TRIB
Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/01/2024, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 967/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], entrambi assistiti dall'avv. Parte_2
PASCOLI SILVIA
e con l'intervento del Pubblico Ministero, sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Voglia il Tribunale pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e lle seguenti condizioni:
[...] Parte_2
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sig.ri e Parte_1
in Comune di Romans d'Isonzo (GO) in data 07/07/2012, in regime Parte_2
di comunione dei beni, con atto trascritto presso il Registro del medesimo Comune dell'anno
2012, al numero 3, parte 1, regime modificato in quello della separazione dei beni con atto del
19/02/2014 rep. nr. 15.105 n.
9.132 a rogito del Notaio Avv. Furlani Michele del Collegio
Notarile di Gorizia e ordinarsi così la trasmissione, a mezzo di rituale comunicazione da parte
1 della Cancelleria, della emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente, al fine di procedere alle relative trascrizioni nei pubblici registri anagrafici;
2) dare atto che i sig.ri e sono economicamente Parte_1 Parte_2
autosufficienti e non pretendono nulla l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e/o assegno divorzile;
3) dare atto che il sig. riconosce di essere debitore della sig.ra Parte_2 Parte_1
della somma di euro 8.800,00, oltre interessi legali maturati da ogni singola scadenza così come pattuita in sede di separazione consensuale, il cui termine è già scaduto, al saldo effettivo;
4) dare atto che il sig. si obbliga, così come si è obbligato in sede di separazione, a Parte_2
surrogare alla sig.ra nei rapporti con – – e con Pt_1 Org_1 Org_2 [...]
altro / nuovo fideiussore;
Org_3
5) dare atto che il sig. si obbliga, così come si è obbligato in sede di separazione, a Parte_2
tenere indenne la sig.ra da ogni pretesa connessa e collegata alla garanzia prestata Pt_1 che le dovesse venir rivolta da – – e da;
Org_1 Org_2 Organizzazione_3
6) dare atto che con l'esatto adempimento di quanto previsto in sede di accordo di divorzio e salvo gli obblighi con esso assunti, le parti dichiarano di aver risolto ogni questione economica e patrimoniale e non avranno più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via transattiva ogni questione economica e patrimoniale pendente o comunque pregressa, anche connessa al rapporto matrimoniale;
7) dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione della emananda sentenza”
CONCLUSIONI DEL P.M.:
Visto, si esprime parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso congiunto depositato in data 16/11/2023, i signori e Parte_1
hanno chiesto che il Tribunale pronunci lo scioglimento del Parte_2
matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Tanto premesso, all'udienza del 05/01/2024, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta hanno confermato che la separazione non si è interrotta, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2 II) Dalla documentazione allegata al ricorso risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Romans d'Isonzo il 07/07/2012; dalla loro unione non sono nati figli.
Successivamente il Tribunale di Gorizia con decreto ha omologato la loro separazione consensuale, dopo che erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 08/11/2022.
Non essendovi stata interruzione della separazione, che dura da più di sei mesi, e considerato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, ricorrono i presupposti di legge per dichiarare e pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni tutte indicate dalle parti nel ricorso congiunto, confermate nelle note scritte in sostituzione d'udienza dd.
19/12/2023.
Ai sensi dell'art. 5 l. 898/1970, va ordinato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Romans d'Isonzo di procedere all'annotazione della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Romans d'Isonzo in data 07/07/2012, iscritto nel registro Parte_2
degli atti di matrimonio sub atto n. 3 parte 1 anno 2012, alle condizioni riportate in epigrafe e che si intendono qui integralmente trascritte;
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Romans d'Isonzo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza.
nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, 11 gennaio 2024
Il Presidente estensore dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], entrambi assistiti dall'avv. Parte_2
PASCOLI SILVIA
e con l'intervento del Pubblico Ministero, sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Voglia il Tribunale pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e lle seguenti condizioni:
[...] Parte_2
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sig.ri e Parte_1
in Comune di Romans d'Isonzo (GO) in data 07/07/2012, in regime Parte_2
di comunione dei beni, con atto trascritto presso il Registro del medesimo Comune dell'anno
2012, al numero 3, parte 1, regime modificato in quello della separazione dei beni con atto del
19/02/2014 rep. nr. 15.105 n.
9.132 a rogito del Notaio Avv. Furlani Michele del Collegio
Notarile di Gorizia e ordinarsi così la trasmissione, a mezzo di rituale comunicazione da parte
1 della Cancelleria, della emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente, al fine di procedere alle relative trascrizioni nei pubblici registri anagrafici;
2) dare atto che i sig.ri e sono economicamente Parte_1 Parte_2
autosufficienti e non pretendono nulla l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e/o assegno divorzile;
3) dare atto che il sig. riconosce di essere debitore della sig.ra Parte_2 Parte_1
della somma di euro 8.800,00, oltre interessi legali maturati da ogni singola scadenza così come pattuita in sede di separazione consensuale, il cui termine è già scaduto, al saldo effettivo;
4) dare atto che il sig. si obbliga, così come si è obbligato in sede di separazione, a Parte_2
surrogare alla sig.ra nei rapporti con – – e con Pt_1 Org_1 Org_2 [...]
altro / nuovo fideiussore;
Org_3
5) dare atto che il sig. si obbliga, così come si è obbligato in sede di separazione, a Parte_2
tenere indenne la sig.ra da ogni pretesa connessa e collegata alla garanzia prestata Pt_1 che le dovesse venir rivolta da – – e da;
Org_1 Org_2 Organizzazione_3
6) dare atto che con l'esatto adempimento di quanto previsto in sede di accordo di divorzio e salvo gli obblighi con esso assunti, le parti dichiarano di aver risolto ogni questione economica e patrimoniale e non avranno più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via transattiva ogni questione economica e patrimoniale pendente o comunque pregressa, anche connessa al rapporto matrimoniale;
7) dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione della emananda sentenza”
CONCLUSIONI DEL P.M.:
Visto, si esprime parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso congiunto depositato in data 16/11/2023, i signori e Parte_1
hanno chiesto che il Tribunale pronunci lo scioglimento del Parte_2
matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Tanto premesso, all'udienza del 05/01/2024, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta hanno confermato che la separazione non si è interrotta, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2 II) Dalla documentazione allegata al ricorso risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Romans d'Isonzo il 07/07/2012; dalla loro unione non sono nati figli.
Successivamente il Tribunale di Gorizia con decreto ha omologato la loro separazione consensuale, dopo che erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 08/11/2022.
Non essendovi stata interruzione della separazione, che dura da più di sei mesi, e considerato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, ricorrono i presupposti di legge per dichiarare e pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni tutte indicate dalle parti nel ricorso congiunto, confermate nelle note scritte in sostituzione d'udienza dd.
19/12/2023.
Ai sensi dell'art. 5 l. 898/1970, va ordinato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Romans d'Isonzo di procedere all'annotazione della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Romans d'Isonzo in data 07/07/2012, iscritto nel registro Parte_2
degli atti di matrimonio sub atto n. 3 parte 1 anno 2012, alle condizioni riportate in epigrafe e che si intendono qui integralmente trascritte;
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Romans d'Isonzo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza.
nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, 11 gennaio 2024
Il Presidente estensore dott. Riccardo Merluzzi
3