del 21.1.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sebbene l'agente della riscossione non sia titolare della pretesa tributaria, la sua legittimazione sussiste ogniqualvolta l'impugnazione, come nel caso di specie, si fondi sulla dedotta nullità della cartella per l'omessa notifica dell'atto presupposto. In tale ipotesi, si configura un litisconsorzio necessario tra l'ente impositore e l'agente della riscossione, avendo quest'ultimo emesso l'atto impugnato ed avendo interesse a resistere, per le conseguenze che potrebbero derivare dall'annullamento dell'atto stesso (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, n. 16412/2007; Cass. Civ. n. 11468/2018).
Nel merito, la questione centrale del contendere verte sulla legittimità di una cartella di pagamento emessa per il recupero della tassa automobilistica relativa all'anno 2021, notificata quale primo atto impositivo in applicazione dell'art. 6 della L.R. della Calabria n. 56/2023, senza la preventiva notifica di un avviso di accertamento.
Le doglianze della ricorrente sono fondate sotto un duplice, concorrente profilo.
In primo luogo, coglie nel segno il motivo relativo alla violazione del principio di irretroattività delle norme tributarie, sancito dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Tale disposizione, che ha rango di principio generale dell'ordinamento, stabilisce che "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo" e che, per i tributi periodici, "le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono".
La L.R. n. 56/2023, introducendo una modifica sostanziale al procedimento di accertamento e riscossione della tassa automobilistica, non può che trovare applicazione per i periodi d'imposta successivi alla sua entrata in vigore. Non è condivisibile la tesi della Regione resistente, secondo cui si applicherebbe il principio del *tempus regit actum*. L'applicazione di una nuova disciplina procedurale ad un rapporto tributario sorto e definito nei suoi presupposti in un periodo d'imposta precedente (il 2021) ,finisce per incidere retroattivamente sulle garanzie e sui diritti del contribuente, il quale, all'epoca dei fatti, aveva diritto a veder applicato il procedimento di accertamento previsto dalla normativa allora vigente, che imponeva la notifica di un atto prodromico.
In secondo luogo ed in via assorbente, l'atto impugnato è illegittimo in quanto emesso in applicazione di una norma regionale, l'art. 6 della L.R. n. 56/2023, che si pone in palese contrasto con i principi costituzionali in materia di riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.
Come costantemente affermato dalla Corte Costituzionale, la tassa automobilistica, per le regioni a statuto ordinario come la Calabria, ha natura di "tributo proprio derivato". Ciò significa che, sebbene il gettito sia attribuito alle Regioni, unitamente all'attività amministrativa connessa alla riscossione ed a un limitato potere di variazione delle aliquote, "resta invece ferma la competenza esclusiva dello Stato, per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa" (Corte Cost. sent. n. 296/2003).
La disciplina del procedimento di accertamento ed in particolare, la sequenza degli atti (avviso di accertamento e successiva iscrizione a ruolo), attiene senza dubbio ai profili sostanziali del tributo ed alle garanzie procedimentali del contribuente, rientrando pertanto nella competenza legislativa esclusiva dello
Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La Corte Costituzionale ha già avuto modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale di leggi di altre regioni a statuto ordinario che, in modo analogo alla norma calabrese qui in esame, avevano previsto la possibilità di procedere all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica senza la preventiva notifica dell'avviso di accertamento (cfr. Corte Cost. sent. n. 199/2016 e n. 242/2016).
Erroneo e fuorviante è il richiamo, operato dalla difesa della Regione, alla sentenza n. 152/2018, della stessa Corte. Tale pronuncia, infatti, ha ritenuto legittima una norma della Regione Siciliana proprio in virtù dell'autonomia speciale di cui gode tale Regione, chiarendo espressamente che:"una siffatta conclusione interpretativa non può essere automaticamente estesa alle autonomie speciali"e ribadendo, per converso, il limite per le Regioni a statuto ordinario "di non poter incidere sui profili sostanziali della disciplina normativa di riferimento, comunque riservati al legislatore nazionale (in termini da ultimo, sentenze n. 242 e 199 del 2016)".
Pertanto, l'art. 6 della L.R. n. 56/2023, consentendo l'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica senza il preventivo atto di accertamento, ha ecceduto dalle competenze attribuite alla Regione Calabria, invadendo la sfera di competenza esclusiva statale. L'atto impugnato, fondandosi su tale norma illegittima, è conseguentemente nullo per violazione di legge, in quanto emesso in assenza di un atto presupposto (l'avviso di accertamento) la cui notifica è imposta come condizione di legittimità della successiva riscossione coattiva.
L'accoglimento del ricorso, comporta l'annullamento integrale della cartella di pagamento impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed in applicazione del principio di causalità, vanno poste a carico solidale della Regione Calabria, quale ente titolare della pretesa e dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, quale soggetto che ha materialmente emesso l'atto impugnato dando causa al contenzioso.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo e distratte in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 1,in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione,in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 550,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6354/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240027335068000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 222/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.9.2024, la sig.ra Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, con la quale le è stato intimato il pagamento della somma di euro 290,65
a titolo di omesso versamento della tassa automobilistica, per l'anno d'imposta 2021, oltre sanzioni ed interessi, in relazione all'autoveicolo tg. Targa_1
La ricorrente, ha dedotto che la cartella costituisce il primo atto con cui la pretesa impositiva è stata portata a sua conoscenza, essendo stata emessa, come indicato nell'atto stesso, ai sensi dell'art. 6 ,della
Legge Regionale della Calabria n. 56/2023, senza la preventiva notifica di un avviso di accertamento.
A sostegno del ricorso, ha eccepito i seguenti motivi:
irretroattività dell'art. 6 ,L.R. n. 56/2023: la norma, entrata in vigore nel 2023, non potrebbe essere applicata retroattivamente ad un'annualità d'imposta (2021) anteriore, in violazione dell'art. 11 delle preleggi e dell'art. 3 della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
Nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento ed illegittimità costituzionale della norma regionale: la legislazione statale in materia di tassa automobilistica (D.L. n. 953/1982 e L. n.
27/1978) imporrebbe la notifica di un atto di accertamento prima dell'iscrizione a ruolo. L'art. 6 della L.R.
n. 56/2023, derogando a tale principio, si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lett. e),
e 119, secondo comma, della Costituzione, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di disciplina sostanziale dei tributi erariali, quale deve considerarsi la tassa automobilistica per le regioni a statuto ordinario, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze nn. 199/2016, 242/2016, 288/2012).
La ricorrente ha, quindi, concluso per l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi attinenti al merito della pretesa, sostenendo di essere mera esecutrice del ruolo formato dall'ente impositore e di non poter sindacare la regolarità degli atti presupposti. Ha chiesto, pertanto, la propria estromissione dal giudizio o, in subordine, il rigetto del ricorso.
Si è ,altresì, costituita la Regione Calabria, la quale ha contestato le argomentazioni della ricorrente, sostenendo la piena legittimità del proprio operato. In particolare, ha affermato che la L.R. n. 56/2023 , non avrebbe efficacia retroattiva, in quanto la norma procedurale applicabile sarebbe quella vigente al momento dell'emissione dell'atto. Ha, inoltre, sostenuto la legittimità costituzionale della legge regionale, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2018, che a suo dire avrebbe superato il precedente orientamento e consentito alle Regioni di "concentrare" l'accertamento nella riscossione. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa depositata in data 16.12.2025, la parte ricorrente ha insistito nelle proprie tesi, replicando puntualmente alle difese avversarie e ribadendo, in particolare, l'inconferenza del richiamo alla sentenza n. 152/2018 della Corte Costituzionale, in quanto relativa a una regione a statuto speciale
(Sicilia) e non estensibile alle regioni a statuto ordinario come la Calabria. All'udienza del 21.1.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sebbene l'agente della riscossione non sia titolare della pretesa tributaria, la sua legittimazione sussiste ogniqualvolta l'impugnazione, come nel caso di specie, si fondi sulla dedotta nullità della cartella per l'omessa notifica dell'atto presupposto. In tale ipotesi, si configura un litisconsorzio necessario tra l'ente impositore e l'agente della riscossione, avendo quest'ultimo emesso l'atto impugnato ed avendo interesse a resistere, per le conseguenze che potrebbero derivare dall'annullamento dell'atto stesso (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, n. 16412/2007; Cass. Civ. n. 11468/2018).
Nel merito, la questione centrale del contendere verte sulla legittimità di una cartella di pagamento emessa per il recupero della tassa automobilistica relativa all'anno 2021, notificata quale primo atto impositivo in applicazione dell'art. 6 della L.R. della Calabria n. 56/2023, senza la preventiva notifica di un avviso di accertamento.
Le doglianze della ricorrente sono fondate sotto un duplice, concorrente profilo.
In primo luogo, coglie nel segno il motivo relativo alla violazione del principio di irretroattività delle norme tributarie, sancito dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Tale disposizione, che ha rango di principio generale dell'ordinamento, stabilisce che "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo" e che, per i tributi periodici, "le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono".
La L.R. n. 56/2023, introducendo una modifica sostanziale al procedimento di accertamento e riscossione della tassa automobilistica, non può che trovare applicazione per i periodi d'imposta successivi alla sua entrata in vigore. Non è condivisibile la tesi della Regione resistente, secondo cui si applicherebbe il principio del *tempus regit actum*. L'applicazione di una nuova disciplina procedurale ad un rapporto tributario sorto e definito nei suoi presupposti in un periodo d'imposta precedente (il 2021) ,finisce per incidere retroattivamente sulle garanzie e sui diritti del contribuente, il quale, all'epoca dei fatti, aveva diritto a veder applicato il procedimento di accertamento previsto dalla normativa allora vigente, che imponeva la notifica di un atto prodromico.
In secondo luogo ed in via assorbente, l'atto impugnato è illegittimo in quanto emesso in applicazione di una norma regionale, l'art. 6 della L.R. n. 56/2023, che si pone in palese contrasto con i principi costituzionali in materia di riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.
Come costantemente affermato dalla Corte Costituzionale, la tassa automobilistica, per le regioni a statuto ordinario come la Calabria, ha natura di "tributo proprio derivato". Ciò significa che, sebbene il gettito sia attribuito alle Regioni, unitamente all'attività amministrativa connessa alla riscossione ed a un limitato potere di variazione delle aliquote, "resta invece ferma la competenza esclusiva dello Stato, per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa" (Corte Cost. sent. n. 296/2003).
La disciplina del procedimento di accertamento ed in particolare, la sequenza degli atti (avviso di accertamento e successiva iscrizione a ruolo), attiene senza dubbio ai profili sostanziali del tributo ed alle garanzie procedimentali del contribuente, rientrando pertanto nella competenza legislativa esclusiva dello
Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La Corte Costituzionale ha già avuto modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale di leggi di altre regioni a statuto ordinario che, in modo analogo alla norma calabrese qui in esame, avevano previsto la possibilità di procedere all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica senza la preventiva notifica dell'avviso di accertamento (cfr. Corte Cost. sent. n. 199/2016 e n. 242/2016).
Erroneo e fuorviante è il richiamo, operato dalla difesa della Regione, alla sentenza n. 152/2018, della stessa Corte. Tale pronuncia, infatti, ha ritenuto legittima una norma della Regione Siciliana proprio in virtù dell'autonomia speciale di cui gode tale Regione, chiarendo espressamente che:"una siffatta conclusione interpretativa non può essere automaticamente estesa alle autonomie speciali"e ribadendo, per converso, il limite per le Regioni a statuto ordinario "di non poter incidere sui profili sostanziali della disciplina normativa di riferimento, comunque riservati al legislatore nazionale (in termini da ultimo, sentenze n. 242 e 199 del 2016)".
Pertanto, l'art. 6 della L.R. n. 56/2023, consentendo l'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica senza il preventivo atto di accertamento, ha ecceduto dalle competenze attribuite alla Regione Calabria, invadendo la sfera di competenza esclusiva statale. L'atto impugnato, fondandosi su tale norma illegittima, è conseguentemente nullo per violazione di legge, in quanto emesso in assenza di un atto presupposto (l'avviso di accertamento) la cui notifica è imposta come condizione di legittimità della successiva riscossione coattiva.
L'accoglimento del ricorso, comporta l'annullamento integrale della cartella di pagamento impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed in applicazione del principio di causalità, vanno poste a carico solidale della Regione Calabria, quale ente titolare della pretesa e dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, quale soggetto che ha materialmente emesso l'atto impugnato dando causa al contenzioso.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo e distratte in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 1,in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione,in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 550,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1.